Da Il Sole 24 Ore
Fair value: prova del nove
Le imprese che stanno preparando il bilancio per il 2005 devono
per la prima volta determinare il valore di mercato (il
cosiddetto fair value) degli strumenti finanziari, seppure ai
soli fini informativi e nella nota integrativa. Lo stabilisce
l’articolo 2427-bis, la cui applicazione decorre dal bilancio
2005. Con il Documento Oic 3, l’Organismo italiano di
contabilità ha illustrato le nuove disposizioni e fornito
indicazioni operative alle imprese. Il citato articolo introduce
la valutazione al fair value di alcune poste ai fini
dell’informativa della nota integrativa. Il passaggio è
complesso perché i valori di mercato vanno determinati a
prescindere dal fatto che lo strumento finanziario sia quotato
sui mercati regolamentati. Anzi, poiché i valori di mercato sono
richiesti per tutti i contratti derivati, per le partecipazioni
non di controllo e per i titoli e crediti classificati tra le
immobilizzazioni finanziarie, nella maggior parte dei casi non
si può fare riferimento alle quotazioni. L’articolo 2427-bis
individua perciò diverse modalità di determinazione del fair
value e prevede che il fair value sia determinato con
riferimento al valore di mercato o al valore che risulta da
modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati,
rispettivamente, per gli strumenti per i quali sia o meno
possibile individuare facilmente un mercato attivo.
Fabrizio Dabbene, Il fair value alla prova dei calcoli, in
Il Sole 24 Ore, 10/04/2006, pag. 27
Nota integrativa sotto osservazione
Le norme introdotte dal decreto legislativo 394/03 con il nuovo
articolo 2427-bis del Codice civile richiedono l’inclusione
nella nota integrativa del fair value dei contratti derivati.
Questa innovazione ha un importante effetto sui bilanci relativi
al 2005, che devono quindi ospitare al loro interno uno dei
criteri-chiave dei principi contabili internazionali. In vista
di questo cambiamento l’Organismo italiano di contabilità, con
il documento Oic 3 ha diffuso le indicazioni operative
necessarie. E’ utile esaminare più in generale quali sono le
informazioni da indicare in nota integrativa. Preliminarmente,
si rammenta sempre che queste informazioni sul fair value degli
strumenti finanziari non riguardano le società che redigono il
bilancio in forma abbreviata. Iscrizione al valore superiore al
fair value. Per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un
valore superiore al fair value deve essere giustificato tale
maggior valore, precisando le motivazioni sulle quali si basa il
convincimento che tale valore possa essere recuperato. Le
immobilizzazioni finanziarie sono costituite, per esempio, da
partecipazioni, crediti, titoli, azioni proprie. Queste
informazioni sono obbligatorie anche per le imprese che redigono
il bilancio in forma abbreviata. Rilevazioni dei derivati nei
conti. Per il momento la rilevazione nei conti d’ordine degli
strumenti derivati avviene al valore nominale, che è
rappresentato dal valore contrattuale. Tuttavia i valori
nominali non misurano l’esposizione al rischio dell’impresa, per
questo motivo, il decreto prevede l’indicazione nella nota
integrativa, dei valori correnti alla data di riferimento del
bilancio.
Franco Roscini Vitali, Sotto osservazione utili e perdite
virtuali, in Il Sole 24 Ore, 10/04/2006, pag. 27
Rimborsi trimestrali: rinnovato il
modello
Per i contribuenti Iva scade a fine mese il termine di
presentazione della richiesta di rimborso o compensazione
dell’imposta a credito relativa al primo trimestre 2006. Per
l’istanza dovrà essere utilizzato il nuovo modello – approvato
il 16 marzo 2006 dall’agenzia delle Entrate – reperibile sul
sito Internet dell’agenzia. Il nuovo prospetto recepisce la
variazione apportata con decreto 23 dicembre 2005 ad alcune
aliquote di compensazione relativamente alla cessione di
prodotti agricoli per i produttori che applicano il regime
speciale previsto dall’articolo 34 della legge Iva (Dpr 633/72).
Il nuovo modello, compilato in ogni sua parte, dovrà essere
presentato direttamente allo sportello dell’Ufficio locale delle
Entrate competente per territorio entro il 2 maggio, poiché il
30 aprile è domenica. In caso di invio con lettera raccomandata
si considera presentato il giorno di consegna della raccomandata
all’ufficio postale. Il termine di presentazione è perentorio,
sicché non dovrebbe valere alcun termine di sanatoria (30 o 90
giorni dalla scadenza) in caso di ritardo nella presentazione
del modello.
R. Portale – G. Romano, Nuovo modello sui rimborsi
trimestrali, in Il Sole 24 Ore, 10/04/2006, pag.
30
Da Italia Oggi
Evasione, lotta con controlli
preventivi
I controlli precedono la dichiarazione. La liquidazione
automatizzata, sia ai fini dell’Iva che delle imposte sui
redditi, può essere svolta anticipatamente rispetto alla
presentazione del modello Unico o del 730. Viene by-passato,
quindi, l’ordinario schema di rettifica basato sui dati e sugli
elementi desumibili dalle dichiarazioni dei redditi e
dall’anagrafe tributaria. La nuova potestà riguarda il vaglio
sul tempestivo versamento delle imposte sul reddito e dell’Iva,
dovute a saldo o a titolo d’acconto, nonché delle ritenute
operate dai sostituti d’imposta. L’esercizio del controllo
preventivo è subordinato al verificarsi di condizioni di
pericolosità per la riscossione. I casi sintomatici sono
rinvenibili nella riduzione artificiosa dei debiti di imposta e
nella liquidazione dei patrimonio o, comunque, in tutti i casi
in cui la situazione patrimoniale del debitore sia tale che un
rinvio della riscossione dell’imposta possa determinare la
impossibilità del recupero totale per il concorso di altri
creditori privilegiati. Sono questi i punti cardine della
circolare 10/E del 10 marzo 2005 dell’Agenzia delle entrate.
Sergio Mazzei, Controlli preventivi anti-evasione, in
Italia Oggi, 10/04/2006, pag. 8
Successione, circolare chiarisce i limiti
Per le imposte fisse sulle successioni vale la data di
presentazione. Gli atti ereditari presentati dopo l’1 febbraio
2005 pagano la misura fissa di 168 euro anche se l’apertura
della successione è precedente all’entrata in vigore dei nuovi
importi. Si è giunti a tale conclusione partendo dalle regole
previste per l’applicazione delle imposte catastali e
ipotecarie, che per l’esecuzione delle formalità eseguite nei
pubblici registri immobiliari, si ritengono dovute nella misura
vigente alla data in cui viene presentata la dichiarazione di
successione. Tale assunto, potrebbe, però, ritenersi in aperto
contrasto con la regola per la quale i medesimi atti mortis
causa aperti prima del 25 ottobre 2001, data di cancellazione
dell’imposta di successione, pagano, invece, la medesima imposta
anche se registrati successivamente. Per definire ambiti e
limiti dell’applicazione delle misure fisse agli atti i
successione, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n.
11/E del 3 aprile 2006. Il documento di prassi raccoglie in
maniera pedissequa i principi enunciati nella risoluzione n. 6
del 2006 attraverso cui l’ufficio normativa e contenzioso delle
Entrate aveva stabilito che per le dichiarazioni di successione
presentate a partire dal 1° febbraio 2005, per le quali non è
dovuta l’imposta delle successioni, si applicano le nuove
misure fisse delle imposte ipotecarie e catastali a prescindere
dalla data di apertura delle successioni.
Sergio Mazzei, Successioni, conta la presentazione, in
Italia Oggi, 10/04/2006, pag. 11