Lunedì 10 Aprile 2006

Da Il Sole 24 Ore

Fair value: prova del nove
Le imprese che stanno preparando il bilancio per il 2005 devono per la prima volta determinare il valore di mercato (il cosiddetto fair value) degli strumenti finanziari, seppure ai soli fini informativi e nella nota integrativa. Lo stabilisce l’articolo 2427-bis, la cui applicazione decorre dal bilancio 2005. Con il Documento Oic 3, l’Organismo italiano di contabilità ha illustrato le nuove disposizioni e fornito indicazioni operative alle imprese. Il citato articolo introduce la valutazione al fair value di alcune poste ai fini dell’informativa della nota integrativa. Il passaggio è complesso perché i valori di mercato vanno determinati a prescindere dal fatto che lo strumento finanziario sia quotato sui mercati regolamentati. Anzi, poiché i valori di mercato sono richiesti per tutti i contratti derivati, per le partecipazioni non di controllo e per i titoli e crediti classificati tra le immobilizzazioni finanziarie, nella maggior parte dei casi non si può fare riferimento alle quotazioni. L’articolo 2427-bis individua perciò diverse modalità di determinazione del fair value e prevede che il fair value sia determinato con riferimento al valore di mercato o al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, rispettivamente, per gli strumenti per i quali sia o meno possibile individuare facilmente un mercato attivo.
Fabrizio Dabbene, Il fair value alla prova dei calcoli, in Il Sole 24 Ore, 10/04/2006, pag. 27

Nota integrativa sotto osservazione
Le norme introdotte dal decreto legislativo 394/03 con il nuovo articolo 2427-bis del Codice civile richiedono l’inclusione nella nota integrativa del fair value dei contratti derivati. Questa innovazione ha un importante effetto sui bilanci relativi al 2005, che devono quindi ospitare al loro interno uno dei criteri-chiave dei principi contabili internazionali. In vista di questo cambiamento l’Organismo italiano di contabilità, con il documento Oic 3 ha diffuso le indicazioni operative necessarie. E’ utile esaminare più in generale quali sono le informazioni da indicare in nota integrativa. Preliminarmente, si rammenta sempre che queste informazioni sul fair value degli strumenti finanziari non riguardano le società che redigono il bilancio in forma abbreviata. Iscrizione al valore superiore al fair value. Per le immobilizzazioni finanziarie  iscritte a un valore superiore al fair value deve essere giustificato tale maggior valore, precisando le motivazioni sulle quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato. Le immobilizzazioni finanziarie sono costituite, per esempio, da partecipazioni, crediti, titoli, azioni proprie. Queste informazioni sono obbligatorie anche per le imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata.  Rilevazioni dei derivati nei conti. Per il momento la rilevazione nei conti d’ordine degli strumenti derivati avviene al valore nominale, che è rappresentato dal valore contrattuale. Tuttavia i valori nominali non misurano l’esposizione al rischio dell’impresa, per questo motivo, il decreto prevede l’indicazione nella nota integrativa, dei valori correnti alla data di riferimento del bilancio. 
Franco Roscini Vitali, Sotto osservazione utili e perdite virtuali, in Il Sole 24 Ore, 10/04/2006, pag. 27

Rimborsi trimestrali: rinnovato il modello
Per i contribuenti Iva scade a fine mese il termine di presentazione della richiesta di rimborso o compensazione dell’imposta a credito relativa al primo trimestre 2006. Per l’istanza dovrà essere utilizzato il nuovo modello – approvato il 16 marzo 2006 dall’agenzia delle Entrate – reperibile sul sito Internet dell’agenzia. Il nuovo prospetto recepisce la variazione apportata con decreto 23 dicembre 2005 ad alcune aliquote di compensazione relativamente alla cessione di prodotti agricoli per i produttori che applicano il regime speciale previsto dall’articolo 34 della legge Iva (Dpr 633/72). Il nuovo modello, compilato in ogni sua parte, dovrà essere presentato direttamente allo sportello dell’Ufficio locale delle Entrate competente per territorio entro il 2 maggio, poiché il 30 aprile è domenica. In caso di invio con lettera raccomandata si considera presentato il giorno di consegna della raccomandata all’ufficio postale. Il termine di presentazione è perentorio, sicché non dovrebbe valere alcun termine di sanatoria (30 o 90 giorni dalla scadenza) in caso di ritardo nella presentazione del modello.
R. Portale – G. Romano, Nuovo modello sui rimborsi trimestrali, in Il Sole 24 Ore, 10/04/2006, pag. 30

Da Italia Oggi

Evasione, lotta con controlli preventivi
I controlli precedono la dichiarazione. La liquidazione automatizzata, sia ai fini dell’Iva che delle imposte sui redditi, può essere svolta anticipatamente rispetto alla presentazione del modello Unico o del 730. Viene by-passato, quindi, l’ordinario schema di rettifica basato sui dati e sugli elementi desumibili dalle dichiarazioni dei redditi e dall’anagrafe tributaria. La nuova potestà riguarda il vaglio sul tempestivo versamento delle imposte sul reddito e dell’Iva, dovute a saldo o a titolo d’acconto, nonché delle ritenute operate dai sostituti d’imposta. L’esercizio del controllo preventivo è subordinato al verificarsi di condizioni di pericolosità per la riscossione. I casi sintomatici sono rinvenibili nella riduzione artificiosa dei debiti di imposta e nella liquidazione dei patrimonio o, comunque, in tutti i casi in cui la situazione patrimoniale del debitore sia tale che un rinvio della riscossione dell’imposta possa determinare la impossibilità del recupero totale per il concorso di altri creditori privilegiati. Sono questi i punti cardine della circolare 10/E del 10 marzo 2005 dell’Agenzia delle entrate.
Sergio Mazzei, Controlli preventivi anti-evasione, in Italia Oggi, 10/04/2006,  pag. 8

Successione, circolare chiarisce i limiti
Per le imposte fisse sulle successioni vale la data di presentazione. Gli atti ereditari presentati dopo l’1 febbraio 2005 pagano la misura fissa di 168 euro anche se l’apertura della successione è precedente all’entrata in vigore dei nuovi importi. Si è giunti a tale conclusione partendo dalle regole previste per l’applicazione delle imposte catastali e ipotecarie, che per l’esecuzione delle formalità eseguite nei pubblici registri immobiliari, si ritengono dovute nella misura vigente alla data in cui viene presentata la dichiarazione di successione. Tale assunto, potrebbe, però, ritenersi in aperto contrasto con la regola per la quale i medesimi atti mortis causa aperti prima del 25 ottobre 2001, data di cancellazione dell’imposta di successione, pagano, invece, la medesima imposta anche se registrati successivamente. Per definire ambiti e limiti dell’applicazione delle misure fisse agli atti i successione, l’Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 11/E del 3 aprile 2006. Il documento di prassi raccoglie in maniera pedissequa i principi enunciati nella risoluzione n. 6 del 2006 attraverso cui l’ufficio normativa e contenzioso delle Entrate aveva stabilito che per le dichiarazioni di successione presentate a partire dal 1° febbraio 2005, per le quali non è dovuta  l’imposta delle successioni, si applicano le nuove misure fisse  delle imposte ipotecarie e catastali a prescindere dalla data di apertura delle successioni.
Sergio Mazzei, Successioni, conta la presentazione, in Italia Oggi, 10/04/2006,  pag. 11