Martedì 11 Aprile 2006

Da Il Sole 24 Ore

Dal Map chiarimenti sui crediti in valuta
In occasione della diretta Map del 6 aprile 2006, la direzione regionale delle Entrate per il Piemonte ha fornito ulteriori chiarimenti sulle conseguenze derivanti dalla conversione delle poste in valuta ai cambi a pronti alla chiusura dell’esercizio sociale, alle cui oscillazioni non è attribuita rilevanza fiscale per effetto della modifica operata all’articolo 110, commi 3 e 4 del Tuir. E’ stato chiarito che, con riferimento ai crediti in valuta, l’ammontare deducibile della svalutazione su crediti prevista all’articolo 106 del Tuir va determinato sull’importo del credito convertito al cambio storico, ovverosia quello vigente alla data di accensione del credito. Sembrerebbe, quindi, possibile concludere altresì che, in caso di perdita su crediti in valuta, il cui valore civile differisce da quello fiscale per effetto del riallineamento con rilevanza solo civilistica di tali poste al cambio in vigore  alla chiusura dell’esercizio, l’ammontare deducibile della perdita debba necessariamente essere determinato sulla base del valore fiscalmente riconosciuto del credito.
G. Cristofori – F. Vernassa, Sui crediti in valuta vale il dato storico, in Il Sole 24 Ore, 11/04/2006, pag. 28

Progetti, il Welfare vuole rilanciare il visto
Il visto delle Commissioni di certificazione metterà al riparo i contratti a progetto delle ispezioni. E, contemporaneamente, una serie azione ispettiva spingerà lavoratori e imprese a salvaguardarsi aumentando il ricorso a questo istituto, che ancora in Italia non è decollato. Il meccanismo virtuoso sta nei principi su cui poggia la circolare che il ministero del Lavoro sta per diffondere sulle attività di vigilanza. Certo si tratta di un utile spartiacque, anche se non risolutivo. I numeri del neonato istituto sono ancora bassi. In totale, i Italia, i contratti certificati in un anno e mezzo sono circa un migliaio. Tra le università, l’unica a qualificare gli accordi lavorativi è per il momento Modena  con quattro certificazioni; mentre i contratti vistati dalle Direzioni provinciali per l’impiego sono circa un migliaio.
A. Casotti – M. R. Gheido, Il visto protegge il progetto, in Il Sole 24 Ore, 11/04/2006, pag. 27

Da Italia Oggi

Nel 730 il bonus per i familiari a carico
Per il 730/2006, occhio alle novità. Particolare attenzione va riservata ai familiari a carico. Molto si è detto sulla nuova modalità di calcolo del beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia. Il legislatore ha introdotto una deduzione in luogo della precedente detrazione, ma è da dire che si è persa l’immediata percezione del vantaggio fruibile. Oggi, infatti, il contribuente si trova di fronte a importi teorici di deduzione, rispetto ai quali deve tener presente l’impatto del proprio livello reddituale nonché le conseguenze in termini di capienza del reddito dal quale dedurre e di aliquota marginale che si risparmia. Non esiste, inoltre, una precisa regola da seguire nella ripartizione tra i coniugi dei carichi di famiglia e sarà necessario effettuare diversi tentativi, con un unico assunto, però: la suddivisione al 50% dell’agevolazione di sicuro non è la più conveniente. Strettamente collegata alle nuove deduzioni è poi la novità del rigo E33 riferita alle spese sostenute per l’assistenza personale ai non autosufficienti. Ciò in quanto anche per tali spese si può parlare di deduzioni teoriche, poiché il reale vantaggio ottenuto dal contribuente transita  comunque per il particolare rapporto che determina le deduzioni spettanti per i familiari a carico e, dunque, risente del livello di reddito e della connessa capienza, nonché delle aliquote risparmiate.
Maurizio Tozzi, Carichi di famiglia, i benefici nel 730, in Italia Oggi, 11/04/2006,  pag. 36

Veicoli, immatricolazione fuori Iva
L’imposta sull’immatricolazione degli autoveicoli, anticipata dal venditore a nome del cliente prima della consegna e addebitata insieme al prezzo del bene, non rientra nella base imponibile Iva. Questo il parere reso dall’avvocato generale nelle conclusioni presentate il 16 marzo 2006 nel procedimento C-98/05 davanti alla Corte di giustizia dell’Ue, promosso dalla Corte di appello danese e concernente l’interpretazione dell’art. 11, parte A, della sesta direttiva Iva, secondo cui nella base imponibile si devono comprendere, tra l’altro, le imposte, i dazi, le tasse e i prelievi, a eccezione della stessa Iva, mentre non si devono comprendere le somme che il soggetto passivo riceve dal cliente a titolo di rimborso delle spese sostenute in nome e per conto del cliente stesso, debitamente documentate, e che figurano nella sua contabilità tra i conti provvisori.
Roberto Rosati, Tassa su immatricolazione fuori dal campo dell’Iva, in Italia Oggi, 11/04/2006,  pag. 36

Unico 2006, costi esteri deducibili
Costi esteri ancora al centro dell’attenzione nel modello unico 2006: ai fini della loro deducibilità, infatti, è necessaria l’indicazione come variazione in aumento e in diminuzione. Questo epr evitare, in sede di verifica da parte dell’amministrazione finanziaria, che gli stessi siano considerati come indeducibili nella determinazione del reddito d’impresa. In relazione alle dichiarazioni da presentare nel 2006 da parte dei titolari di reddito di impresa, è noto come due righi dei modelli siano appositamente dedicati alla specifica indicazione di quei costi e di quei componenti negativi disciplinati dall’articolo 110, commi 10 e 11 del tuir. La norma di riferimento prevede che: 1) al ricorrere di costi in relazione ad operazioni intercorse con soggetti domiciliati in stati o territori a fiscalità privilegiata, le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione; 2) è possibile considerare deducibili tali oneri in relazione a determinate circostanze legate alla dimostrazione che il soggetto non residente svolge prevalentemente una attività commerciale effettiva ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico per il soggetto residente e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione; 3) condizione per la deducibilità degli oneri in questione è la separata indicazione in dichiarazione dei redditi.
Duilio Liburdi, Deducibilità dei costi esteri solo se c’è l’indicazione, in Italia Oggi, 11/04/2006,  pag. 45