Da Il Sole 24 Ore
Irap, giudici favorevoli all’Erario
Potrebbe arrivare prima dell’estate la sentenza della corte
di giustizia europea sull’Irap. Ma l’Italia è un paese
impaziente e i suoi giudici non fanno eccezione. E così sulla
compatibilità Iva-Irap, che sarà oggetto della pronuncia dei
giudici comunitari, si avvia a formarsi una vera e propria
giurisprudenza domestica con diverse commissioni tributarie che
già si sono pronunciate su questo tema. Con una prevalenza –
anche se i numeri non indicano ancora un orientamento – delle
decisioni che assimilano l’Irap alle imposte dirette. Sulla
causa promossa dalla Banca popolare di Cremona due avocati
generali della Corte Ue (Francio G. Jacobs e Christine Stix-Hack)
si sono pronunciati nel senso della bocciatura dell’Irap. Le
conclusioni dell’avvocato Stix-Hackl hanno subordinato la
bocciatura a una verifica statistica sulla coincidenza
dell’imponibile di Iva e Irap. In caso di bocciatura i rimborsi,
spetterebbero solo per richieste anteriori al 17 marzo 2005.
Antonio Criscione, Irap, i giudici anticipano la Ue, in
Il Sole 24 Ore, 19/04/2006, pag. 21
Iva e Irap, differenze marcate
Irap e Iva sono lontani parenti e la differenza tra i due
tributi è così marcata che non si profila alcuna incompatibilità
del tributo regionale con principi comunitari. Questa presa d
posizione netta è stata assunta dalla Commissione tributaria
provinciale di Padova, con la senza 177 del 27 gennaio 2006.
Comincia, dunque, a farsi strada, almeno in Italia, la tesi che
questi due tributi non siano incompatibili. Per il giudice
veneto, quindi, la normativa sull’Irap non contrasta con quanto
stabilito dall’articolo 33 della sesta direttiva Cee n. 77/388
del 17 maggio 1977. Il primo rilievo del giudice è ancorato alla
sentenza 156/2001 della Corte costituzionale che spesso verrebbe
invocata dai contribuenti quale fonte che impedisce
l’applicazione dell’Irap per le per le attività professionali
prive di autonoma organizzazione. La Consulta, però, si è
limitata a stabilire la legittimità costituzionale del tributo,
escludendo l’applicazione solo per le attività non autonomamente
organizzate. Non ha invece escluso l’Iva per queste attività.
Soprattutto per quanto riguarda le prestazioni di servizi.
Sergio Trovato, Prelievi con percorsi separati, in Il
Sole 24 Ore, 19/04/2006, pag. 21
Assistenza 730, verifiche propedeutiche
Dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro,
da quest’anno, possono prestare, in concorrenza con i Caf,
l’assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti, ai collaboratori
e ai pensionati. Un fronte di concorrenza che vale 15 milioni di
modelli. Il contribuente ce si avvale dell’assistenza prestata
da un professionista deve presentare entro il 15 giugno: a) il
modello 730/2006 già compilato, oppure può chiedere assistenza
per la compilazione; b) il modello 730-1 e 730-1bis con i dati
anagrafici anche se non ha effettuato la scelta per la
destinazione del 5 e dell’8 per mille Irpef. La consegna deve
avvenire entro il 2 magio se il contribuente si avvale del
sostituto d’imposta. Il contribuente deve esibire al
professionista la documentazione necessaria per consentire la
verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione e
del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli oneri
deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo
scomputo delle ritenute d’acconto. Le verifiche sono
propedeutiche al rilascio del visto di conformità.
A. Antonelli – A. Mengozzi, Professionisti, assistenza con
verifica, in Il Sole 24 Ore, 19/04/2006, pag. 23
Da Italia Oggi
Pec, numeri in chiaro-scuro
Sono poco più di 13 mila gli intermediari che si sono dotati
di posta elettronica certificata (Pec) per garantire la privacy
nelle indagini bancarie online. Poco meno del 50%, dunque, dei
30 mila soggetti coinvolti che entro il 15 aprile avrebbero
dovuto inviare attraverso Entratel o Fisconline
all’amministrazione una comunicazione con i dati identificativi
del responsabile del servizio, la casella di Pec e la firma
elettronica certificata. Il tutto per essere pronti allo scambio
di informazioni via e-mail tra banche, sportelli postali,
intermediari finanziari e Agenzia delle Entrate messo in campo
per potenziare la lotta all’evasione che partirà il 2 magio (il
termine era fissato inizialmente per l’1/7/05, poi slittato al
1° aprile 2006 e poi al 2 maggio). Ricordiamo che la Finanziaria
2005 ha potenziato i poteri ispettivi del Fisco sia dal punto di
vista soggettivo sia oggettivo. L’amministrazione dallo scorso
1° gennaio può, infatti, chiedere a tutti gli operatori
finanziari e non soltanto alle banche dati notizie relative a
qualsiasi rapporto con la clientela. La Finanziaria 2005 ha poi
modificato il termine minimo entro il quale devono essere
fornite le risposte alle richieste che viene ridotto da 60 a 30
giorni, salvo una proroga di ulteriori 20 gorni.
Antonella Gorret, Pec, metà all’appello, in Italia
oggi, 19/04/2006, pag. 32
Nessuna simulazione per le imposte dirette
Anche in materia d’Iva trova ingresso e applicazione la
simulazione contrattuale o, per dirla in modo inesatto ma
immediatamente comprensibile, il concetto di elusione. E’ questa
la riflessione che viene da are attorno a una delle questioni
più spinose del nostro sistema tributario. Di solito, ci si
lascia ammaliare dalla convinzione che la norma antielusiva di
cui all’articolo 37-bis del dpr n. 600 del 1973 trovi
applicazione solo in materia di accertamento delle imposte
dirette. Nessun dubbio che, in tesi astratta, le cose vadano in
questo modo. Eppure i concetti ivi espressi hanno una funzione
che va al di là della tassativa casistica considerata nel corpo
del citato paradigma normativo. Questi, in generale, i passi
della compravendita simulata: 1) si redige un preliminare di
compravendita di immobile nel quale viene apposta una clausola
risolutiva legata a una condizione impossibile; 2) si emette una
fattura dell’acconto ricevuto, pari quasi all’intero prezzo
dell’immobile oggetto del preliminare; 3) si emette una fattura
di acquisto e relativa nota di credito, a distanza di un anno,
per l’accertata risoluzione del contratto per mancato
avveramento della condizione; 4) si redige altro preliminare di
vendita con la stessa o altra società del gruppo, avente
analoghe pattuizioni e la medesima conclusione; 5) i pagamenti
avvengono attraverso giroconti, effettuati presso finanziarie
dello stesso gruppo.
A. Felicioni – G. Ripa, L’elusione si applica anche all’Iva,
in Italia oggi, 19/04/2006, pag. 34
Sulle liti fiscali Cassazione incoerente
Sul condono delle liti fiscali la Cassazione procede in
ordine sparso. Per la stessa sezione tributaria, infati, una
volta il contenzioso nato per la contestazione di una rendita
catastale di un immobile ancora non accatastato e la
impugnazione dell’atto di liquidazione dell’atto di liquidazione
della imposta di registro è condonabile. Un’altra volta no. Con
buona pace della funzione nomofilattica della Suprema corte,
quella funzione cioè che dovrebbe garantire la uniforme
interpretazione del diritto. Ma anche dei contribuenti, che si
vedono negata o ammessa la possibilità di chiudere il
contenzioso con la Agenzia delle entrate a seconda del collegio.
E’ questo quanto è accaduto con due sentenze rese il 3 aprile
dalla sezione tributaria, se pur in formazione diversa, su due
casi identici relativi alla definizione mediante condono di una
controversia relativa alla impugnazione dell’atto di
liquidazione della imposta di registro e la contestuale
contestazione della rendita catastale. La chiusura delle liti
fiscali pendenti previo pagamento di una somma è prevista
dall’articolo 16 della legge finanziaria 2003. Condizione per
poter accedere a tale condono è che la controversia sia di
natura sostanziale, relativa ioè all’esistenza di un rapporto
tributario tra contribuente e amministrazione. E le due sentenze
ammettono o meno il condono nella fattispecie specifica proprio
giudicando o meno condonabile non tanto la liquidazione
dell’imposta di registro, quanto l’atto di accatastamento
dell’immobile posto a fondamento dell’imposta di registro.
Claudia Morelli, La Cassazione incoerente sul condono delle
liti fiscali, in Italia oggi, 19/04/2006, pag. 35