Mercoledì 19 Aprile 2006

Da Il Sole 24 Ore
 

Irap, giudici favorevoli all’Erario
Potrebbe arrivare prima dell’estate la sentenza della corte di giustizia europea sull’Irap. Ma l’Italia è un paese impaziente e i suoi giudici non fanno eccezione. E così sulla compatibilità Iva-Irap, che sarà oggetto della pronuncia dei giudici comunitari, si avvia a formarsi una vera e propria giurisprudenza domestica con diverse commissioni tributarie che già si sono pronunciate su questo tema. Con una prevalenza – anche se i numeri non indicano ancora un orientamento – delle decisioni che assimilano l’Irap alle imposte dirette. Sulla causa promossa dalla Banca popolare di Cremona due avocati generali della Corte Ue (Francio G. Jacobs e Christine Stix-Hack) si sono pronunciati nel senso della bocciatura dell’Irap. Le conclusioni dell’avvocato Stix-Hackl hanno subordinato la bocciatura a una verifica statistica sulla coincidenza dell’imponibile di Iva e Irap. In caso di bocciatura i rimborsi, spetterebbero solo per richieste anteriori al 17 marzo 2005.
Antonio Criscione, Irap, i giudici anticipano la Ue, in Il Sole 24 Ore, 19/04/2006, pag. 21

Iva e Irap, differenze marcate
Irap e Iva sono lontani parenti e la differenza tra i due tributi è così marcata che non si profila alcuna incompatibilità del tributo regionale con  principi comunitari. Questa presa d posizione netta è stata assunta dalla Commissione tributaria provinciale di Padova, con la senza 177 del 27 gennaio 2006. Comincia, dunque, a farsi strada, almeno in Italia, la tesi che questi due tributi non siano incompatibili. Per il giudice veneto, quindi, la normativa sull’Irap non contrasta con quanto stabilito dall’articolo 33 della sesta direttiva Cee n. 77/388 del 17 maggio 1977. Il primo rilievo del giudice è ancorato alla sentenza 156/2001 della Corte costituzionale che spesso verrebbe invocata dai contribuenti quale fonte che impedisce l’applicazione dell’Irap per le per le attività professionali prive di autonoma organizzazione. La Consulta, però, si è limitata a stabilire la legittimità costituzionale del tributo, escludendo l’applicazione solo per le attività non autonomamente organizzate. Non ha invece escluso l’Iva per queste attività. Soprattutto per quanto riguarda le prestazioni di servizi.
Sergio Trovato, Prelievi con percorsi separati, in Il Sole 24 Ore, 19/04/2006, pag. 21

Assistenza 730, verifiche propedeutiche
Dottori commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro, da quest’anno, possono prestare, in concorrenza con i Caf, l’assistenza fiscale ai lavoratori dipendenti, ai collaboratori e ai pensionati. Un fronte di concorrenza che vale 15 milioni di modelli. Il contribuente ce si avvale dell’assistenza prestata da un professionista deve presentare entro il 15 giugno: a) il modello 730/2006 già compilato, oppure può chiedere assistenza per la compilazione; b) il modello 730-1 e 730-1bis con i dati anagrafici anche se non ha effettuato la scelta per la destinazione del 5 e dell’8 per mille Irpef. La consegna deve avvenire entro il 2 magio se il contribuente si avvale del sostituto d’imposta. Il contribuente deve esibire al professionista la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti nella dichiarazione e del rispetto delle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto. Le verifiche sono propedeutiche al rilascio del visto di conformità.
A. Antonelli – A. Mengozzi, Professionisti, assistenza con verifica, in Il Sole 24 Ore, 19/04/2006, pag. 23

 

Da Italia Oggi
 

Pec, numeri in chiaro-scuro
Sono poco più di 13 mila gli intermediari che si sono dotati di posta elettronica certificata (Pec) per garantire la privacy nelle indagini bancarie online. Poco meno del 50%, dunque, dei 30 mila soggetti coinvolti che entro il 15 aprile avrebbero dovuto inviare attraverso Entratel o Fisconline all’amministrazione una comunicazione con i dati identificativi del responsabile del servizio, la casella di Pec e la firma elettronica certificata. Il tutto per essere pronti allo scambio di informazioni via e-mail tra banche, sportelli postali, intermediari finanziari e Agenzia delle Entrate messo in campo per potenziare la lotta all’evasione che partirà il 2 magio (il termine era fissato inizialmente per l’1/7/05, poi slittato al 1° aprile 2006 e poi al 2 maggio). Ricordiamo che la Finanziaria 2005 ha potenziato i poteri ispettivi del Fisco sia dal punto di vista soggettivo sia oggettivo. L’amministrazione dallo scorso 1° gennaio può, infatti, chiedere a tutti gli operatori finanziari e non soltanto alle banche dati notizie  relative a qualsiasi rapporto con la clientela. La Finanziaria 2005 ha poi modificato il termine minimo entro il quale devono essere fornite le risposte alle richieste che viene ridotto da 60 a 30 giorni, salvo una proroga di ulteriori 20 gorni.
Antonella Gorret, Pec, metà all’appello, in Italia oggi, 19/04/2006, pag. 32

Nessuna simulazione per le imposte dirette
Anche in materia d’Iva trova ingresso e applicazione la simulazione contrattuale o, per dirla in modo inesatto ma immediatamente comprensibile, il concetto di elusione. E’ questa la riflessione che viene da are attorno a una delle questioni più spinose del nostro sistema tributario. Di solito, ci si lascia ammaliare dalla convinzione che la norma antielusiva di cui all’articolo 37-bis del dpr n. 600 del 1973 trovi applicazione solo in materia di accertamento delle imposte dirette. Nessun dubbio che, in tesi astratta, le cose vadano in questo modo. Eppure i concetti ivi espressi hanno una funzione che va al di là della tassativa casistica considerata nel corpo del citato paradigma normativo. Questi, in generale, i passi della compravendita simulata: 1) si redige un preliminare di compravendita di immobile nel quale viene apposta una clausola risolutiva legata a una condizione impossibile; 2) si emette una fattura dell’acconto ricevuto, pari quasi all’intero prezzo dell’immobile oggetto del preliminare; 3) si emette una fattura di acquisto e relativa nota di credito, a distanza di un anno, per l’accertata risoluzione del contratto per mancato avveramento della condizione; 4) si redige altro preliminare di vendita con la stessa o altra società del gruppo, avente analoghe pattuizioni e la medesima conclusione; 5) i pagamenti avvengono attraverso giroconti, effettuati presso finanziarie dello stesso gruppo.
A. Felicioni – G. Ripa, L’elusione si applica anche all’Iva, in Italia oggi, 19/04/2006, pag. 34

Sulle liti fiscali Cassazione incoerente
Sul condono delle liti fiscali la Cassazione procede in ordine sparso. Per la stessa sezione tributaria, infati, una volta il contenzioso nato per la contestazione di una rendita catastale di un immobile ancora non accatastato e la impugnazione dell’atto di liquidazione dell’atto di liquidazione della imposta di registro è condonabile. Un’altra volta no. Con buona pace della funzione nomofilattica della Suprema corte, quella funzione cioè che dovrebbe garantire la uniforme interpretazione del diritto. Ma anche dei contribuenti, che si vedono negata o ammessa la possibilità di chiudere il contenzioso con la Agenzia delle entrate a seconda del collegio. E’ questo quanto è accaduto con due sentenze rese il 3 aprile dalla sezione tributaria, se pur in formazione diversa, su due casi identici relativi alla definizione mediante condono di una controversia relativa alla impugnazione dell’atto di liquidazione della imposta di registro e la contestuale contestazione della rendita catastale. La chiusura delle liti fiscali pendenti previo pagamento di una somma è prevista dall’articolo 16 della legge finanziaria 2003. Condizione per poter accedere a tale condono è che la controversia sia di natura sostanziale, relativa ioè all’esistenza di un rapporto tributario tra contribuente e amministrazione. E le due sentenze ammettono o meno il condono nella fattispecie specifica proprio giudicando o meno condonabile non tanto la liquidazione dell’imposta di registro, quanto l’atto di accatastamento dell’immobile posto a fondamento dell’imposta di registro.
Claudia Morelli, La Cassazione incoerente sul condono delle liti fiscali, in Italia oggi, 19/04/2006, pag. 35