Giovedì 20 Aprile 2006

Da Il Sole 24 Ore

Tutto pronto per la programmazione
Tutto è pronto. Anche se per dare via all’operazione che porterà milioni di proposte di programmazione fiscale e di concordato nella posta  dei contribuenti manca il nulla osta della politica, impegnata nella fase difficile della transizione da una legislatura all’altra. La dimensione dell’invio potrebbe toccare fino a tre milioni di comunicazioni, anche se la portata dell’intervento resta da definire e, verosimilmente, si dovrebbe attestare, almeno in una prima tornata, intorno ai due milioni. Certo è che il tempo stringe: le scelte per l’adesione, anche se possono essere compiute fino al 16 ottobre di quest’anno, sono strettamente legate alle dichiarazioni. Da qui la necessità che gl invii vengano realizzati nei mesi di maggio e giugno perché contribuenti e consulenti possano ponderare le scelte. Al momento in cui partiranno le lettere, poi, ai contribuenti destinatari della proposta di programmazione fiscale e di concordato per il 2003 e il 2004 arriverà una comunicazione che conterrà un codice Pin. Questo codice consentirà di leggere, collegandosi al sito dell’agenzia delle Entrate oppure consultando un professionista, l’entità delle richieste di adeguamento per il 2003 e il 2004 e quella degli importi proposti al contribuente dall’agenzia delle Entrate. In questo modo ciascuno potrà compiere le proprie valutazioni di convenienza.
A. Criscione – J.M. Del Bo, Programmazione pronta al via, in Il Sole 24 Ore, 20/04/2006, pag. 21

Le verifiche bloccano la programmazione
Tanto sulla programmazione fiscale quanto sul concordato per i periodi d’imposta pregressi incide sensibilmente la notifica di verbali, atti di accertamento e inviti al contraddittorio, con differenti effetti a seconda che sia avvenuta entro il 31 dicembre 2005 oppure successivamente. Sul punto non c’è la massima chiarezza anzi, in un caso l’intreccio dei due istituti voluto dal legislatore, ossia l’accettazione preventiva della proposta triennale che costituisce il lasciapassare per il concordato, determina una sensibile complicazione delle procedure. E’ opportuno ricordare che la notifica al 31 dicembre 2005 di: un processo verbale di constatazione con esito positivo, un invito a comparire o un avviso di accertamento, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto o dell’Irap, determina il mancato ricevimento della proposta di pianificazione triennale se l’atto riguarda il 2004 e l’integrale applicazione dell’accertamento con adesione se l’atto riguarda il 2003 e il 2004. La norma dunque, fissa uno spartiacque all’avvenuta notifica al 31 dicembre scorso, ma non è pacifico che l’eventuale notifica di atti o la formulazione di un invito al contraddittorio nel corso del 2006 sia ininfluente ai fini del ricevimento della proposta.
Carlo Nocera, Il controllo in corso ferma la partita, in Il Sole 24 Ore, 20/04/2006, pag. 21

Professionisti, timbro di conformità sul 730
I professionisti che decidono di svolgere l’assistenza fiscale per i modelli 730, dovranno – come i Caf – rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni rispetto alla documentazione. La conferma dell’obbligo è contenuta nella circolare 13/E/06. Pertanto, verrà verificata dal professionista la correttezza di deduzioni e detrazioni, mettendo al riparo il contribuente da eventuali contestazioni delle Entrate attraverso i controlli automatici in base all’articolo 36-bis e 36-terdel Dpr 600/73. Va ricordato che il contribuente non è tenuto a esibire la documentazione relativa all’ammontare dei rediti indicati nella dichiarazione (per esempio, certificati catastali di terreni e fabbricati posseduti, contratti di locazione stipulati) salvo quelli risultanti dalla certificazione delle ritenute, né quella relativa alle detrazioni soggettive di imposta. Nella circolare 15/E/05 le Entrate hanno confermato che la verifica sull’esistenza della qualità di familiare a carico non deve essere svolta da chi presta l’assistenza fiscale. Fa fede, per le deduzioni familiari, quanto dichiarato dal contribuente. Resta fermo che, per quanto riguarda gli oneri deducibili e le detrazioni per oneri concernenti i familiari a carico, deve essere controllata dal professionista la sussistenza dei requisiti oggettivi.
A. Antonelli – A. Mengozzi, Professionisti, 730 con visto, in Il Sole 24 Ore, 20/04/2006, pag. 23

Concessionari, chiarimenti sui rimborsi
L’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità di presentazione da parte dei concessionari della riscossione delle istanze volte a ottenere il rimborso delle somme riversate in eccesso. La circolare 16/E del 19 aprile ha infatti chiarito che per ottenere il rimborso delle somme riscosse con il modello F23 ed erroneamente riversate in eccesso, i concessionari – solo per i tributi gestiti dall’Agenzia – dovranno presentare richiesta, per ciascun ambito provinciale, all’ufficio locale già competente a ricevere le domande di restituzione delle somme anticipate per i rimborsi ai contribuenti a seguito di provvedimenti di sgravio per indebita iscrizione a ruolo. Anche se l’istanza riguarda somme erroneamente accreditate dalla banca  o dalle Poste ala concessionaria – precisa l’Agenzia – la richiesta di rimborso va comunque presentata da quest’ultima, in quanto il diritto a chiederlo spetta solo al concessionario che ha effettuato l’errato riversamento alla tesoreria provinciale dello Stato. Le richieste dovranno contenere la descrizione dell’errore che è stato causa del riversamento.
Luigi Ferrajoli, Dai concessionari istanze s misura per avere i rimborsi, in Il Sole 24 Ore, 20/04/2006, pag. 23



Da Italia Oggi

Cessione beni, plusvalenze al test di Unico
Plusvalenze di cessione dei beni al test del modello Unico: la scelta per la rateazione dovrà essere effettuata solo nella dichiarazione originaria o, al massimo, in quella presentata nei 90 giorni successivi alla scadenza del termine tenendo conto della convenienza ai fini del calcolo dell’imposta. Inoltre, possibile disallineamento della norma fiscale con quella civilistica e irrilevanza, per la suddivisione su più periodi di imposta, delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni con i requisiti per la parziale esenzione. Sono questi alcuni degli aspetti applicativi legati al modello Unico delle disposizioni contenute nell’articolo 86 del Tuir anche alla luce dei recenti chiarimenti dell’amministrazione finanziaria in materia. La norma contenuta nel Tuir  consente al contribuente che cede un bene o un’azienda posseduti da più di tre anni, di rateizzare la tassazione della plusvalenza medesima in quote costanti nell’esercizio di cessione e nei successivi ma non oltre il quarto. Sotto l’aspetto della compilazione del modello, dunque, possono essere effettuate due scelte: 1) non apportare nessuna variazione in amento e in diminuzione al fine di far concorrere a tassazione in un solo periodo di imposta la plusvalenza determinata ai fini fiscali; 2) appostare una variazione in diminuzione per l’intero ammontare della plusvalenza  e una variazione in amento per indicare la quota della plusvalenza che si intende far concorrere alla formazione del reddito di impresa nel caso in cui si scelga la tassazione rateizzata.
Duilio Liburdi, Cessione beni, plusvalenza al test, in Italia oggi, 20/04/2006, pag. 33

Ganasce fiscali, in dubbio le competenze
Si riapre la partita della giurisdizione sulle ganasce fiscali. Dopo che le sezioni unite della Cassazione, con l’ordinanza n. 2053 del 31 gennaio 2006 hanno deciso che spettano al giudice ordinario le contestazioni sul fermo amministrativo dei beni mobili registrati, il Consiglio di stato passa la palla alla Corte costituzionale. Per Palazzo Spada, infatti, si tratta di provvedimenti amministrativi che come tali sono di competenza del giudice amministrativo. E quindi ha rimesso la questione alla Consulta con ordinanza depositata lo scorso 14 aprile. La chiave di lettura della vicenda, secondo i giudici di Palazzaccio, sta nella natura del fermo amministrativo, che è un atto funzionale all’espropriazione forzata e quindi mezzo di realizzazione del credito allo stesso modo con il quale la realizzazione del credito è agevolata dall’iscrizione ipotecaria. La decisione della Suprema corte segue le orme di una recente decisione del Consiglio di stato, la n. 4689 del settembre 2005, con cui era stata negata la competenza del giudice amministrativo, affermata invece dal Tar della Puglia. Ora, però, i giudici della sesta sezione di Palazzo Spada ci ripensano.
Antonella Gorret, Giochi riaperti sulle ganasce, in Italia oggi, 20/04/2006, pag. 34