Da Il Sole 24 Ore
Tutto pronto per la programmazione
Tutto è pronto. Anche se per dare via all’operazione che
porterà milioni di proposte di programmazione fiscale e di
concordato nella posta dei contribuenti manca il nulla osta
della politica, impegnata nella fase difficile della transizione
da una legislatura all’altra. La dimensione dell’invio potrebbe
toccare fino a tre milioni di comunicazioni, anche se la portata
dell’intervento resta da definire e, verosimilmente, si dovrebbe
attestare, almeno in una prima tornata, intorno ai due milioni.
Certo è che il tempo stringe: le scelte per l’adesione, anche se
possono essere compiute fino al 16 ottobre di quest’anno, sono
strettamente legate alle dichiarazioni. Da qui la necessità che
gl invii vengano realizzati nei mesi di maggio e giugno perché
contribuenti e consulenti possano ponderare le scelte. Al
momento in cui partiranno le lettere, poi, ai contribuenti
destinatari della proposta di programmazione fiscale e di
concordato per il 2003 e il 2004 arriverà una comunicazione che
conterrà un codice Pin. Questo codice consentirà di leggere,
collegandosi al sito dell’agenzia delle Entrate oppure
consultando un professionista, l’entità delle richieste di
adeguamento per il 2003 e il 2004 e quella degli importi
proposti al contribuente dall’agenzia delle Entrate. In questo
modo ciascuno potrà compiere le proprie valutazioni di
convenienza.
A. Criscione – J.M. Del Bo, Programmazione pronta al via,
in Il Sole 24 Ore, 20/04/2006, pag. 21
Le verifiche bloccano la programmazione
Tanto sulla programmazione fiscale quanto sul concordato per
i periodi d’imposta pregressi incide sensibilmente la notifica
di verbali, atti di accertamento e inviti al contraddittorio,
con differenti effetti a seconda che sia avvenuta entro il 31
dicembre 2005 oppure successivamente. Sul punto non c’è la
massima chiarezza anzi, in un caso l’intreccio dei due istituti
voluto dal legislatore, ossia l’accettazione preventiva della
proposta triennale che costituisce il lasciapassare per il
concordato, determina una sensibile complicazione delle
procedure. E’ opportuno ricordare che la notifica al 31 dicembre
2005 di: un processo verbale di constatazione con esito
positivo, un invito a comparire o un avviso di accertamento, ai
fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore aggiunto
o dell’Irap, determina il mancato ricevimento della proposta di
pianificazione triennale se l’atto riguarda il 2004 e
l’integrale applicazione dell’accertamento con adesione se
l’atto riguarda il 2003 e il 2004. La norma dunque, fissa uno
spartiacque all’avvenuta notifica al 31 dicembre scorso, ma non
è pacifico che l’eventuale notifica di atti o la formulazione di
un invito al contraddittorio nel corso del 2006 sia ininfluente
ai fini del ricevimento della proposta.
Carlo Nocera, Il controllo in corso ferma la partita, in
Il Sole 24 Ore, 20/04/2006, pag. 21
Professionisti, timbro di conformità sul
730
I professionisti che decidono di svolgere l’assistenza
fiscale per i modelli 730, dovranno – come i Caf – rilasciare il
visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni
rispetto alla documentazione. La conferma dell’obbligo è
contenuta nella circolare 13/E/06. Pertanto, verrà verificata
dal professionista la correttezza di deduzioni e detrazioni,
mettendo al riparo il contribuente da eventuali contestazioni
delle Entrate attraverso i controlli automatici in base
all’articolo 36-bis e 36-terdel Dpr 600/73. Va ricordato che il
contribuente non è tenuto a esibire la documentazione relativa
all’ammontare dei rediti indicati nella dichiarazione (per
esempio, certificati catastali di terreni e fabbricati
posseduti, contratti di locazione stipulati) salvo quelli
risultanti dalla certificazione delle ritenute, né quella
relativa alle detrazioni soggettive di imposta. Nella circolare
15/E/05 le Entrate hanno confermato che la verifica
sull’esistenza della qualità di familiare a carico non deve
essere svolta da chi presta l’assistenza fiscale. Fa fede, per
le deduzioni familiari, quanto dichiarato dal contribuente.
Resta fermo che, per quanto riguarda gli oneri deducibili e le
detrazioni per oneri concernenti i familiari a carico, deve
essere controllata dal professionista la sussistenza dei
requisiti oggettivi.
A. Antonelli – A. Mengozzi, Professionisti, 730 con visto,
in Il Sole 24 Ore, 20/04/2006, pag. 23
Concessionari, chiarimenti sui rimborsi
L’Agenzia delle Entrate ha illustrato le modalità di
presentazione da parte dei concessionari della riscossione delle
istanze volte a ottenere il rimborso delle somme riversate in
eccesso. La circolare 16/E del 19 aprile ha infatti chiarito che
per ottenere il rimborso delle somme riscosse con il modello F23
ed erroneamente riversate in eccesso, i concessionari – solo per
i tributi gestiti dall’Agenzia – dovranno presentare richiesta,
per ciascun ambito provinciale, all’ufficio locale già
competente a ricevere le domande di restituzione delle somme
anticipate per i rimborsi ai contribuenti a seguito di
provvedimenti di sgravio per indebita iscrizione a ruolo. Anche
se l’istanza riguarda somme erroneamente accreditate dalla
banca o dalle Poste ala concessionaria – precisa l’Agenzia – la
richiesta di rimborso va comunque presentata da quest’ultima, in
quanto il diritto a chiederlo spetta solo al concessionario che
ha effettuato l’errato riversamento alla tesoreria provinciale
dello Stato. Le richieste dovranno contenere la descrizione
dell’errore che è stato causa del riversamento.
Luigi Ferrajoli, Dai concessionari istanze s misura per avere
i rimborsi, in Il Sole 24 Ore, 20/04/2006, pag. 23
Da Italia Oggi
Cessione beni, plusvalenze al test di
Unico
Plusvalenze di cessione dei beni al test del modello Unico:
la scelta per la rateazione dovrà essere effettuata solo nella
dichiarazione originaria o, al massimo, in quella presentata nei
90 giorni successivi alla scadenza del termine tenendo conto
della convenienza ai fini del calcolo dell’imposta. Inoltre,
possibile disallineamento della norma fiscale con quella
civilistica e irrilevanza, per la suddivisione su più periodi di
imposta, delle plusvalenze derivanti dalla cessione di
partecipazioni con i requisiti per la parziale esenzione. Sono
questi alcuni degli aspetti applicativi legati al modello Unico
delle disposizioni contenute nell’articolo 86 del Tuir anche
alla luce dei recenti chiarimenti dell’amministrazione
finanziaria in materia. La norma contenuta nel Tuir consente al
contribuente che cede un bene o un’azienda posseduti da più di
tre anni, di rateizzare la tassazione della plusvalenza medesima
in quote costanti nell’esercizio di cessione e nei successivi ma
non oltre il quarto. Sotto l’aspetto della compilazione del
modello, dunque, possono essere effettuate due scelte: 1) non
apportare nessuna variazione in amento e in diminuzione al fine
di far concorrere a tassazione in un solo periodo di imposta la
plusvalenza determinata ai fini fiscali; 2) appostare una
variazione in diminuzione per l’intero ammontare della
plusvalenza e una variazione in amento per indicare la quota
della plusvalenza che si intende far concorrere alla formazione
del reddito di impresa nel caso in cui si scelga la tassazione
rateizzata.
Duilio Liburdi, Cessione beni, plusvalenza al test, in
Italia oggi, 20/04/2006, pag. 33
Ganasce fiscali, in dubbio le competenze
Si riapre la partita della giurisdizione sulle ganasce
fiscali. Dopo che le sezioni unite della Cassazione, con
l’ordinanza n. 2053 del 31 gennaio 2006 hanno deciso che
spettano al giudice ordinario le contestazioni sul fermo
amministrativo dei beni mobili registrati, il Consiglio di stato
passa la palla alla Corte costituzionale. Per Palazzo Spada,
infatti, si tratta di provvedimenti amministrativi che come tali
sono di competenza del giudice amministrativo. E quindi ha
rimesso la questione alla Consulta con ordinanza depositata lo
scorso 14 aprile. La chiave di lettura della vicenda, secondo i
giudici di Palazzaccio, sta nella natura del fermo
amministrativo, che è un atto funzionale all’espropriazione
forzata e quindi mezzo di realizzazione del credito allo stesso
modo con il quale la realizzazione del credito è agevolata
dall’iscrizione ipotecaria. La decisione della Suprema corte
segue le orme di una recente decisione del Consiglio di stato,
la n. 4689 del settembre 2005, con cui era stata negata la
competenza del giudice amministrativo, affermata invece dal Tar
della Puglia. Ora, però, i giudici della sesta sezione di
Palazzo Spada ci ripensano.
Antonella Gorret, Giochi riaperti sulle ganasce, in
Italia oggi, 20/04/2006, pag. 34