Venerdì 21 Aprile 2006

Da Il Sole 24 Ore
 

Rebus decorrenza per la Tarsu imprese
Si avvicina il 29 aprile, data di entrata in vigore del nuovo Testo unico sull’ambiente, e non è ancora chiaro tra gli interpreti se l’esonero della Tarsu/tariffa per le imprese dovrà entrare in vigore da subito oppure se l’operatività sarà differita al momento dell’emanazione dei nuovi criteri statali di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Il decreto legislativo 152/06 qualifica come speciali i rifiuti di tutte le imprese e gli enti che per la propria attività produttiva utilizzano superfici maggiori rispetto a 150 metri quadrati nei Comuni co popolazione inferiore a 10mila abitanti e 250 metri quadrati nei Comuni con popolazione superiore ai 10mila abitanti. Non producendo più rifiuti assimilati agli urbani le attività economiche saranno esentate dal pagamento della Tarsu. Il Codice dell’ambiente entrerà in vigore il 29 aprile. Tuttavia è ancora dubbio, tra gli operatori, se gli effetti sulla Tarsu e le relative esenzioni decorano da subito oppure si debba attendere l’emanazione dei nuovi criteri statali sui rifiuti. L’esenzione si ridurrà in una riduzione del prelevo per le imprese. Non è detto, però, che questo risparmio non sia intaccato, oltre che dai costi dei servizi prestati dagli operatori privati, anche dai maggiori oneri connessi alla gestione del nuovo sistema.
Luigi Lovechio, L’esenzione Tarsu alle imprese fa i conti con il rebus decorrenza, in Il Sole 24 Ore, 21/04/2006, pag. 22

L’agricoltore in pensione non paga l’Ici
L’agricoltore pensionato ha diritto all’esenzione Ici per il fabbricato rurale anche se non è in possesso della partita Iva. Lo ha deciso la Commissione tributaria regionale del Lazio, ottava sezione, con la sentenza 180 del 22 febbraio 2006. Un agricoltore pensionato aveva presentato istanza di rimborso al Comune per l’Ici pagata per gli anni dal 1997 al 1999, in relazione ad un immobile avene i requisiti della ruralità. A seguito del rifiuto, il contribuente proponeva ricorso alla Commissione tributaria che lo accoglieva. Il Comune ricorreva in appello per l’omessa pronuncia sulla necessità del possesso della partita Iva e sulla rilevanza del volume d’affari, in base all’articolo 9, comma 3, lettera d) dalla legge 133/1994. La sentenza veniva confermata in appello. Per il giudice capitolino, infatti, le leggi vigenti escludono l’obbligo del possesso della partita Iva e comunque prevedono la sussistenza del carattere di ruralità del fabbricato.
Sergio Trovato, Fabbricati rurali senza Ici per l’agricoltore pensionato, in Il Sole 24 Ore, 21/04/2006, pag. 22

Studi allarme revisione degli artigini
Studi di settore: manca ancora il decreto che approva i 52 studi revisionati da applicare nella dichiarazione Unico 2006. Sono gli artigiani – con un comunicato congiunto firmato da Confartigianato, Cna e Casartigiani – a lanciare l’allarme, temendo soprattutto che un’approvazione del decreto all’ultimo momento renda troppo stretti i tempi per le denunce e le dichiarazioni di 650 mila tra artigiani e lavoratori autonomi. Una volta approvato il modello di dichiarazione infatti, occorreranno i tempi per varare Gerico e i software gestionali delle dichiarazioni.Il comunicato esprime preoccupazione poiché il ministro dell’economia non ha ancora firmato il decreto ministeriale, che sulla base dell’incomprensibile e immotivata proroga concessa dal decreto legge sull’agricoltura, deve essere pubblicato  in G.U. entro il 2 maggio. Il termine prima della proroga era fissato a fine marzo. Se or, però, il varo del provvedimento non avvenisse in tempi brevi sarà inevitabile prevedere con altrettanta rapidità lo slittamento – spiegano le associazioni artigiane – sia della presentazione della dichiarazione dei redditi sia del pagamento delle imposte.
A. Crescione, Studi di settore, Unico a rischio, in Il Sole 24 Ore, 21/04/2006, pag. 23

Concordato, perdite non utilizzabili nel 2006
L’operazione programmazione fiscale/concordato ha importanti riflessi anche per Unico 2006. Non tanto per gli acconti di imposta, per i quali le istruzioni ai modelli avvertono che i soggetti che si avvalgono della programmazione dovranno effettuare i relativi versamenti tenendo conto della stessa programmazione fiscale, visto che ciò varrà appena per la seconda rata degli acconti (generalmente, novembre 2006). Le più importanti ripercussioni si hanno, invece, in relazione all’irrilevanza delle perdite, stabilita per la definizione del 2003 e del 2004, il comma 516 della finanziaria 2006 dispone che accettare la proposta per questi anni esclude qualsiasi rilevanza delle eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni e che risulta escluso e, comunque inefficace il riporto a nuovo delle stesse. Un’analoga disposizione era contenuta nell’articolo 7 della legge 289/02 cioè il concordato per gli ani pregressi. Questo significa che in presenza di perdite di esercizio o a riporto di esercii precedenti, dedotte in Unico 2004  e Unico 2005, i maggiori ricavi contenuti nelle proposte che verranno inviate dal fisco saranno aumentati delle componenti reddituali compensate con le perdite stesse.
Dario Deotto, Il concordato taglia le perdite, in Il Sole 24 Ore, 21/04/2006, pag. 23



Da Italia Oggi
 

Condono a maglie strette
La Cassazione restringe il campo degli atti condonabili. Non vi rientrano, infatti le contestazioni relative alle aliquote determinate in virtù di una dichiarazione integrativa presentata dal Contribuente in occasione di un precedente condono. E ciò è valido nonchè nel caso in cui questi non si sia avvalso, in sede di dichiarazione, delle esenzioni che, per legge gli spettano. Con la sentenza n. 8250 del 7 aprile 2006, la Suprema Corte oltre a rovesciar la decisione della commissione tributaria regionale, sembra offuscare ancora di più la materia condono, oggetto in questi ultimi mesi, di parere contrastanti fra i giudici di legittimità. Questo il principio espresso nella sentenza: “la mera contestazione della aliquota in base alla quale doveva essere liquidata l’imposta in base alla dichiarazione integrativa di condono presentata dalla società ai sensi della legge 413 del 1991, oggetto della controversia che il contribuente ha inteso definire, in base alla nozione ricavabile dalla aderente norma non costituisce lite fiscale definibile ai sensi dell’articolo 16 della legge 289 del 2002
Debora Alberici, Condono, campo ristretto, in Italia oggi, 21/04/2006, pag. 36

Trust con dubbi in ambito fiscale
Le perplessità civilistiche sul trust si ripercuotono anche in ambito fiscale; ciò perché il difficile inquadramento dell’atto di disposizione da la stura a possibili censure dell’amministrazione finanziaria in ordine all’effettiva natura del negozio, ben potendo invocarsi quell’attualissimo concetto di simulazione. Queste le ripercussioni in chiave tributaria del decreto del tribunale di Trieste datato 7 aprile 2006, con il quale sono state sollevate alcune perplessità sull’istituto di origine anglosassone. Il nuovo articolo 2645-ter prevede testualmente che “gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a 90 anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo”.
A.Felicioni – G.Ripa, Limiti al trust con rilevanza fiscale, in Italia oggi, 21/04/2006, pag. 37

Gestori fondi agevolazione, rimborsi ok
I fondi pubblici di agevolazione istituiti con le leggi n. 227/1977, 782/1980 e 394/1981, non sono soggetti ad imposizione diretta. Pertanto i gestori dei predetti fondi che abbino provveduto al versamento delle imposte non dovute hanno diritto al rimborso delle stesse. Lo ha precisato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 7312 del 29b marzo 2006, che ha fatto propria la tesi sostenuta dalla Corte Costituzionale in una recente sentenza (n. 320 del 2005). Quest’ultima, in particolare, ha compiuto un’analisi accurata dell’articolo 39 della legge 342/2000, in forza del quale i fondi pubblici di agevolazione istituiti da leggi dello stato o delle regioni ancorché affidati in gestione a soggetti terzi in forza di disposizioni legislative, provvedimenti amministrativi o convenzioni devono intendersi riconducibili nell’ambito applicativo dell’articolo 88 comma 1, del dpr 917/1987 e successive modificazioni in materia di applicabilità dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche allo stato e agli enti pubblici. Non si fa luogo a rimborso di imposte già pagate.
Daniela Amendola, Rimborsi ok per i gestori dei fondi di agevolazione, in Italia oggi, 21/04/2006, pag. 37