Da Il Sole 24 Ore
Rebus decorrenza per la Tarsu imprese
Si avvicina il 29 aprile, data di entrata in vigore del
nuovo Testo unico sull’ambiente, e non è ancora chiaro tra gli
interpreti se l’esonero della Tarsu/tariffa per le imprese dovrà
entrare in vigore da subito oppure se l’operatività sarà
differita al momento dell’emanazione dei nuovi criteri statali
di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani. Il
decreto legislativo 152/06 qualifica come speciali i rifiuti di
tutte le imprese e gli enti che per la propria attività
produttiva utilizzano superfici maggiori rispetto a 150 metri
quadrati nei Comuni co popolazione inferiore a 10mila abitanti e
250 metri quadrati nei Comuni con popolazione superiore ai
10mila abitanti. Non producendo più rifiuti assimilati agli
urbani le attività economiche saranno esentate dal pagamento
della Tarsu. Il Codice dell’ambiente entrerà in vigore il 29
aprile. Tuttavia è ancora dubbio, tra gli operatori, se gli
effetti sulla Tarsu e le relative esenzioni decorano da subito
oppure si debba attendere l’emanazione dei nuovi criteri statali
sui rifiuti. L’esenzione si ridurrà in una riduzione del prelevo
per le imprese. Non è detto, però, che questo risparmio non sia
intaccato, oltre che dai costi dei servizi prestati dagli
operatori privati, anche dai maggiori oneri connessi alla
gestione del nuovo sistema.
Luigi Lovechio, L’esenzione Tarsu alle imprese fa i conti con
il rebus decorrenza, in Il Sole 24 Ore, 21/04/2006,
pag. 22
L’agricoltore in pensione non paga l’Ici
L’agricoltore pensionato ha diritto all’esenzione Ici per il
fabbricato rurale anche se non è in possesso della partita Iva.
Lo ha deciso la Commissione tributaria regionale del Lazio,
ottava sezione, con la sentenza 180 del 22 febbraio 2006. Un
agricoltore pensionato aveva presentato istanza di rimborso al
Comune per l’Ici pagata per gli anni dal 1997 al 1999, in
relazione ad un immobile avene i requisiti della ruralità. A
seguito del rifiuto, il contribuente proponeva ricorso alla
Commissione tributaria che lo accoglieva. Il Comune ricorreva in
appello per l’omessa pronuncia sulla necessità del possesso
della partita Iva e sulla rilevanza del volume d’affari, in base
all’articolo 9, comma 3, lettera d) dalla legge 133/1994. La
sentenza veniva confermata in appello. Per il giudice
capitolino, infatti, le leggi vigenti escludono l’obbligo del
possesso della partita Iva e comunque prevedono la sussistenza
del carattere di ruralità del fabbricato.
Sergio Trovato, Fabbricati rurali senza Ici per l’agricoltore
pensionato, in Il Sole 24 Ore, 21/04/2006, pag. 22
Studi allarme revisione degli artigini
Studi di settore: manca ancora il decreto che approva i 52
studi revisionati da applicare nella dichiarazione Unico 2006.
Sono gli artigiani – con un comunicato congiunto firmato da
Confartigianato, Cna e Casartigiani – a lanciare l’allarme,
temendo soprattutto che un’approvazione del decreto all’ultimo
momento renda troppo stretti i tempi per le denunce e le
dichiarazioni di 650 mila tra artigiani e lavoratori autonomi.
Una volta approvato il modello di dichiarazione infatti,
occorreranno i tempi per varare Gerico e i software gestionali
delle dichiarazioni.Il comunicato esprime preoccupazione poiché
il ministro dell’economia non ha ancora firmato il decreto
ministeriale, che sulla base dell’incomprensibile e immotivata
proroga concessa dal decreto legge sull’agricoltura, deve essere
pubblicato in G.U. entro il 2 maggio. Il termine prima della
proroga era fissato a fine marzo. Se or, però, il varo del
provvedimento non avvenisse in tempi brevi sarà inevitabile
prevedere con altrettanta rapidità lo slittamento – spiegano le
associazioni artigiane – sia della presentazione della
dichiarazione dei redditi sia del pagamento delle imposte.
A. Crescione, Studi di settore, Unico a rischio, in Il
Sole 24 Ore, 21/04/2006, pag. 23
Concordato, perdite non utilizzabili nel
2006
L’operazione programmazione fiscale/concordato ha importanti
riflessi anche per Unico 2006. Non tanto per gli acconti di
imposta, per i quali le istruzioni ai modelli avvertono che i
soggetti che si avvalgono della programmazione dovranno
effettuare i relativi versamenti tenendo conto della stessa
programmazione fiscale, visto che ciò varrà appena per la
seconda rata degli acconti (generalmente, novembre 2006). Le più
importanti ripercussioni si hanno, invece, in relazione
all’irrilevanza delle perdite, stabilita per la definizione del
2003 e del 2004, il comma 516 della finanziaria 2006 dispone che
accettare la proposta per questi anni esclude qualsiasi
rilevanza delle eventuali perdite risultanti dalle dichiarazioni
e che risulta escluso e, comunque inefficace il riporto a nuovo
delle stesse. Un’analoga disposizione era contenuta
nell’articolo 7 della legge 289/02 cioè il concordato per gli
ani pregressi. Questo significa che in presenza di perdite di
esercizio o a riporto di esercii precedenti, dedotte in Unico
2004 e Unico 2005, i maggiori ricavi contenuti nelle proposte
che verranno inviate dal fisco saranno aumentati delle
componenti reddituali compensate con le perdite stesse.
Dario Deotto, Il concordato taglia le perdite, in Il
Sole 24 Ore, 21/04/2006, pag. 23
Da Italia Oggi
Condono a maglie strette
La Cassazione restringe il campo degli atti condonabili. Non
vi rientrano, infatti le contestazioni relative alle aliquote
determinate in virtù di una dichiarazione integrativa presentata
dal Contribuente in occasione di un precedente condono. E ciò è
valido nonchè nel caso in cui questi non si sia avvalso, in sede
di dichiarazione, delle esenzioni che, per legge gli spettano.
Con la sentenza n. 8250 del 7 aprile 2006, la Suprema Corte
oltre a rovesciar la decisione della commissione tributaria
regionale, sembra offuscare ancora di più la materia condono,
oggetto in questi ultimi mesi, di parere contrastanti fra i
giudici di legittimità. Questo il principio espresso nella
sentenza: “la mera contestazione della aliquota in base alla
quale doveva essere liquidata l’imposta in base alla
dichiarazione integrativa di condono presentata dalla società ai
sensi della legge 413 del 1991, oggetto della controversia che
il contribuente ha inteso definire, in base alla nozione
ricavabile dalla aderente norma non costituisce lite fiscale
definibile ai sensi dell’articolo 16 della legge 289 del 2002
Debora Alberici, Condono, campo ristretto, in Italia
oggi, 21/04/2006, pag. 36
Trust con dubbi in ambito fiscale
Le perplessità civilistiche sul trust si ripercuotono anche
in ambito fiscale; ciò perché il difficile inquadramento
dell’atto di disposizione da la stura a possibili censure
dell’amministrazione finanziaria in ordine all’effettiva natura
del negozio, ben potendo invocarsi quell’attualissimo concetto
di simulazione. Queste le ripercussioni in chiave tributaria del
decreto del tribunale di Trieste datato 7 aprile 2006, con il
quale sono state sollevate alcune perplessità sull’istituto di
origine anglosassone. Il nuovo articolo 2645-ter prevede
testualmente che “gli atti in forma pubblica con cui beni
immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono
destinati, per un periodo non superiore a 90 anni o per la
durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla
realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a
persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri
enti o persone fisiche ai sensi dell’articolo 1322, secondo
comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile
ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di
tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi
interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni
conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la
realizzazione del fine di destinazione e possono costituire
oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall’articolo 2915,
primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo”.
A.Felicioni – G.Ripa, Limiti al trust con rilevanza fiscale,
in Italia oggi, 21/04/2006, pag. 37
Gestori fondi agevolazione, rimborsi ok
I fondi pubblici di agevolazione istituiti con le leggi n.
227/1977, 782/1980 e 394/1981, non sono soggetti ad imposizione
diretta. Pertanto i gestori dei predetti fondi che abbino
provveduto al versamento delle imposte non dovute hanno diritto
al rimborso delle stesse. Lo ha precisato la Corte di Cassazione
con la sentenza n. 7312 del 29b marzo 2006, che ha fatto propria
la tesi sostenuta dalla Corte Costituzionale in una recente
sentenza (n. 320 del 2005). Quest’ultima, in particolare, ha
compiuto un’analisi accurata dell’articolo 39 della legge
342/2000, in forza del quale i fondi pubblici di agevolazione
istituiti da leggi dello stato o delle regioni ancorché affidati
in gestione a soggetti terzi in forza di disposizioni
legislative, provvedimenti amministrativi o convenzioni devono
intendersi riconducibili nell’ambito applicativo dell’articolo
88 comma 1, del dpr 917/1987 e successive modificazioni in
materia di applicabilità dell’imposta sul reddito delle persone
giuridiche allo stato e agli enti pubblici. Non si fa luogo a
rimborso di imposte già pagate.
Daniela Amendola, Rimborsi ok per i gestori dei fondi di
agevolazione, in Italia oggi, 21/04/2006, pag. 37