Giovedì 6 Aprile 2006

Da Il Sole 24 Ore

La riforma entra nel 730
Il 730/2006 accoglie redditi sempre più diversificati. La crescita dei lavoratori atipici – e delle varie figure previste dalla riforma del mercato del lavoro – si riflette infatti sul modello. Così la dichiarazione può essere utilizzata (entro il 2 maggio la consegna al datore di lavoro ed entro il 5 giugno a Caf abilitati), anche dai lavoratori cosiddetti flessibili, se hanno un sostituto d’imposta che può effettuare le operazioni di conguaglio nei tempi previsti. Possono pertanto ottenere assistenza fiscale, rivolgendosi a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, anche i soggetti che nel 2006 hanno soltanto redditi indicati all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del Tuir, ovvero redditi di collaborazione coordinata e continuativa, almeno nel periodo compreso da giugno a luglio 2006 e conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio. Non possono invece utilizzare questa modalità di dichiarazione semplificata i soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili: soggetti che, di norma, coincidono con i titolari di partita Iva.
Maria Rosa Gheido, Il 730 fa spazio alla riforma del lavoro, in Il Sole 24 Ore, 6/04/2006, pag. 21

Pex, chiarita la deducibilità
Gli oneri accessori alla cessione delle partecipazioni dotate dei requisiti per la partecipation exemption non sono più totalmente indeducibili, ma, in forza del mutato regime di tassazione delle plusvalenze introdotto dal decreto legge 203/05, hanno (anche se contabilizzati distintamente a conto economico e non portati a incremento della partecipazione cui si riferiscono) una deducibilità parziale, commisurata all’imponibilità del provento finanziario. E’ questa la (attesa) conferma che emerge dalla circolare 10/E dell’Agenzia delle Entrate (13 marzo 2006). Per effetto del decreto legge 203/2005 la totale esenzione delle plusvalenze su partecipazioni dotate dei requisiti Pex è venuta meno, lasciando spazio a un beneficio così limitato: 1) 95% per le cessioni intervenute dal 4 ottobre 2005 al 2 dicembre 2005; 2) 91% dal 3 dicembre 2005 al 31 dicembre 2006; 3) 84% a decorrere dal 1° gennaio 2007. Se è apparso fin da subito chiaro che la capitalizzazione degli oneri accessori a incremento del costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione fa sì che si riduca la plusvalenza da assoggettare a tassazione nella misura del 9%, con un effetto di deducibilità parziale indiretta di tali costi, la loro deduzione a conto economico generava dubbi sul trattamento in unico.
Giorgio Gavelli,  La Pex ritrova la deducibilità, in Il Sole 24 Ore, 6/04/2006, pag. 22

Appello, nuovi documenti con termini perentori
E’ perentorio il termine per il deposito di documenti nel giudizio di appello, anche se la legge non prevede una sanzione per l’inosservanza. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza 2787 dell’8 febbraio 2006. La controversia è partita da un contribuente, che ha impugnato il silenzio-rifiuto della Direzione regionale delle Entrate della Campania, dopo la presentazione di un’istanza di rimborso dell’imposta trattenuta dal Comune sull’indennità di esproprio, nonostante si trattasse di un terreno agricolo non ricompreso nelle zone omogenee A, B, C, D. La commissione di Benevento ha rigettato il ricorso, ritenendo legittima la tassazione dell’indennità e sostenendo che il certificato di destinazione urbanistica attestava la destinazione agricola del terreno, ma non specificava in quali zone omogenee ricadeva. La sentenza è stata riformata dalla commissione regionale di Napoli che ha acquisito un attestato del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune, prodotto in giudizio, dal quale risultava che l’area rientrava in una zona esclusa dal prelievo fiscale. Le Entrate hanno fatto ricorso in Cassazione, poiché il documento in appello era stato depositato oltre il termine di 20 giorni prima dell’udienza e la tesi è stata accolta.
Sergio Trovato, termini ferrei per l’appello, in Il Sole 24 Ore, 6/04/2006, pag. 22

Da Italia Oggi

L’integrativa non è idonea per la deducibilità
La dichiarazione integrativa fatta dal sostituto d’imposta non è un titolo idoneo per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 7299 del 29/3/06, ha respinto il ricorso di una società finanziaria che aveva dedotto i costi sostenuti per l’affitto di alcuni appuntamenti assegnati ai dipendenti. In sostanza, aveva dedotto dalle imposte sui redditi la differenza tra gli affitti pagati dall’azienda per gli appartamenti dei lavoratori e l’equo canone da questi corrisposto. Ciò senza imputarla a reddito di lavoro dei dipendenti. In sede di verifica la GdF ne aveva negato la deducibilità poiché l’articolo 62 del Tuir dispone che i canoni di locazione dei fabbricati concessi in uso sono deducibili per un importo non superiore a quello che ha concorso alla formazione del reddito dei dipendenti stessi. Per questo la società aveva presentato la dichiarazione integrativa, includendo tra i redditi di lavoro corrisposti ai proprio dipendenti tali somme, già portate in detrazione e versando, quale sostituto d’imposta, le relative trattenute.
Debora Alberici, L’integrativa non è deducibile, in Italia Oggi, 6/04/2006,  pag. 32

Ricorso ammissibile se la firma è in copia
La firma sull’atto depositato in commissione tributaria, anche quando è rappresentata in copia fotostatica, rende ammissibile il ricorso depositato. Sono le conclusioni, a cui è pervenuta la sezione 39 della Ctr del Lazio sede staccata di Latina nella sentenza 19/39/06 depositata l’8 marzo 2006; questa sentenza, capovolgendo completamente la decisione di primo grado che aveva ritenuto l’inammissibilità del ricorso per violazione degli articoli 7 e 18 del dlgs 546/92 nonché degli articoli 163 e 164 cpc, ha invece ritenuto legittimo il ricorso depositato in commissione tributaria contenente la firma del ricorrente, anche solo in copia fotostatica. La commissione regionale è pervenuta alla citata conclusione, dopo aver rilevato coma la firma in copia fotostatica realizzi una fattispecie del tutto diversa a quella relativa alla completa assenza della sottoscrizione, riferendosi, a tal proposito, a quanto disposto dal comma 4 dell’art. 18 del dlgs 546/92.
Benito Fuoco, Ricorsi, ok le firme in copia, in Italia Oggi, 6/04/2006,  pag. 33