Da Il Sole 24 Ore
La riforma entra nel 730
Il 730/2006 accoglie redditi sempre più diversificati. La
crescita dei lavoratori atipici – e delle varie figure previste
dalla riforma del mercato del lavoro – si riflette infatti sul
modello. Così la dichiarazione può essere utilizzata (entro il 2
maggio la consegna al datore di lavoro ed entro il 5 giugno a
Caf abilitati), anche dai lavoratori cosiddetti flessibili, se
hanno un sostituto d’imposta che può effettuare le operazioni di
conguaglio nei tempi previsti. Possono pertanto ottenere
assistenza fiscale, rivolgendosi a un Caf-dipendenti o a un
professionista abilitato, anche i soggetti che nel 2006 hanno
soltanto redditi indicati all’articolo 50, comma 1, lettera
c-bis) del Tuir, ovvero redditi di collaborazione coordinata e
continuativa, almeno nel periodo compreso da giugno a luglio
2006 e conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà
effettuare il conguaglio. Non possono invece utilizzare questa
modalità di dichiarazione semplificata i soggetti obbligati alla
tenuta di scritture contabili: soggetti che, di norma,
coincidono con i titolari di partita Iva.
Maria Rosa Gheido, Il 730 fa spazio alla riforma del lavoro, in
Il Sole 24 Ore, 6/04/2006, pag. 21
Pex, chiarita la deducibilità
Gli oneri accessori alla cessione delle partecipazioni dotate
dei requisiti per la partecipation exemption non sono più
totalmente indeducibili, ma, in forza del mutato regime di
tassazione delle plusvalenze introdotto dal decreto legge
203/05, hanno (anche se contabilizzati distintamente a conto
economico e non portati a incremento della partecipazione cui si
riferiscono) una deducibilità parziale, commisurata
all’imponibilità del provento finanziario. E’ questa la (attesa)
conferma che emerge dalla circolare 10/E dell’Agenzia delle
Entrate (13 marzo 2006). Per effetto del decreto legge 203/2005
la totale esenzione delle plusvalenze su partecipazioni dotate
dei requisiti Pex è venuta meno, lasciando spazio a un beneficio
così limitato: 1) 95% per le cessioni intervenute dal 4 ottobre
2005 al 2 dicembre 2005; 2) 91% dal 3 dicembre 2005 al 31
dicembre 2006; 3) 84% a decorrere dal 1° gennaio 2007. Se è
apparso fin da subito chiaro che la capitalizzazione degli oneri
accessori a incremento del costo fiscalmente riconosciuto della
partecipazione fa sì che si riduca la plusvalenza da
assoggettare a tassazione nella misura del 9%, con un effetto di
deducibilità parziale indiretta di tali costi, la loro deduzione
a conto economico generava dubbi sul trattamento in unico.
Giorgio Gavelli, La Pex ritrova la deducibilità,
in Il Sole 24 Ore, 6/04/2006, pag. 22
Appello, nuovi documenti con termini
perentori
E’ perentorio il termine per il deposito di documenti nel
giudizio di appello, anche se la legge non prevede una sanzione
per l’inosservanza. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con
la sentenza 2787 dell’8 febbraio 2006. La controversia è partita
da un contribuente, che ha impugnato il silenzio-rifiuto della
Direzione regionale delle Entrate della Campania, dopo la
presentazione di un’istanza di rimborso dell’imposta trattenuta
dal Comune sull’indennità di esproprio, nonostante si trattasse
di un terreno agricolo non ricompreso nelle zone omogenee A, B,
C, D. La commissione di Benevento ha rigettato il ricorso,
ritenendo legittima la tassazione dell’indennità e sostenendo
che il certificato di destinazione urbanistica attestava la
destinazione agricola del terreno, ma non specificava in quali
zone omogenee ricadeva. La sentenza è stata riformata dalla
commissione regionale di Napoli che ha acquisito un attestato
del responsabile dell’ufficio tecnico del Comune, prodotto in
giudizio, dal quale risultava che l’area rientrava in una zona
esclusa dal prelievo fiscale. Le Entrate hanno fatto ricorso in
Cassazione, poiché il documento in appello era stato depositato
oltre il termine di 20 giorni prima dell’udienza e la tesi è
stata accolta.
Sergio Trovato, termini ferrei per l’appello, in Il
Sole 24 Ore, 6/04/2006, pag. 22
Da Italia Oggi
L’integrativa non è idonea per la
deducibilità
La dichiarazione integrativa fatta dal sostituto
d’imposta non è un titolo idoneo per la deducibilità ai fini
delle imposte sui redditi. Lo ha stabilito la Corte di
cassazione che, con la sentenza n. 7299 del 29/3/06, ha respinto
il ricorso di una società finanziaria che aveva dedotto i costi
sostenuti per l’affitto di alcuni appuntamenti assegnati ai
dipendenti. In sostanza, aveva dedotto dalle imposte sui redditi
la differenza tra gli affitti pagati dall’azienda per gli
appartamenti dei lavoratori e l’equo canone da questi
corrisposto. Ciò senza imputarla a reddito di lavoro dei
dipendenti. In sede di verifica la GdF ne aveva negato la
deducibilità poiché l’articolo 62 del Tuir dispone che i canoni
di locazione dei fabbricati concessi in uso sono deducibili per
un importo non superiore a quello che ha concorso alla
formazione del reddito dei dipendenti stessi. Per questo la
società aveva presentato la dichiarazione integrativa,
includendo tra i redditi di lavoro corrisposti ai proprio
dipendenti tali somme, già portate in detrazione e versando,
quale sostituto d’imposta, le relative trattenute.
Debora Alberici, L’integrativa non è deducibile, in
Italia Oggi, 6/04/2006, pag. 32
Ricorso ammissibile se la firma è in copia
La firma sull’atto depositato in commissione tributaria,
anche quando è rappresentata in copia fotostatica, rende
ammissibile il ricorso depositato. Sono le conclusioni, a cui è
pervenuta la sezione 39 della Ctr del Lazio sede staccata di
Latina nella sentenza 19/39/06 depositata l’8 marzo 2006; questa
sentenza, capovolgendo completamente la decisione di primo grado
che aveva ritenuto l’inammissibilità del ricorso per violazione
degli articoli 7 e 18 del dlgs 546/92 nonché degli articoli 163
e 164 cpc, ha invece ritenuto legittimo il ricorso depositato in
commissione tributaria contenente la firma del ricorrente, anche
solo in copia fotostatica. La commissione regionale è pervenuta
alla citata conclusione, dopo aver rilevato coma la firma in
copia fotostatica realizzi una fattispecie del tutto diversa a
quella relativa alla completa assenza della sottoscrizione,
riferendosi, a tal proposito, a quanto disposto dal comma 4
dell’art. 18 del dlgs 546/92.
Benito Fuoco, Ricorsi, ok le firme in copia, in Italia
Oggi, 6/04/2006, pag. 33