Da Il Sole 24 Ore
Il 730 va assicurato con la polizza
Per l’assistenza fiscale a dipendenti e pensionati, i dottori
commercialisti, i ragionieri, i consulenti del lavoro e i loro
studi associati sono stati completamente parificati ai
Caf-dipendenti. La circolare dell’agenzia delle Entrate del 6
aprile 2006, n. 13/E, ha analizzato le novità relative
all’estensione ai professionisti dell’attività di controllo e di
invio telematico delle dichiarazioni semplificate, introdotta
dal collegato alla Finanziaria 2006 (decreto legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248).
In particolare le Entrate hanno chiarito che, come per i Caf,
anche ai nuovi professionisti abilitati sono applicabili le
disposizioni del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
Dai chiarimenti emerge dunque che i professionisti devono
stipulare una polizza assicurativa con un massimale adeguato al
numero dei contribuenti assistiti, al numero dei visti di
conformità e, comunque, non inferiore a 1.032.913,80 euro. Se il
professionista ha già una copertura assicurativa per rischi
professionali con un massimale di importo pari a 1.032.913,80
euro, potrà utilizzarla integrandola con la nuova attività.
Luca De Stefani, la vecchia polizza può assicurare il 730,
in Il Sole 24 Ore, 7/04/2006, pag. 23
Triangolazioni con un asola vendita
interna
In una operazione triangolare di acquisto, nella quale si
effettuano due cessioni con un’unica spedizione intracomunitaria,
una sola delle due operazioni è considerata cessione
intracomunitaria mentre l’altra è interna. In tale ipotesi non è
rilevante il soggetto che ha la disponibilità della merce
durante il trasporto. Per individuare, poi, lo Stato dove è
effettuata la cessione interna, va identificato il Paese dove si
conclude la prima cessione: se è la prima cessione comporta una
spedizione intracomunitaria (e quindi produce un acquisto
tassato nel paese di destinazione), la seconda cessione si
considera avvenuta nello Stato di arrivo; se, invece, è la
seconda cessione che comporta la spedizione intracomunitaria, la
prima è tassata nello Stato di partenza (quale cessione
interna). Lo stabilisce la sentenza della Corte di giustizia Ue,
nella Causa C-245/04, pronunciata ieri. Il dispositivo non
risolve apertamente la seconda questione, in quanto per
individuare il paese della tassazione nazionale occorre
verificare la cronologia delle due cessioni, no sempre
manifestamente rilevabile.
Renato Portale, Con le triangolazioni una sola vendita
interna, in Il Sole 24 Ore, 7/04/2006, pag. 25
Da Italia Oggi
Iva e Irap, manca l’incompatibilità
Non c’è incompatibilità tra Irap e Iva. Solo la seconda
infatti grava sul consumatore finale ed è proporzionale al
valore dei beni e servizi ceduti, mentre l’Irap grava sul
produttore autonomamente organizzato e la sua base imponibile è
del tutto diversa. Senza attendere la decisione dei giudici del
Lussemburgo, nonostante la richiesta in tal senso formulata in
subordine dalla ricorrente, la commissione tributaria
provinciale di Pordenone, con la sentenza n. 18/02/06 del
9/3/2006 e depositata il 2 marzo scorso, ha respinto il ricorso
della contribuente contro il silenzio diniego dell’agenzia delle
Entrate formatosi sulla sua istanza di rimborso dell’Irap pagata
negli anni dal 2000 al 2004. A differenza di quanto ci si
potesse aspettare dunque, non tutti i giudici di merito hanno
deciso di lasciare in stand-by i ricorsi in materia di Irap, ma
cominciano a pronunciarsi sulla base di autonome valutazioni dei
caratteri distintivi di quell’imposta e di quella sul valore
aggiunto.
Micol De Carlo, Iva e Irap, c’è compatibilità , in
Italia Oggi, 7/04/2006, pag. 38
L’accatastamento veloce salva un anno di
ici
I comuni possono recuperare un anno in più di Ici sulla base
delle rendite attribuite in seguito alla procedura di
regolarizzazione catastale degli immobili prevista dalla legge
finanziaria per il 2005. E’ questo l’effetto indiretto di
un’importante novità introdotta dal decreto legge 10/1/2006 n. 4
convertito con modificazioni dalla legge 9/3/2006, n. 80. Il
citato dl ha il pregio di fare chiarezza sui termini per
l’accatastamento. Infatti, ai sensi del citato art.
34-quinquies, comma 2, lett. a) e b), sia i fabbricati di nuova
costruzione sia le variazioni di quelli già censiti devono
essere denunciate, con le modalità previste dal dm 19/4/1994, n.
701, entro 30 giorni dal completamento dell’immobile o dal
verificarsi della variazione. L’introduzione del breve termine
di 30 giorni costituisce un’importante novità anche ai fini
dell’applicazione dell’Ici, con particolare riguardo agli
immobili per i quali viene attivata la procedura di
regolarizzazione della posizione catastale ai sensi dei commi
336 e 337, dell’art. 1 della legge 331/2004. Fino a oggi restava
preclusa l’applicazione della rendita per un periodo che poteva
arrivare a sfiorare i due anni dal completamento dei lavori.
Grazie alle novità introdotte dal dl n. 4/2006, però, tale
problema risulta ridimensionato.
A. Annesanti – R. Lamperini, Decreto p.a., gli accatastamenti
celeri mettono in salvo un’annualità di Ici, in Italia
Oggi, 7/04/2006, pag. 63