Venerdì 7 Aprile 2006

Da Il Sole 24 Ore

Il 730 va assicurato con la polizza
Per l’assistenza fiscale a dipendenti e pensionati, i dottori commercialisti, i ragionieri, i consulenti del lavoro e i loro studi associati sono stati completamente parificati ai Caf-dipendenti. La circolare dell’agenzia delle Entrate del 6 aprile 2006, n. 13/E, ha analizzato le novità relative all’estensione ai professionisti dell’attività di controllo e di invio telematico delle dichiarazioni semplificate, introdotta dal collegato alla Finanziaria 2006 (decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248). In particolare le Entrate hanno chiarito che, come per i Caf, anche ai nuovi professionisti abilitati sono applicabili le disposizioni del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164. Dai chiarimenti emerge dunque che i professionisti devono stipulare una polizza assicurativa con un massimale adeguato al numero dei contribuenti assistiti, al numero dei visti di conformità e, comunque, non inferiore a 1.032.913,80 euro. Se il professionista ha già una copertura assicurativa per rischi professionali con un massimale di importo pari a 1.032.913,80 euro, potrà utilizzarla integrandola con la nuova attività.
Luca De Stefani, la vecchia polizza può assicurare il 730, in Il Sole 24 Ore, 7/04/2006, pag. 23

Triangolazioni con un asola vendita interna
In una operazione triangolare di acquisto, nella quale si effettuano due cessioni con un’unica spedizione intracomunitaria, una sola delle due operazioni è considerata cessione intracomunitaria mentre l’altra è interna. In tale ipotesi non è rilevante il soggetto che ha la disponibilità della merce durante il trasporto. Per individuare, poi, lo Stato dove è effettuata la cessione interna, va identificato il Paese dove si conclude la prima cessione: se è la prima cessione comporta una spedizione intracomunitaria (e quindi produce un acquisto tassato nel paese di destinazione), la seconda cessione si considera avvenuta nello Stato di arrivo; se, invece, è la seconda cessione che comporta la spedizione intracomunitaria, la prima è tassata nello Stato di partenza (quale cessione interna). Lo stabilisce la sentenza della Corte di giustizia Ue, nella Causa C-245/04, pronunciata ieri. Il dispositivo non risolve apertamente la seconda questione, in quanto per individuare il paese della tassazione nazionale occorre verificare la cronologia delle due cessioni, no sempre manifestamente rilevabile.
Renato Portale, Con le triangolazioni una sola vendita interna, in Il Sole 24 Ore, 7/04/2006, pag. 25

Da Italia Oggi

Iva e Irap, manca l’incompatibilità
Non c’è incompatibilità tra Irap e Iva. Solo la seconda infatti grava sul consumatore finale ed è proporzionale al valore dei beni e servizi ceduti, mentre l’Irap grava sul produttore autonomamente organizzato e la sua base imponibile è del tutto diversa. Senza attendere la decisione dei giudici del Lussemburgo, nonostante la richiesta in tal senso formulata in subordine dalla ricorrente, la commissione tributaria provinciale di Pordenone, con la sentenza n. 18/02/06 del 9/3/2006 e depositata il 2 marzo scorso, ha respinto il ricorso della contribuente contro il silenzio diniego dell’agenzia delle Entrate formatosi sulla sua istanza di rimborso dell’Irap pagata negli anni dal 2000 al 2004. A differenza di quanto ci si potesse aspettare dunque, non tutti i giudici di merito hanno deciso di lasciare in stand-by i ricorsi in materia di Irap, ma cominciano a pronunciarsi sulla base di autonome valutazioni dei caratteri distintivi di quell’imposta e di quella sul valore aggiunto.
Micol De Carlo, Iva e Irap, c’è compatibilità  , in Italia Oggi, 7/04/2006,  pag. 38

L’accatastamento veloce salva un anno di ici
I comuni possono recuperare un anno in più di Ici sulla base delle rendite attribuite in seguito alla procedura di regolarizzazione catastale degli immobili prevista dalla legge finanziaria per il 2005. E’ questo l’effetto indiretto di un’importante novità introdotta dal decreto legge 10/1/2006 n. 4 convertito con modificazioni dalla legge 9/3/2006, n. 80. Il citato dl ha il pregio di fare chiarezza sui termini per l’accatastamento. Infatti, ai sensi del citato art. 34-quinquies, comma 2, lett. a) e b), sia i fabbricati di nuova costruzione sia le variazioni di quelli già censiti devono essere denunciate, con le modalità previste dal dm 19/4/1994, n. 701, entro 30 giorni dal completamento dell’immobile o dal verificarsi della variazione. L’introduzione del breve termine di 30 giorni costituisce un’importante novità anche ai fini dell’applicazione dell’Ici, con particolare riguardo agli immobili per i quali viene attivata la procedura di regolarizzazione della posizione catastale ai sensi dei commi 336 e 337, dell’art. 1 della legge 331/2004. Fino a oggi restava preclusa l’applicazione della rendita per un periodo che poteva arrivare a sfiorare i due anni dal completamento dei lavori. Grazie alle novità introdotte dal dl n. 4/2006, però, tale problema risulta ridimensionato.
A. Annesanti – R. Lamperini, Decreto p.a., gli accatastamenti celeri mettono in salvo un’annualità di Ici, in Italia Oggi, 7/04/2006,  pag. 63