Da Il Sole 24 Ore
Professionisti, stretta sulle
trasferte
Trasferte più pesanti per i professionisti. Questa l’indicazione
che emerge da una risposta fornita dalla Direzione regionale
delle Entrate del Piemonte (e vistata dall’Agenzia) nel corso
della Teleconferenza Map del 6 aprile. Secondo il Fisco,
infatti, le spese di vitto e alloggio anticipate dalla società
che fruisce delle prestazioni del professionista devono
rientrare nel compenso che spetta al consulente. La soluzione,
oltre che porsi in contrasto con precedenti giurisprudenziali,
non convince, perché penalizza il professionista (determinando
un imponibile maggiore) rispetto al caso in cui sia lui stesso a
sostenere le spese (e quindi a dedurre il costo) fatturando il
compenso comprensivo delle stesse. Tra l’altro, il sostenimento
anticipato della spesa da parte della società, qualora questa
venga qualificata alla stregua di compenso, pone non pochi
problemi a livello di ritenuta d’acconto.
Giorgio Gavelli, Professionisti, trasferte costose, in
Il Sole 24 Ore, 9/04/2006, pag. 17
Bilancio, l’imputazione fissa la
deducibilità
La modalità di imputazione dei costi in bilancio – basata sui
principi civilistici di redazione – determina senza possibilità
di variazione (se non incrementativi quando prevista dal Tuir),
la quota fiscalmente deducibile in dichiarazione. L’indicazione
può essere desunta dalla risposta fornita dalla Dre del Piemonte
a un quesito, presentato nel corso della diretta Map del 6
aprile, nel quale si chiedevano lumi sulla facoltà di stornare
da Unico i quattro quinti delle spese di ricerca e sviluppo
spesate interamente nell’esercizio per usufruire, ai soli fini
tributari dell’ammortamento del costo in più esercizi. Il fatto
che la versione definitiva delle istruzioni non riporti in
maniera esplicita quanto indicato nella bozza non significa che
la procedura si contabilizzare le spese di ricerca o pubblicità
interamente a conto economico e poi dedurle in più esercizi non
sia praticabile. Infatti, sia la dottrina che i principi
contabili sembrano sostenere tale possibilità.
Riccardo Giorgetti, L’imputazione in bilancio fissa la quota
deducibile, in Il Sole 24 Ore, 9/04/2006, pag. 17
Restituzione bonus, si stringono i
tempi
Per i benefici fiscali considerati aiuti di Stato vanno
restituite le imposte a suo tempo non versate più gli interessi.
L’agenzia delle Entrate ha infatti fissato le regole per il
rimborso delle somme e degli interessi conseguenti ai benefici
fiscali per le fiere all’estero e per le imprese colpite dagli
eventi calamitosi. Per il calcolo delle somme dovute, si deve
presentare la specifica attestazione ai sensi dell’articolo 15
e/o dell’articolo 24 della legge n. 29 del 25 gennaio 2006.
L’attestazione si presenta esclusivamente via telematica,
direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro 90
giorni dalla data di emanazione del provvedimento del direttore
dell’agenzia di approvazione dello specifico modello.
Considerato che il provvedimento è stato emanato il 6 aprile
2006, i 90 giorni scadono il 5 luglio 2006. Le impose che
risultano dalla attestazione devono essere versate entro i 60
giorni successivi al termine di trasmissione del modello di
attestazione: in pratica, entro il 3 settembre 2006, che slitta
a lunedì 4 settembre.
Tonino Morina, Tempi più vicini per le restituzioni dei
bonus sulle calamità e le fiere, in Il Sole 24 Ore,
9/04/2006, pag. 17