Domenica 9 Aprile 2006

Da Il Sole 24 Ore

Professionisti, stretta sulle trasferte
Trasferte più pesanti per i professionisti. Questa l’indicazione che emerge da una risposta fornita dalla Direzione regionale delle Entrate del Piemonte (e vistata dall’Agenzia) nel corso della Teleconferenza Map del 6 aprile. Secondo il Fisco, infatti, le spese di vitto e alloggio anticipate dalla società che fruisce delle prestazioni del professionista devono rientrare nel compenso che spetta al consulente. La soluzione, oltre che porsi in contrasto con precedenti giurisprudenziali, non convince, perché penalizza il professionista (determinando un imponibile maggiore) rispetto al caso in cui sia lui stesso a sostenere le spese (e quindi a dedurre il costo) fatturando il compenso comprensivo delle stesse. Tra l’altro, il sostenimento anticipato della spesa da parte della società, qualora questa venga qualificata alla stregua di compenso, pone non pochi problemi a livello di ritenuta d’acconto.
Giorgio Gavelli, Professionisti, trasferte costose, in Il Sole 24 Ore, 9/04/2006, pag. 17

Bilancio, l’imputazione fissa la deducibilità
La modalità di imputazione dei costi in bilancio – basata sui principi civilistici di redazione – determina senza possibilità di variazione (se non incrementativi quando prevista dal Tuir), la quota fiscalmente deducibile in dichiarazione. L’indicazione può essere desunta dalla risposta fornita dalla Dre del Piemonte a un quesito, presentato nel corso della diretta Map del 6 aprile, nel quale si chiedevano lumi sulla facoltà di stornare da Unico i quattro quinti delle spese di ricerca e sviluppo spesate interamente nell’esercizio per usufruire, ai soli fini tributari dell’ammortamento del costo in più esercizi. Il fatto che la versione definitiva delle istruzioni non riporti in maniera esplicita quanto indicato nella bozza non significa che la procedura si contabilizzare le spese di ricerca o pubblicità interamente a conto economico e poi dedurle in più esercizi non sia praticabile. Infatti, sia la dottrina che i principi contabili sembrano sostenere tale possibilità.
Riccardo Giorgetti, L’imputazione in bilancio fissa la quota deducibile, in Il Sole 24 Ore, 9/04/2006, pag. 17

Restituzione bonus, si stringono i tempi
Per i benefici fiscali considerati aiuti di Stato vanno restituite le imposte a suo tempo non versate più gli interessi. L’agenzia delle Entrate ha infatti fissato le regole per il rimborso delle somme e degli interessi conseguenti ai benefici fiscali per le fiere all’estero e per le imprese colpite dagli eventi calamitosi. Per il calcolo delle somme dovute, si deve presentare la specifica attestazione ai sensi dell’articolo 15 e/o dell’articolo 24 della legge n. 29 del 25 gennaio 2006. L’attestazione si presenta esclusivamente via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato, entro 90 giorni dalla data di emanazione del provvedimento del direttore dell’agenzia di approvazione dello specifico modello. Considerato che il provvedimento è stato emanato il 6 aprile 2006, i 90 giorni scadono il 5 luglio 2006. Le impose che risultano dalla attestazione devono essere versate entro i 60 giorni successivi al termine di trasmissione del modello di attestazione: in pratica, entro il 3 settembre 2006, che slitta a lunedì 4 settembre.
Tonino Morina, Tempi più vicini per le restituzioni dei bonus sulle calamità e le fiere, in Il Sole 24 Ore, 9/04/2006, pag. 17