Da Il Sole 24 Ore
Testo unico, oltre cento
varianti
Oltre cento: a tanto ammontano le modifiche di cui è
stato oggetto il testo unico delle imposte sui
redditi (Tuir) nel 2005. Un restyling generato da
sei diversi provvedimenti approvati durante lo
scorso anno: 1) il vero e proprio correttivo del
Tuir (Dlgs 247/05); 2) la riforma del sistema
pensionistico complementare (Dlgs 252/05); 3) il
decreto Ias (Dlgs 38/05); 4) il decreto
competitività (Dl 35/05, convertito nella legge
80/05); 5) il collegato alla Finanziaria 2006 (Dl
203/05, convertito nella legge 248/05); 6 la
Finanziaria 2006 (legge 266/05). Molte norme del
correttivo si limitano a precisare precedenti
formulazioni con alcuni elementi di ambiguità, o
inseriscono nel Tuir le disposizioni attuative che
erano state a suo tempo formalizzate nel Dpr 42/88.
tra queste, la norma sull’attribuzione
all’affittuario d’azienda dell’ammortamento sui beni
d’impresa è tuttora in attesa di precisazioni su
quanto delineato dall’Assonime nella storica
circolare n. 34 del 10 maggio 2000. L’autorevole
associazione segnalava la propria adesione alla
migliore dottrina civilistica, secondo cui i beni
concessi in affitto d’azienda andrebbero iscritti
nel patrimonio dell’impresa dell’affittuario, data
l’assunzione della posizione di gestore dell’azienda
e nell’assunzione di analogo dominio sui singoli
cespiti per mantenere l’efficienza produttiva della
azienda stessa, considerata nella sua universitas.
Raffaele Rizzardi, Cento varianti al Testo
unico, in Il Sole 24 Ore, 1/02/2006,
pag. 4
Pex, non cumulabile
rateazione ed esenzione
I chiarimenti che l’agenzia delle Entrate
ha fornito sulle regole della Pex consentono di fare
il punto su alcuni aspetti applicativi
dell’istituto. Vediamo di riassumere gli aspetti
principali che sono stati trattati nelle risposte a
Telefisco 2006. Rateazione della plusvalenza.
Quando viene ceduta una partecipazione che possiede
i requisiti per l’esenzione parziale, la quota
imponibile concorre integralmente al reddito
d’impresa. Cessione di azienda. In linea con
risposte che sono state date in passato a livello
generale, le Entrate concludono che la plusvalenza
da cessione di azienda deve essere calcolata in modo
unitario e trattata fiscalmente in modo unico.
Pertanto, se nell’azienda che viene ceduta è
presenta una partecipazione, la relativa plusvalenza
non può essere considerata in modo autonomo. Il
risultato è che sul provento si applicherà la
tassazione piena. Costo fiscale delle
partecipazioni. Un altro chiarimento riguarda la
quantificazione del costo delle partecipazioni in
presenza di operazioni straordinarie. La risposta
che viene data dalle Entrate risponde a criteri di
omogeneità: ciò che è stato detto in passato per le
persone fisiche vale anche per le imprese. Quindi,
quando una società si scinde, il costo della
partecipazione in capo al socio va ripartito sui
nuovi soggetti che risultano dall’operazione.
Conferimento e antielusione. Viene sostenuto che
la disapplicazione specifica della regola
antielusiva che è contenuta nell’articolo 176, comma
3 del Tuir esplica efficacia solo con riferimento a
quella disposizione. Questa norma prevede che il
conferimento a valori correnti seguito dalla
cessione delle partecipazioni non è aggredibile con
l’art. 37-bis del Dpr 600/73.
Roberto Lugano, Pex senza doppio beneficio,
in Il Sole 24 Ore, 1/02/2006, pag. 4
Concordato, definizione
per un solo anno
La definizione per il 2003 e il 2004 è
possibile anche per uno solo dei due periodi
d’imposta. E’ questo uno dei principali chiarimenti
che l’agenzia delle Entrate ha fornito nel corso di
Telefisco 2006 in relazione alla programmazione
fiscale. E’ stato dunque confermato che
l’adeguamento previsto per i periodi d’imposta
2003-2004 è effettuabile anche per uno solo dei due.
La risposta non poteva essere diversa, considerando
le norme sulla programmazione. Infatti, il comma 518
dell’articolo 1 della Finanziaria 2006 esclude dalla
definizione per gli anni pregressi, ad esempio, i
soggetti per quali sussistevano delle cause di
esclusione o di inapplicabilità degli studi di
settore ovvero dei parametri nei periodi d’imposta
2003 o 2004. Così come la norma prevede che
risultano esclusi dalla definizione coloro i quali
non risultavano in attività in uno dei due periodi.
Da questa previsione non può che emergere che chi,
ad esempio, risultava interessato da una causa di
esclusione da studi di settore per il 2003 può
avvalersi della definizione per il 2004. La
possibilità di utilizzo della definizione anche per
uno solo dei due periodi d’imposta determina
indirettamente un maggiore appeal dell’adeguamento
quando si è in presenza di crediti Iva o di perdite.
Infatti il contribuente che, ad esempio, ha
conseguito dei crediti Iva solo nel 2003 e non nel
2004 potrà avere interesse ad aderire alla
definizione solo per il 2004.
Dario Deotto, Per il concordato un accesso
facile, in Il Sole 24 Ore, 1/02/2006,
pag. 5
Cooperative, meno vincoli
dal 9 febbraio
Le società cooperative dispongono
finalmente del decreto che riduce, per alcuni
settore, i vincoli per raggiungere la mutualità
prevalente. E’ il decreto del ministero delle
Attività produttive del 30 dicembre 2005, pubblicato
sulla GU n. 20 del 25 gennaio scorso. Il
provvedimento entra in vigore il 9 febbraio 2006.
Sarebbe stato meglio se il decreto fosse stato
pubblicato nella prima metà di dicembre 2005,
cosicché avrebbe avuto effetto prima della fine
dell’anno appena passato. Questo perché l’articolo
2545-octies del Codice civile dispone che la
cooperativa perde la qualifica della mutualità
prevalente quando per due esercizi consecutivi non
rispetta le condizioni di prevalenza previste
dall’articolo 2513 del Codice civile. Tenuto conto
che la riforma del diritto societario è entrata in
vigore il 1° gennaio 2004, il 2005 è il secondo
esercizio determinante per il rispetto dei
requisiti. Quindi, se le deroghe contenute nel
decreto ministeriale fossero applicabili anche per
l’anno 2005, le cooperative che non hanno raggiunto
la prevalenza nel biennio 2004-2005, ma che invece
vi rientrano per effetto delle deroghe ministeriali,
potrebbero continuare a beneficiare delle
agevolazioni fiscali riservate alle cooperative a
mutualità prevalente. Il tentativo è cercare di
raggiungere, in via interpretativa, la medesima
conclusione, evitando quindi alle cooperative che
hanno raggiunto la prevalenza solo ora con le
deroghe, di proseguire a operare nella mutualità
prevalente.
Gian Paolo Tosoni, meno vincoli per le
cooperative, in Il Sole 24 Ore,
1/02/2006, pag. 24
Da Italia Oggi
Imposta di registro sulla
rendita catastale
L’imposta di registro sui beni immobili
conferiti dai soci di srl, cooperative e spa non è
vincolata alla perizia giudiziale ma andrà calcolata
dall’ufficio del registro sulla base della rendita
catastale. Tale vincolo vale solo sul conferimento
d’azienda. E’ quanto afferma la Cassazione che, con
la sentenza 28104 del 19/12/05, ha rovesciato la
decisione di entrambe le commissioni tributarie,
accogliendo il ricorso del ministero delle finanze.
Il tenore letterale del richiamato terzo comma
dell’art. 50 del dpr n. 50 del 1986, hanno detto i
giudici della quinta sezione, nel disporre che se il
conferimento di azienda o di complesso aziendale è
fatto da una società per azioni, in accomandita per
azioni o a responsabilità limitata, comprese le
cooperative, il valore è quello risultante dalla
relazione di stima di cui all’articolo 2343 del
codice civile non lascia spazio a dubbi
interpretativi. Nel senso che l’esplicito e unico
riferimento al solo conferimento di azienda o
complesso aziendale ai fini dell’efficacia
vincolante del valore di stima esclude che tale
efficacia possa essere estesa al conferimento di
altri beni in natura.
Debora Alberici, Registro sul catasto, in
Italia Oggi, 1/02/2006, pag. 28
Cessione di
partecipazione, norme antielusive
Le norme antielusive sulla cessione di
partecipazioni e sulla indeducibilità delle
minusvalenze si applicheranno anche sulle operazioni
effettuate in più momenti e a livello analitico
considerando, peraltro, i requisiti previsti dalla
norma al momento dell’acquisto. In materia di
programmazione fiscale e definizione dei periodi
d’imposta 2003 e 2004, l’adesione potrà avvenire
anche per il singolo periodo di imposta. Sono queste
alcune delle indicazioni provenienti dall’Agenzia
delle entrate in risposta ad alcuni quesiti proposte
nel corso di alcuni convegni organizzati in questi
giorni e che presto saranno trasfusi in una
circolare. Cessione di partecipazioni. L’art.
109 del Tuir si applica esclusivamente a quelle
partecipazioni che generano in sede di cessione
delle minusvalenze o dei differenziali negativi. La
norma quindi opera sia con riferimento alle
partecipazioni immobilizzate ma più ancora con
riferimento a quei titoli iscritti nell’attivo
circolante. Participation exemption. In
materia di applicazione delle nuove disposizioni
previste dall’art. 87 Tuir, l’amministrazione
finanziaria ha confermato che in relazione alla
quota divenuta imponibile per l’effetto di modifiche
normative, non è possibile applicare la rateazione
su più periodi di imposta anche quando siano
soddisfatti i requisiti di iscrizione tra le
immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre
bilanci.
Duilio Liburdi, Minusvalenze, indeducibilità
estesa, in Italia Oggi, 1/02/2006,
pag. 29
La pianificazione non
blocca tutte le indagini
La programmazione fiscale triennale non
blocca i poteri di indagine dell’amministrazione
finanziaria e della polizia tributaria. Si
sterilizzano, a certe condizioni, solo gli
accertamenti induttivi, analitici e
analitico-induttivi. Di conseguenza, ben potrebbe
emergere un reddito effettivamente conseguito
diverso da quello dichiarato idoneo di per sé a far
riattivare le forme accertative altrimenti inibite.
Sono queste le conseguenze rinvenibili dalla lettura
combinata dei commi 504 e 507 della legge
finanziaria per il 2006 riguardanti l’istituto della
programmazione fiscale futura che emergono appena si
comincia ad andare a fondo del sistema al fine di
valutare la portata in termini di fastidi operativi,
di vantaggi o di perdita in corso d’opera di alcune
preclusioni. E’ stato già detto come tutto debba
dipendere dalla quantità di moneta che viene
richiesta al contribuente mediante l’invio della
proposta di programmazione fiscale. Più essa è
accettabile e, quindi, sostenibile, più le sollevate
sofisticazioni interpretative vengono accantonate.
Il tutto condito dal fatto, non certamente
secondario che in caso di divergenza tra quanto
risulta dalle dichiarazioni e quanto invece è
oggetto della programmazione dà facoltà all’Agenzia
delle entrate di emettere un accertamento parziale
contro il quale la difesa è ingabbiata.
Giuseppe Ripa, La pianificazione non frena il
fisco, in Italia Oggi, 1/02/2006, pag.
30