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Mercoledì 1 Febbraio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Testo unico, oltre cento varianti
Oltre cento: a tanto ammontano le modifiche di cui è stato oggetto il testo unico delle imposte sui redditi (Tuir) nel 2005. Un restyling generato da sei diversi provvedimenti approvati durante lo scorso anno: 1) il vero e proprio correttivo del Tuir (Dlgs 247/05); 2) la riforma del sistema pensionistico complementare (Dlgs 252/05); 3) il decreto Ias (Dlgs 38/05); 4) il decreto competitività (Dl 35/05, convertito nella legge 80/05); 5) il collegato alla Finanziaria 2006 (Dl 203/05, convertito nella legge 248/05); 6 la Finanziaria 2006 (legge 266/05). Molte norme del correttivo si limitano a precisare precedenti formulazioni con alcuni elementi di ambiguità, o inseriscono nel Tuir le disposizioni attuative che erano state a suo tempo formalizzate nel Dpr 42/88. tra queste, la norma sull’attribuzione all’affittuario d’azienda dell’ammortamento sui beni d’impresa è tuttora in attesa di precisazioni su quanto delineato dall’Assonime nella storica circolare n. 34 del 10 maggio 2000. L’autorevole associazione segnalava la propria adesione alla migliore dottrina civilistica, secondo cui i beni concessi in affitto d’azienda andrebbero iscritti nel patrimonio dell’impresa dell’affittuario, data l’assunzione della posizione di gestore dell’azienda e nell’assunzione di analogo dominio sui singoli cespiti per mantenere l’efficienza produttiva della azienda stessa, considerata nella sua universitas.
Raffaele Rizzardi, Cento varianti al Testo unico, in Il Sole 24 Ore, 1/02/2006, pag. 4

Pex, non cumulabile rateazione ed esenzione
I chiarimenti che l’agenzia delle Entrate ha fornito sulle regole della Pex consentono di fare il punto su alcuni aspetti applicativi dell’istituto. Vediamo di riassumere gli aspetti principali che sono stati trattati nelle risposte a Telefisco 2006. Rateazione della plusvalenza. Quando viene ceduta una partecipazione che possiede i requisiti per l’esenzione parziale, la quota imponibile concorre integralmente al reddito d’impresa. Cessione di azienda. In linea con risposte che sono state date in passato a livello generale, le Entrate concludono che la plusvalenza da cessione di azienda deve essere calcolata in modo unitario e trattata fiscalmente in modo unico. Pertanto, se nell’azienda che viene ceduta è presenta una partecipazione, la relativa plusvalenza non può essere considerata in modo autonomo. Il risultato è che sul provento si applicherà la tassazione piena. Costo fiscale delle partecipazioni. Un altro chiarimento riguarda la quantificazione del costo delle partecipazioni in presenza di operazioni straordinarie. La risposta che viene data dalle Entrate risponde a criteri di omogeneità: ciò che è stato detto in passato per le persone fisiche vale anche per le imprese. Quindi, quando una società si scinde, il costo della partecipazione in capo al socio va ripartito sui nuovi soggetti che risultano dall’operazione. Conferimento e antielusione. Viene sostenuto che la disapplicazione specifica della regola antielusiva che è contenuta nell’articolo 176, comma 3 del Tuir esplica efficacia solo con riferimento a quella disposizione.   Questa norma prevede che il conferimento a valori correnti seguito dalla cessione delle partecipazioni non è aggredibile con l’art. 37-bis del Dpr 600/73.
Roberto Lugano, Pex senza doppio beneficio, in Il Sole 24 Ore, 1/02/2006, pag. 4

Concordato, definizione per un solo anno
La definizione per il 2003 e il 2004 è possibile anche per uno solo dei due periodi d’imposta. E’ questo uno dei principali chiarimenti che l’agenzia delle Entrate ha fornito nel corso di Telefisco 2006 in relazione alla programmazione fiscale. E’ stato dunque confermato che l’adeguamento previsto per i periodi d’imposta 2003-2004 è effettuabile anche per uno solo dei due. La risposta non poteva essere diversa, considerando le norme sulla programmazione. Infatti, il comma 518 dell’articolo 1 della Finanziaria 2006 esclude dalla definizione per gli anni pregressi, ad esempio, i soggetti per quali sussistevano delle cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore ovvero dei parametri nei periodi d’imposta 2003 o 2004. Così come la norma prevede che risultano esclusi dalla definizione coloro i quali non risultavano in attività in uno dei due periodi. Da questa previsione non può che emergere che chi, ad esempio, risultava interessato da una causa di esclusione da studi di settore per il 2003 può avvalersi della definizione per il 2004. La possibilità di utilizzo della definizione anche per uno solo dei due periodi d’imposta determina indirettamente un maggiore appeal dell’adeguamento quando si è in presenza di crediti Iva o di perdite. Infatti il contribuente che, ad esempio, ha conseguito dei crediti Iva solo nel 2003 e non nel 2004 potrà avere interesse ad aderire alla definizione solo per il 2004.
Dario Deotto, Per il concordato un accesso facile, in Il Sole 24 Ore, 1/02/2006, pag. 5

Cooperative, meno vincoli dal 9 febbraio
Le società cooperative dispongono finalmente del decreto che riduce, per alcuni settore, i vincoli per raggiungere la mutualità prevalente. E’ il decreto del ministero delle Attività produttive del 30 dicembre 2005, pubblicato sulla GU n. 20 del 25 gennaio scorso. Il provvedimento entra in vigore il 9 febbraio 2006. Sarebbe stato meglio se il decreto fosse stato pubblicato nella prima metà di dicembre 2005, cosicché avrebbe avuto effetto prima della fine dell’anno appena passato. Questo perché l’articolo 2545-octies del Codice civile dispone che la cooperativa perde la qualifica della mutualità prevalente quando per due esercizi consecutivi non rispetta le condizioni di prevalenza previste dall’articolo 2513 del Codice civile. Tenuto conto che la riforma del diritto societario è entrata in vigore il 1° gennaio 2004, il 2005 è il secondo esercizio determinante per il rispetto dei requisiti. Quindi, se le deroghe contenute nel decreto ministeriale fossero applicabili anche per l’anno 2005, le cooperative che non hanno raggiunto la prevalenza nel biennio 2004-2005, ma che invece vi rientrano per effetto delle deroghe ministeriali, potrebbero continuare a beneficiare delle agevolazioni fiscali riservate alle cooperative a mutualità prevalente. Il tentativo è cercare di raggiungere, in via interpretativa, la medesima conclusione, evitando quindi alle cooperative che hanno raggiunto la prevalenza solo ora con le deroghe, di proseguire a operare nella mutualità prevalente.
Gian Paolo Tosoni, meno vincoli per le cooperative, in Il Sole 24 Ore, 1/02/2006, pag. 24

 

Da Italia Oggi

Imposta di registro sulla rendita catastale
L’imposta di registro sui beni immobili conferiti dai soci di srl, cooperative e spa non è vincolata alla perizia giudiziale ma andrà calcolata dall’ufficio del registro sulla base della rendita catastale. Tale vincolo vale solo  sul conferimento d’azienda. E’ quanto afferma la Cassazione che, con la sentenza 28104 del 19/12/05, ha rovesciato la decisione di entrambe le commissioni tributarie, accogliendo il ricorso del ministero delle finanze. Il tenore letterale del richiamato terzo comma dell’art. 50 del dpr n. 50 del 1986, hanno detto i giudici della quinta sezione, nel disporre che se il conferimento di azienda o di complesso aziendale è fatto da una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, comprese le cooperative, il valore è quello risultante dalla relazione di stima di cui all’articolo 2343 del codice civile non lascia spazio a dubbi interpretativi. Nel senso che l’esplicito e unico riferimento al solo conferimento di azienda o complesso aziendale ai fini dell’efficacia vincolante del valore di stima esclude che tale efficacia possa essere estesa al conferimento di altri beni in natura.
Debora Alberici, Registro sul catasto, in Italia Oggi, 1/02/2006, pag. 28

Cessione di partecipazione, norme antielusive
Le norme antielusive sulla cessione di partecipazioni e sulla indeducibilità delle minusvalenze si applicheranno anche sulle operazioni effettuate in più momenti e a livello analitico considerando, peraltro, i requisiti previsti dalla norma al momento dell’acquisto. In materia di programmazione fiscale e definizione dei periodi d’imposta 2003 e 2004, l’adesione potrà avvenire anche per il singolo periodo di imposta. Sono queste alcune delle indicazioni provenienti dall’Agenzia delle entrate in risposta ad alcuni quesiti proposte nel corso di alcuni convegni organizzati in questi giorni e che presto saranno trasfusi in una circolare. Cessione di partecipazioni. L’art. 109 del Tuir si applica esclusivamente a quelle partecipazioni che generano in sede di cessione delle minusvalenze o dei differenziali negativi. La norma quindi opera sia con riferimento alle partecipazioni immobilizzate ma più ancora con riferimento a quei titoli iscritti nell’attivo circolante. Participation exemption. In materia di applicazione delle nuove disposizioni previste dall’art. 87 Tuir, l’amministrazione finanziaria ha confermato che in relazione alla quota divenuta imponibile per l’effetto di modifiche normative, non è possibile applicare la rateazione su più periodi di imposta anche quando siano soddisfatti i requisiti di iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci.
Duilio Liburdi, Minusvalenze, indeducibilità estesa, in Italia Oggi, 1/02/2006, pag. 29

La pianificazione non blocca tutte le indagini
La programmazione fiscale triennale non blocca i poteri di indagine dell’amministrazione finanziaria e della polizia tributaria. Si sterilizzano, a certe condizioni, solo gli accertamenti induttivi, analitici e analitico-induttivi. Di conseguenza, ben potrebbe emergere un reddito effettivamente conseguito diverso da quello dichiarato idoneo di per sé a far riattivare le forme accertative altrimenti inibite. Sono queste le conseguenze rinvenibili dalla lettura combinata dei commi 504 e 507 della legge finanziaria per il 2006 riguardanti l’istituto della programmazione fiscale futura che emergono appena si comincia ad andare a fondo del sistema al fine di valutare la portata in termini di fastidi operativi, di vantaggi o di perdita in corso d’opera di alcune preclusioni. E’ stato già detto come tutto debba dipendere dalla quantità di moneta che viene richiesta al contribuente mediante l’invio della proposta di programmazione fiscale. Più essa è accettabile e, quindi, sostenibile, più le sollevate sofisticazioni interpretative vengono accantonate. Il tutto condito dal fatto, non certamente secondario che in caso di divergenza tra quanto risulta dalle dichiarazioni e quanto invece è oggetto della programmazione dà facoltà all’Agenzia delle entrate di emettere un accertamento parziale contro il quale la difesa è ingabbiata.
Giuseppe Ripa, La   pianificazione non frena il fisco, in Italia Oggi, 1/02/2006, pag. 30