Da Il Sole 24 Ore
Studi, al 2 maggio la
pubblicazione in G.U.
Incomprensibile e dannoso. Questi gli aggettivi
più frequenti, tra gli esponenti dell’artigianato,
del commercio, e delle professioni, per definire il
rinvio dal 31 marzo al 2 maggio della pubblicazione
in G.U. degli studi di settore revisionati. Una
proroga inserita, con un emendamento approvato dal
Senato, nel decreto legge 2/06 sull’agricoltura, che
deve essere ancora convertito in legge. Il
provvedimento sarà esaminato dalla _Camera, a
partire da martedì prossimo, per l’approvazione
definitiva. La nuova proroga riguarderebbe nel lungo
periodo tutti i quattro milioni di contribuenti
soggetti agli studi di settore, ma in prima battuta
i 600mila soggetti coinvolti nella revisione 2006.
Il firmatario dell’emendamento, parla di un rinvio
tecnico chiesto dalla Pubblica amministrazione e
spiega che la proroga al 1° maggio vuole evitare una
pubblicazione non meditata degli studi. Dalle
indicazioni dell’amministrazione finanziaria, non
emerge però alcun problema tecnico che possa
giustificare una richiesta di rinvio. Ci sarà anzi
meno tempo per predisporre i software necessari per
la dichiarazione dei redditi.
Valentina Melis, Studi bocciata la proroga,
in Il Sole 24 Ore, 11/02/2006, pag. 20
Al via la Pec
Pronte le istruzioni per l’attivazione della
casella di posta elettronica certificata (Pec),
necessaria ai fini dell’avvio delle indagini
finanziarie informatiche. L e istruzioni sono
disponibili sul sito Internet dell’agenzia delle
Entrate. L’applicabilità di questa procedura a tutti
gli intermediari finanziari, confermata martedì 31
gennaio nel corso di Telefisco 2006, è stata seguita
da più incontri con l’agenzia delle entrate promossi
dalle associazioni di categoria Assoholding e Afin
che hanno anche colto l’occasione per chiedere
ufficialmente la proroga del termine, giustificata
dal numero dei soggetti coinvolti i quali prima del
28 febbraio 2006, non solo dovranno dotarsi di una
casella di posta elettronica certificata ma anche
della firma digitale del soggetto incaricato del
servizio di invio dei dati richiesti. Si ricorda che
nel caso di omissione della trasmissione dei dati
richiesti si applica la sanzione amministrativa
prevista dall’articolo 10 del decreto legislativo
471/97 da 2.065,82 a 20.658,27 euro. Ai sensi di
questo articolo si considera omessa la trasmissione
non eseguita nel termine prescritto. La sanzione è
ridotta alla metà se il ritardo non eccede i 15
giorni. A tal fine si ricorda che le risposte devono
pervenire all’amministrazione finanziaria entro 30
giorni, prorogabili di ulteriori 20.
Gaetano De Vito, Indagini finanziarie in rete,
in Il Sole 24 Ore, 11/02/2006, pag. 20
Non deducibili le spese per la
promozione
Se un’azienda organizza una manifestazione per
presentare al pubblico nuovi prodotti non può
dedurre completamente i costi relativi al banchetto
offerto durante la presentazione, oltre che
all’alloggio per i clienti. Sono, invece, spese di
pubblicità interamente spesabili quelle relative a
parcheggio e trasporto dei potenziali clienti,
locazione dei locali, documentazione sul prodotto,
manifesti, decori della sala, servizi di segreteria,
conferenza e accompagnamento musicale. Queste le
conclusioni del Comitato consultivo per
l’applicazione delle norme antielusive nel parere
emesso su un caso simile. Secondo il Comitato sono
spese di pubblicità quelle relative a: locazione di
sale o tensostrutture, atte a ospitare la
manifestazione; documentazione pubblicitaria con i
dettagli del prodotto lanciato e le altre
informazioni sul prodotto e le indicazioni sulla
manifestazione; decori di sala o tensostrutture;
servizi di segreteria e coordinamento, oltre che le
altre spese organizzative per la giornata
celebrativa; sevizi di parcheggio e trasporto
clienti; conferenza celebrativa d’inaugurazione e
presentazione del nuovo modello; accompagnamento
musicale. Sono invece spese di rappresentanza quelle
d’alloggio per i clienti e del banchetto per gli
ospiti della presentazione. Omaggi e litografie di
importo inferiore a 25,82 euro sono completamente
deducibili.
Luca De Stefani, Separate le spese per la
promozione, in Il Sole 24 Ore,
11/02/2006, pag. 20
Da Italia Oggi
La notifica ricorre dalla
spedizione
Più tempo per il ricorso di fronte alla
commissione tributaria regionale. Infatti, la
notifica fatta a mezzo posta decorre dalla data di
spedizione della lettera, anche se tale spedizione
avviene in usta e non in plico raccomandato. Questo
significa che se il ricorso arriva oltre il termine
dell’impugnazione, è comunque valido perché fa fede
la data di spedizione. Questo il nuovo principio
affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 918
del 18/1/06, che ha esteso anche alle liti fiscali
alcuni principi sulle notificazioni emanati per il
processo civile. Torna sul tavolo, dunque,
l’importante problema legato alla decorrenza dei
termini quando la notificazione viene fatta a mezzo
posta. A ricorrere in Cassazione è stato il
ministero delle finanze contro la decisione del
giudice di secondo grado che aveva ritenuto
inammissibile l’appello proposto dall’ufficio Iva
contro un contribuente, “in quanto pervenuto al
destinatario dopo la scadenza del termine lungo per
l’impugnazione, benché spedito
anteriormente”.Secondo il giudice tributario la
norma secondo cui “nel caso di notifica a mezzo
posta il ricorso s’intende proposto al momento della
spedizione nelle forme sopra indicate”, è valido
solo in caso di plico raccomandato senza busta. Con
la busta il riferimento è la data di ricezione.
Debora Alberici, Più tempo ai ricorsi, in
Italia Oggi, 11/02/2006, pag. 47
Al via scambio d’informazioni
on-line
Scalda i motori lo scambio di informazioni
on-line tra l’amministrazione fiscale e tutti gli
intermediatori finanziari. Tutto pronto infatti per
attivare la casella di posta elettronica certificata
(Pec), con firma digitale e cifratura del contenuto.
Sono infatti disponibili da ieri sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate le istruzioni per la
compilazione del tracciato record di comunicazione
dell’indirizzo di posta elettronica che consentirà a
banche, poste, società di gestione del risparmio e
di investimento di dotarsi il sistema a prova di
privacy. Dal prossimo 1° marzo, infatti, se
l’amministrazione finanziaria avrà dubbi
sull’ammontare delle imposte dirette o dell’Iva
pagate da un contribuente, potrà richiedere
chiarimenti su conti correnti, libretti e rapporti a
essi connessi agli intermediari finanziari tramite
e-mail. E per le richieste e le risposte dovrà
essere utilizzato il modello messo a disposizione
sul sito dell’amministrazione. Non sarà più
necessario inviare i questionari agli istituti di
credito e, per quanto riguarda l’Iva, la
raccomandata con avviso di ricevimento. Si velocizza
così l’acquisizione di elementi utili per eventuali
accertamenti fiscali, rispetto al tradizionale
canale della corrispondenza cartacea. E, grazie alla
posta certificata, sarà garantita una maggiore
discrezione rispetto al cartaceo, più esposto a
sguardi indiscreti.
Antonella Gorret, Indagini, parte posta certificata,
in Italia Oggi, 11/02/2006, pag. 47
La pf ripara da disparità di
trattamento
Solo con l’avvio della programmazione
contemporaneamente per tutti i contribuenti si
eviteranno possibili disparità di trattamento.
Inoltre, con la possibilità di definire un solo
periodo di imposta dei due potenzialmente
interessati, anche contribuenti esclusi dagli studi
di settore o dai parametri per il 2004 potrebbero
rientrare in pista. Sono queste in breve alcune
osservazioni che possono essere formulate
analizzando le disposizioni contenute nella legge n.
266 del 2005 in merito alla possibilità congiunta di
definire il 2003 e/o il 2004 a fronte dell’adesione
alla programmazione. Con la possibilità di chiudere
anche con un solo anno, i contribuenti interessati,
conservano la speranza di definire il 2003, se
ricorrono due condizioni: a) che la programmazione
fiscale non trovi nei loro confronti applicazione
dal 2006, bensì dagli anni successivi (per esempio
dal 2007); b) che negli anni successivi al 2004 non
si riscontri una causa di esclusione o
inapplicabilità dagli studi di settore o dai
parametri. Questo perché per accedere alla
definizione 2003/2004 il contribuente deve prima
aderire alla pf triennale. Per tutti i contribuenti
per i quali la pianificazione troverà applicazione a
decorrere dal 2006, il periodo d’imposta di
riferimento è il 2004, rispetto al quale, tra
l’altro, il contribuente deve aver applicato studi o
parametri.
D.Liburdi, M.Tozzi, Programmazione a rischio
disparità , in Italia Oggi, 11/02/2006,
pag. 48