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Sabato 11 Febbraio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Studi, al 2 maggio la pubblicazione in G.U.
Incomprensibile e dannoso. Questi gli aggettivi più frequenti, tra gli esponenti dell’artigianato, del commercio, e delle professioni, per definire il rinvio dal 31 marzo al 2 maggio della pubblicazione in G.U. degli studi di settore revisionati. Una proroga inserita, con un emendamento approvato dal Senato, nel decreto legge 2/06 sull’agricoltura, che deve essere ancora convertito in legge. Il provvedimento sarà esaminato dalla _Camera, a partire da martedì prossimo, per l’approvazione definitiva. La nuova proroga riguarderebbe nel lungo periodo tutti i quattro milioni di contribuenti soggetti agli studi di settore, ma in prima battuta i 600mila soggetti coinvolti nella revisione 2006. Il firmatario dell’emendamento, parla di un rinvio tecnico chiesto dalla Pubblica amministrazione e spiega che la proroga al 1° maggio vuole evitare una pubblicazione non meditata degli studi. Dalle indicazioni dell’amministrazione finanziaria, non emerge però alcun problema tecnico che possa giustificare una richiesta di rinvio. Ci sarà anzi meno tempo per predisporre i software necessari per la dichiarazione dei redditi.
Valentina Melis, Studi bocciata la proroga, in Il Sole 24 Ore, 11/02/2006, pag. 20

Al via la Pec
Pronte le istruzioni per l’attivazione della casella di posta elettronica certificata (Pec), necessaria ai fini dell’avvio delle indagini finanziarie informatiche. L e istruzioni sono disponibili sul sito Internet dell’agenzia delle Entrate. L’applicabilità di questa procedura a tutti gli intermediari finanziari, confermata martedì 31 gennaio nel corso di Telefisco 2006, è stata seguita da più incontri con l’agenzia delle entrate promossi dalle associazioni di categoria Assoholding e Afin che hanno anche colto l’occasione per chiedere ufficialmente la proroga del termine, giustificata dal numero dei soggetti coinvolti i quali prima del 28 febbraio 2006, non solo dovranno dotarsi  di una casella di posta elettronica certificata ma anche della firma digitale del soggetto incaricato del servizio di invio dei dati richiesti. Si ricorda che nel caso di omissione della trasmissione dei dati richiesti si applica la sanzione amministrativa prevista dall’articolo 10 del decreto legislativo 471/97 da 2.065,82 a 20.658,27  euro. Ai sensi di questo articolo si considera omessa la trasmissione non eseguita nel termine prescritto. La sanzione è ridotta alla metà se il ritardo non eccede i 15 giorni. A tal fine si ricorda che le risposte devono pervenire all’amministrazione finanziaria entro 30 giorni, prorogabili di ulteriori 20.
Gaetano De Vito, Indagini finanziarie in rete, in Il Sole 24 Ore, 11/02/2006, pag. 20

Non deducibili le spese per la promozione
Se un’azienda organizza una manifestazione per presentare al pubblico nuovi prodotti non può dedurre completamente i costi relativi al banchetto offerto durante la presentazione, oltre che all’alloggio per i clienti. Sono, invece, spese di pubblicità interamente spesabili quelle relative a parcheggio e trasporto dei potenziali clienti, locazione dei locali, documentazione sul prodotto, manifesti, decori della sala, servizi di segreteria, conferenza e accompagnamento musicale. Queste le conclusioni del Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive nel parere emesso su un caso simile. Secondo il Comitato sono spese di pubblicità quelle relative a: locazione di sale o tensostrutture, atte a ospitare la manifestazione; documentazione pubblicitaria con i dettagli del prodotto lanciato e le altre informazioni sul prodotto e le indicazioni sulla manifestazione; decori di sala o tensostrutture; servizi di segreteria e coordinamento, oltre che le altre spese organizzative per la giornata celebrativa; sevizi di parcheggio e trasporto clienti; conferenza celebrativa d’inaugurazione e presentazione del nuovo modello; accompagnamento musicale. Sono invece spese di rappresentanza quelle d’alloggio per i clienti e del banchetto per gli ospiti della presentazione. Omaggi e litografie di importo inferiore a 25,82 euro sono completamente deducibili.
Luca De Stefani, Separate le spese per la promozione, in Il Sole 24 Ore, 11/02/2006, pag. 20

Da Italia Oggi

La notifica ricorre dalla spedizione
Più tempo per il ricorso di fronte alla commissione tributaria regionale. Infatti, la notifica fatta a mezzo posta decorre dalla data di spedizione della lettera, anche se tale spedizione avviene in usta e non in plico raccomandato. Questo significa che se il ricorso arriva oltre il termine dell’impugnazione, è comunque valido perché fa fede la data di spedizione. Questo il nuovo principio affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 918 del 18/1/06, che ha esteso anche alle liti fiscali alcuni principi sulle notificazioni emanati per il processo civile. Torna sul tavolo, dunque, l’importante problema legato alla decorrenza dei termini quando la notificazione viene fatta a mezzo posta. A ricorrere in Cassazione è stato il ministero delle finanze contro la decisione del giudice di secondo grado che aveva ritenuto inammissibile l’appello proposto dall’ufficio Iva contro un contribuente, “in quanto pervenuto al destinatario dopo la scadenza del termine lungo per l’impugnazione, benché spedito anteriormente”.Secondo il giudice tributario la norma secondo cui “nel caso di notifica a mezzo posta il ricorso s’intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate”, è valido solo in caso di plico raccomandato senza busta. Con la busta il riferimento è la data di ricezione.
Debora Alberici, Più tempo ai ricorsi, in Italia Oggi, 11/02/2006, pag. 47

Al via scambio d’informazioni on-line
Scalda i motori lo scambio di informazioni on-line tra l’amministrazione fiscale e tutti gli intermediatori finanziari. Tutto pronto infatti per attivare la casella di posta elettronica certificata (Pec), con firma digitale e cifratura del contenuto. Sono infatti disponibili da ieri sul sito internet dell’Agenzia delle entrate le istruzioni per la compilazione del tracciato record di comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica che consentirà a banche, poste, società di gestione del risparmio e di investimento di dotarsi il sistema a prova di privacy. Dal prossimo 1° marzo, infatti, se l’amministrazione finanziaria avrà dubbi sull’ammontare delle imposte dirette o dell’Iva pagate da un contribuente, potrà richiedere chiarimenti su conti correnti, libretti e rapporti a essi connessi agli intermediari finanziari tramite e-mail. E per le richieste e le risposte dovrà essere utilizzato il modello messo a disposizione sul sito dell’amministrazione. Non sarà più necessario inviare i questionari agli istituti di credito e, per quanto riguarda l’Iva, la raccomandata con avviso di ricevimento. Si velocizza così l’acquisizione di elementi utili per eventuali accertamenti fiscali, rispetto al tradizionale canale della corrispondenza cartacea. E, grazie alla posta certificata, sarà garantita una maggiore discrezione rispetto al cartaceo, più esposto a sguardi indiscreti.
Antonella Gorret, Indagini, parte posta certificata, in Italia Oggi, 11/02/2006, pag. 47

La pf ripara da disparità di trattamento
Solo con l’avvio della programmazione contemporaneamente per tutti i contribuenti si eviteranno possibili disparità di trattamento. Inoltre, con la possibilità di definire un solo periodo di imposta dei due potenzialmente interessati, anche contribuenti esclusi dagli studi di settore o dai parametri per il 2004 potrebbero rientrare in pista. Sono queste in breve alcune osservazioni che possono essere formulate analizzando le disposizioni contenute nella legge n. 266 del 2005 in merito alla possibilità congiunta di definire il 2003 e/o il 2004 a fronte dell’adesione alla programmazione. Con la possibilità di chiudere anche con un solo anno, i contribuenti interessati, conservano la speranza di definire il 2003, se ricorrono due condizioni: a) che la programmazione fiscale non trovi nei loro confronti applicazione dal 2006, bensì dagli anni successivi (per esempio dal 2007); b) che negli anni successivi al 2004 non si riscontri una causa di esclusione o inapplicabilità dagli studi di settore o dai parametri. Questo perché per accedere alla definizione 2003/2004 il contribuente deve prima aderire alla pf triennale. Per tutti i contribuenti per i quali la pianificazione troverà applicazione a decorrere dal 2006, il periodo d’imposta di riferimento è il 2004, rispetto al quale, tra l’altro, il contribuente deve aver applicato studi o parametri.
D.Liburdi, M.Tozzi, Programmazione a rischio disparità  , in Italia Oggi, 11/02/2006, pag. 48