Da Il Sole 24 Ore
Black-list, lotta alle
collegate
Nuovo giro di vite sui paradisi fiscali: il possesso
di una partecipazione in una società collegata
estera localizzata in un Paese black list presto
sarà tassato per trasparenza. E secondo le più
restrittive regole applicate alle controllate
estere, le Controlled foreign companies (Cfc), ivi
residenti. L’Economia ha definito, infatti, il
regolamento che renderà operative le regole di
tassazione delle imprese estere collegate,
introdotte con l’Ires. Così il prossimo 27 febbraio
la Sezione atti normativi del Consiglio di Stato
sarà chiamata a formulare il suo parere sul testo:
un colpo di acceleratore verso la piena operatività
dell’articolo 168 del Tuir forse inatteso, visto che
nel corso della lunga gestazione del correttivo Ires
si era arrivati anche a ipotizzarne l’abolizione. Il
ministero, del resto, punta a rendere operative in
tempi rapidi le nuove regole anche in vista della
messa a punto di Unico 2006. la prossima
dichiarazione dei redditi, infatti, è in via di
rapida definizione all’agenzia delle Entrate e
potrebbe contenere anche un prospetto ad hoc per
questa estensione delle regole Cfc.
Marco Mobili, Paesi black-list, collegate nel
mirino, in Il Sole 24 Ore, 13/02/2006,
pag. 25
Quotate al test
dell’impairment del goodwill
In questi giorni dedicati alla preparazione del
primo bilancio di esercizio Ias/Ifrs molte società
quotate sono interessate al test di impairment del
goodwill. Si tratta di un aspetto molto delicato
perché, se da un lato fra i principali benefici
introdotti dai principi contabili internazionali
figura proprio l’abolizione dell’ammortamento
sistematico del goodwill, dall’altro l’introduzione
dell’impairment test amplia l’area delle stime che
concorrono a formare il risultato di esercizio (e
quindi sostituisce a una semplice scrittura
contabile , un processo valutativo molto dettagliato
e rigoroso). E’ un fenomeno di tutto rilievo: basti
pensare che il solo goodwill iscritto nei bilanci
delle 40 società quotate componenti l’indice S&P-Mib
ammontava al 30 giugno scorso a 96.762 milioni di
euro. Dunque, con l’impairment test si amplia l’area
di soggettività (e quindi di responsabilità) nella
formazione del bilancio. Ricordiamo che Goodwill è
la traduzione, in lingua inglese, del termine
avviamento, che con i principi internazionali non
viene più ammortizzato ma assoggettato
all’impairment test. L’impairment test è, invece, il
cosiddetto test di deperimento sulle
immobilizzazioni immateriali. Il nuovo sistema di
valutazione contabile Ias/Ifrs presuppone che le
attività non siano più ammortizzate ma dotate di
vita utile indefinita. Ogni anno, in chiusura di
esercizio, per ogni attività si dovrà determinare il
valore corrente (fair value) con identificazione
della perdita durevole e della conseguente
svalutazione.
Mauro Bini, Con gli Ias l’avviamento diventa
mobile, in Il Sole 24 Ore, 13/02/2006,
pag.28
Bilancio, dubbi nel
passaggio all’ordinario
Le società che possono redigere il bilancio in forma
abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del
Codice civile non possono applicare i principi
contabili internazionali Ias/Ifrs. Tale esclusione,
prevista dal Dlgs 38/2005, deve essere analizzata in
termini critici al momento della chiusura del primo
esercizio in cui devono/possono essere applicate le
regole stabilite dai principi contabili
internazionali. Secondo l’articolo 2 del Dlgs
38/2005 sono escluse dall’applicazione dei principi
contabili internazionali le società che possono
redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi
dell’articolo 2435-bis del Codice civile anche se
incluse nel bilancio consolidato di una società
quotata. Questa esclusione determina dei dubbi
applicativi nel caso in cui una società, pur potendo
redigere il bilancio abbreviato, non si avvalga di
tale facoltà e rediga invece il bilancio in forma
ordinaria. In tal caso sorge il dubbio se la società
possa redigere il bilancio d’esercizio ignorando la
normativa contabile dettata dal Codice civile e dai
principi contabili nazionali e applicare, invece, la
normativa internazionale Ias/Ifrs. In altri termini
non è stato chiarito se le società che non superano
i limiti previsti dall’articolo 2435-bis del Codice
civile possano adottare i principi internazionali
Ias/Ifrs nel caso in cui decidano di redigere il
bilancio in forma ordinaria in luogo di quella
abbreviata.
G. Borgini – G. Dan, Bilancio abbreviato senza
princìpi, in Il Sole 24 Ore,
13/02/2006, pag.28
Incoerenza, indicatori
conosciuti in ritardo
L’incoerenza è servita. Con la pubblicazione sulla
GU del 6 febbraio scorso, del provvedimento
direttoriale delle Entrate, sono state individuate
le significative situazioni di incoerenza rispetto a
indici di natura economica, finanziaria o
patrimoniale che faranno scattare in ogni caso la
scorciatoia dell’accertamento in base a Gerico.
Intanto, nel Dl 2/2006 è stato inserito uno
slittamento al 2 maggio dei termini per
l’approvazione degli aggiornamenti e rincari degli
studi. L’articolo 10, comma 2 della legge 146/98,
nel testo sostituito dall’articolo 1, comma 409,
lettera a) della legge 311/2005 prevede, infatti,
nei confronti dei soggetti in contabilità ordinaria
la possibilità di emettere un accertamento a
tavolino se dalla dichiarazione emergano anomalie
particolarmente gravi. Gli indici in parola sono
previsti solo per le attività di impresa e non per
quelle professionali. Nei riguardi di queste ultime,
pertanto, opera in ogni caso, dopo l’attuale fase di
monitoraggio, la regola che consente agli uffici
delle Entrate l’utilizzo di Gerico solo previo
scostamento per almeno due anni su tre. Il
provvedimento pubblicato lunedì scorso si applica,
per espressa previsione, a partire dal periodo
d’imposta 2004. Il contribuente, con riferimento
alla prima annualità di applicazione, viene a
conoscenza dell’indicatore oramai a cose fatte e
senza poter valutare la possibilità di effettuare
l’adeguamento in dichiarazione.
Luigi Lovecchio, L’incoerenza spiazza il 2004,
in Il Sole 24 Ore, 13/02/2006, pag.30
Dal concordato paletti al
tax-planning
Tax planning con paletti: la programmazione fiscale
sarà vincolata agli importi che verranno richiesti
dal Fisco. Se è vero, infatti, che sull’istituto
permangono alcuni dubbi di natura tecnica, si è
dell’avviso che il successo o meno della
programmazione verrà decretato in gran parte dai
numeri contenuti nelle proposte. Ma vediamo, in
sintesi, le regole della programmazione fiscale.
Ammessi. Solo i soggetti che hanno presentato le
dichiarazioni entro il 31 ottobre 2005 sono ammessi
alla definizione per le annualità 2003/2004. Anni
2003/2004. La definizione delle annualità
2003/2004 è consentita a chi aderisce alla
programmazione futura. Poi però i due istituti hanno
conseguenze ed effetti separati. Accertamenti.
La programmazione futura inibisce in ogni caso gli
accertamenti analitici-induttivi (esclusi quelli da
studi e parametri). Decadenza. Se il
contribuente non dichiara gli importi contenuti
nelle proposte di programmazione futura, la stessa
non viene meno (così come la definizione per anni
pregressi) ma il contribuente risulterà soggetto ad
accertamento parziale. Iva. La definizione
2003/2004 comporta la sterilizzazione delle perdite
e dei crediti Iva. Per le perdite si applicano i
chiarimenti del concordato di cui all’articolo 7
della legge 289/2002 (circolare 12/E/2003).
Dario Deotto, Il concordato ingabbia il tax
planning, in Il Sole 24 Ore,
13/02/2006, pag.31
Da Italia Oggi
Ricavi da commesse a
conto economico
I ricavi delle commesse sono da imputare a conto
economico con l’accettazione (anche se provvisoria)
del committente. Non è quindi necessario attendere
la chiusura definitiva del contratto per imputare il
componente positivo di reddito. E tali regole
assumono rilevanza anche ai fini civilistici. La
risoluzione n. 133/E del 26 settembre 2005
dell’Agenzia delle entrate ha analizzato una ipotesi
di appalto di opere pubbliche con particolare
riguardo all’applicazione nel caso concreto del
principio di competenza così come statuito nel Tuir.
Il caso esaminato era quello di una società che
aveva per oggetto l’esecuzione di lavori edili e
stradali in appalto. Gli stessi potevano avere sia
committenti pubblici che privati e sia italiani che
esteri e (con riguardo alla classificazione fiscale)
erano presenti servizi sia infrannuali che
ultrannuali. La problematica fondamentale è quella,
se risulti possibile considerare ultimate le
prestazioni al momento di emissione del collaudo
provvisorio o meno. La tesi sostenuta dall’Agenzia
delle entrate giunge proprio a tale conclusione
togliendo rilevanza, a tal fine, al collaudo
definitivo e anticipando il periodo di competenza
del ricavo e sconfessando la tesi sostenuta dal
contribuente che riteneva invece che i lavori
dovevano essere considerati ultimati nel rispetto di
alcune precise condizioni.
Franco Cornaggia, Norberto Villa, Commesse,
accettazione per i conti, in Italia Oggi,
13/02/2006, pag. 16
Trasferibili con la
cessioni le agevolazioni
Agevolazioni fiscali trasferibili con la cessione.
Con l’ammissione del trasferimento in capo alla
beneficiaria del credito di imposta per aree
svantaggiate viene confermata una linea
interpretativa uniforme che già in presenza di
operazioni straordinarie di vario tipo aveva
ammesso, a determinate condizioni, la trasferibilità
del credito di imposta riferibile alla parte
dell’investimento ancora da realizzare. La
risoluzione 22/E del 6 febbraio 2006 contiene la
risposta a un interpello riguardante l’applicazione
del credito d’imposta per investimenti nelle aree
svantaggiate in relazione a un investimento
rientrante nella Disciplina multisettoriale dei
grandi progetti di investimento, debitamente
notificato alla Commissione europea e da questa
autorizzato in data 9 aprile 2002. Si tratta di un
investimento che ha consentito alla società di
usufruire del credito d’imposta di cui all’articolo
8 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e per il
quale ha provveduto all’espletamento degli obblighi
previsti.
Francesco Pau, Agevolazioni trasferite con
scissione, in Italia Oggi, 13/02/2006,
pag. 24