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Lunedì 13 Gennaio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Black-list, lotta alle collegate
Nuovo giro di vite sui paradisi fiscali: il possesso di una partecipazione in una società collegata estera localizzata in un  Paese black list presto sarà tassato per trasparenza. E secondo le più restrittive regole  applicate alle controllate estere, le Controlled foreign companies (Cfc), ivi residenti. L’Economia ha definito, infatti, il regolamento che renderà operative le regole di tassazione delle imprese estere collegate, introdotte con l’Ires. Così il prossimo 27 febbraio la Sezione atti normativi del Consiglio di Stato sarà chiamata a formulare il suo parere sul testo: un colpo di acceleratore verso la piena operatività dell’articolo 168 del Tuir forse inatteso, visto che nel corso della lunga gestazione del correttivo Ires si era arrivati anche a ipotizzarne l’abolizione. Il ministero, del resto, punta a rendere operative in tempi rapidi le nuove regole anche in vista della messa a punto di Unico 2006. la prossima dichiarazione dei redditi, infatti, è in via di rapida definizione all’agenzia delle Entrate e potrebbe contenere anche un prospetto ad hoc per questa estensione delle regole Cfc.
Marco Mobili, Paesi black-list, collegate nel mirino, in Il Sole 24 Ore, 13/02/2006, pag. 25

Quotate al test dell’impairment del goodwill
In questi giorni dedicati alla preparazione del primo bilancio di esercizio Ias/Ifrs molte società quotate sono interessate al test di impairment del goodwill. Si tratta di un aspetto molto delicato perché, se da un lato fra i principali benefici introdotti dai principi contabili internazionali figura proprio l’abolizione dell’ammortamento sistematico del goodwill, dall’altro l’introduzione dell’impairment test amplia l’area delle stime che concorrono a formare il risultato di esercizio (e quindi sostituisce a una semplice scrittura contabile , un processo valutativo molto dettagliato e rigoroso). E’ un fenomeno di tutto rilievo: basti pensare che il solo goodwill iscritto nei bilanci delle 40 società quotate componenti l’indice S&P-Mib ammontava al 30 giugno scorso a 96.762 milioni di euro. Dunque, con l’impairment test si amplia l’area di soggettività (e quindi di responsabilità) nella formazione del bilancio. Ricordiamo che Goodwill è la traduzione, in lingua inglese, del termine avviamento, che con i principi internazionali non viene più ammortizzato ma assoggettato all’impairment test. L’impairment test è, invece, il cosiddetto test di deperimento sulle immobilizzazioni immateriali. Il nuovo sistema di valutazione contabile Ias/Ifrs presuppone che le attività non siano più ammortizzate ma dotate di vita utile indefinita. Ogni anno, in chiusura di esercizio, per ogni attività si dovrà determinare il valore corrente (fair value) con identificazione della perdita durevole e della conseguente svalutazione.
Mauro Bini, Con gli Ias l’avviamento diventa mobile, in Il Sole 24 Ore, 13/02/2006, pag.28

Bilancio, dubbi nel passaggio all’ordinario
Le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’articolo 2435-bis del Codice civile non possono applicare i principi contabili internazionali Ias/Ifrs. Tale esclusione, prevista dal Dlgs 38/2005, deve essere analizzata in termini critici al momento  della chiusura del primo esercizio in cui devono/possono essere applicate le regole stabilite dai principi contabili internazionali. Secondo l’articolo 2 del Dlgs 38/2005 sono escluse dall’applicazione dei principi contabili internazionali le società che possono redigere il bilancio in forma abbreviata, ai sensi dell’articolo 2435-bis del Codice civile anche se incluse nel bilancio consolidato di una società quotata. Questa esclusione determina dei dubbi applicativi nel caso in cui una società, pur potendo redigere il bilancio abbreviato, non si avvalga di tale facoltà e rediga invece il bilancio in forma ordinaria. In tal caso sorge il dubbio se la società possa redigere il bilancio d’esercizio ignorando la normativa contabile dettata dal Codice civile e dai principi contabili nazionali e applicare, invece, la normativa internazionale Ias/Ifrs. In altri termini non è stato chiarito se le società che non superano i limiti previsti dall’articolo 2435-bis del Codice civile possano adottare i principi internazionali Ias/Ifrs nel caso in cui decidano di redigere il bilancio in forma ordinaria in luogo di quella abbreviata.
G. Borgini – G. Dan, Bilancio abbreviato senza princìpi, in Il Sole 24 Ore, 13/02/2006, pag.28

Incoerenza, indicatori conosciuti in ritardo
L’incoerenza è servita. Con la pubblicazione sulla GU del 6 febbraio scorso, del provvedimento direttoriale delle Entrate, sono state individuate le significative situazioni di incoerenza rispetto a indici di natura economica, finanziaria o patrimoniale che faranno scattare in ogni caso la scorciatoia dell’accertamento in base a Gerico. Intanto, nel Dl 2/2006 è stato inserito uno slittamento al 2 maggio dei termini per l’approvazione degli aggiornamenti e rincari degli studi. L’articolo 10, comma 2 della legge 146/98, nel testo sostituito dall’articolo 1, comma 409, lettera a) della legge 311/2005 prevede, infatti, nei confronti dei soggetti in contabilità ordinaria la possibilità di emettere un accertamento a tavolino se dalla dichiarazione emergano anomalie particolarmente gravi. Gli indici in parola sono previsti solo per le attività di impresa e non per quelle professionali. Nei riguardi di queste ultime, pertanto, opera in ogni caso, dopo l’attuale fase di monitoraggio, la regola che consente agli uffici delle Entrate l’utilizzo di Gerico solo previo scostamento per almeno due anni su tre. Il provvedimento pubblicato lunedì scorso si applica, per espressa previsione, a partire dal periodo d’imposta 2004. Il contribuente, con riferimento alla prima annualità di applicazione, viene a conoscenza dell’indicatore oramai a cose fatte e senza poter valutare la possibilità di effettuare l’adeguamento in dichiarazione.
Luigi Lovecchio, L’incoerenza spiazza il 2004, in Il Sole 24 Ore, 13/02/2006, pag.30

Dal concordato paletti al tax-planning
Tax planning con paletti: la programmazione fiscale sarà vincolata agli importi che verranno richiesti dal Fisco. Se è vero, infatti, che sull’istituto permangono alcuni dubbi di natura tecnica, si è dell’avviso che il successo o meno della programmazione verrà decretato in gran parte dai numeri contenuti nelle proposte. Ma vediamo, in sintesi, le regole della programmazione fiscale. Ammessi. Solo i soggetti che hanno presentato le dichiarazioni entro il 31 ottobre 2005 sono ammessi alla definizione per le annualità 2003/2004. Anni 2003/2004. La definizione delle annualità 2003/2004 è consentita a chi aderisce alla programmazione futura. Poi però i due istituti hanno conseguenze ed effetti separati. Accertamenti. La programmazione futura inibisce in ogni caso gli accertamenti analitici-induttivi (esclusi quelli da studi e parametri). Decadenza. Se il contribuente non dichiara gli importi contenuti nelle proposte di programmazione futura, la stessa non viene meno (così come la definizione per anni pregressi) ma il contribuente risulterà soggetto ad accertamento parziale. Iva. La definizione 2003/2004 comporta la sterilizzazione delle perdite e dei crediti Iva. Per le perdite si applicano i chiarimenti del concordato di cui all’articolo 7 della legge 289/2002 (circolare 12/E/2003).
Dario Deotto, Il concordato ingabbia il tax planning, in Il Sole 24 Ore, 13/02/2006, pag.31

Da Italia Oggi

Ricavi da commesse a conto economico
I ricavi delle commesse sono da imputare a conto economico con l’accettazione (anche se provvisoria) del committente. Non è quindi necessario attendere la chiusura definitiva del contratto per imputare il componente positivo di reddito. E tali regole assumono rilevanza anche ai fini civilistici. La risoluzione n. 133/E del 26 settembre 2005 dell’Agenzia delle entrate ha analizzato una ipotesi di appalto di opere pubbliche con particolare riguardo all’applicazione nel caso concreto del principio di competenza così come statuito nel Tuir. Il caso esaminato era quello di una società che aveva per oggetto l’esecuzione di lavori edili e stradali in appalto. Gli stessi potevano avere sia committenti pubblici che privati e sia italiani che esteri e (con riguardo alla classificazione fiscale) erano presenti servizi sia infrannuali che ultrannuali.  La problematica fondamentale è quella, se risulti possibile considerare ultimate le prestazioni al momento di emissione del collaudo provvisorio o meno. La tesi sostenuta dall’Agenzia delle entrate giunge proprio a tale conclusione togliendo rilevanza, a tal fine, al collaudo definitivo e anticipando il periodo di competenza del ricavo e sconfessando la tesi sostenuta dal contribuente che riteneva invece che i lavori dovevano essere considerati ultimati nel rispetto di alcune precise condizioni.
Franco Cornaggia, Norberto Villa, Commesse, accettazione per i conti, in Italia Oggi, 13/02/2006, pag. 16

Trasferibili con la cessioni le agevolazioni
Agevolazioni fiscali trasferibili con la cessione. Con l’ammissione del trasferimento in capo alla beneficiaria del credito di imposta per aree svantaggiate viene confermata una linea interpretativa uniforme che già in presenza di operazioni straordinarie di vario tipo aveva ammesso, a determinate condizioni, la trasferibilità del credito di imposta riferibile alla parte dell’investimento ancora da realizzare. La risoluzione 22/E del 6 febbraio 2006 contiene la risposta a un interpello riguardante l’applicazione del credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate in relazione a un investimento rientrante nella Disciplina multisettoriale dei grandi progetti di investimento, debitamente notificato alla Commissione europea e da questa autorizzato in data 9 aprile 2002. Si tratta di un investimento che ha consentito alla società di usufruire del credito d’imposta di cui all’articolo 8 della legge n. 388 del 23 dicembre 2000 e per il quale ha provveduto all’espletamento degli obblighi previsti.
Francesco Pau, Agevolazioni trasferite con scissione, in Italia Oggi, 13/02/2006, pag. 24