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Martedì 14 Febbraio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Finanziaria, chiarimenti ufficiali
Per poter accedere alla definizione della Finanziaria 2006, gli impositivi del 2003 e del 2004 devono prima essere chiusi attraverso il concordato a regime. La responsabilità Iva per i beni rientranti nelle frodi carosello trova applicazione per gli acquisti effettuati dal 31 dicembre 2005. Solo la quota non imponibile dei dividendi percepiti dal cessionario nei 36 mesi precedenti sterilizza l’ammontare delle minusvalenze non deducibili ai fini del dividend washing. Infine, l’imposta sostitutiva del 12,5% sulle plusvalenze per gli immobili può essere applicata anche da uno solo dei comproprietari. L’obbligo di documentazione delle forniture di carburante con la fattura, in luogo scheda carburante, interessa gli autotrasportatori di cose conto terzi e non quelli di cose in conto proprio. La mancata segnalazione delle deduzioni extra contabili nel prospetto EC può essere rettificata attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa a favore entro l’anno successivo. Si ritiene che l’integrazione possa essere fatta anche successivamente, alla luce dei chiarimenti forniti con la risoluzione 12/E/2006 e, in particolare, del principio di ritrattabilità della dichiarazione di cui alla sentenza della Cassazione a Sezioni unite 15063/2002. Sono queste alcune delle precisazioni fornite dall’agenzia delle Entrate, con la circolare 6/E del 13 febbraio, contenente le risposte date a Telefisco 2006.
Dario Deotto, Telefisco trova i chiarimenti, in Il Sole 24 Ore, 14/02/2006, pag. 23

Leasing, deducibilità anche senza proprietà
La durata minima del contratto di leasing-appalto, che in base all’articolo 5-ter del decreto legge 203/05 deve essere pari alla metà del periodo di ammortamento ai fini della deducibilità dei canoni, può decorrere dalla data di stipula o da quella di consegna del bene. Questa è la precisazione contenuta nella risposta 7.4 della circolare n. 6 dell’agenzia delle Entrate del 13 febbraio 2006. La risposta differisce da quella fornita dal dipartimento delle Politiche fiscali durante la manifestazione di Telefisco con cui si ribadiva che, comunque la durata del contratto non poteva che decorrere dalla data di consegna del bene. Infatti, solo a partire da questo momento i canoni di leasing concorrono, come costi, a formare il reddito d’impresa. Questo criterio è, peraltro, perfettamente espresso nel principio contabile internazionale Ias 17. La risposta fornita dalle Entrate non è, per la verità, in contrasto con questo principio, ma lo pone come una facoltà delle parti, mentre appare più convincente l’interpretazione secondo cui la decorrenza del contratto ha effetto, comunque, dalla data di consegna dell’immobile. In merito alla decorrenza del contratto di leasing immobiliare in relazione all’appartenenza o meno al nuovo regime di deducibilità dei canoni introdotto dal comma 2 dell’articolo 5-ter del Dl 203/05, la circolare precisa che, a questo fine, rileva la data di stipula del contratto indipendentemente dalla circostanza che la società di leasing fosse o meno proprietaria dell’immobile oggetto della locazione finanziaria.
Gian Paolo Tosoni, Doppia decorrenza al leasing-appalto, in Il Sole 24 Ore, 14/02/2006, pag. 23

Incremento occupazionale, sconti fino al 2008
La deduzione Irap per l’incremento occupazionale (articolo 11, comma 4-quater del decreto legislativo 446/97) non va effettuata solo nel periodo d’imposta dell’assunzione, ma anche nei successivi fino al 2008,  ameno che non vi sia la cessazione del rapporto di lavoro del soggetto che l’ha generata. E’ questa una delle indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate nella circolare 7/E del 13 febbraio 2006. L’agevolazione non costituisce aiuto di Stato in base all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato Ce per la decisione della Commissione europea 4675 del 7 dicembre 2005 e pertanto è applicabile a tutte le nuove assunzioni effettuate nel periodo d’imposta in corso a questa data. Fino al 2008, sono agevolabili gli incrementi di personale derivanti da nuove assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time, effettuate in ciascun esercizio compreso nel triennio successivo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004, rispetto alla media dei lavoratori assunti con il medesimo contratto nell’anno precedente  quello dell’assunzione. L’agevolazione consiste nel dedurre dalla base imponibile Irap, il minor valore tra: 1) il costo effettivo delle nuove assunzioni, nel limite di 20mila euro per ciascun dipendente; 2) l’incremento complessivo del costo del personale classificabile nel bilancio di esercizio ai punti 9 e 14 del passivo. Nel caso in cui l’incremento del costo del personale da bilancio risulti inferiore rispetto alla somma dei costi agevolabili per le singole assunzioni, questi ultimi devono essere ridotti proporzionalmente, in modo tale da far rientrare la loro somma nel limite degli incrementi di bilancio.
Luca De Stefani, Deduzioni con effetto prolungato, in Il Sole 24 Ore, 14/02/2006, pag. 23

Avviso nullo se manca la notifica
Nuova virata pro contribuente in Cassazione. La Corte di legittimità boccia gli avvisi di mora non preceduti dalla notifica dell’atto impositivo. E’ quanto ha deciso la Cassazione, nella sentenza 2798 del 2006 con la quale sono smentite alcune pronunce recenti della stessa Corte. La sentenza ha inoltre stabilito che siccome l’avviso di mora è atto del concessionario della riscossione, quest’ultimo è legittimato nella controversia relativa, anche quando il contribuente deduca che esso è illegittimo perché non preceduto da regolare notifica dell’atto impositivo. Nel caso in questione l’atto impositivo non notificato al contribuente era una cartella di pagamento, mentre al contribuente era arrivato solo l’avviso di mora con l’indicazione di tutte le informazioni che il contribuente avrebbe dovuto già ritrovare nella cartella. Questa circostanza, però, non è stata ritenuta sufficiente dalla Cassazione, secondo la quale la questione non è la maggiore o minore motivazione dell’avviso di mora, ma la correttezza delle forme scelte dall’amministrazione. Il principio è contenuto, come ricorda la sentenza, anche in altre pronunce.
Antonio Criscione, Avvisi di mora nulli se prima non c’è notifica, in Il Sole 24 Ore, 14/02/2006, pag. 26

Da Italia Oggi

Plusvalenza da Pex non rateizzabile
L’amministrazione finanziaria chiude le porte alla pex: non sarà comunque rateizzabile la plusvalenza anche in presenza di parziale imponibilità mentre in caso di cessione di azienda l’eventuale presenza di partecipazioni potenzialmente esentate tra i beni del complesso ceduto non potrà essere assoggettata al regime proprio delle plusvalenze. Campanelli d0allarme anche in chiave antielusiva, laddove alcune operazioni straordinarie collegate alla cessione di partecipazioni vengono espressamente ricondotte nell’alveo di applicabilità del famigerato art. 37-bis del dpr n. 600/73. Queste le precisazioni contenute nella circolare n. 6/E del 13 febbraio 2005 con la quale l’Agenzia delle entrate ha ufficializzato alcune risposte fornite in occasione di incontri con la stampa specializzata. L’introduzione di u n regime di parziale imponibilità delle plusvalenze da cessione di partecipazioni in sostituzione di quello integrale previsto originariamente dall’art. 87 ha generato qualche problema di coordinamento. In particolare, posto che anche in base al nuovo art. 87 la plusvalenza non è più totalmente esente ma mantiene una sua percentuale tassabile via via maggiore in funzione della data di cessione, ci si è chiesti se potesse essere eventualmente applicata la rateizzazione della stessa prevista dall’articolo 86 del tuir. Ebbene, facendo riferimento al tenore letterale del comma 4 dell’art. 86 che richiama ancora oggi i beni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al successivo art. 87, l’Agenzia ha ritenuto che la cessione di una partecipazione in possesso dei requisiti per l’esenzione ai sensi dell’art. 87, non può dar mai luogo a una plusvalenza imponibile; la quota non esente, in sostanza, parteciperà alla formazione del reddito dell’esercizio in cui avviene la cessione.
Alessandro Felicioni, I paletti del fisco sulla via della pex, in Italia Oggi, 14/02/2006, pag. 30

Immobili patrimoniali, stretta sugli interessi
Confermata la stretta sugli interessi passivi relativi agli immobili patrimoniali e l’applicazione delle norme anti-elusive sulle operazioni di conferimento diverse da quelle fiscalmente neutrali. Sono alcune delle indicazioni che, in via definitiva, fornisce l’agenzia delle entrate con la circolare n. 6 di ieri che contiene le risposte ai quesiti che sono stati formulati negli incontri di inizio anno. In merito alle nuove disposizioni contenute nell’articolo 90 del Tuir, come modificato dal dl 203 del 2005, era stato chiesto all’Agenzia delle Entrate come dovessero essere trattati gli interessi in questione, se cioè gli stessi rientrassero o meno nella generale formulazione del comma 2 della norma. La risposta dell’amministrazione finanziaria non lascia dubbi: il comma 2 dell’articolo 90 ha natura di disposizione speciale e derogatorio rispetto ai principi generali di inerenza relativamente alla determinazione del reddito di impresa. Pertanto, viene fissato un divieto assoluto di deducibilità degli interessi passivi siano essi di funzionamento ovvero di finanziamento. L’Agenzia precisa che ai fini dell’applicazione delle norme occorre prima depurare gli interessi passivi dall’ammontare riferibile agli immobili la cui indeducibilità deriva dall’applicazione dell’articolo 90, coma 2, del tuir.
Duilio Liburdi, Immobili patrimoniali, confermato il giro di vite sugli interessi passivi, in Italia Oggi, 14/02/2006, pag. 30

Rivalsa Iva, disco rosso dopo il verbale
Disco rosso per la rivalsa dell’Iva sul cliente dopo il verbale di constatazione: per far scattare il divieto dell’articolo 60, ultimo comma, del dpr 633/72, è sufficiente infatti, l’inizio di un’attività di controllo. E’ quanto ha affermato l’Agenzia delle entrate in una nota del 31/01/06 della direzione centrale accertamento, discostandosi dall’orientamento espresso, in passato, dai dirigenti delle finanze. La nota analizza il quadro normativo partendo dall’art. 18 del dpr 633/72, secondo cui il soggetto che effettua l’operazione imponibile deve addebitare la relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al committente. Nella nota si osserva che il ravvedimento operoso trova applicazione purchè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative delle quali l’autore o i soggetti solidalmente abbiano avuto formale conoscenza. Se ne desume, continua la nota, che il ricevimento della fattura dopo il decorso del termine di quattro mesi non incide sul diritto di detrazione del cessionario o committente che abbia regolarizzato l’acquisto.
Sergio Alessi, Niente rivalsa Iva dopo il verbale, in Italia Oggi, 14/02/2006, pag. 39