Da Il Sole 24 Ore
Finanziaria, chiarimenti ufficiali
Per poter accedere alla definizione della Finanziaria 2006, gli
impositivi del 2003 e del 2004 devono prima essere chiusi
attraverso il concordato a regime. La responsabilità Iva per i
beni rientranti nelle frodi carosello trova applicazione per gli
acquisti effettuati dal 31 dicembre 2005. Solo la quota non
imponibile dei dividendi percepiti dal cessionario nei 36 mesi
precedenti sterilizza l’ammontare delle minusvalenze non
deducibili ai fini del dividend washing. Infine, l’imposta
sostitutiva del 12,5% sulle plusvalenze per gli immobili può
essere applicata anche da uno solo dei comproprietari. L’obbligo
di documentazione delle forniture di carburante con la fattura,
in luogo scheda carburante, interessa gli autotrasportatori di
cose conto terzi e non quelli di cose in conto proprio. La
mancata segnalazione delle deduzioni extra contabili nel
prospetto EC può essere rettificata attraverso la presentazione
di una dichiarazione integrativa a favore entro l’anno
successivo. Si ritiene che l’integrazione possa essere fatta
anche successivamente, alla luce dei chiarimenti forniti con la
risoluzione 12/E/2006 e, in particolare, del principio di
ritrattabilità della dichiarazione di cui alla sentenza della
Cassazione a Sezioni unite 15063/2002. Sono queste alcune delle
precisazioni fornite dall’agenzia delle Entrate, con la
circolare 6/E del 13 febbraio, contenente le risposte date a
Telefisco 2006.
Dario Deotto, Telefisco trova i chiarimenti, in Il
Sole 24 Ore, 14/02/2006, pag. 23
Leasing, deducibilità anche senza
proprietà
La durata minima del contratto di leasing-appalto, che in base
all’articolo 5-ter del decreto legge 203/05 deve essere pari
alla metà del periodo di ammortamento ai fini della deducibilità
dei canoni, può decorrere dalla data di stipula o da quella di
consegna del bene. Questa è la precisazione contenuta nella
risposta 7.4 della circolare n. 6 dell’agenzia delle Entrate del
13 febbraio 2006. La risposta differisce da quella fornita dal
dipartimento delle Politiche fiscali durante la manifestazione
di Telefisco con cui si ribadiva che, comunque la durata del
contratto non poteva che decorrere dalla data di consegna del
bene. Infatti, solo a partire da questo momento i canoni di
leasing concorrono, come costi, a formare il reddito d’impresa.
Questo criterio è, peraltro, perfettamente espresso nel
principio contabile internazionale Ias 17. La risposta fornita
dalle Entrate non è, per la verità, in contrasto con questo
principio, ma lo pone come una facoltà delle parti, mentre
appare più convincente l’interpretazione secondo cui la
decorrenza del contratto ha effetto, comunque, dalla data di
consegna dell’immobile. In merito alla decorrenza del contratto
di leasing immobiliare in relazione all’appartenenza o meno al
nuovo regime di deducibilità dei canoni introdotto dal comma 2
dell’articolo 5-ter del Dl 203/05, la circolare precisa che, a
questo fine, rileva la data di stipula del contratto
indipendentemente dalla circostanza che la società di leasing
fosse o meno proprietaria dell’immobile oggetto della locazione
finanziaria.
Gian Paolo Tosoni, Doppia decorrenza al leasing-appalto,
in Il Sole 24 Ore, 14/02/2006, pag. 23
Incremento occupazionale, sconti fino
al 2008
La deduzione Irap per l’incremento occupazionale (articolo 11,
comma 4-quater del decreto legislativo 446/97) non va effettuata
solo nel periodo d’imposta dell’assunzione, ma anche nei
successivi fino al 2008, ameno che non vi sia la cessazione del
rapporto di lavoro del soggetto che l’ha generata. E’ questa una
delle indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate nella
circolare 7/E del 13 febbraio 2006. L’agevolazione non
costituisce aiuto di Stato in base all’articolo 87, paragrafo 1,
del trattato Ce per la decisione della Commissione europea 4675
del 7 dicembre 2005 e pertanto è applicabile a tutte le nuove
assunzioni effettuate nel periodo d’imposta in corso a questa
data. Fino al 2008, sono agevolabili gli incrementi di personale
derivanti da nuove assunzioni a tempo indeterminato, anche
part-time, effettuate in ciascun esercizio compreso nel triennio
successivo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004,
rispetto alla media dei lavoratori assunti con il medesimo
contratto nell’anno precedente quello dell’assunzione.
L’agevolazione consiste nel dedurre dalla base imponibile Irap,
il minor valore tra: 1) il costo effettivo delle nuove
assunzioni, nel limite di 20mila euro per ciascun dipendente; 2)
l’incremento complessivo del costo del personale classificabile
nel bilancio di esercizio ai punti 9 e 14 del passivo. Nel caso
in cui l’incremento del costo del personale da bilancio risulti
inferiore rispetto alla somma dei costi agevolabili per le
singole assunzioni, questi ultimi devono essere ridotti
proporzionalmente, in modo tale da far rientrare la loro somma
nel limite degli incrementi di bilancio.
Luca De Stefani, Deduzioni con effetto prolungato, in
Il Sole 24 Ore, 14/02/2006, pag. 23
Avviso nullo se manca la notifica
Nuova virata pro contribuente in Cassazione. La Corte di
legittimità boccia gli avvisi di mora non preceduti dalla
notifica dell’atto impositivo. E’ quanto ha deciso la
Cassazione, nella sentenza 2798 del 2006 con la quale sono
smentite alcune pronunce recenti della stessa Corte. La sentenza
ha inoltre stabilito che siccome l’avviso di mora è atto del
concessionario della riscossione, quest’ultimo è legittimato
nella controversia relativa, anche quando il contribuente deduca
che esso è illegittimo perché non preceduto da regolare notifica
dell’atto impositivo. Nel caso in questione l’atto impositivo
non notificato al contribuente era una cartella di pagamento,
mentre al contribuente era arrivato solo l’avviso di mora con
l’indicazione di tutte le informazioni che il contribuente
avrebbe dovuto già ritrovare nella cartella. Questa circostanza,
però, non è stata ritenuta sufficiente dalla Cassazione, secondo
la quale la questione non è la maggiore o minore motivazione
dell’avviso di mora, ma la correttezza delle forme scelte
dall’amministrazione. Il principio è contenuto, come ricorda la
sentenza, anche in altre pronunce.
Antonio Criscione, Avvisi di mora nulli se prima non c’è
notifica, in Il Sole 24 Ore, 14/02/2006, pag. 26
Da Italia Oggi
Plusvalenza da Pex non rateizzabile
L’amministrazione finanziaria chiude le porte alla pex: non sarà
comunque rateizzabile la plusvalenza anche in presenza di
parziale imponibilità mentre in caso di cessione di azienda
l’eventuale presenza di partecipazioni potenzialmente esentate
tra i beni del complesso ceduto non potrà essere assoggettata al
regime proprio delle plusvalenze. Campanelli d0allarme anche in
chiave antielusiva, laddove alcune operazioni straordinarie
collegate alla cessione di partecipazioni vengono espressamente
ricondotte nell’alveo di applicabilità del famigerato art.
37-bis del dpr n. 600/73. Queste le precisazioni contenute nella
circolare n. 6/E del 13 febbraio 2005 con la quale l’Agenzia
delle entrate ha ufficializzato alcune risposte fornite in
occasione di incontri con la stampa specializzata.
L’introduzione di u n regime di parziale imponibilità delle
plusvalenze da cessione di partecipazioni in sostituzione di
quello integrale previsto originariamente dall’art. 87 ha
generato qualche problema di coordinamento. In particolare,
posto che anche in base al nuovo art. 87 la plusvalenza non è
più totalmente esente ma mantiene una sua percentuale tassabile
via via maggiore in funzione della data di cessione, ci si è
chiesti se potesse essere eventualmente applicata la
rateizzazione della stessa prevista dall’articolo 86 del tuir.
Ebbene, facendo riferimento al tenore letterale del comma 4
dell’art. 86 che richiama ancora oggi i beni che costituiscono
immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle di cui al
successivo art. 87, l’Agenzia ha ritenuto che la cessione di una
partecipazione in possesso dei requisiti per l’esenzione ai
sensi dell’art. 87, non può dar mai luogo a una plusvalenza
imponibile; la quota non esente, in sostanza, parteciperà alla
formazione del reddito dell’esercizio in cui avviene la
cessione.
Alessandro Felicioni, I paletti del fisco sulla via della
pex, in Italia Oggi, 14/02/2006, pag. 30
Immobili patrimoniali, stretta sugli
interessi
Confermata la stretta sugli interessi passivi relativi agli
immobili patrimoniali e l’applicazione delle norme anti-elusive
sulle operazioni di conferimento diverse da quelle fiscalmente
neutrali. Sono alcune delle indicazioni che, in via definitiva,
fornisce l’agenzia delle entrate con la circolare n. 6 di ieri
che contiene le risposte ai quesiti che sono stati formulati
negli incontri di inizio anno. In merito alle nuove disposizioni
contenute nell’articolo 90 del Tuir, come modificato dal dl 203
del 2005, era stato chiesto all’Agenzia delle Entrate come
dovessero essere trattati gli interessi in questione, se cioè
gli stessi rientrassero o meno nella generale formulazione del
comma 2 della norma. La risposta dell’amministrazione
finanziaria non lascia dubbi: il comma 2 dell’articolo 90 ha
natura di disposizione speciale e derogatorio rispetto ai
principi generali di inerenza relativamente alla determinazione
del reddito di impresa. Pertanto, viene fissato un divieto
assoluto di deducibilità degli interessi passivi siano essi di
funzionamento ovvero di finanziamento. L’Agenzia precisa che ai
fini dell’applicazione delle norme occorre prima depurare gli
interessi passivi dall’ammontare riferibile agli immobili la cui
indeducibilità deriva dall’applicazione dell’articolo 90, coma
2, del tuir.
Duilio Liburdi, Immobili patrimoniali, confermato il giro di
vite sugli interessi passivi, in Italia Oggi,
14/02/2006, pag. 30
Rivalsa Iva, disco rosso dopo il
verbale
Disco rosso per la rivalsa dell’Iva sul cliente dopo il verbale
di constatazione: per far scattare il divieto dell’articolo 60,
ultimo comma, del dpr 633/72, è sufficiente infatti, l’inizio di
un’attività di controllo. E’ quanto ha affermato l’Agenzia delle
entrate in una nota del 31/01/06 della direzione centrale
accertamento, discostandosi dall’orientamento espresso, in
passato, dai dirigenti delle finanze. La nota analizza il quadro
normativo partendo dall’art. 18 del dpr 633/72, secondo cui il
soggetto che effettua l’operazione imponibile deve addebitare la
relativa imposta, a titolo di rivalsa, al cessionario o al
committente. Nella nota si osserva che il ravvedimento operoso
trova applicazione purchè la violazione non sia stata già
constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni,
verifiche o altre attività amministrative delle quali l’autore o
i soggetti solidalmente abbiano avuto formale conoscenza. Se ne
desume, continua la nota, che il ricevimento della fattura dopo
il decorso del termine di quattro mesi non incide sul diritto di
detrazione del cessionario o committente che abbia regolarizzato
l’acquisto.
Sergio Alessi, Niente rivalsa Iva dopo il verbale, in
Italia Oggi, 14/02/2006, pag. 39