Da Il Sole 24 Ore
Società europea, Italia al palo
Costituire una società europea (Se) con sede in Italia non è
possibile. E anche se lo fosse la scelta potrebbe non essere
conveniente. Da una parte mancano, infatti, alcune regole
nazionali di attuazione dei principi comunitari. E dall’altra il
sistema fiscale eventualmente applicabile sarebbe comunque
incompleto e penalizzante. Sono passati 16 mesi dall’entrata in
vigore del regolamento Ce 2157/2001, sullo Statuto della Società
europea, con il quale è stata introdotta nei 25 Stati membri
questa nuova forma di società per azioni a cui potranno far
ricorso, a determinate condizioni, le imprese europee di
medio-grandi dimensioni. Trattandosi di un regolamento, le
disposizioni sarebbero obbligatorie e direttamente applicabili
dai singoli Stati fin dalla loro entrata in vigore, avvenuta l’8
ottobre 2004. Su alcuni punti è prevista l’emanazione di
provvedimenti nazionali di attuazione. Il legislatore italiano
sembra trascurare la società europea anche dal punto di vista
tributario. Il termine del 1° gennaio 2006 per il recepimento
della direttiva sulla neutralità fiscale e di costituzione e
migrazione della Se è scaduto infruttuosamente. E così quello
del 1° gennaio 2005 per il recepimento della direttiva in
materia di dividendi. La stessa riforma fiscale del 2004 ha
dimenticato di collocare la Se tra i soggetti passivi Ires. E la
riforma del diritto societario ne tratta solo marginalmente.
Marco Peruzzi, Ma in Italia il percorso resta sbarrato, in
Il Sole 24 Ore, 16/02/2006, pag. 23
Fiscalità immobiliare, slalom
dell’artigiano
Rispetto alle risposte fornite in diretta durante Telefisco,
nella circolare 6/E del 13 febbraio 2006 ci sono integrazioni in
materia di fiscalità immobiliare. Un caso che la circolare
affronta ex novo è quello della cosiddetta permuta di
appartamento fra costruttore e artigiano come pagamento delle
prestazioni effettuate da quest’ultimo a favore del costruttore,
in base a un contratto stipulato tra i due. Nel settore edile
non è infrequente che, a pagamento dell’opera prestata per il
costruttore da parte di un soggetto che abbia ricevuto
l’affidamento di un appalto, il costruttore ceda in permuta
all’artigiano una delle unità immobiliari di cui si compone il
neocostruito edificio, invece del pagamento in denaro. Le sorti
dell’appartamento ricevuto in permuta poi possono essere
alternativamente: 1) l’artigiano si intesta l’appartamento e lo
usa per sue finalità individuali; 2) l’artigiano rivende
l’appartamento prima di intestarselo; 3) l’artigiano si intesta
l’appartamento e poi lo rivende. Altra variabile riguarda infine
le modalità di acquisizione dell’appartamento in permuta da
parte dell’artigiano, che può avvenire acquisendo l’appartamento
nell’ambito della propria attività d’impresa oppure usando, per
pagare l’appartamento, il denaro che formalmente il costruttore
gli corrisponde per il lavoro svolto. Un punto da chiarire è se
la tassazione della cessione dell’appartamento dal costruttore
all’artigiano può usufruire della nuova regola in base alla
quale l’imponibile fiscale è dato non dal prezzo concordato, ma
dal valore catastale. La risposta è negativa, presupposto della
nuova norma è infatti che si tratti di una compravendita tra
soggetti privati, tassata con imposta di registro. Per quanto
riguarda, poi, il contratto successivo e cioè la vendita che
l’artigiano fa dell’appartamento che nel frattempo si è
intestato in permuta, se agisce come imprenditore la nuova
regola non è applicabile, se invece agisce come privato e avesse
un altro privato come acquirente, allora non ci sono difficoltà
ad applicare la nuova norma.
Angelo Busani, Slalom fiscale sugli immobili, in Il
Sole 24 Ore, 16/02/2006, pag. 24
Onlus, sulle locazioni perdono il
forfait
L’agenzia delle Entrate ha diffuso le prime bozze delle
istruzioni al modello Unico 2006 relativo agli enti non
commerciali. Di particolare rilievo sono le novità che
interessano, già dal 2005, il criterio dio tassazione dei rediti
derivanti dal possesso di immobili da parte degli enti non
commerciali. A questo riguardo, le bozze di istruzione a unico
2006 Enc, in relazione al quadro RB, relativo al reddito da
fabbricati, si limitano a riportare il contenuto dell’articolo 7
Dl 203/2005 senza tuttavia fornire ulteriori istruzioni
operative sulla nuova norma. L’articolo 7 ha modificato gli
articoli 90 e 144 del Tuir. In conseguenza della modifica,
relativamente agli enti non commerciali, per i rediti derivanti
da immobili locati non relativi all’impresa non si applicano
più, come in passato, le stesse regole previste per le persone
fisiche, ma comunque le disposizioni dell’articolo 90, comma 1
ultimo periodo del Tuir. Di conseguenza per determinare il
reddito imponibile degli immobili locati non è più riconosciuta
la deduzione forfetaria del 15% del canone di locazione ma è
prevista la deduzione delle spese sostenute per gli interventi
indicati alla lettera a), comma 1 dell’articolo 3 del Dpr
380/01. La deduzione di queste spese è limitata a un massimo del
15% del canone di locazione.
Marta Saccaro, Le locazioni delle Onlus perdono lo sconto a
forfait, in Il Sole 24 Ore, 16/02/2006, pag. 24
Ici, nuove aliquote entro marzo
I termini per deliberare aliquote e regolamenti sui tributi
locali sono aperti fino al 31 marzo: la tesi trova conferma al
ministero dell’Economia. Erano infatti sorti dubbi sulla portata
operativa del comma 155 dell’articolo unico della legge 266/05,
che ha differito al 31 marzo il termine per approvare i bilanci
di previsione 2006. Secondo una opinione il rinvio del termini
disposto dalla Finanziaria, essendo entrato in vigore quando la
scadenza prevista da alcune leggi di Imposta era ormai scaduta,
non consentirebbe di modificare le aliquote e le tariffe
tributarie.. Secondo l’opinione maggioritaria, avallata
dall’interpretazione ufficiosa fornita dal ministero
dell’Economia e delle finanze, lo slittamento del termine del
bilancio di previsione comporterebbe, invece, d’ufficio il
trascinamento dei termini per deliberare le aliquote e le
tariffe dei tributi locali. Così, tutti i termini
originariamente stabiliti nelle singole leggi di imposta e, in
particolare, quelli relativi ai tributi maggiori (Ici e Tarsu),
dovrebbero intendersi implicitamente soppressi e sostituiti
dalla data di scadenza dei bilanci di previsione.
Luigi Lovecchio, Sull’Ici ritocchi entro marzo, in
Il Sole 24 Ore, 16/02/2006, pag. 25
Da Italia Oggi
Co.co.co., sotto tiro i rapporti
mascherati
Legge Biagi alla prova dei controlli in azienda. Il ministro del
welfare, Roberto Maroni, ha alla firma le Linee guida sulle
ispezioni previste dal governo come completamento indispensabile
alla riforma del lavoro. Il governo intende avviare un’azione di
controllo e repressione su vasta scala: nel mirino degli 007 ci
sono circa 500 mila co.co.co e contratti a progetto che
potrebbero nascondere rapporti di lavoro subordinato. Il numero
di aziende potenzialmente coinvolte è nell’ordine delle decine o
forse anche centinaia di migliaia, visto che dagli ultimi dati
Inps su dicembre 2003 i committenti sono 468mila. Il vademecum
servirà a stabile regole chiare e condivise per gli ispettori
del ministero, dell’Inps, dell’Inail e del Nucleo antievasione
dei carabinieri che nei prossimi giorni, subito dopo il via
libera di Maroni alla direttiva, andranno a verificare nelle
aziende che i contratti di collaborazione, coordinata o a
progetto, ai quali la legge Biagi ha dato il via libera,
rappresentino effettivamente lavoro autonomo come vuole la
legge, e non attività dipendente travestita da co.co.co., quindi
illegale perché elusiva delle norme fiscali e previdenziali. Per
le imprese, oltre alle sanzioni amministrative e penali previste
dal dlgs 124/2004, la punizione prevista dalla legge Biagi è
l’immediata conversione del falso rapporto di collaborazione in
un vero contratto subordinato a tempo indeterminato.
Teresa Piattelli, Co.co.co, ispezioni nelle aziende, in
Italia Oggi, 16/02/2006, pag. 33
Dichiarazione Irap, redditi da lavoro
al test
La dichiarazione Irap apre alle deduzioni sui redditi da lavoro:
il calcolo della deduzione spettante in base alle nuove
disposizioni di legge potrà essere effettuato anche utilizzando
un apposito prospetto inserito nelle istruzioni. Anche per
l’acconto Irap 2006, misura fissata al 100% analogamente a
quanto previsto ai fini dell’imposizione diretta e accoglimento,
nelle istruzioni ai modelli, delle novità contenute nel
correttivo Ires finalizzate, essenzialmente, a sterilizzare
l’effetto delle norme in materia di indeducibilità degli
interessi passivi. Sono queste le prime indicazioni che emergono
dalla visione della bozza delle istruzioni e del modello di
dichiarazione Irap 2006 per il periodo di imposta 2005. In virtù
delle novità normative che si sono via via succedute, i
contribuenti, ai fini della determinazione dell’Irap, potranno
utilizzare una serie di deduzioni legate al costo del lavoro. Di
maggiore spessore generale appare la misura che consente di
fruire, a partire dal 2005, della deduzione che al massimo può
raggiungere i 20 mila euro per ogni singolo nuovo dipendente
assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. La misura
in questione è stata illustrata dall’Agenzia delle Entrate con
la circolare n. 7 del 2006.
Duilio Liburdi, L’Irap al test dei redditi da lavoro, in
Italia Oggi, 16/02/2006, pag. 36
Unico sc, apertura al correttivo Ires
Nella compilazione del modello unico per le società di capitali
si dovrà tenere conto in primo luogo delle modifiche apportate
dal decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247 con riguardo
alla ridefinizione di alcune categorie di reddito di capitale
quale quella di cui all’articolo 44, comma 2, lett. b), lettera
a) Tuir. E’ quanto emerge dalle bozze de modelli rese
disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, nel rigo
RF50 si dovrà indicare il 95% degli utili distribuiti da
soggetti esteri: 1) che non siano residenti in paradisi fiscali,
ovvero 2) residenti in stati o territori con regime fiscale
privilegiato, qualora il dichiarante abbia dimostrato a seguito
di istanza di interpello che dalle partecipazioni non consegue
l’effetto di localizzare i redditi in detti stati o territori a
decorrere dall’inizio del periodo di possesso della
partecipazione.
Francesco Pau, Società di capitali, sui righi l’effetto del
correttivo Ires, in Italia Oggi, 16/02/2006, pag.
36