Giovedì 16 Febbraio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Società europea, Italia al palo
Costituire una società europea (Se) con sede in Italia non è possibile. E anche se lo fosse la scelta potrebbe non essere conveniente. Da una parte mancano, infatti, alcune regole nazionali di attuazione dei principi comunitari. E dall’altra il sistema fiscale eventualmente applicabile sarebbe comunque incompleto e penalizzante. Sono passati 16 mesi dall’entrata in vigore del regolamento Ce 2157/2001, sullo Statuto della Società europea, con il quale è stata introdotta nei 25 Stati membri questa nuova forma di società per azioni a cui potranno far ricorso, a determinate condizioni, le imprese europee di medio-grandi dimensioni. Trattandosi di un regolamento, le disposizioni sarebbero obbligatorie e direttamente applicabili dai singoli Stati fin dalla loro entrata in vigore, avvenuta l’8 ottobre 2004. Su alcuni punti è prevista l’emanazione di provvedimenti nazionali di attuazione. Il legislatore italiano sembra trascurare la società europea anche dal punto di vista tributario. Il termine del 1° gennaio 2006 per il recepimento della direttiva sulla neutralità fiscale e di costituzione e migrazione della Se è scaduto infruttuosamente. E così quello del 1° gennaio 2005 per il recepimento della direttiva in materia di dividendi. La stessa riforma fiscale del 2004 ha dimenticato di collocare la Se tra i soggetti passivi Ires. E la riforma del diritto societario ne tratta solo marginalmente.
Marco Peruzzi, Ma in Italia il percorso resta sbarrato, in Il Sole 24 Ore, 16/02/2006, pag. 23

Fiscalità immobiliare, slalom dell’artigiano
Rispetto alle risposte fornite in diretta durante Telefisco, nella circolare 6/E del 13 febbraio 2006 ci sono integrazioni in materia di fiscalità immobiliare. Un caso che la circolare affronta ex novo è quello della cosiddetta permuta di appartamento fra costruttore e artigiano come pagamento delle prestazioni effettuate da quest’ultimo a favore del costruttore, in base a un contratto stipulato tra i due. Nel settore edile non è infrequente che, a pagamento dell’opera prestata per il costruttore da parte di un soggetto che abbia ricevuto l’affidamento di un appalto, il costruttore ceda in permuta all’artigiano una delle unità immobiliari di cui si compone il neocostruito edificio, invece del pagamento in denaro. Le sorti dell’appartamento ricevuto in permuta poi possono essere alternativamente: 1) l’artigiano si intesta l’appartamento e lo usa per sue finalità individuali; 2) l’artigiano rivende l’appartamento prima di intestarselo; 3) l’artigiano si intesta l’appartamento e poi lo rivende. Altra variabile riguarda infine le modalità di acquisizione dell’appartamento in permuta da parte dell’artigiano, che può avvenire acquisendo l’appartamento nell’ambito della propria attività d’impresa oppure usando, per pagare l’appartamento, il denaro che formalmente il costruttore gli corrisponde per il lavoro svolto. Un punto da chiarire è se la tassazione della cessione dell’appartamento dal costruttore all’artigiano può usufruire della nuova regola in base alla quale l’imponibile fiscale è dato non dal prezzo concordato, ma dal valore catastale. La risposta è negativa, presupposto della nuova norma è infatti che si tratti di una compravendita tra soggetti privati, tassata con imposta di registro. Per quanto riguarda, poi, il contratto successivo e cioè la vendita che l’artigiano fa  dell’appartamento che nel frattempo si è intestato in permuta, se agisce come imprenditore la nuova regola non è applicabile, se invece agisce come privato e avesse un altro privato come acquirente, allora non ci sono difficoltà ad applicare la nuova norma.
Angelo Busani, Slalom fiscale sugli immobili, in Il Sole 24 Ore, 16/02/2006, pag. 24

Onlus, sulle locazioni perdono il forfait
L’agenzia delle Entrate ha diffuso le prime bozze delle istruzioni al modello Unico 2006 relativo agli enti non commerciali. Di particolare rilievo sono le novità che interessano, già dal 2005, il criterio dio tassazione dei rediti derivanti dal possesso di immobili da parte degli enti non commerciali. A questo riguardo, le bozze di istruzione a unico 2006 Enc, in relazione al quadro RB, relativo al reddito da fabbricati, si limitano a riportare il contenuto dell’articolo 7 Dl 203/2005 senza tuttavia fornire ulteriori istruzioni operative sulla nuova norma. L’articolo 7 ha modificato gli articoli 90 e 144 del Tuir. In conseguenza della modifica, relativamente agli enti non commerciali, per i rediti derivanti da immobili locati non relativi all’impresa non si applicano più, come in passato, le stesse regole previste per le persone fisiche, ma comunque le disposizioni dell’articolo 90, comma 1 ultimo periodo del Tuir. Di conseguenza per determinare il reddito imponibile degli immobili locati non è più riconosciuta la deduzione forfetaria del 15% del canone di locazione ma è prevista la deduzione delle spese sostenute per gli interventi indicati alla lettera a), comma 1 dell’articolo 3 del Dpr 380/01. La deduzione di queste spese è limitata a un massimo del 15% del canone di locazione.
Marta Saccaro, Le locazioni delle Onlus perdono lo sconto a forfait, in Il Sole 24 Ore, 16/02/2006, pag. 24

Ici, nuove aliquote entro marzo
I termini per deliberare aliquote e regolamenti sui tributi locali sono aperti fino al 31 marzo: la tesi trova conferma al ministero dell’Economia. Erano infatti sorti dubbi sulla portata operativa del comma 155 dell’articolo unico della legge 266/05, che ha differito al 31 marzo il termine per approvare i bilanci di previsione 2006. Secondo una opinione il rinvio del termini disposto dalla Finanziaria, essendo entrato in vigore quando la scadenza prevista da alcune leggi di Imposta era ormai scaduta, non consentirebbe di modificare le aliquote e le tariffe tributarie.. Secondo l’opinione maggioritaria, avallata dall’interpretazione ufficiosa fornita dal ministero dell’Economia e delle finanze, lo slittamento del termine del bilancio di previsione comporterebbe, invece, d’ufficio il trascinamento dei termini per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali. Così, tutti i termini originariamente stabiliti nelle singole leggi di imposta e, in particolare, quelli relativi ai tributi maggiori (Ici e Tarsu), dovrebbero intendersi implicitamente soppressi e sostituiti dalla data di scadenza dei bilanci di previsione.
Luigi Lovecchio, Sull’Ici ritocchi entro marzo, in Il Sole 24 Ore, 16/02/2006, pag. 25

Da Italia Oggi

Co.co.co., sotto tiro i rapporti mascherati
Legge Biagi alla prova dei controlli in azienda. Il ministro del welfare, Roberto Maroni, ha alla firma le Linee guida sulle ispezioni previste dal governo come completamento indispensabile alla riforma del lavoro. Il governo intende avviare un’azione di controllo e repressione su vasta scala: nel mirino degli 007 ci sono circa 500 mila co.co.co e contratti a progetto che potrebbero nascondere rapporti di lavoro subordinato. Il numero di aziende potenzialmente coinvolte è nell’ordine delle decine o forse anche centinaia di migliaia, visto che dagli ultimi dati Inps su dicembre 2003 i committenti sono 468mila. Il vademecum servirà a stabile regole chiare e condivise per gli ispettori del ministero, dell’Inps, dell’Inail e del Nucleo antievasione dei carabinieri che nei prossimi giorni, subito dopo il via libera di Maroni alla direttiva, andranno a verificare nelle aziende che i contratti di collaborazione, coordinata o a progetto, ai quali la legge Biagi ha dato il via libera, rappresentino effettivamente lavoro autonomo come vuole la legge, e non attività dipendente travestita da co.co.co., quindi illegale perché elusiva delle norme fiscali e previdenziali. Per le imprese, oltre alle sanzioni amministrative e penali previste dal dlgs 124/2004, la punizione prevista dalla legge Biagi è l’immediata conversione del falso rapporto di collaborazione in un vero contratto subordinato a tempo indeterminato.
Teresa Piattelli, Co.co.co, ispezioni nelle aziende, in Italia Oggi, 16/02/2006, pag. 33

Dichiarazione Irap, redditi da lavoro al test
La dichiarazione Irap apre alle deduzioni sui redditi da lavoro: il calcolo della deduzione spettante in base alle nuove disposizioni di legge potrà essere effettuato anche utilizzando un apposito prospetto inserito nelle istruzioni. Anche per l’acconto Irap 2006, misura fissata al 100% analogamente a quanto previsto ai fini dell’imposizione diretta e accoglimento, nelle istruzioni ai modelli, delle novità contenute nel correttivo Ires finalizzate, essenzialmente, a sterilizzare l’effetto delle norme in materia di indeducibilità degli interessi passivi. Sono queste le prime indicazioni che emergono dalla visione della bozza delle istruzioni e del modello di dichiarazione Irap 2006 per il periodo di imposta 2005. In virtù delle novità normative che si sono via via succedute, i contribuenti, ai fini della determinazione dell’Irap, potranno utilizzare una serie di deduzioni legate al costo del lavoro. Di maggiore spessore generale appare la misura che consente di fruire, a partire dal 2005, della deduzione che al massimo può raggiungere i 20 mila euro per ogni singolo nuovo dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato. La misura in questione è stata illustrata dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 7 del 2006.
Duilio Liburdi, L’Irap al test dei redditi da lavoro, in Italia Oggi, 16/02/2006, pag. 36

Unico sc, apertura al correttivo Ires
Nella compilazione del modello unico per le società di capitali si dovrà tenere conto in primo luogo delle modifiche apportate dal decreto legislativo 18 novembre 2005, n. 247 con riguardo alla ridefinizione di alcune categorie di reddito di capitale quale quella di cui all’articolo 44, comma 2, lett. b), lettera a) Tuir. E’ quanto emerge dalle bozze de modelli rese disponibili dall’Agenzia delle Entrate. Di conseguenza, nel rigo RF50 si dovrà indicare il 95% degli utili distribuiti da soggetti esteri: 1) che non siano residenti in paradisi fiscali, ovvero 2) residenti in stati o territori con regime fiscale privilegiato, qualora il dichiarante abbia dimostrato a seguito di istanza di interpello che dalle partecipazioni non consegue l’effetto di localizzare i redditi in detti stati o territori a decorrere dall’inizio del periodo di possesso della partecipazione.
Francesco Pau, Società di capitali, sui righi l’effetto del correttivo Ires, in Italia Oggi, 16/02/2006, pag. 36