Venerdì 17 Febbraio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Cassazione, agenzia locale valida controparte
I ricorsi per cassazione nei quali il contribuente ha individuato come controparte l’ufficio locale dell’agenzia delle Entrate sono validi. Il contribuente infatti può notificare i ricorsi per la decorrenza del termine breve e individuare come controparte in Cassazione sia l’ufficio locale dell’agenzia, che il Direttore generale delle entrate in Roma. E’ una vera rivoluzione il principio contenuto nelle sentenze 3116 e 3118 del 2006 delle Sezioni unite della Corte di cassazione e riapre i giochi su un punto sul quale l’orientamento – tranne qualche rara eccezione che ha dato la possibilità di ricorrere alle sezioni unite – della sezione tributaria della Cassazione era diventato ormai tetragono nel dichiarare l’inammissibilità (non sanabile con la costituzione in giudizio dell’amministrazione) del ricorso per cassazione proposto contro l’ufficio locale delle Entrate. La conclusione rimette in gioco i contribuenti che non hanno potuto vedere valutate le proprie ragioni dal giudice di legittimità per una pura formalità
Antonio Criscione, Valido il ricorso all’ufficio locale, in Il Sole 24 Ore, 17/02/2006, pag. 26

Pertinenze, agevolazioni legate alla “graffa”
Agevolazione prima casa per l’area di pertinenza solo se “graffata” all’abitazione: con questa affermazione (che peraltro pare del tutto infondata), ribadita nella risoluzione 32/E del 16 febbraio 2006 in sede di risposta a un interpello, torna dunque alla ribalta l’argomento delle aree pertinenziali delle abitazioni, già affrontato l’estate scorsa dall’agenzia delle Entrate nella circolare n. 38/E del 12 agosto 2005, con identica, opinabile conclusione. La graffa è un simbolo cartografico (consistente in una specie di uncino che unisce due particelle catastali) utilizzato per rappresentare l’unicità di un elemento catastale nonostante la pluralità dei mappali e dei subalterni di cui esso si compone. La pertinenzialità è, invece, il rapporto che lega un bene (secondario) a un altro bene (principale) in ragione della destinazione del primo a essere elemento di ornamento o di servizio dell’altro; il rapporto pertinenziale può collegare due beni mobili, un mobile e un immobile, oppure due immobili. La graffatura non incide dunque sulla sussistenza del rapporto pertinenziale, ma semplicemente lo certifica, senza tuttavia escludere che anche tra due beni non graffati possa comunque esistere una relazione di pertinenzialità; anzi nella massima parte dei casi, il rapporto pertinenziale esiste senza essere certificato da alcuna graffatura.
Angelo Busani, Pertinenza, stretta sugli sconti, in Il Sole 24 Ore, 17/02/2006, pag. 26

Azioni non proporzionali fiscalmente neutre
Le azioni non proporzionali sono neutre ai fini fiscali. Dopo la risoluzione 35/E del 16 marzo 2005 e la risoluzione 4 ottobre 2005, n. 138/E, la risoluzione 16 febbraio 2006, n. 29/E integra in questo modo le istruzioni delle Entrate riguardo al regime fiscale dei nuovi istituti introdotti dalla riforma del diritto societario. La risoluzione si occupa del caso in cui una società   emetta azioni non proporzionali ai conferimenti ai sensi dell’articolo 2346, comma 4 del Codice civile. L’agenzia esamina le problematiche inerenti, in particolare, le imposte sui redditi e precisa che: 1) in caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale  dei beni e dei crediti conferiti; 2) se le azioni non proporzionali sono emesse a favore di un esercente impresa, la circostanza che il valore economico delle azioni ricevute sia superiore a quello del denaro o beni conferiti non comporta emersione di sopravvenienze attive tassabili in capo al conferente né oneri deducibili da parte della conferitaria; 3) anche in capo alla persona fisica conferente , non emerge materia imponibile, né può trovare applicazione l’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del Tuir, ai sensi del quale sono assimilati ai redditi di lavoro dipendente le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli uffici di amministratore; 4) con riferimento alle plusvalenze e ai dividendi generati dalle azioni non proporzionali, in assenza di una norma  che operi una distinzione tra azioni proporzionali e non proporzionali, trova applicazione l’ordinaria disciplina fiscale dei dividendi.
Marco Piazza, Fisco neutro sulle plusvalenze delle azioni non proporzionali, in Il Sole 24 Ore, 17/02/2006, pag. 26

Condono agricolo con problemi di copertura
Il decreto agricoltura inciampa sul condono previdenziale. Tra le cause del rinvio dell’esame del provvedimento spiccano infatti i problemi di copertura per la sanatoria dei crediti agricoli, con i suoi riflessi negativi sulle cartolarizzazioni Inps e sui saldi della finanza pubblica. Per la Ragioneria dello Stato le minori entrate o i maggiori oneri derivanti da questa sanatoria, che cancella sanzioni e interessi per chi regolarizza i contributi previdenziali non pagati, ammontano a 1,22 miliardi di euro nel solo 2006 contro i 195 milioni di copertura previsti. Il ministero dell’Economia ha evidenziato in una dura nota che il trasferimento in conto capitale a fondo perduto a favore della società-veicolo che ha cartolarizzato    i crediti agricoli condonati provocherà un danno non inferiore a 1 miliardo di euro con un impatto negativo sul fabbisogno e sul debito. Il pericolo di una riclassificazione delle operazioni di cartolarizzazione Inps potrebbe avere un impatto sul debito valutabile in almeno lo 0,5% del Pil.
N.T., Condono agricolo ad alto rischio, in Il Sole 24 Ore, 17/02/2006, pag. 27

Da Italia Oggi

Prima casa, alt al bonus  con il frazionamento
La vendita di una parte dell’immobile, acquistato con l’agevolazione c.d. prima casa, determina la decadenza del bonus per la porzione ceduta prima di cinque anni. Non solo. Sul trasferimento le imposte di registro, ipotecaria e catastale vanno versate in misura ordinaria. E in più scatta la sopratassa pari al 30% delle imposte stesse, prevista dall’art. 1 della tariffa, parte prima, del testo unico dell’imposta di registro. Il chiarimento è contenuto nella risoluzione n. 31/E emessa ieri dall’Agenzia delle Entrate, in risposta all’istanza di un interpello presentata da un contribuente. L’amministrazione ricorda che è causa di decadenza dal beneficio il trasferimento a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquisiti con l’agevolazione prima del decorso di cinque anni dalla data del loro acquisto. Sempre ieri, poi con un’altra risoluzione, la n. 32/E, le entrate hanno precisato che è possibile estendere il regime agevolativo prima casa alle aree pertinenziali solo se censite al catasto urbano insieme all’immobile principale agevolato.
Antonella Gorret, Prima casa a perdere, in Italia Oggi, 17/02/2006, pag. 38

Spa allo sbaraglio
Sono 3.752 le società per azioni italiane prive di organo di controllo. Le srl dotate di collegio sindacale hanno tassi fallimentari nettamente al di sotto rispetto a quelle che dell’organo di controllo sono prive. Non incide, invece, sulla solidità delle spa il fatto di nominare sindaci molto impegnati o invece con cariche in poche altre società. Sono alcuni dei risultati più interessanti a cui arriva la Cerved Business information in uno studio sul cumulo delle cariche dei sindaci emanato nel gennaio 2006, nel quale, purtroppo, non vengono individuate le srl che, pur superando i limiti dimensionali all’uopo previsti, non hanno provveduto alla nomina dell’organo di controllo. Il dato giuridicamente più interessante che emerge da questa analisi è il numero delle spa prive di organo di controllo. Come noto, mentre nella srl l’obbligo del collegio sindacale scatta solo al superamento di determinati parametri dimensionali, nelle spa la nomina dell’organo di controllo è d’obbligo qualsiasi risulti la dimensione sociale, e tale organo può solo essere sostituito rispettivamente nel modello dualistico o monastico del consiglio di sorveglianza o dal  comitato di controllo.
Luciano De Angelis, 4000 spa senza organo di controllo, in Italia Oggi, 17/02/2006, pag. 40