Da Il Sole 24 Ore
Cassazione, agenzia locale valida
controparte
I ricorsi per cassazione nei quali il contribuente ha
individuato come controparte l’ufficio locale dell’agenzia delle
Entrate sono validi. Il contribuente infatti può notificare i
ricorsi per la decorrenza del termine breve e individuare come
controparte in Cassazione sia l’ufficio locale dell’agenzia, che
il Direttore generale delle entrate in Roma. E’ una vera
rivoluzione il principio contenuto nelle sentenze 3116 e 3118
del 2006 delle Sezioni unite della Corte di cassazione e riapre
i giochi su un punto sul quale l’orientamento – tranne qualche
rara eccezione che ha dato la possibilità di ricorrere alle
sezioni unite – della sezione tributaria della Cassazione era
diventato ormai tetragono nel dichiarare l’inammissibilità (non
sanabile con la costituzione in giudizio dell’amministrazione)
del ricorso per cassazione proposto contro l’ufficio locale
delle Entrate. La conclusione rimette in gioco i contribuenti
che non hanno potuto vedere valutate le proprie ragioni dal
giudice di legittimità per una pura formalità
Antonio Criscione, Valido il ricorso all’ufficio locale, in
Il Sole 24 Ore, 17/02/2006, pag. 26
Pertinenze, agevolazioni legate alla
“graffa”
Agevolazione prima casa per l’area di pertinenza solo se
“graffata” all’abitazione: con questa affermazione (che peraltro
pare del tutto infondata), ribadita nella risoluzione 32/E del
16 febbraio 2006 in sede di risposta a un interpello, torna
dunque alla ribalta l’argomento delle aree pertinenziali delle
abitazioni, già affrontato l’estate scorsa dall’agenzia delle
Entrate nella circolare n. 38/E del 12 agosto 2005, con
identica, opinabile conclusione. La graffa è un simbolo
cartografico (consistente in una specie di uncino che unisce due
particelle catastali) utilizzato per rappresentare l’unicità di
un elemento catastale nonostante la pluralità dei mappali e dei
subalterni di cui esso si compone. La pertinenzialità è, invece,
il rapporto che lega un bene (secondario) a un altro bene
(principale) in ragione della destinazione del primo a essere
elemento di ornamento o di servizio dell’altro; il rapporto
pertinenziale può collegare due beni mobili, un mobile e un
immobile, oppure due immobili. La graffatura non incide dunque
sulla sussistenza del rapporto pertinenziale, ma semplicemente
lo certifica, senza tuttavia escludere che anche tra due beni
non graffati possa comunque esistere una relazione di
pertinenzialità; anzi nella massima parte dei casi, il rapporto
pertinenziale esiste senza essere certificato da alcuna
graffatura.
Angelo Busani, Pertinenza, stretta sugli sconti, in
Il Sole 24 Ore, 17/02/2006, pag. 26
Azioni non proporzionali fiscalmente
neutre
Le azioni non proporzionali sono neutre ai fini fiscali. Dopo la
risoluzione 35/E del 16 marzo 2005 e la risoluzione 4 ottobre
2005, n. 138/E, la risoluzione 16 febbraio 2006, n. 29/E integra
in questo modo le istruzioni delle Entrate riguardo al regime
fiscale dei nuovi istituti introdotti dalla riforma del diritto
societario. La risoluzione si occupa del caso in cui una società
emetta azioni non proporzionali ai conferimenti ai sensi
dell’articolo 2346, comma 4 del Codice civile. L’agenzia esamina
le problematiche inerenti, in particolare, le imposte sui
redditi e precisa che: 1) in caso di conferimenti o apporti in
società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il
valore normale dei beni e dei crediti conferiti; 2) se le
azioni non proporzionali sono emesse a favore di un esercente
impresa, la circostanza che il valore economico delle azioni
ricevute sia superiore a quello del denaro o beni conferiti non
comporta emersione di sopravvenienze attive tassabili in capo al
conferente né oneri deducibili da parte della conferitaria; 3)
anche in capo alla persona fisica conferente , non emerge
materia imponibile, né può trovare applicazione l’articolo 50,
comma 1, lettera c-bis) del Tuir, ai sensi del quale sono
assimilati ai redditi di lavoro dipendente le somme e i valori
in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta,
anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione agli
uffici di amministratore; 4) con riferimento alle plusvalenze e
ai dividendi generati dalle azioni non proporzionali, in assenza
di una norma che operi una distinzione tra azioni proporzionali
e non proporzionali, trova applicazione l’ordinaria disciplina
fiscale dei dividendi.
Marco Piazza, Fisco neutro sulle plusvalenze delle azioni
non proporzionali, in Il Sole 24 Ore, 17/02/2006,
pag. 26
Condono agricolo con problemi di
copertura
Il decreto agricoltura inciampa sul condono previdenziale. Tra
le cause del rinvio dell’esame del provvedimento spiccano
infatti i problemi di copertura per la sanatoria dei crediti
agricoli, con i suoi riflessi negativi sulle cartolarizzazioni
Inps e sui saldi della finanza pubblica. Per la Ragioneria dello
Stato le minori entrate o i maggiori oneri derivanti da questa
sanatoria, che cancella sanzioni e interessi per chi regolarizza
i contributi previdenziali non pagati, ammontano a 1,22 miliardi
di euro nel solo 2006 contro i 195 milioni di copertura
previsti. Il ministero dell’Economia ha evidenziato in una dura
nota che il trasferimento in conto capitale a fondo perduto a
favore della società-veicolo che ha cartolarizzato i crediti
agricoli condonati provocherà un danno non inferiore a 1
miliardo di euro con un impatto negativo sul fabbisogno e sul
debito. Il pericolo di una riclassificazione delle operazioni di
cartolarizzazione Inps potrebbe avere un impatto sul debito
valutabile in almeno lo 0,5% del Pil.
N.T., Condono agricolo ad alto rischio, in Il Sole
24 Ore, 17/02/2006, pag. 27
Da Italia Oggi
Prima casa, alt al bonus con il
frazionamento
La vendita di una parte dell’immobile, acquistato con
l’agevolazione c.d. prima casa, determina la decadenza del bonus
per la porzione ceduta prima di cinque anni. Non solo. Sul
trasferimento le imposte di registro, ipotecaria e catastale
vanno versate in misura ordinaria. E in più scatta la sopratassa
pari al 30% delle imposte stesse, prevista dall’art. 1 della
tariffa, parte prima, del testo unico dell’imposta di registro.
Il chiarimento è contenuto nella risoluzione n. 31/E emessa ieri
dall’Agenzia delle Entrate, in risposta all’istanza di un
interpello presentata da un contribuente. L’amministrazione
ricorda che è causa di decadenza dal beneficio il trasferimento
a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquisiti con
l’agevolazione prima del decorso di cinque anni dalla data del
loro acquisto. Sempre ieri, poi con un’altra risoluzione, la n.
32/E, le entrate hanno precisato che è possibile estendere il
regime agevolativo prima casa alle aree pertinenziali solo se
censite al catasto urbano insieme all’immobile principale
agevolato.
Antonella Gorret, Prima casa a perdere, in Italia Oggi,
17/02/2006, pag. 38
Spa allo sbaraglio
Sono 3.752 le società per azioni italiane prive di organo di
controllo. Le srl dotate di collegio sindacale hanno tassi
fallimentari nettamente al di sotto rispetto a quelle che
dell’organo di controllo sono prive. Non incide, invece, sulla
solidità delle spa il fatto di nominare sindaci molto impegnati
o invece con cariche in poche altre società. Sono alcuni dei
risultati più interessanti a cui arriva la Cerved Business
information in uno studio sul cumulo delle cariche dei sindaci
emanato nel gennaio 2006, nel quale, purtroppo, non vengono
individuate le srl che, pur superando i limiti dimensionali
all’uopo previsti, non hanno provveduto alla nomina dell’organo
di controllo. Il dato giuridicamente più interessante che emerge
da questa analisi è il numero delle spa prive di organo di
controllo. Come noto, mentre nella srl l’obbligo del collegio
sindacale scatta solo al superamento di determinati parametri
dimensionali, nelle spa la nomina dell’organo di controllo è
d’obbligo qualsiasi risulti la dimensione sociale, e tale organo
può solo essere sostituito rispettivamente nel modello
dualistico o monastico del consiglio di sorveglianza o dal
comitato di controllo.
Luciano De Angelis, 4000 spa senza organo di controllo,
in Italia Oggi, 17/02/2006, pag. 40