Da Il Sole 24 Ore
Tarsu su misura dei redditi
La futura tariffa sui rifiuti sarà modulata anche su indici
di natura reddituale e troverà graduale applicazione nell’arco
di quattro anni. Il prelievo sarà inoltre interamente sottratto
ai Comuni, per essere affidato alle Autorità d’ambito e al
gestore del servizio rifiuti. Viene, infine eliminata la
tassazione delle imprese con superficie superiore a 150 metri
quadrati, nei Comuni con popolazione non superiore a 250 metri
quadrati, in quelli con popolazione superiore a 10 mila
abitanti. Si tratta di alcune delle rivoluzionarie novità
contenute nel decreto attuativo della delega ambientale,
approvato venerdì 10 febbraio dal Governo e in via di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Sono previste
agevolazioni per le utenze domestiche e per l’uso saltuario
degli immobili che devono essere finanziate con trasferimenti
dei Comuni, e con l’aggravio della tariffa per gli altri utenti
del servizio. E’ inoltre confermata la riduzione per le imprese
che recuperano i rifiuti, che tuttavia non sembra riferita alla
sola quota variabile di tariffa, ma all’intero importo di essa.
Luigi Lovecchio, La tarsu guarda ai redditi, in Il
Sole 24 Ore, 18/02/2006, pag. 21
Dal patrimonio integrazioni all’imponibile
Il sistema di tassazione delle imprese che applicano gli Ias
ha come base il bilancio, indipendentemente dai principi
contabili seguiti. E’ quanto tra l’altro precisato dall’Abi,l’Associazione
bancaria italiana, in una circolare in corso di diffusione
ufficiale, nella quale illustra le ricadute di carattere fiscale
derivanti dalla applicazione dei principi contabili
internazionali Ias-Ifrs ai bilanci d’esercizio a far tempo dal
2005. Secondo l’Abi il legislatore fiscale si è ispirato, come
risulta anche dalla relazione di accompagnamento ai seguenti
principi: 1. principio di derivazione da intendersi quale
tassazione basata sul risultato di bilancio a prescindere dai
principi contabili in concreto utilizzati, fatti salvi taluni
correttivi legati soprattutto alla prima applicazione; 2.
limitate modifiche legislative con riguardo a operazioni che
hanno subito importanti cambiamenti con effetto
dell’applicazione di questi principi; 3. Neutralità
dell’imposizione nel senso di evitare penalizzazioni in
dipendenza dell’applicazione o meno dei principi Ias-Ifrs.
Luigi Lovecchio, La tarsu guarda ai redditi, in Il
Sole 24 Ore, 18/02/2006, pag. 21
Da Italia Oggi
Unico tralascia l’art. 41-ter
Reddito minimo per i fabbricati, questo sconosciuto. Dopo il
modello 730, anche le bozze di Unico tralasciano l’art. 41-ter
del dpr 600-73. L’immunità da accertamento per gli immobili
locati ricorre “al fai da te”. Nel nuovo modello di
dichiarazione per le persone fisiche, dunque non c’è traccia
della possibilità di applicare il citato nuovo art. 43-ter del
dpr 600-ter, grazie al quale può impedirsi l’attività
accertativi sugli immobili locati. Il contribuente interessato
ad evitare qualsiasi “inconveniente” con il fisco in riferimento
agli immobili concessi in locazione, pertanto, deve direttamente
applicare in dichiarazione le condizioni richieste dalla norma.
Al di là delle valutazioni in termini di prelievo fiscale, il
contribuente deve sapere che in caso di dichiarazione
“ordinaria” del canone le vie del fisco restano totalmente
aperte mentre applicando l’art. 41-ter è impedita qualsiasi
attività accertativi. La scelta, dunque, è condizionata dalla
reale convenienza ottenuta in rapporto al probabile recupero a
seguito di un accertamento. Si rammenta, però, che l’art. 41-ter
non trova applicazione, per esplicita previsione normativa, sia
nei confronti dei percettori di canoni di locazione
convenzionale, sia nel caso degli immobili storici o artistici,
laddove, anche a seguito delle ultime precisazioni fornite dalla
circolare 2/2006, indipendentemente dalla destinazione, è sempre
sufficiente l’indicazione della minore delle tariffe d’estimo
previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è
collocato l’immobile.
Maurizio Tozzi, Fabbricati, reddito minimo thrilling, in
Italia Oggi, 18/02/2006, pag. 46
Onlus all’Agenzia delle entrate
Sono arrivati all’Agenzia delle entrate, in zona Cesarini
gli elenchi dei ministeri dell’istruzione e della salute con il
nome degli istituti che concorreranno alla ripartizione del 5
per mille. Il Miur ha indicato quasi 350 istituti che fanno
ricerca scientifica, che comprendono gli 83 atenei pubblici e
privati. Ritardi a parte, la scadenza per la comunicazione era
stata fissata, dall’art. 2 del dpcm 20/1/06, attuativo della
legge finanziaria per il 2006, per il 10 febbraio. Nel frattempo
le quasi 30 mila organizzazioni del terzo settore che avevano
spedito la domanda direttamente all’amministrazione finanziaria
stanno via via diminuendo nel corso dei giorni a quasi 29 mila
perché una serie di istanze è stata annullata. L’ulteriore tappa
per la messa in moto del meccanismo che potrebbe fruttare circa
270 milioni di euro di risorse è fissata per lunedì prossimo, 20
febbraio, quando sarà pubblicato l’elenco completo sul sito
dell’amministrazione finanziaria con tutte le onlus, le
associazioni di promozione sociale, le fondazioni, le
organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali e gli
enti ecclesiastici che operano nel settore, più gli enti di
ricerca scientifica e sanitaria.
Antonella Gorret, Le onlus al fotofinish, in Italia
Oggi, 18/02/2006, pag. 47
Semplificazioni al via per i modelli
Intrastat
Operative le nuove semplificazioni degli adempimenti
Intrastat per le imprese che effettuano scambi intracomunitari:
a decorrere dagli elenchi mensili di gennaio 2006, da presentare
entro il 20 febbraio, trovano applicazione le disposizioni
introdotte dal decreto ministeriale del 3 agosto 2005,
consistenti nell’elevazione e unificazione dei limiti d’importo
per la fornitura di alcune informazioni particolari e nella
soppressione dell’obbligo di presentare gli elenchi per numerose
movimentazioni di beni. Il predetto decreto recepisce le
ulteriori semplificazioni apportate in sede comunitaria con il
regolamento n. 638/2004 del 31 marzo 2004 del parlamento e del
consiglio e con il successivo regolamento attuativo della
commissione del 18 novembre 2004. Le novità riguardano la sola
materia statistica, per cui interessano soltanto i soggetti che
presentano gli elenchi riepilogativi con periodicità mensili.
Franco Ricca, Intrastat con semplificazioni, in Italia
Oggi, 18/02/2006, pag. 48