Da Il Sole 24 Ore
Iva ridotta, raggiunto
l’accordo
Ai tempi supplementari anche l’ostinato
veto polacco è caduto. E la presidenza austriaca
dell’Unione europea ha potuto ieri sera annunciare
il sospirato accordo a 25 che permetterà di
prorogare fino al 2010 i regimi di Iva agevolata sui
servizi ad alta intensità di manodopera, come in
Italia le ristrutturazioni edilizie. Un mini-vertice
di crisi, organizzato per rimuovere l’ultimo scoglio
sulla strada dell’intesa: quell’opposizione polacca
che rimaneva in campo solitaria dopo che gli altri
due Paesi recalcitranti – Repubblica Ceca e Cipro –
avevano accettato durante lo scorso weekend l’ultima
proposta di compromesso presentata dalla presidenza
austriaca. Possono così tirare un sospiro di
sollievo i nove Paesi che già applicavano aliquote
ridotte, rispetto al livello minimo europeo dell’Iva
del 15%. Potranno infatti essere prorogate le
deroghe scadute lo scorso 31 dicembre. Senza
l’accordo all’unanimità dei 25 Paesi per il loro
prolungamento, gli Stati membri sarebbero invece
stati costretti ad abolire l’Iva ridotta, pena
l’apertura di una procedura d’infrazione da parte di
Bruxelles. L’intesa raggiunta con Varsavia prevede
che l’aliquota agevolata prevista per l’Iva sul
restauro di abitazioni sia prorogata anche in
Polonia fino al 2010, come tutte le altre previste
dal cosiddetto allegato K della sesta direttiva.
Enrico Brivio, Raggiunta l’intesa sull’Iva
ridotta, in Il Sole 24 Ore, 2/02/2006,
pag. 23
Immobili, lettura rigida
dei requisiti
Stretta del Fisco sulla tassazione in base
al valore catastale delle compravendite di immobili
che non sono iscritti in catasto come immobili a uso
abitativo. Manica larga, invece, sull’applicazione
del nuovo regime alle pertinenze. Nel corso di
Telefisco 2006 sono, infatti, arrivate alcune
precisazioni operative dell’Agenzia sul tema della
tassazione delle compravendite di abitazioni fra
privati e sull’imposta sostitutiva delle plusvalenze
derivanti da cessioni di immobili. Queste
puntualizzazioni sono molto rilevanti poiché nella
pratica professionale si inizia a far fronte ai
primi casi di applicazione di queste nuove
procedure. La nuova disciplina sulla tassazione del
valore catastale in luogo del prezzo si applica al
trasferimento di abitazioni e relative pertinenze.
In alcuni casi particolari avrebbe potuto esservi
qualche dubbio operativo, specialmente nell’ipotesi
di trasferimento di un’abitazione con una pluralità
di pertinenze e di trasferimento di una pertinenza
indipendentemente dal trasferimento di una
abitazione. L’agenzia delle Entrate, da un lato, ha
risposto che non esistono limiti né quantitativi né
qualitativi alle pertinenze trasferite e, dall’altro
lato, che la pertinenza può anche essere trasferita
autonomamente rispetto a un’abitazione.
Angelo Busani, Mini-stretta sugli immobili,
in Il Sole 24 Ore, 2/02/2006, pag. 23
Leasing, nuovo regime dal
4 dicembre
I contratti di leasing immobiliare
stipulati fino al 3 dicembre 2005 rientrano nella
normativa precedente il Dl 203/2005 e pertanto la
deducibilità dei canoni è consentita alla semplice
condizione che il contratto abbia una durata minima
non inferiore ad otto anni. La questione riguarda la
decorrenza degli effetti della limitazione della
deducibilità dei canoni di leasing immobiliare
contenuta nell’articolo 5 ter del Dl 203/05
convertito nella legge 248/05. La disposizione
prevede la condizione di una durata minima del
contratto pari alla metà del periodo di ammortamento
con un minimo di otto anni e un massimo di quindici.
Si era posto il problema di stabilire se il
contratto di leasing stipulato in vigenza della
precedente normativa, dovesse essere accompagnato da
qualche elemento che fornisse la data certa. Il
dipartimento delle Politiche fiscali ha chiarito che
nella fattispecie è necessario dare rilievo agli
atti giuridici che consentano di ritenere
definitivamente assunte a una certa data le
obbligazioni relative al contratto di locazione
finanziaria. Secondo la risposta non occorre,
quindi, dimostrare che l’assunzione di obblighi
relativamente a questi contratti debba essere
dimostrata con documentazione avente data certa. In
ordine alla data di decorrenza del nuovo regime è
emerso che sso ha effetto dai contratti stipulati
dal 4 dicembre 2005.
Gian Paolo Tosoni, Meno obblighi sul leasing,
in Il Sole 24 Ore, 2/02/2006, pag. 24
Disinquinamento, sui
bilanci maglie larghe
A prescindere da valutazioni civilistiche,
l’eliminazione delle interferenze fiscali può
avvenire anche in un bilancio successivo al 2004, a
condizione che le stesse emergano dalla nota
integrativa. E’ quanto precisato dall’agenzia delle
Entrate in risposta a uno specifico quesito di
Telefisco 2006 in riferimento anche a
un’interpretazione di Assonime. Nel bilancio
relativo al 2006 il doppio binario è ormai a regime.
Dopo il disinquinamento dei bilanci pregressi,
avvenuto nel bilancio relativo al 2004, il doppio
binario è un istituto ormai collaudato. Nel corso
del 2005 l’agenzia delle Entrate ha emanato la
circolare 27/E/05 che ha chiarito gli ultimi dubbi.
Le risoluzioni 152/E/05 e 168/E/05 hanno completato
il tutto. La prima circolare ha ribadito che le
spese pluriennali non rientrano nella disciplina del
doppio binario, in quanto non si tratta di beni
materiali e neppure di beni immateriali. La
risoluzione 168/E/05, invece, ha precisato che il
doppio binario riguarda soltanto le norme con
finalità sovvenzionale e quelle che dettano modalità
forfetarie di determinazione dei componenti negativi
di reddito. Purtroppo, nel bilancio relativo al 2005
debutta l’ulteriore ipotesi di doppio binario
relativa all’adeguamento delle poste in valuta. Si
tratta di crediti e debiti, a breve e medio-lungo
termine, di carattere monetario, che danno il
diritto a ricevere od obbligano a pagare valuta. Le
poste non monetarie, costituite da acconti pagati o
ricevuti, non devono essere adeguate al cambio di
fine esercizio.
Franco Roscini Vitali, Disinquinamento a valenza
allargata, in Il Sole 24 Ore,
2/02/2006, pag. 24
Da Italia Oggi
L’F24 online si apre ai
professionisti
I professionisti potranno effettuare i pagamenti dei
tributi con l’F24 tramite Entratel. Niente più code
agli sportelli della banca o della posta ma i
versamenti per tutte le imposte e per le
liquidazioni Iva potranno essere inviati tramite il
sistema Entratel dall’intermediario abilitato. Per
ogni modello F24 trasmesso riceveranno un compenso
di 50 centesimi. La novità per i professionisti è
contenuta nella “Convenzione sulle modalità di
svolgimento da parte degli intermediari di cui
all’art. 3, comma 3 del dpr 322 del 1998 del
servizio di pagamento con modalità telematiche, in
nome e per conto del contribuente, delle entrate
oggetto del sistema di versamento unificato di
compensazione”, pubblicata ieri sul sito
dell’Agenzia delle entrate. In questo modo i dati
relativi ai pagamenti dei contribuenti saranno
immediatamente disponibili per l’amministrazione
finanziaria. Diversi gli obblighi per i
professionisti: 1) conservazione per dieci anni del
rilascio o della revoca dell’autorizzazione del
contribuente; 2) consegna della copia al
contribuente dei modelli di versamento trasmessi con
F24 e delle ricevute rilasciate dall’Agenzia delle
entrate; 3) assunzione della responsabilità per
risarcimento danni e della responsabilità derivante
dall’esecuzione delle disposizioni di pagamento
nonché da ogni conseguenza dannosa anche da parte di
terzi.
Cristina Bartelli, F24 on-line anche per i
professionisti, in Italia Oggi,
2/02/2006, pag. 29
Senza margini di modifica
la pianificazione
La programmazione fiscale futura tentenna:
è timida. Dissemina i distinguo ovunque; a un passo
in avanti ne corrisponde un altro indietro. Sono
dieci le trappolette che emergono dalla lettura
mirata e speculativa dei commi che vanno dal 499
sino al 509 della legge finanziaria per il 206. E’
questo il monito da lanciare ai contribuenti, ai
loro consulenti e, perché no, al legislatore al fine
di dare un senso a un istituto, pur senz’altro
accettabile nella sua portata generale, che
rappresenta tuttavia, nella sostanza, una
cartolarizzazione dei risultati reddituali attesi
alla stregua di una sorta di leverage by out interno
laddove l’Erario, quale socio istituzionale,
realizza anzitempo i propri dividendi facendoseli
pagare dallo stesso contribuente, concedendogli in
cambio una pace non duratura bensì provvisoria.
Tutto questo partendo da una proposta di
pianificazione lasciata nelle mani del ministro
dell’economia e delle finanze, il quale, con decreto
non regolamentare , sarà chiamato ad approvare le
note metodologiche da porre a base della proposta
stessa. Molte dunque le insidie della programmazione
fiscale e fra queste: 1) il concordato abbraccia
solo la base imponibile caratteristica e non anche
quella di natura straordinaria; 2) la proposta,
basata sullo studio di settore, è difficilmente
negoziabile; 3) la proposta si rivela come un
adeguamento triennale allo studio di settore; 4) in
sede di contraddittorio la proposta
dell’amministrazione è blindata e non dà margini di
riduzione al contribuente; 5) l’adesione non blocca
i poteri di indagine e verifica
dell’amministrazione.
Giuseppe Ripa, Le 10 trappole della
pianificazione, in Italia Oggi,
2/02/2006, pag. 31
Un giudizio non stoppa il
contenzioso
Un contribuente coinvolto in due processi
tributari, uno per l’accertamento delle imposte sui
redditi, l’altro per l’accertamento dell’Iva, non
potrà far sospendere il procedimento del primo in
attesa della definizione del secondo, conclusosi a
lui favorevolmente di fronte alla commissione
tributaria provinciale. Lo ha stabilito la
Cassazione che, con la sentenza n. 1591 del
26/01/06, ha respinto il ricorso della curatela di
una società in fallimento. L’ipotesi di due processi
pendenti nei confronti di un contribuente, l’uno per
definire l’accertamento sulle imposte sui redditi,
l’altro per l’Iva non creano confusione e sospendere
il primo perché il secondo si è concluso
favorevolmente in primo grado non è possibile. Così
si è dunque espressa la Cassazione.
Debora Alberici, Liti fiscali autonome, in
Italia Oggi, 2/02/2006, pag. 32