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Giovedì 2 Febbraio 2006

Da Il Sole 24 Ore
 

Iva ridotta, raggiunto l’accordo
Ai tempi supplementari anche l’ostinato veto polacco è caduto. E la presidenza austriaca dell’Unione europea ha potuto ieri sera annunciare il sospirato accordo a 25 che permetterà di prorogare fino al 2010 i regimi di Iva agevolata sui servizi ad alta intensità di manodopera, come in Italia le ristrutturazioni edilizie. Un mini-vertice di crisi, organizzato per rimuovere l’ultimo scoglio sulla strada dell’intesa: quell’opposizione polacca che rimaneva in campo solitaria dopo che gli altri due Paesi recalcitranti – Repubblica Ceca e Cipro – avevano accettato durante lo scorso weekend l’ultima proposta di compromesso presentata dalla presidenza austriaca. Possono così tirare un sospiro di sollievo i nove Paesi che già applicavano aliquote ridotte, rispetto al livello minimo europeo dell’Iva del 15%. Potranno infatti essere prorogate le deroghe scadute lo scorso 31 dicembre. Senza l’accordo all’unanimità dei 25 Paesi per il loro prolungamento, gli Stati membri sarebbero invece stati costretti ad abolire l’Iva ridotta, pena l’apertura di una procedura d’infrazione da parte di Bruxelles. L’intesa raggiunta con Varsavia prevede che l’aliquota agevolata prevista per l’Iva sul restauro di abitazioni sia prorogata anche in Polonia fino al 2010, come  tutte le altre previste dal cosiddetto allegato K della sesta direttiva.
Enrico Brivio, Raggiunta l’intesa sull’Iva ridotta, in Il Sole 24 Ore, 2/02/2006, pag. 23

Immobili, lettura rigida dei requisiti
Stretta del Fisco sulla tassazione in base al valore catastale delle compravendite di immobili che non sono iscritti in catasto come immobili a uso abitativo. Manica larga, invece, sull’applicazione del nuovo regime alle pertinenze. Nel corso di Telefisco 2006 sono, infatti, arrivate alcune precisazioni operative dell’Agenzia sul tema della tassazione delle compravendite di abitazioni fra privati e sull’imposta sostitutiva delle plusvalenze derivanti da cessioni di immobili. Queste puntualizzazioni sono molto rilevanti poiché nella pratica professionale si inizia a far fronte ai primi casi di applicazione di queste nuove procedure. La nuova disciplina sulla tassazione del valore catastale in luogo del prezzo si applica al trasferimento di abitazioni e relative pertinenze. In alcuni casi particolari avrebbe potuto esservi qualche dubbio operativo, specialmente nell’ipotesi di trasferimento di un’abitazione con una pluralità di pertinenze e di trasferimento di una pertinenza indipendentemente dal trasferimento di una abitazione. L’agenzia delle Entrate, da un lato, ha risposto che non esistono limiti né quantitativi né qualitativi alle pertinenze trasferite e, dall’altro lato, che la pertinenza può anche essere trasferita autonomamente rispetto a un’abitazione.
Angelo Busani, Mini-stretta sugli immobili, in Il Sole 24 Ore, 2/02/2006, pag. 23

Leasing, nuovo regime dal 4 dicembre
I contratti di leasing immobiliare stipulati fino al 3 dicembre 2005 rientrano nella normativa precedente il Dl 203/2005 e pertanto la deducibilità dei canoni è consentita alla semplice condizione che il contratto abbia una durata minima non inferiore ad otto anni. La questione riguarda la decorrenza degli effetti della limitazione della deducibilità dei canoni di leasing immobiliare contenuta nell’articolo 5 ter del Dl 203/05 convertito nella legge 248/05. La disposizione prevede la condizione di una durata minima del contratto pari alla metà del periodo di ammortamento con un minimo di otto anni e un massimo di quindici. Si era posto il problema di stabilire se il contratto di leasing stipulato in vigenza della precedente normativa, dovesse essere accompagnato da qualche elemento che fornisse la data certa. Il dipartimento delle Politiche fiscali ha chiarito che nella fattispecie è necessario dare rilievo agli atti giuridici che consentano di ritenere definitivamente assunte a una certa data le obbligazioni relative al contratto di locazione finanziaria. Secondo la risposta non occorre, quindi, dimostrare che l’assunzione di obblighi relativamente a questi contratti debba essere dimostrata con documentazione avente data certa. In ordine alla data di decorrenza del nuovo regime è emerso che sso ha effetto dai contratti stipulati dal 4 dicembre 2005.
Gian Paolo Tosoni, Meno obblighi sul leasing, in Il Sole 24 Ore, 2/02/2006, pag. 24

Disinquinamento, sui bilanci maglie larghe
A prescindere da valutazioni civilistiche, l’eliminazione delle interferenze fiscali può avvenire anche in un bilancio successivo al 2004, a condizione che le stesse emergano dalla nota integrativa. E’ quanto precisato dall’agenzia delle Entrate in risposta a uno specifico quesito di Telefisco 2006 in riferimento anche a un’interpretazione di Assonime. Nel bilancio relativo al 2006 il doppio binario è ormai a regime. Dopo il disinquinamento dei bilanci pregressi, avvenuto nel bilancio relativo al 2004, il doppio binario è un istituto ormai collaudato. Nel corso del 2005 l’agenzia delle Entrate ha emanato la circolare 27/E/05 che ha chiarito gli ultimi dubbi. Le risoluzioni 152/E/05 e 168/E/05 hanno completato il tutto. La prima circolare ha ribadito che le spese pluriennali non rientrano nella disciplina del doppio binario, in quanto non si tratta di beni materiali e neppure di beni immateriali. La risoluzione 168/E/05, invece, ha precisato che il doppio binario riguarda soltanto le norme con finalità sovvenzionale e quelle che dettano modalità forfetarie di determinazione dei componenti negativi di reddito. Purtroppo, nel bilancio relativo al 2005 debutta l’ulteriore ipotesi di doppio binario relativa all’adeguamento delle poste in valuta. Si tratta di crediti e debiti, a breve e medio-lungo termine, di carattere monetario, che danno il diritto a ricevere od obbligano a pagare valuta. Le poste non monetarie, costituite da acconti pagati o ricevuti, non devono essere adeguate al cambio di fine esercizio.
Franco Roscini Vitali, Disinquinamento a valenza allargata, in Il Sole 24 Ore, 2/02/2006, pag. 24



Da Italia Oggi
 

L’F24 online si apre ai professionisti
I professionisti potranno effettuare i pagamenti dei tributi con l’F24 tramite Entratel. Niente più code agli sportelli della banca o della posta ma i versamenti per tutte le imposte e per le liquidazioni Iva potranno essere inviati tramite il sistema Entratel dall’intermediario abilitato. Per ogni modello F24 trasmesso riceveranno un compenso di 50 centesimi. La novità per i professionisti è contenuta nella “Convenzione sulle modalità di svolgimento da parte degli intermediari di cui all’art. 3, comma 3 del dpr 322 del 1998 del servizio di pagamento con modalità telematiche, in nome e per conto del contribuente, delle entrate oggetto del sistema di versamento unificato di compensazione”, pubblicata ieri sul sito dell’Agenzia delle entrate. In questo modo i dati relativi ai pagamenti dei contribuenti saranno immediatamente disponibili per l’amministrazione finanziaria. Diversi gli obblighi per i professionisti: 1) conservazione per dieci anni del rilascio o della revoca dell’autorizzazione del contribuente; 2) consegna della copia al contribuente dei modelli di versamento trasmessi con F24 e delle ricevute rilasciate dall’Agenzia delle entrate; 3) assunzione della responsabilità per risarcimento danni e della responsabilità derivante dall’esecuzione delle disposizioni di pagamento nonché da ogni conseguenza dannosa anche da parte di terzi.
Cristina Bartelli, F24 on-line anche per i professionisti, in Italia Oggi, 2/02/2006, pag. 29

Senza margini di modifica la pianificazione
La programmazione fiscale futura tentenna: è timida. Dissemina i distinguo ovunque; a un passo in avanti ne corrisponde un altro indietro. Sono dieci le trappolette che emergono dalla lettura mirata e speculativa dei commi che vanno dal 499 sino al 509 della legge finanziaria per il 206. E’ questo il monito da lanciare ai contribuenti, ai loro consulenti e, perché no, al legislatore al fine di dare un senso a un istituto, pur senz’altro accettabile nella sua portata generale, che rappresenta tuttavia, nella sostanza, una cartolarizzazione dei risultati reddituali attesi alla stregua di una sorta di leverage by out interno laddove l’Erario, quale socio istituzionale, realizza anzitempo i propri dividendi facendoseli pagare dallo stesso contribuente, concedendogli in cambio una pace non duratura bensì provvisoria. Tutto questo partendo da una proposta di pianificazione lasciata nelle mani del ministro dell’economia e delle finanze, il quale, con decreto non regolamentare , sarà chiamato ad approvare le note metodologiche da porre a base della proposta stessa. Molte dunque le insidie della programmazione fiscale e fra queste: 1) il concordato abbraccia solo la base imponibile caratteristica e non anche quella di natura straordinaria; 2) la proposta, basata sullo studio di settore, è difficilmente negoziabile; 3) la proposta si rivela come un adeguamento triennale allo studio di settore; 4) in sede di contraddittorio la proposta dell’amministrazione è blindata e non dà margini di riduzione al contribuente; 5) l’adesione non blocca i poteri di indagine e verifica dell’amministrazione.
Giuseppe Ripa, Le 10 trappole della pianificazione, in Italia Oggi, 2/02/2006, pag. 31

Un giudizio non stoppa il contenzioso
Un contribuente coinvolto in due processi tributari, uno per l’accertamento delle imposte sui redditi, l’altro per l’accertamento dell’Iva, non potrà far sospendere il procedimento del primo in attesa della definizione del secondo, conclusosi a lui favorevolmente di fronte alla commissione tributaria provinciale. Lo ha stabilito la Cassazione che, con la sentenza n. 1591 del 26/01/06, ha respinto il ricorso della curatela di una società in fallimento. L’ipotesi di due processi pendenti nei confronti di un contribuente, l’uno per definire l’accertamento sulle imposte sui redditi, l’altro per l’Iva non creano confusione e sospendere il primo perché il secondo si è concluso favorevolmente in primo grado non è possibile. Così si è dunque espressa la Cassazione.
Debora Alberici, Liti fiscali autonome, in Italia Oggi, 2/02/2006, pag. 32