Da Il Sole 24 Ore
Società, dalla riforma pochi
cambiamenti
La riforma del diritto societario non cambia il volto del
capitalismo italiano. A tre anni dall’emanazione del decreto
legislativo n. 6/03 e a due dall’entrata in vigore del riordino,
il panorama sembra essere, tutto sommato, invariato. La stessa
fisionomia interna delle società non sembra essere, oggi, molto
diversa da quella tradizionale. Un bilancio che, per Michele
Vietti, deve essere valutato in termini assolutamente parziali.
“Purtroppo – chiarisce Vietti – bisogna scontare un certo
conservatorismo e una lentezza da parte dei professionisti i
imprese nel cogliere appieno i benefici derivanti dalle nuove
regole. Tra gli obiettivi della riforma c’era quello di favorire
la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, anche
attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazionali
dei capitali, nonché quello di valorizzare il carattere
imprenditoriale delle società. Alla luce di queste premesse dal
Registro imprese emergono, però, elementi contraddittori e non
proprio positivi. Il boom delle società unipersonali rappresenta
la vera novità degli ultimi due anni. Le Srl con un unico socio
sono salite da 45mila a 75mila. Mentre le spa unipersonali
introdotte dalla riforma nel 2003 sono 5.487.la riforma mirava
inoltre ad ampliare gli ambiti dell’autonomia statutaria,
adeguando la disciplina dei modelli societari alle esigenze
delle imprese, anche in considerazione della composizione
sociale e delle modalità di finanziamento. Le scelte relative
alle strutture organizzative non sembrano esser state
influenzate dalle nuove architetture proposte per rendere più
flessibile la governance societaria.
Marco Bellinazzo, La riforma non cambia le società, in
Il Sole 24 Ore, 20/02/2006, pag. 25
Società, la riforma rende delicata la
scelta
Alla luce della riforma del diritto societario, per gli
imprenditori, è divenuta ancora più delicata la scelta di
costruire una Srl oppure una Spa. Conferimenti. Nella Spa il
socio può conferire solo danaro, beni in natura, aziende o
crediti. Nella Srl, caratterizzata da un maggior grado di
flessibilità, i soci possono sottoscrivere il capitale sociale
conferendo ogni elemento dell’attivo che sia suscettibile di
valutazione economica. Poteri di controllo. Nella Srl, il socio
ha diritti di controllo diretti sulla gestione degli
amministratori. Nella Spa, al contrario, il socio non dispone
personalmente di tali poteri: le funzioni di controllo sono
affidate ad organi specializzati ed esterni alla società, con la
conseguenza di avere una forte tutela del segreto aziendale tra
socio e amministratore. Responsabilità dei soci. Di particolare
importanza è il rischio che il socio sia ritenuto personalmente
responsabile per gli atti di illecita gestione condotta dagli
amministratori. La gestione della Spa spetta in via esclusiva
agli amministratori. Al contrario nella Srl ove il socio abbia
intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento da parte di
amministratori di atti illeciti risponderà anch’egli civilmente
verso la società.
Emiliano Russo, La trasparenza decide il modello, in
Il Sole 24 Ore, 20/02/2006, pag. 25
Principi contabili al test del
“controllo”
Cosa succede se lo Iasb cambia idea? Questo interrogativo trova
in tema di controllo e di riflesso nell’area di consolidamento
un importante concreto riferimento che solleva implicazioni non
certo trascurabili. Chi ha letto con attenzione gli Ias non può
non essersi accorto che vi è un principio contabile che sembra
scritto da una mano completamente diversa da quella che ha
redatto tutti gli altri principi. Se infatti tutti gli altri
Ias/Ifrs si ispirano ad un approccio fondato sui principi, lo
Ias 27 si ispira a un approccio “rule-based” secondo il quale
per disporre del controllo di una società bisogna detenerne più
della metà dei diritti di voto. Il rischio dei principi
rule-based è di perdere progressivamente sostanza e finire con
il regolare la forma degli accadimenti economici. Lo Iasb ha
dichiarato che il concetto di controllo come definito dallo Ias
27 può estendersi anche al controllo di fatto. Ha indicato di
voler emanare un nuovo principio contabile che tratti del tema
del controllo in una prospettiva più ampia. Il controllo obbliga
al consolidamento linea per linea della partecipata. Se invece
la stessa partecipazione fosse considerata una società collegata
o una società a controllo congiunto, dovrebbe essere
contabilizzata nel bilancio consolidato sulla base del criterio
del patrimonio netto.
Mauro Bini, Partecipazioni al test della coerenza, in
Il Sole 24 Ore, 20/02/2006, pag. 28
Rivalutazione aree senza chiarimenti
La mancanza di chiarimenti sulla rivalutazione delle aree
fabbricabili blocca la predisposizione dei bilanci delle
società. La facoltà concessa dall’articolo 1, comma 473, della
legge n. 266/05 relativa alla rideterminazione del valore delle
aree è interessante, ma i dubbi interpretativi sono determinanti
e impediscono l’operazione. L’agenzia delle Entrate non ha
fornito alcun chiarimento in materia di aree edificabili nella
circolare n. 6/E del 13 febbraio 2006 e non vi sono spiegazioni
nemmeno nella bozza delle istruzioni al modello Unico 2006. La
disposizione contenuta nella legge finanziaria consente di
rivalutare le aree fabbricabili, non ancora edificate,
risultanti nel bilancio relativo all’esercizio in corso alla
data del 31 dicembre 2004, sia se classificate tra i beni
dell’impresa sia fra i beni alla cui produzione o al cui scambio
è diretta l’attività dell’impresa. Molte le incognite
dell’operazione e che riguardano, in particolare: 1) la
definizione di area fabbricabile; 2) la possibilità di
rivalutazione di un terreno divenuto edificabile successivamente
alla data del 31 dicembre 2004; 3) le categorie omogenee e le
sottocategorie previste dai Piani regolatori; 4) la
classificazione delle aree ricomprese nella zona per servizi; 5)
la possibilità di rivalutazione delle aree non ancora edificate
al 31 dicembre 2004 ma sulle quali erano iniziate le opere di
urbanizzazione; 6) la possibilità di rivalutazione aree
fabbricabili anche a seguito di demolizione. Sussistenza i
questa condizione già al 31 dicembre 2004; 7) concetto di
utilizzazione edificatoria; 8) trasferimento dell’obbligo di
costruire all’acquirente nel caso di cessione dell’area nel
quinquennio; 9) distinzione tra aree edificabili rivalutabili in
quanto tali o al contrario rivalutabili come beni dell’impresa;
10) individuazione del bilancio d’esercizio in cui deve essere
eseguita la rivalutazione.
Gian Paolo Tosoni, Rivalutazione delle aree, bilanci al
buio, in Il Sole 24 Ore, 20/02/2006, pag. 29
Collegate estere, ripercussioni
rilevanti
La nuova stretta sui paradisi fiscali prevista dal regolamento
che renderà operative le regole sulla tassazione per trasparenza
delle imprese estere collegate sembra destinato ad avere
ripercussioni rilevanti sulle imprese. Il Consiglio di Stato
formulerà il suo richiesto parere esattamente tra una settimana,
dopo di ché si dovrà verificare se la decorrenza delle nuove
norme sarà immediata (Unico 2006) oppure se l’amministrazione
opterà per un rinvio all’anno prossimo. Decorrenza a parte, una
volta individuati i presupposti per l’applicazione della norma
(si tratta dell’attuazione dell’articolo 168 del Tuir), e dunque
in presenza di partecipazioni di collegamento in società di
black-lis, occorre procedere a determinare l’imponibile da
tassare per trasparenza in capo al contribuente residente. La
tassazione – dopo un percorso tutt’altro che semplice – avverrà
ad aliquota media, comunque non inferiore al 27%, applicata al
reddito estero rapportato alla percentuale di partecipazione
agli utili detenuta.
Luca Gaiani, Collegate estere con l’incubo del reddito, in
Il Sole 24 Ore, 20/02/2006, pag. 30
Da Italia Oggi
Tasse ordinarie per i fondi irlandesi
Convenzioni contro le doppie imposizioni off limit per i fondi
trasparenti irlandesi. Così si è espressa l’Agenzia delle
entrate, per la prima volta in relazione a questa figura, nella
risoluzione n. 17 del 27 gennaio 2006 in risposta a un
interpello presentato da una Limited company irlandese che
gestisce un Common contractual fund (Ccf), di diritto irlandese.
Il Ccf è un’entità ricompressa nella più ampia categoria degli
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari aperto
e armonizzato, conforme quindi alle direttive comunitarie in
misura di risparmio. Si tratta in sostanza di un fondo privo di
personalità giuridica, le cui quote sono detenute da fondi di
pensione non residenti né in Italia né in Irlanda. I
sottoscrittori delle quote del fondo investono direttamente in
società italiane e i redditi del fondo non sono assoggettati a
tassazione sul reddito in Irlanda. L’interpretazione
dell’Agenzia delle entrate blocca sul nascere l’appeal dello
strumento in quanto lo taglia fuori dalle convenzioni sulle
doppie imposizioni dal miglio trattamento fiscale.
Francesco Pau, Fondi irlandesi, tassazione ordinaria, in
Italia Oggi, 20/02/2006, pag. 15
Conciliazione, dubbi sul mancato
pagamento
Il mancato pagamento delle somme dovute in conseguenza di una
conciliazione giudiziale non ne comporta l’inefficacia. Con la
conseguenza che se a fronte di un accertato di 10 la
conciliazione ridetermina il debito in 3 il mancato pagamento
del 3 non ripristina comunque il debito originario. E’ questo
l’effetto nei rapporti tra fisco e contribuente che si ha dalla
lettura combinata dell’articolo 48 del dlgs 546/92 e della sua
applicazione nella giurisprudenza costante. L’articolo 48 citato
consente alle parti del processo tributario di raggiungere un
accordo su una lite in corso, purché entro la prima udienza.
L’accordo si fonda su una riconsiderazione della pretesa
impositivo, che viene ridotta rispetto a quanto accertato, e
comporta la riduzione delle sanzioni a un terzo di quelle
accertate, e quindi un abbattimento significativo. Sorgono però
dubbi sulle conseguenze dell’eventuale inadempimento della parte
accertata, poiché la norma sul punto è tutt’altro che chiara. La
questione ha formato oggetto di pronunce di notevole interesse
da parte della giurisprudenza di merito.
Massimiliano Tasini, Conciliazione, contribuenti blindati,
in Italia Oggi, 20/02/2006, pag. 16