Martedì 21 Febbraio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Entro il 28 la sanatoria sulle minus
Tempo fino al 28 febbraio per rimediar al mancato o tardivo invio delle comunicazioni delle minusvalenze su partecipazioni di importo superiore a cinque milioni. Lo stabilisce l’articolo 31 del Dl 273/05 approvato in via definitiva dal Parlamento. L’articolo 1, comma 4 del Dl 209/2002 ha introdotto, dall’esercizio in corso al 25 settembre 2002, una comunicazione da trasmettere al Fisco da parte dei contribuenti che deducono minusvalenze realizzate su partecipazioni immobilizzate, per un ammontare di oltre cinque milioni. La norma punta a consentire i controlli sull’elusività dell’operazione. Il provvedimento delle Entrate 22 maggio 2003 ha stabilito che la segnalazione va inviata entro cinque giorni dalla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio interessato dalla cessione. Mancato invio e spedizione tardiva sono punti con la totale indeducibilità. Il Dl 273/05 prevede una sanatoria per i contribuenti che, dal 2003 a oggi, hanno omesso di segnalare le minusvalenze. Tutte le comunicazioni non trasmesse nei termini possono essere spedite o consegnate entro il 28 febbraio. Nel silenzio della legge, deve ritenersi che l’adempimento eseguito nel nuovo termine fissato consenta di rendere deducibili, ora per allora, le minusvalenze su partecipazioni, anche in presenza di accertamenti già notificati al contribuente, purchè non definitivi.
Luca Gaiani, Per le minus sanatoria entro febbraio, in Il Sole 24 Ore, 21/02/2006, pag. 27

Indagini, circolare Abi sui poteri del Fisco
Conto alla rovescia per l’invio telematico dei dati oggetto di indagini bancarie ai fini fiscali. La nuova modalità, in vigore dal primo marzo, viene illustrata dall’Abi con una circolare (in corso di diffusione) che mette a confronto le innovazioni della legge 311/04 – Finanziaria 2005 . con la disciplina precedente. Le nuove indagini finanziarie consentono di accedere anche alle movimentazioni fuori conto, attraendo al sistema dei controlli informazioni in passato non utilizzabili ai fini dell’accertamento tributario. La nota dell’Abi precisa che la richiesta dei verificatori deve essere sempre riferita a un determinato nominativo per il quale sia stata rilasciata l’autorizzazione a eseguire l’indagine bancaria. La circostanza che il tracciato informatico preveda la possibilità di eseguire la richiesta anche per operazione si riferisce solo alle fiduciarie. L’Abi ricorda che è tuttora applicabile quanto chiarito nella circolare delle Finanze 116/E del 1996. Secondo il Ministero, gli uffici, qualora siano venuti a conoscenza di un numero di conto corrente bancario non hanno il potere di richiedere alla banca trattaria le generalità del proprio cliente. La banca è infatti tenuta a fornire solo la copia dei conti e delle relative specificazioni riferite a contribuenti nominativamente indicati.
Luigi Ferrajoli, Fisco più libero in banca, in Il Sole 24 Ore, 21/02/2006, pag. 27

La Cassazione interviene sui beni distrutti
Il canone di locazione percepito dal contribuente, destinato a essere restituito per distruzione del bene locato, non è soggetto all’imposta sul reddito. Il principio è stato affermato dalla Cassazione con la sentenza 1980 del 30 gennaio 2006. Nel caso esaminato era stato rettificato il redito dei fabbricati poiché il contribuente non aveva dichiarato il canone di locazione. Secondo la tesi del Fisco, presupposto per l’imposizione fiscale sarebbe il possesso del reddito e il percepimento delle somme da parte del contribuente, a prescindere da possibili valutazioni riguardanti la sussistenza o meno di una valida causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale. Era provato, tra l’altro, in seguito ad accertamenti della GdF, che il locatore aveva ricevuto dal conduttore un assegno circolare di 50milioni di lire quale canone di locazione anticipato. Il contribuente contestava la legittimità della rettifica, in quanto in seguito all’avvenuta distruzione dell’immobile locato mancavano i presupposti per il pagamento del canone convenuto. Il cespite era divenuto, di fatto, improduttivo di reddito. Il ricorso veniva respinto in primo grado, ma accolto in appello.
Sergio Trovato, Il canone d’affitto incassato non è tassato se va restituito, in Il Sole 24 Ore, 21/02/2006, pag. 27

Da Italia Oggi

Prelievo fiscali invariato sui flipper
Invariato il prelievo fiscale su flipper, biliardi, juke box e calciobalilla. Per i giochi meccanici, nel 2006 la base imponibile forfetaria ai fini dell’applicazione dell’imposta sugli intrattenimenti e dell’Iva connessa sarà a stessa del 2005. Lo stabilisce il decreto 30/01/2006 del ministero delle finanze, amministrazione dei Monopoli di stato, che conferma gli importi fissati l’anno scorso dal decreto 28/1/2005. I tributi dovuti sull’imponibile forfetario dovranno essere versati entro il 16 marzo 2006, ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello di prima installazione, in base alla residua frazione d’anno. Il provvedimento, emanato ai sensi dell’art. 14-bis, comma 5, del dpr 640/72, conferma inoltre le modalità e le procedure fissate precedentemente, in particolare per quanto riguarda l’individuazione dei soggetti passivi (dm 28/3/2004) e le dichiarazioni relative alla movimentazione degli apparecchi (dm 28/01/2005).
Franco Ricca, Flipper e juke box, tasse invariate, in Italia Oggi, 21/02/2006, pag. 32

Studi soft sulle categorie professionali
Atterraggio morbido, e piuttosto lungo, per gli studi di settore relativi alle categorie professionali. Al cui interno anche geometri e architetti sembrano destinati a ottenere la proroga di un anno dell’applicazione monitorata dello studio di riferimento. Con la conseguenza che anche nei confronti di questi professionisti, come già era nell’aria per avvocati, commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro, ancora per un anno gli studi di settore non potranno essere utilizzati per l’accertamento automatico dei rediti, a meno che non siano supportati da ulteriori elementi di prova. In arrivo, tra le altre cose, la validazione di 27 strumenti mandati in revisione per il 2005, per un totale di 420mila contribuenti, e l’approvazione di 46 studi da rivedere per il 2006, con circa 700mila contribuenti coinvolti. E’ questo il ricco menu che sarà all’ordine del giorno della commissione di esperti prevista per domani.
S. Sansonetti – M. Pacini, Studi di settore con atterraggio soft, in Italia Oggi, 21/02/2006, pag. 34

Plafond spendibile con autofatture
L’esportatore abituale può spendere il plafond anche nelle autofatture per acquisti da soggetti non residenti, emesse ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del dpr 633/72. E’ quanto ha chiarito l’agenzia delle entrate con la nota prot. 26853 del 15 febbraio 2006, sollecitata da un quesito posto da Assonime e divulgata ieri dalla stessa associazione. Una volta accertata la sussistenza dei presupposti richiesti, vale a dire lo status di esportatore abituale e l’ammontare del plafond disponibile, può essere utilizzato per acquistare senza pagamento dell’imposta tutti i beni e servizi per i quali è ammesso l’esercizio della detrazione, ad eccezione dei fabbricati e delle aree edificabili. A tal fine l’esportatore deve inviare ai propri fornitori la cosiddetta lettera d’intento, per mezzo della quale richiede, appunto, la non applicazione del tributo. Passando al quesito volto a chiarire se possa ammettersi l’uso del plafond negli acquisti di beni e servizi effettuati da soggetti non residenti, che non siano identificati in Italia né direttamente né mediante rappresentante fiscale, per i quali il cessionario/committente nazionale è tenuto ad emettere autofattura ai sensi dell’art. 17, terzo comma, del dpr 633/72 e ad adempiere ai conseguenti obblighi di registrazione ex artt. 23 e 25, la circostanza che, in tale ipotesi, non si configura, in generale, un’imposta a debito, non modifica la natura imponibile dell’operazione e non preclude la possibilità di utilizzare il plafond.
Franco Ricca, Il plafond apre alle autofatture, in Italia Oggi, 21/02/2006, pag. 36