Da Il Sole 24 Ore
Entro il 28 la sanatoria sulle minus
Tempo fino al 28 febbraio per rimediar al mancato o tardivo
invio delle comunicazioni delle minusvalenze su partecipazioni
di importo superiore a cinque milioni. Lo stabilisce l’articolo
31 del Dl 273/05 approvato in via definitiva dal Parlamento.
L’articolo 1, comma 4 del Dl 209/2002 ha introdotto,
dall’esercizio in corso al 25 settembre 2002, una comunicazione
da trasmettere al Fisco da parte dei contribuenti che deducono
minusvalenze realizzate su partecipazioni immobilizzate, per un
ammontare di oltre cinque milioni. La norma punta a consentire i
controlli sull’elusività dell’operazione. Il provvedimento delle
Entrate 22 maggio 2003 ha stabilito che la segnalazione va
inviata entro cinque giorni dalla presentazione della
dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio interessato
dalla cessione. Mancato invio e spedizione tardiva sono punti
con la totale indeducibilità. Il Dl 273/05 prevede una sanatoria
per i contribuenti che, dal 2003 a oggi, hanno omesso di
segnalare le minusvalenze. Tutte le comunicazioni non trasmesse
nei termini possono essere spedite o consegnate entro il 28
febbraio. Nel silenzio della legge, deve ritenersi che
l’adempimento eseguito nel nuovo termine fissato consenta di
rendere deducibili, ora per allora, le minusvalenze su
partecipazioni, anche in presenza di accertamenti già notificati
al contribuente, purchè non definitivi.
Luca Gaiani, Per le minus sanatoria entro febbraio, in
Il Sole 24 Ore, 21/02/2006, pag. 27
Indagini, circolare Abi sui poteri
del Fisco
Conto alla rovescia per l’invio telematico dei dati oggetto di
indagini bancarie ai fini fiscali. La nuova modalità, in vigore
dal primo marzo, viene illustrata dall’Abi con una circolare (in
corso di diffusione) che mette a confronto le innovazioni della
legge 311/04 – Finanziaria 2005 . con la disciplina precedente.
Le nuove indagini finanziarie consentono di accedere anche alle
movimentazioni fuori conto, attraendo al sistema dei controlli
informazioni in passato non utilizzabili ai fini
dell’accertamento tributario. La nota dell’Abi precisa che la
richiesta dei verificatori deve essere sempre riferita a un
determinato nominativo per il quale sia stata rilasciata
l’autorizzazione a eseguire l’indagine bancaria. La circostanza
che il tracciato informatico preveda la possibilità di eseguire
la richiesta anche per operazione si riferisce solo alle
fiduciarie. L’Abi ricorda che è tuttora applicabile quanto
chiarito nella circolare delle Finanze 116/E del 1996. Secondo
il Ministero, gli uffici, qualora siano venuti a conoscenza di
un numero di conto corrente bancario non hanno il potere di
richiedere alla banca trattaria le generalità del proprio
cliente. La banca è infatti tenuta a fornire solo la copia dei
conti e delle relative specificazioni riferite a contribuenti
nominativamente indicati.
Luigi Ferrajoli, Fisco più libero in banca, in Il
Sole 24 Ore, 21/02/2006, pag. 27
La Cassazione interviene sui beni
distrutti
Il canone di locazione percepito dal contribuente, destinato a
essere restituito per distruzione del bene locato, non è
soggetto all’imposta sul reddito. Il principio è stato affermato
dalla Cassazione con la sentenza 1980 del 30 gennaio 2006. Nel
caso esaminato era stato rettificato il redito dei fabbricati
poiché il contribuente non aveva dichiarato il canone di
locazione. Secondo la tesi del Fisco, presupposto per
l’imposizione fiscale sarebbe il possesso del reddito e il
percepimento delle somme da parte del contribuente, a
prescindere da possibili valutazioni riguardanti la sussistenza
o meno di una valida causa giustificativa dell’attribuzione
patrimoniale. Era provato, tra l’altro, in seguito ad
accertamenti della GdF, che il locatore aveva ricevuto dal
conduttore un assegno circolare di 50milioni di lire quale
canone di locazione anticipato. Il contribuente contestava la
legittimità della rettifica, in quanto in seguito all’avvenuta
distruzione dell’immobile locato mancavano i presupposti per il
pagamento del canone convenuto. Il cespite era divenuto, di
fatto, improduttivo di reddito. Il ricorso veniva respinto in
primo grado, ma accolto in appello.
Sergio Trovato, Il canone d’affitto incassato non è tassato
se va restituito, in Il Sole 24 Ore, 21/02/2006,
pag. 27
Da Italia Oggi
Prelievo fiscali invariato sui
flipper
Invariato il prelievo fiscale su flipper, biliardi, juke box e
calciobalilla. Per i giochi meccanici, nel 2006 la base
imponibile forfetaria ai fini dell’applicazione dell’imposta
sugli intrattenimenti e dell’Iva connessa sarà a stessa del
2005. Lo stabilisce il decreto 30/01/2006 del ministero delle
finanze, amministrazione dei Monopoli di stato, che conferma gli
importi fissati l’anno scorso dal decreto 28/1/2005. I tributi
dovuti sull’imponibile forfetario dovranno essere versati entro
il 16 marzo 2006, ovvero entro il giorno 16 del mese successivo
a quello di prima installazione, in base alla residua frazione
d’anno. Il provvedimento, emanato ai sensi dell’art. 14-bis,
comma 5, del dpr 640/72, conferma inoltre le modalità e le
procedure fissate precedentemente, in particolare per quanto
riguarda l’individuazione dei soggetti passivi (dm 28/3/2004) e
le dichiarazioni relative alla movimentazione degli apparecchi
(dm 28/01/2005).
Franco Ricca, Flipper e juke box, tasse invariate, in
Italia Oggi, 21/02/2006, pag. 32
Studi soft sulle categorie
professionali
Atterraggio morbido, e piuttosto lungo, per gli studi di settore
relativi alle categorie professionali. Al cui interno anche
geometri e architetti sembrano destinati a ottenere la proroga
di un anno dell’applicazione monitorata dello studio di
riferimento. Con la conseguenza che anche nei confronti di
questi professionisti, come già era nell’aria per avvocati,
commercialisti, ragionieri e consulenti del lavoro, ancora per
un anno gli studi di settore non potranno essere utilizzati per
l’accertamento automatico dei rediti, a meno che non siano
supportati da ulteriori elementi di prova. In arrivo, tra le
altre cose, la validazione di 27 strumenti mandati in revisione
per il 2005, per un totale di 420mila contribuenti, e
l’approvazione di 46 studi da rivedere per il 2006, con circa
700mila contribuenti coinvolti. E’ questo il ricco menu che sarà
all’ordine del giorno della commissione di esperti prevista per
domani.
S. Sansonetti – M. Pacini, Studi di settore con atterraggio
soft, in Italia Oggi, 21/02/2006, pag. 34
Plafond spendibile con autofatture
L’esportatore abituale può spendere il plafond anche
nelle autofatture per acquisti da soggetti non residenti, emesse
ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del dpr 633/72. E’
quanto ha chiarito l’agenzia delle entrate con la nota prot.
26853 del 15 febbraio 2006, sollecitata da un quesito posto da
Assonime e divulgata ieri dalla stessa associazione. Una volta
accertata la sussistenza dei presupposti richiesti, vale a dire
lo status di esportatore abituale e l’ammontare del plafond
disponibile, può essere utilizzato per acquistare senza
pagamento dell’imposta tutti i beni e servizi per i quali è
ammesso l’esercizio della detrazione, ad eccezione dei
fabbricati e delle aree edificabili. A tal fine l’esportatore
deve inviare ai propri fornitori la cosiddetta lettera
d’intento, per mezzo della quale richiede, appunto, la non
applicazione del tributo. Passando al quesito volto a chiarire
se possa ammettersi l’uso del plafond negli acquisti di beni e
servizi effettuati da soggetti non residenti, che non siano
identificati in Italia né direttamente né mediante
rappresentante fiscale, per i quali il cessionario/committente
nazionale è tenuto ad emettere autofattura ai sensi dell’art.
17, terzo comma, del dpr 633/72 e ad adempiere ai conseguenti
obblighi di registrazione ex artt. 23 e 25, la circostanza che,
in tale ipotesi, non si configura, in generale, un’imposta a
debito, non modifica la natura imponibile dell’operazione e non
preclude la possibilità di utilizzare il plafond.
Franco Ricca, Il plafond apre alle autofatture, in
Italia Oggi, 21/02/2006, pag. 36