Da Il Sole 24 Ore
Cfc, la sanatoria non trova spazio
E’ da considerarsi ormai caduta la possibilità, per la
sanatoria dell’omessa indicazione in dichiarazione delle
operazioni con le cfc collocate in paradisi fiscali, di saltare
a bordo delle ultime diligenze possibili a fine legislatura,
ovvero i disegni di legge di conversione dei Dl ancora all’esame
del Parlamento. Il più probabile sarebbe stato il Dl
agricoltura, attualmente all’esame della Camera, per il quale
sono anche previste delle modifiche da parte dell’aula di
Montecitorio. Ma la probabilità che la misura passi, come
ammette il sottosegretario all’Economia, Daniele Molgora, sono
poche. Secondo il relatore del Dl agricoltura, il provvedimento
è da considerarsi blindato. In realtà una modifica ci sarà:
infatti ancora ieri sera il relatore e il Governo stavano
lavorando all’emendamento che conterrà misure di sostegno delle
imprese colpite dall’emergenza aviaria. Ma se anche questa
modifica dovesse passare non costituirebbe la falla per far
entrare altre misure. E quindi la sanatoria Cfc resterebbe
lettera morta, nonostante sia stata proposta da molti
parlamentare e sia stata tentata la strada dell’inserimento in
più provvedimenti d’urgenza in fase di conversione per farla
passare.
Antonio Criscione, Controllate estere senza sanatoria, in
Il Sole 24 Ore, 22/02/2006, pag. 23
Unico PF, importi stranieri fittizi
Le istruzioni al modello Unico persone fisiche 2006, diffuse in
bozza, contengono un nuovo riferimento al quadro sul credito per
le imposte pagate all’estero. In particolare, viene precisato
che l’imposta estera da indicare in dichiarazione (colonna 4 del
quadro CR-sezione I-A, destinata al calcolo del limite previsto
all’articolo 165, comma 1 del Tuir) non può essere maggiore
dell’ammontare dell’imposta italiana determinata applicando al
reddito estero l’aliquota marginale. Aliquota riferita al
reddito imponibile del contribuente, in vigore nel periodo di
produzione del reddito. Le istruzioni chiariscono, per esempio,
che nel caso di un redito imponibile prodotto nel 2005, pari a
27mila euro, l’importo da indicare nella colonna 4 non può
essere superiore al 33% del reddito estero. In sostanza, viene
oggi richiesto che il contribuente, qualora lo Stato applichi
un’aliquota più alta di quella marginale italiana, non indichi
l’imposta estera effettivamente sostenuta, ma una sorta di
imposta estera fittizia. I motivi che hanno indotto
l’amministrazione finanziaria a introdurre questo meccanismo
sono di difficile comprensione.
F. Delle Falconi – G. Marianetti, Importi stranieri con
finzioni, in Il Sole 24 Ore, 22/02/2006, pag. 23
Rivalutazione, pronti i codici
tributo
I codici tributo per la rivalutazione delle imprese, introdotta
dalla Finanziaria 2006, anticipano le istruzioni. Con la
risoluzione 33/E, l’agenzia delle Entrate ha infatti diffuso i
codici tributo da indicare nel modello F24 per il versamento
dell’imposta sostitutiva sull’adeguamento dei cespiti e delle
aree fabbricabili, nonché per affrancare la riserva di
rivalutazione. I nuovi codici arrivano prima ancora delle
istruzioni applicative. I tre nuovi codici, a cui corrispondono
altrettante sezioni del quadro RY del modello Unico, sono il
1811 (rivalutazione con aliquote del 12% e del 6%
rispettivamente per beni ammortizzabili e non ammortizzabili),
il 1812 (rivalutazione aree fabbricabili al 19%) e il 1813
(affrancamento della riserva al 7%). Il primo tributo deve
essere versato in unica soluzione entro il termine per il saldo
Ires-Irpef 2005 (in genere 20 giugno 2006), mentre negli altri
casi il pagamento è ripartito in tre rate annuali senza
interessi. La prima rata è del 40% per le aree fabbricabili e
del 10% per l’affrancamento della riserva. Si è invece ancora i
attesa, lo ricordiamo, dei codici per la rideterminazione dei
terreni e delle quote dei privati (perizia riferita al 1°
gennaio 2005) disposta dalla legge 248/05, con scadenza il 30
giugno prossimo.
Luca Gaiani, Rivalutazioni, i codici anticipano le
istruzioni, in Il Sole 24 Ore, 22/02/2006, pag. 23
Da Italia Oggi
Cartelle in arrivo sui condoni errati
Parte la riscossione per i condoni sbagliati. Il fisco ha
consegnato ai concessionari i ruoli relativi alle sanatorie, non
andate in porto, degli omessi e ritardati versamenti (art.
9-bis, comma 1, della legge n. 289 del 2002). L’invio delle
cartelle esattoriali avrà inizio nei prossimi giorni. I motivi
di diniego dei condoni sono il versamento carente o tardivo e il
mancato rispetto dei termini per l’invio dell’istanza di
condono. Secondo le direttive contenute nella circolare 36/E
delle Entrate i versamenti comunque eseguiti verranno scomputati
in diminuzione dell’importo richiesto mentre le sanzioni saranno
calcolate sull’intero importo. Gli indirizzi operativi per il
recupero delle somme da condono sbagliato sono stati impartiti
dall’Agenzia delle entrate ai propri uffici locali con una nota
inviata lo scorso 13 gennaio. La circolare n. 26/E ha
specificato che la sanatoria si considerava perfezionata solo se
la trasmissione dell’istanza fosse avvenuta con un ritardo non
superiore a 90 giorni dalla scadenza del termine fissato.
Considerato che l’ultima data utile per l’invio telematico
dell’istanza di definizione è stata il 31 maggio 2004, la
sanatoria è da ritenersi valida solo se la procedura è stata
attivata entro il 30/08/04.
Francesco Santagada, Condoni sbagliati, cartelle in arrivo, in
Italia Oggi, 22/02/2006, pag. 22
Acconti, chiarezza sulla VI direttiva
I pagamenti effettuati in acconto di forniture di beni o servizi
non ancora individuati non devono essere assoggettati all’Iva.
E’ quanto emerge dalla sentenza C-419/02, pronunciata ieri, 21
febbraio 2006, dalla Corte di giustizia dell’Ue, che ha
dichiarato infatti escluse dal campo di applicazione
dell’imposta le somme forfetariamente versate dall’acquirente al
fornitore a fronte di beni individuati in modo generico in un
elenco liberamente modificabile dalle parti, in base a un
contratto dal quale l’acquirente può recedere unilateralmente in
qualsiasi momento, recuperando integralmente il pagamento
anticipato non utilizzato. Il caso dal quale sono scaturite le
questioni pregiudiziali sottoposte al vaglio della Corte è sorto
nel Regno Unito. In prossimità di una modifica legislativa
diretta a sopprimere il regime di aliquota zero con diritto a
detrazione sulle forniture di medicinali ai ricoverati, un
gruppo di società poneva in essere un giro di operazioni al fine
di beneficiare ancora a lungo del vantaggio fiscale.
Franco Ricca, Acconti generici, non si applica Iva, in
Italia Oggi, 22/02/2006, pag. 38