Mercoledì 22 Febbraio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Cfc, la sanatoria non trova spazio
E’ da considerarsi ormai caduta la possibilità, per la sanatoria dell’omessa indicazione in dichiarazione delle operazioni con le cfc collocate in paradisi fiscali, di saltare a bordo delle ultime diligenze possibili a fine legislatura, ovvero i disegni di legge di conversione dei Dl ancora all’esame del Parlamento. Il più probabile sarebbe stato il Dl agricoltura, attualmente all’esame della Camera, per il quale sono anche previste delle modifiche da parte dell’aula di Montecitorio. Ma la probabilità che la misura passi, come ammette il sottosegretario all’Economia, Daniele Molgora, sono poche. Secondo il relatore del Dl agricoltura, il provvedimento è da considerarsi blindato. In realtà una modifica ci sarà: infatti ancora ieri sera il relatore e il Governo stavano lavorando all’emendamento che conterrà misure di sostegno delle imprese colpite dall’emergenza aviaria. Ma se anche questa modifica dovesse passare non costituirebbe la falla per far entrare altre misure. E quindi la sanatoria Cfc resterebbe lettera morta, nonostante sia stata proposta da molti parlamentare  e sia stata tentata la strada dell’inserimento in più provvedimenti d’urgenza in fase di conversione per farla passare.
Antonio Criscione, Controllate estere senza sanatoria, in Il Sole 24 Ore, 22/02/2006, pag. 23

Unico PF, importi stranieri fittizi
Le istruzioni al modello Unico persone fisiche 2006, diffuse in bozza, contengono un nuovo riferimento al quadro sul credito per le imposte pagate all’estero. In particolare, viene precisato che l’imposta estera da indicare in dichiarazione (colonna 4 del quadro CR-sezione I-A, destinata al calcolo del limite previsto all’articolo 165, comma 1 del Tuir) non può essere maggiore dell’ammontare dell’imposta italiana determinata applicando al reddito estero l’aliquota marginale. Aliquota riferita al reddito imponibile del contribuente, in vigore nel periodo di produzione del reddito. Le istruzioni chiariscono, per esempio, che nel caso di un redito imponibile prodotto nel 2005, pari a 27mila euro, l’importo da indicare nella colonna 4 non può essere superiore al 33% del reddito estero. In sostanza, viene oggi richiesto che il contribuente, qualora lo Stato applichi un’aliquota più alta di quella marginale italiana, non indichi l’imposta estera effettivamente sostenuta, ma una sorta di imposta estera fittizia. I motivi che hanno indotto l’amministrazione finanziaria a introdurre questo meccanismo sono di difficile comprensione.
F. Delle Falconi – G. Marianetti, Importi stranieri con finzioni, in Il Sole 24 Ore, 22/02/2006, pag. 23

Rivalutazione, pronti i codici tributo
I codici tributo per la rivalutazione delle imprese, introdotta dalla Finanziaria 2006, anticipano le istruzioni. Con la risoluzione 33/E, l’agenzia delle Entrate ha infatti diffuso i codici tributo da indicare nel modello F24 per il versamento dell’imposta sostitutiva sull’adeguamento dei cespiti e delle aree fabbricabili, nonché per affrancare la riserva di rivalutazione. I nuovi codici arrivano prima ancora delle istruzioni applicative. I tre nuovi codici, a cui corrispondono altrettante sezioni del quadro RY del modello Unico, sono il 1811 (rivalutazione con aliquote del 12% e del 6% rispettivamente per beni ammortizzabili e non ammortizzabili), il 1812 (rivalutazione aree fabbricabili al 19%) e il 1813 (affrancamento della riserva al 7%). Il primo tributo deve essere versato in unica soluzione entro il termine per il saldo Ires-Irpef 2005 (in genere 20 giugno 2006), mentre negli altri casi il pagamento è ripartito in tre rate annuali senza interessi. La prima rata è del 40% per le aree fabbricabili e del 10% per l’affrancamento della riserva. Si è invece ancora i attesa, lo ricordiamo, dei codici per la rideterminazione dei terreni e delle quote dei privati (perizia riferita al 1° gennaio 2005) disposta dalla legge 248/05, con scadenza il 30 giugno prossimo.
Luca Gaiani, Rivalutazioni, i codici anticipano le istruzioni, in Il Sole 24 Ore, 22/02/2006, pag. 23

Da Italia Oggi

Cartelle in arrivo sui condoni errati
Parte la riscossione per i condoni sbagliati. Il fisco ha consegnato ai concessionari i ruoli relativi alle sanatorie, non andate in porto, degli omessi e ritardati versamenti (art. 9-bis, comma 1, della legge n. 289 del 2002). L’invio delle cartelle esattoriali avrà inizio nei prossimi giorni. I motivi di diniego dei condoni sono il versamento carente o tardivo e il mancato rispetto dei termini per l’invio dell’istanza di condono. Secondo le direttive contenute nella circolare 36/E delle Entrate i versamenti comunque eseguiti verranno scomputati in diminuzione dell’importo richiesto mentre le sanzioni saranno calcolate sull’intero importo. Gli indirizzi operativi per il recupero delle somme da condono sbagliato sono stati impartiti dall’Agenzia delle entrate ai propri uffici locali con una nota inviata lo scorso 13 gennaio. La circolare n. 26/E ha specificato che la sanatoria si considerava perfezionata solo se la trasmissione dell’istanza fosse avvenuta con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza del termine fissato. Considerato che l’ultima data utile per l’invio telematico dell’istanza di definizione è stata il 31 maggio 2004, la sanatoria è da ritenersi valida solo se la procedura è stata attivata entro il 30/08/04.
Francesco Santagada, Condoni sbagliati, cartelle in arrivo, in Italia Oggi, 22/02/2006, pag. 22

Acconti, chiarezza sulla VI direttiva
I pagamenti effettuati in acconto di forniture di beni o servizi non ancora individuati non devono essere assoggettati all’Iva. E’ quanto emerge dalla sentenza C-419/02, pronunciata ieri, 21 febbraio 2006, dalla Corte di giustizia dell’Ue, che ha dichiarato infatti escluse dal campo di applicazione dell’imposta le somme forfetariamente versate dall’acquirente al fornitore a fronte di beni individuati in modo generico in un elenco liberamente modificabile dalle parti, in base a un contratto dal quale l’acquirente può recedere unilateralmente in qualsiasi momento, recuperando integralmente il pagamento anticipato non utilizzato. Il caso dal quale sono scaturite le questioni pregiudiziali sottoposte al vaglio della Corte è sorto nel Regno Unito. In prossimità di una modifica legislativa diretta a sopprimere il regime di aliquota zero con diritto a detrazione sulle forniture di medicinali ai ricoverati, un gruppo di società poneva in essere un giro di operazioni al fine di beneficiare ancora a lungo del vantaggio fiscale.
Franco Ricca, Acconti generici, non si applica Iva, in Italia Oggi, 22/02/2006, pag. 38