Venerdì 24 Febbraio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Versione light per il decreto sulla Pa
In una versione ultra-light il discusso decreto sulla pubblica amministrazione ottiene, in extremis, il via libera della Camera. Il testo passa ora al Senato, dove la prossima settimana dovrebbe essere approvato definitivamente. A salvare il Dl è stata l’intesa raggiunta ieri mattina tra maggioranza e opposizione, dopo lunghe settimane di muro contro muro, sulla base della mediazione proposta mercoledì sera da palazzo Chigi: un testo ancora più snello rispetto a quello già leggero proposto a inizio settimana dal ministro Mario Baccini, senza cioè le norme sui comandati e sulle assunzioni di nuovo personale pubblico ma con alcune disposizioni aggiuntive sulla Consob e sul settore marittimo. Il resto approvato contiene anche una misura sui Caf, ai quali spetta il compenso per l’assistenza prestata anche se dalla dichiarazione dei redditi o dal 730 emerge un debito inferiore ai 12 euro. Viene così sciolto un nodo rimasto irrisolto dopo il varo della Finanziaria 2006. Il testo che approda a Palazzo Madama prevede anche l’istituzione di un modello unico digitale per l’edilizia allo scopo di semplificare i procedimenti catastale e l’attivazione di una nuova banca dati presso la Presidenza del Consiglio per favorire i processi di mobilità nel pubblico impiego.
B. Cardani – M. Rogari, Sì al decreto Pa in versione leggera, in Il Sole 24 Ore, 24/02/2006, pag. 23

Bilanci, l’Oic approva il principio contabile
L’Oic ha approvato il principio contabile n. 30 Bilanci intermedi. Si tratta dell’ultimo che restava da aggiornare:  a questo punto tutti i documenti emanati in precedenza dalla Commissione dei Consigli nazionale di dottori commercialisti e ragionieri risultano revisionati. Il documento è stato inviato a Banca d’Italia, Consob, Isvap, ministeri dell’Economia e della Giustizia per i relativi pareri. Il principio n. 30 è suddiviso in due parti: la prima si occupa dei bilanci intermedi nella legislazione civilistica, la seconda dei bilanci intermedi delle società quotate nei mercati regolamentati. Il Codice civile richiede la redazione di bilanci intermedi nelle seguenti situazioni: riduzione del capitale sociale per perdite; riduzione del capitale sociale; emissione di un prestito obbligazionario; distribuzione di acconti sui dividendi; aumento gratuito del capitale sociale mediante imputazione di riserve; acquisto di azioni proprie; delibere  di fusione e scissione. I bilanci intermedi redatti in presenza di queste operazioni elencate sono soggetti a una specifica disciplina, diversa da quella che regola le relazioni infrannuali obbligatorie per le società quotate nei mercati regolamentati. La nuova versione del principio contabile recepisce le modifiche apportate al Codice civile dalla riforma del diritto societario. Si tratta a volte di modifiche formali, altre volte di modifiche sostanziali.
Franco Roscini Vitali, Bilanci intermedi secondo la regola della competenza, in Il Sole 24 Ore, 24/02/2006, pag. 25

Costi-ricavi senza rilievo tributario autonomo
Il sistema di tassazione delle imprese basato sul risultato di bilancio (principio di derivazione) fa sì che l’iscrizione e la valutazione dei crediti nel bilancio redatto secondo i principi Ias-Ifrs sia in tutto riconducibile alle previsioni di cui all’articolo 106, comma 3 del tuir. E’ questa la sostanziale conclusione cui giunge l’Abi nella circolare a commento delle ricadute fiscali derivanti dall’applicazione del Dlgs 38/2005. Secondo il paragrafo 11, lettera c) dello Ias 32, i crediti rientrano nella più ampia categoria degli strumenti finanziari e pertanto è possibile la loro classificazione al momento della rilevazione iniziale in ciascuno   dei portafogli previsti dallo Ias 39. Tuttavia la naturale destinazione dei rapporti di credito è identificabile nei loans and receivables. All’atto della prima iscrizione l’impresa rileva il credito al fair value che di norma corrisponde all’importo erogato o al prezzo di acquisto comprensivo dei costi e ricavi di transazione. Laddove il tasso applicato sia inferiore a quello normalmente applicato si dovrà rilevare il valore attuale del credito stesso utilizzando un tasso appropriato; in altri termini, si realizzerà una svalutazione del credito. Nelle successive valutazioni periodiche del credito, si dovrà applicare il criterio del costo ammortizzato utilizzando il metodo dell’interesse effettivo.
Renzo Parisotto, Ias senza ricadute fiscali sui crediti, in Il Sole 24 Ore, 24/02/2006, pag. 25

Incassi online, istruzione delle Entrate
Possono emettere solo la fattura immediata (non quella differita) le imprese che operano nella grande distribuzione e scelgono di trasmettere in via telematica i corrispettivi giornalieri, utilizzando l’esonero dall’obbligo di emettere scontrino o ricevuta fiscale. Lo chiarisce la circolare 8/E del 22 febbraio, con la quale l’Agenzia delle Entrate illustra le disposizioni delle Finanziarie 2005 e 2006 a favore delle imprese della grande distribuzione. La circolare illustra diversi aspetti delle nuove norme, che introducono ulteriori semplificazioni contabili per chi svolge commercio al minuto. Le modalità di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri. Le imprese possono inviare i dati usando: 1) il servizio Entratel; 2) il servizio Internet. All’atto della trasmissione l’impresa deve comunicare: a) i dati identificativi del soggetto obbligato; b) gli estremi della fornitura; c) i dati identificativi di ciascun punto vendita; e) i dati relativi ai corrispettivi di ciascun punto vendita, distinti per ogni giorno del periodo di riferimento, anche per quelli in cui non ci sono incassi. La trasmissione dei dati è attestata dalla ricevuta dell’agenzia delle Entrate.
Renato Portale, Incassi online senza differita, in Il Sole 24 Ore, 24/02/2006, pag. 27

Da Italia Oggi

Pertinenze come il bene principale, al fisco
Pertinenze e beni principali, al fisco non cambia nulla. Seguendo entrambe lo stesso regime giuridico, è legittimo detrarre la quota di ammortamento di un terreno (pertinenza) che non può essere scissa da quella del capannone. Lo ha stabilito la Cassazione che, con la sentenza n. 3516 del 17/02/06, ha esteso, per la prima volta, al sistema tributario una regola cardine di quello civile. E cioè che le pertinenze non hanno autonomia propria, ma seguono la sorte dei beni principali. Nella sentenza della Cassazione non sono mancati i riferimenti ad alcuni articoli del tuir secondo cui non si considerano produttive di reddito dominicale ed agrario i terreni che costituiscono pertinenza dei fabbricati urbani. Le pertinenze costituite da terreno rientrano fra i beni ammortizzabili perché sono comunque deteriorabili.
Debora Alberici, Pertinenze come i beni principali, in Italia Oggi, 24/02/2006, pag. 34

Sbaglia la Giustizia, pagano le Entrate
Se sbaglia il ministero di giustizia paga l’Agenzia delle entrate. I concessionari della riscossione che hanno restituito ai cittadini i pagamenti di somme indebitamente iscritte a ruolo da parte delle amministrazioni statali, poi riconosciute come non dovute, possono richiedere il recupero di quanto anticipato all’Agenzia delle entrate. A tal fine, il concessionario dovrà presentare al competente ufficio locale un’apposita istanza, alla quale dovrà essere allegato un elenco dei rimborsi eseguiti, nel mese di riferimento, ai soggetti iscritti nei ruoli emessi da amministrazioni statali. Il documento dovrà riportare anche l’indicazione, per ogni sgravio, dell’ufficio che lo ha emesso, l’amministrazione di appartenenza, la data di emissione, il codice fiscale del soggetto iscritto a ruolo, il numero identificativo della partita di ruolo e l’importo oggetto di sgravio. Sono queste le indicazioni fornite dagli uffici centrali dell’amministrazione guidata da Raffaele Ferrara con la risoluzione n. 35/E del 23 febbraio 2006.
Sergio Mazzei, Sbaglia lo stato? Pagano le Entrate, in Italia Oggi, 24/02/2006, pag. 34