Da Il Sole 24 Ore
Versione light per il decreto sulla
Pa
In una versione ultra-light il discusso decreto sulla pubblica
amministrazione ottiene, in extremis, il via libera della
Camera. Il testo passa ora al Senato, dove la prossima settimana
dovrebbe essere approvato definitivamente. A salvare il Dl è
stata l’intesa raggiunta ieri mattina tra maggioranza e
opposizione, dopo lunghe settimane di muro contro muro, sulla
base della mediazione proposta mercoledì sera da palazzo Chigi:
un testo ancora più snello rispetto a quello già leggero
proposto a inizio settimana dal ministro Mario Baccini, senza
cioè le norme sui comandati e sulle assunzioni di nuovo
personale pubblico ma con alcune disposizioni aggiuntive sulla
Consob e sul settore marittimo. Il resto approvato contiene
anche una misura sui Caf, ai quali spetta il compenso per
l’assistenza prestata anche se dalla dichiarazione dei redditi o
dal 730 emerge un debito inferiore ai 12 euro. Viene così
sciolto un nodo rimasto irrisolto dopo il varo della Finanziaria
2006. Il testo che approda a Palazzo Madama prevede anche
l’istituzione di un modello unico digitale per l’edilizia allo
scopo di semplificare i procedimenti catastale e l’attivazione
di una nuova banca dati presso la Presidenza del Consiglio per
favorire i processi di mobilità nel pubblico impiego.
B. Cardani – M. Rogari, Sì al decreto Pa in versione
leggera, in Il Sole 24 Ore, 24/02/2006, pag. 23
Bilanci, l’Oic approva il principio
contabile
L’Oic ha approvato il principio contabile n. 30 Bilanci
intermedi. Si tratta dell’ultimo che restava da aggiornare: a
questo punto tutti i documenti emanati in precedenza dalla
Commissione dei Consigli nazionale di dottori commercialisti e
ragionieri risultano revisionati. Il documento è stato inviato a
Banca d’Italia, Consob, Isvap, ministeri dell’Economia e della
Giustizia per i relativi pareri. Il principio n. 30 è suddiviso
in due parti: la prima si occupa dei bilanci intermedi nella
legislazione civilistica, la seconda dei bilanci intermedi delle
società quotate nei mercati regolamentati. Il Codice civile
richiede la redazione di bilanci intermedi nelle seguenti
situazioni: riduzione del capitale sociale per perdite;
riduzione del capitale sociale; emissione di un prestito
obbligazionario; distribuzione di acconti sui dividendi; aumento
gratuito del capitale sociale mediante imputazione di riserve;
acquisto di azioni proprie; delibere di fusione e scissione. I
bilanci intermedi redatti in presenza di queste operazioni
elencate sono soggetti a una specifica disciplina, diversa da
quella che regola le relazioni infrannuali obbligatorie per le
società quotate nei mercati regolamentati. La nuova versione del
principio contabile recepisce le modifiche apportate al Codice
civile dalla riforma del diritto societario. Si tratta a volte
di modifiche formali, altre volte di modifiche sostanziali.
Franco Roscini Vitali, Bilanci intermedi secondo la regola
della competenza, in Il Sole 24 Ore, 24/02/2006,
pag. 25
Costi-ricavi senza rilievo tributario
autonomo
Il sistema di tassazione delle imprese basato sul risultato di
bilancio (principio di derivazione) fa sì che l’iscrizione e la
valutazione dei crediti nel bilancio redatto secondo i principi
Ias-Ifrs sia in tutto riconducibile alle previsioni di cui
all’articolo 106, comma 3 del tuir. E’ questa la sostanziale
conclusione cui giunge l’Abi nella circolare a commento delle
ricadute fiscali derivanti dall’applicazione del Dlgs 38/2005.
Secondo il paragrafo 11, lettera c) dello Ias 32, i crediti
rientrano nella più ampia categoria degli strumenti finanziari e
pertanto è possibile la loro classificazione al momento della
rilevazione iniziale in ciascuno dei portafogli previsti dallo
Ias 39. Tuttavia la naturale destinazione dei rapporti di
credito è identificabile nei loans and receivables. All’atto
della prima iscrizione l’impresa rileva il credito al fair value
che di norma corrisponde all’importo erogato o al prezzo di
acquisto comprensivo dei costi e ricavi di transazione. Laddove
il tasso applicato sia inferiore a quello normalmente applicato
si dovrà rilevare il valore attuale del credito stesso
utilizzando un tasso appropriato; in altri termini, si
realizzerà una svalutazione del credito. Nelle successive
valutazioni periodiche del credito, si dovrà applicare il
criterio del costo ammortizzato utilizzando il metodo
dell’interesse effettivo.
Renzo Parisotto, Ias senza ricadute fiscali sui crediti, in
Il Sole 24 Ore, 24/02/2006, pag. 25
Incassi online, istruzione delle
Entrate
Possono emettere solo la fattura immediata (non quella
differita) le imprese che operano nella grande distribuzione e
scelgono di trasmettere in via telematica i corrispettivi
giornalieri, utilizzando l’esonero dall’obbligo di emettere
scontrino o ricevuta fiscale. Lo chiarisce la circolare 8/E del
22 febbraio, con la quale l’Agenzia delle Entrate illustra le
disposizioni delle Finanziarie 2005 e 2006 a favore delle
imprese della grande distribuzione. La circolare illustra
diversi aspetti delle nuove norme, che introducono ulteriori
semplificazioni contabili per chi svolge commercio al minuto. Le
modalità di trasmissione telematica dei corrispettivi
giornalieri. Le imprese possono inviare i dati usando: 1) il
servizio Entratel; 2) il servizio Internet. All’atto della
trasmissione l’impresa deve comunicare: a) i dati identificativi
del soggetto obbligato; b) gli estremi della fornitura; c) i
dati identificativi di ciascun punto vendita; e) i dati relativi
ai corrispettivi di ciascun punto vendita, distinti per ogni
giorno del periodo di riferimento, anche per quelli in cui non
ci sono incassi. La trasmissione dei dati è attestata dalla
ricevuta dell’agenzia delle Entrate.
Renato Portale, Incassi online senza differita, in
Il Sole 24 Ore, 24/02/2006, pag. 27
Da Italia Oggi
Pertinenze come il bene principale,
al fisco
Pertinenze e beni principali, al fisco non cambia nulla.
Seguendo entrambe lo stesso regime giuridico, è legittimo
detrarre la quota di ammortamento di un terreno (pertinenza) che
non può essere scissa da quella del capannone. Lo ha stabilito
la Cassazione che, con la sentenza n. 3516 del 17/02/06, ha
esteso, per la prima volta, al sistema tributario una regola
cardine di quello civile. E cioè che le pertinenze non hanno
autonomia propria, ma seguono la sorte dei beni principali.
Nella sentenza della Cassazione non sono mancati i riferimenti
ad alcuni articoli del tuir secondo cui non si considerano
produttive di reddito dominicale ed agrario i terreni che
costituiscono pertinenza dei fabbricati urbani. Le pertinenze
costituite da terreno rientrano fra i beni ammortizzabili perché
sono comunque deteriorabili.
Debora Alberici, Pertinenze come i beni principali, in
Italia Oggi, 24/02/2006, pag. 34
Sbaglia la Giustizia, pagano le
Entrate
Se sbaglia il ministero di giustizia paga l’Agenzia delle
entrate. I concessionari della riscossione che hanno restituito
ai cittadini i pagamenti di somme indebitamente iscritte a ruolo
da parte delle amministrazioni statali, poi riconosciute come
non dovute, possono richiedere il recupero di quanto anticipato
all’Agenzia delle entrate. A tal fine, il concessionario dovrà
presentare al competente ufficio locale un’apposita istanza,
alla quale dovrà essere allegato un elenco dei rimborsi
eseguiti, nel mese di riferimento, ai soggetti iscritti nei
ruoli emessi da amministrazioni statali. Il documento dovrà
riportare anche l’indicazione, per ogni sgravio, dell’ufficio
che lo ha emesso, l’amministrazione di appartenenza, la data di
emissione, il codice fiscale del soggetto iscritto a ruolo, il
numero identificativo della partita di ruolo e l’importo oggetto
di sgravio. Sono queste le indicazioni fornite dagli uffici
centrali dell’amministrazione guidata da Raffaele Ferrara con la
risoluzione n. 35/E del 23 febbraio 2006.
Sergio Mazzei, Sbaglia lo stato? Pagano le Entrate, in
Italia Oggi, 24/02/2006, pag. 34