Da Il Sole 24 Ore
Per i fabbricati d’impresa Ici contabile
Non è irragionevole il criterio del costo contabilizzato,
previsto per la determinazione della base imponibile Ici per i
fabbricati di categoria D, non censiti, posseduti da imprese. Lo
afferma per la prima volta la sentenza n. 67/05 della Corte
costituzionale, che è stata chiamata a valutare la razionalità
della diversità di trattamento rispetto al valore catastale,
assunto come imponibile per la generalità dei fabbricati. La
decisione della Consulta è di particolare interesse alla luce di
alcuni recenti pronunciamenti della Cassazione. Secondo la
sentenza n. 1377/05, in particolare per i fabbricati D delle
imprese occorrerebbe distinguere due periodi: quello che termina
con la richiesta di accatastamento presentata dal contribuente e
quello che inizia dopo tale data e termina con l’attribuzione
della rendita. Per questa seconda fase il criterio del costo
contabilizzato avrebbe una valenza provvisoria, finalizzata a
individuare un imponibile “precario”, in attesa del valore
catastale. Una volta attribuita la rendita, il comune dovrebbe
operare i conguagli a debito e a credito, tra quanto versato e
quanto risultante dal valore catastale.
Luigi Lovecchio, Fabbricati di impresa con Ici contabile,
in Il Sole 24 Ore, 25/02/2006, pag. 19
Imposte non dovute per importi fino a 12
euro
Le imposte sui redditi e le addizionali non sono dovute o,
se il saldo della dichiarazione dei redditi è negativo, non sono
rimborsabili, se i relativi importi non superano il limite di 12
euro. Il limite di esonero fino a 12 euro vale, dal 1° gennaio
2006, per ogni singola imposta addizionale che risulta nella
dichiarazione dei redditi. Questo significa che, per il saldo di
unico 2006 o del 730/2006, i versamenti si dovranno eseguire
solo a partire da 13 euro. Per il 730 il compenso per
l’assistenza sarà escluso nel caso di presentazione al di sotto
del limite di 12 euro per i contribuenti esonerati. Il compenso
resta, dunque, dovuto in tutti i casi di assistenza ai
contribuenti obbligati alla presentazione. Viene così meglio
specificata la norma introdotta dal comma 137, dell’articolo 1
della legge finanziaria per il 2006. Le correzioni derivano dal
nuovo articolo 3-bis inserito nel decreto legge sulla pubblica
amministrazione approvato giovedì alla Camera. Il nuovo comma
dispone che ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al
sostituto d’imposta non è dovuto alcun compenso a carico dello
Stato per i 730 dei contribuenti per i quali si rende
applicabile una delle condizioni di esonero previste
all’articolo 1, comma 4 del Dpr 600/73, salvo che dalla
dichiarazione emerga un importo, dovuto o rimborsabile,
superiore a 12 euro per ciascuna imposta o addizionale.
Tonino Morina, assistenza fiscale, compenso senza tetto,
in Il Sole 24 Ore, 25/02/2006, pag. 19
Da Italia Oggi
Ultima chiamata per le Onlus
Ultima chiamata per il 5 per mille. Entro l’1 marzo spazio
alle richieste scartate dal sistema informatico. I soggetti a
cui siano state rigettate le domande nella fase dell’invio
telematico potranno essere inseriti nell’elenco provvisorio
nello stesso termine previsto per la correzione dei dati
anagrafici erronei. Naturalmente i richiedenti dovranno
dimostrare l’avvenuto tentativo di trasmissione nei termini
previsti dal Dpcm 20/1/2006 (10 febbraio 2006).
L’amministrazione finanziaria verificherà che le partite siano
state effettivamente scartate dai sistemi informatici fisconline
ed entratel, e nel caso di sussistenza delle condizioni
richieste provvederà a inserire anche tali soggetti
nell’apposito elenco. Per quanto riguarda la casistica degli
errori anagrafici riscontrati dai richiedenti esse riguardano
nella maggior parte dei casi i cambi di sede legale o di
denominazione giuridica e molto più raramente la mancata
iscrizione del soggetto in anagrafe tributaria. Tutte le
inesattezze sono comunque facilmente ovviabili con le opportune
comunicazioni alle direzioni regionali entro il prossimo 1°
marzo. Sono queste le direttive impartite dalla direzione
centrale servizi ai contribuenti e relazioni esterne
dell’Agenzia delle entrate in tema di 5 per mille lo scorso 20
febbraio.
Giovanni Galli, Onlus, 5 per mille all’ultimo appello, in
Italia Oggi, 25/02/2006, pag. 45
Rimedi contro la doppia imposizione Iva
Il rimedio contro la doppia imposizione Iva sulle venite a
distanza, introdotto con l’art. 11-quater della legge 80/2005,
inciampa sulle difficoltà di utilizzare in compensazione
l’imposta indebitamente pagata in Italia sulle cessioni
imponibili in altri stati membri, mancano infatti istruzioni
sull’indicazione del credito nel modello F24. Più in generale,
poi vi sono dubbi sulla spettanza degli interessi e finanche
sugli stessi presupposti per la restituzione del tributo. Con la
norma citata il legislatore ha fornito un’interpretazione
autentica degli artt. 40, comma 3, e 41, comma 1, lett. b) del
dl 331/93, adeguandosi così all’indirizzo comunitario orientato
a considerare vendite a distanza, soggette a tassazione nel
paese del consumo, tutte le cessioni a privati consumatori
comunitari qualora il trasporto sia effettuato dal fornitore, a
prescindere dalle modalità di conclusione dell’acquisto. La
norma, in buona sostanza, ha cancellato quella che,
nell’ordinamento nazionale, era prefigurata come caratteristica
delle vendite a distanza, e cioè la stipulazione dell’acquisto
mediante catalogo, per corrispondenza e simili.
Franco Ricca, Andrea Spollero, Vendite a distanza, la
compensazione complica i rimedi contro l’Iva doppia, in
Italia Oggi, 25/02/2006, pag. 48