Sabato 25 Febbraio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Per i fabbricati d’impresa Ici contabile
Non è irragionevole il criterio del costo contabilizzato, previsto per la determinazione della base imponibile Ici per i fabbricati di categoria D, non censiti, posseduti da imprese. Lo afferma per la prima volta la sentenza n. 67/05 della Corte costituzionale, che è stata chiamata a valutare la razionalità della diversità di trattamento rispetto al valore catastale, assunto come imponibile per la generalità dei fabbricati.   La decisione della Consulta è di particolare interesse alla luce di alcuni recenti pronunciamenti della Cassazione. Secondo la sentenza n. 1377/05, in particolare per i fabbricati D delle imprese occorrerebbe distinguere due periodi: quello che termina con la richiesta di accatastamento presentata dal contribuente e quello che inizia dopo tale data e termina con l’attribuzione della rendita. Per questa seconda fase il criterio del costo contabilizzato avrebbe una valenza provvisoria, finalizzata a individuare un imponibile “precario”, in attesa del valore catastale. Una volta attribuita la rendita, il comune dovrebbe operare i conguagli a debito e a credito, tra quanto versato e quanto risultante dal valore catastale.
Luigi Lovecchio, Fabbricati di impresa con Ici contabile, in Il Sole 24 Ore, 25/02/2006, pag. 19

Imposte non dovute per importi fino a 12 euro
Le imposte sui redditi e le addizionali non sono  dovute o, se il saldo della dichiarazione dei redditi è negativo, non sono rimborsabili, se i relativi importi non superano il limite di 12 euro. Il limite di esonero fino a 12 euro vale, dal 1° gennaio 2006, per ogni singola imposta addizionale che risulta nella dichiarazione dei redditi. Questo significa che, per il saldo di unico 2006 o del 730/2006, i versamenti si dovranno eseguire solo a partire da 13 euro. Per il 730 il compenso per l’assistenza sarà escluso nel caso di presentazione al di sotto del limite di 12 euro per i contribuenti esonerati. Il compenso resta, dunque, dovuto in tutti i casi di assistenza ai contribuenti obbligati alla presentazione. Viene così meglio specificata la norma introdotta dal comma 137, dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2006. Le correzioni derivano dal nuovo articolo 3-bis inserito nel decreto legge sulla pubblica amministrazione approvato giovedì alla Camera. Il nuovo comma dispone che ai soggetti che prestano assistenza fiscale o al sostituto d’imposta non è dovuto alcun compenso a carico dello Stato per i 730 dei contribuenti per i quali si rende applicabile una delle condizioni di esonero previste all’articolo 1, comma 4 del Dpr 600/73, salvo che dalla dichiarazione emerga un importo, dovuto o rimborsabile, superiore a 12 euro per ciascuna imposta o addizionale.
Tonino Morina, assistenza fiscale, compenso senza tetto, in Il Sole 24 Ore, 25/02/2006, pag. 19

Da Italia Oggi

Ultima chiamata per le Onlus
Ultima chiamata per il 5 per mille. Entro l’1 marzo spazio alle richieste scartate dal sistema informatico. I soggetti a cui siano state rigettate le domande nella fase dell’invio telematico potranno essere inseriti nell’elenco provvisorio nello stesso termine previsto per la correzione dei dati anagrafici erronei. Naturalmente i richiedenti dovranno dimostrare l’avvenuto tentativo di trasmissione nei termini previsti dal Dpcm 20/1/2006 (10 febbraio 2006). L’amministrazione finanziaria verificherà che le partite siano state effettivamente scartate dai sistemi informatici fisconline ed entratel, e nel caso di sussistenza delle condizioni richieste provvederà a inserire anche tali soggetti nell’apposito elenco. Per quanto riguarda la casistica degli errori anagrafici riscontrati dai richiedenti esse riguardano nella maggior parte dei casi i cambi di sede legale o di denominazione giuridica e molto più raramente la mancata iscrizione del soggetto in anagrafe tributaria. Tutte le inesattezze sono comunque facilmente ovviabili con le opportune comunicazioni alle direzioni regionali entro il prossimo 1° marzo. Sono queste le direttive impartite dalla direzione centrale servizi ai contribuenti e relazioni esterne dell’Agenzia delle entrate in tema di 5 per mille lo scorso 20 febbraio.
Giovanni Galli, Onlus, 5 per mille all’ultimo appello, in Italia Oggi, 25/02/2006, pag. 45

Rimedi contro la doppia imposizione Iva
Il rimedio contro la doppia imposizione Iva sulle venite a distanza, introdotto con l’art. 11-quater della legge 80/2005, inciampa sulle difficoltà di utilizzare in compensazione l’imposta indebitamente pagata in Italia sulle cessioni imponibili in altri stati membri, mancano infatti istruzioni sull’indicazione del credito nel modello F24. Più in generale, poi vi sono dubbi sulla spettanza degli interessi e finanche sugli stessi presupposti per la restituzione del tributo. Con la norma citata il legislatore ha fornito un’interpretazione autentica degli artt. 40, comma 3, e 41, comma 1, lett. b) del dl 331/93, adeguandosi così all’indirizzo comunitario orientato a considerare vendite a distanza, soggette a tassazione nel paese del consumo, tutte le cessioni a privati consumatori comunitari qualora il trasporto sia effettuato dal fornitore, a prescindere dalle modalità di conclusione dell’acquisto. La norma, in buona sostanza, ha cancellato quella che, nell’ordinamento nazionale, era prefigurata come caratteristica delle vendite a distanza, e cioè la stipulazione dell’acquisto mediante catalogo, per corrispondenza e simili.
Franco Ricca, Andrea Spollero, Vendite a distanza, la compensazione complica i rimedi contro l’Iva doppia, in Italia Oggi, 25/02/2006, pag. 48