Da Il Sole 24 Ore
Lotta all’evasione, Comuni all’oscuro
Non pervenuto. Del decreto dell’agenzia delle Entrate che
dovrebbe sbrogliare la matassa dei punti ancora oscuri sulla
partecipazione dei Comuni alla lotta all’evasione fiscale gli
amministratori locali, anche quelli impegnati in Conferenza
unificata, non sanno nulla. Anzi. “Da fine 2005 – dicono –
chiediamo incontri al Governo e ai tecnici per definire le
modalità di questa compartecipazione, ma le richieste sono
sempre cadute nel vuoto. La prossima riunione è prevista per
dopodomani, ma nelle prime versioni dell’ordine del giorno,
sottolinea Secondo Amalfitano, sindaco di Rovello e membro
della Conferenza, del tema non c’è traccia. Di partecipazione
dei Comuni nella lotta all’evasione si parla da settembre
dell’anno scorso, quando il Dl fiscale ha riconosciuto ai Comuni
che per questo nuovo impegno un incentivo pari al 30% delle
somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali.
Entro il 17 novembre, cioè 45 giorni dopo l’entrata in vigore
del decreto, un provvedimento dell’agenzia delle entrate avrebbe
dovuto stabilire d’intesa con la Conferenza unificata, le
modalità tecniche per far accedere i Comuni alle banche dati e
alle dichiarazioni dei contribuenti e per individuare le
ulteriori materie di accertamento su cui impegnare gli enti
locali. A quasi cinque mesi dall’approdo del decreto in
Gazzetta, e a tre dalla sua conversione nella legge 248/2005,
nessun testo ha raggiunto la Conferenza, e dunque la discussione
ufficiale in pratica non è partita, anche se lo stesso premier
ha rilanciato il tema nel proprio programma.
Gianni Trovati, La lotta all’evasione dimentica i Comuni, in
Il Sole 24 Ore, 27/02/2006, pag. 29
Indagini bancarie per via e-mail al
via
Ancora 48 ore e l’amministrazione finanziaria potrà spingere
sull’acceleratore per dar la caccia agli evasori bussando
direttamente in banca. O meglio, scrivendo in banca una semplice
e-mail. Dopo 15 mesi dalla Finanziaria 2005, con cui il Governo
decise di potenziare il ricorso agli accertamenti bancari, da
dopodomani, mercoledì 1° marzo 2006, gli operatori finanziari
dovranno rispondere alle richieste di informazioni del Fisco con
una posta elettronica certificata. Il tutto, salvo proroga
varata in queste ultime ore dall’agenzia delle Entrate per
accogliere le numerose pressioni esercitate in questo senso
dalle associazioni di categoria. Se, viceversa, non succederà
nulla di nuovo, entro domani, 28 febbraio, intermediari, banche,
Poste Spa, dovranno aver comunicato all’agenzia delle Entrate
una casella di posta con cui dialogare con l’amministrazione,
direttamente, su delega o cumulativamente. La Finanziaria 2005,
ha di fatto esteso queste indagini anche ai prelevamenti
effettuati dai professionisti. Infatti, il Fisco ha la
possibilità di conteggiare nel reddito evaso sia i prelevamenti
di conto corrente non registrati in contabilità sia gli importi
riscossi a qualunque titolo direttamente allo sportello. Per gli
operatori finanziari, poi, l’altra novità di rilievo è data
dalla riduzione a 30 giorni del termine per trasmettere le
informazioni richieste.
M. Mobili – B. Santacroce, Partono le indagini bancarie via
e-mail, in Il Sole 24 Ore, 27/02/2006, pag. 32
Professionisti, presunzione sui
prelievi
La nuova fase delle indagini bancarie si caratterizza per
quattro specifici filoni: l’ampliamento dei soggetti destinatari
delle richieste di informazioni da parte del Fisco, la vasta
gamma delle operazioni legittimanti le presunzioni
dell’amministrazione, le nuove modalità di trasmissione delle
richieste di informazioni e la presunzione sui prelevamenti. Va
notato che la data del 1° marzo riguarda solo l’aspetto relativo
alle modalità di trasmissione telematica delle richieste da
parte degli uffici e delle relative risposte. E’ inutile negare
che la previsione che provoca le maggiori perplessità è quella
legata alle presunzioni sui prelevamenti, ora estesa anche ai
professionisti. In sostanza, la norma dispone che se il
contribuente non indica il soggetto beneficiario di un
prelevamento o di un importo riscosso nell’ambito dei rapporti
con gli operatori finanziari e sempreché non risulti dalle
scritture contabili il prelevamento si intende come compenso.
Poiché la presunzione opera per i prelevamenti che non risultano
dalle scritture contabili, occorre fare un’attenta riflessione.
La Corte di Cassazione, infatti, con sentenza 8 luglio 2005, n.
14420, ha chiaramente affermato che l’avvenuta registrazione in
contabilità dei prelievi da parte del contribuente esclude
l’applicazione della presunzione da parte del Fisco. Questo
significa, in pratica, che quando un prelievo trova
evidenziazione in contabilità con la specifica che il
beneficiario risulta lo steso professionista/imprenditore la
norma non trova applicazione.
Dario Deotto, Contribuenti, una difesa a regola d’arte, in
Il Sole 24 Ore, 27/02/2006, pag. 32
Due date per lo sconto Irap
E’ il primo gennaio 2005 la data da cui far valere la riduzione
Irap per nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo
indeterminato. Per le maggiorazioni riconosciute a chi assume
nelle aree svantaggiate il beneficio decorre, invece, dall’8
dicembre, come indicato dalla Commissione Ue. Questa è la
conclusione cui è pervenuta l’amministrazione finanziaria, anche
a seguito dell’informale conferma da parte di Bruxelles, dopo
qualche iniziale incertezza derivante da un controverso
passaggio della decisione della stessa Commissione C(2005) 4675
del 7 dicembre 2005, notificata al Governo italiano il 13
dicembre 2005. La questione era sorta all’indomani
dell’emanazione da parte delle Entrate della circolare n. 7/e
del 13 febbraio 2006 ove, nel fornire istruzioni sulle modalità
di applicazione della disposizione agevolativi, introdotta con i
commi 347 e 348 dell’articolo 1 della legge 311/2004
(Finanziaria 2005) come modificata dall’articolo 11-ter della
legge n. 80 del 14 maggio 2005, ha chiarito che con riguardo al
primo periodo di applicazione l’ulteriore agevolazione può
essere fruita solo con riferimento alle nuove assunzioni
effettuate successivamente alla data di approvazione del regime
agevolativi da parte della Commissione risultanti da contratti
di lavoro stipulati successivamente a tale data.
L. Cacciapaglia – R. Chiumiento – E. De fusco, Sconto Irap a
due velocità, in Il Sole 24 Ore, 27/02/2006, pag.
33
Via libera alla procedura di
riallineamento
Via libera alla procedura di riallineamento dei minori valori
fiscali dei beni rispetto ai maggiori valori civilistici,
manovra da eseguirsi nella dichiarazione dei redditi Unico 2006
per il periodo d’imposta 2005. La conferma che, oltre alla
rivalutazione dei beni d’impresa, la Finanziaria 2006 (articolo
1, comma 469 della legge 266/2005) permette di eseguire la
procedura di riallineamento è stata ufficializzata con la
circolare 6/E del 13 febbraio 2006 (punto 6.1) e, del resto,
questa risposta era ampiamente preventivabile atteso che la
proroga della legge 342/2000 riguarda tutta la sezione II del
capo I della predetta legge, sezione che, appunto, comprende
anche il riallineamento. Il disallineamento deve manifestarsi in
bilancio entro la data nella quale i beni devono essere
acquisiti al fine di legittimare la rivalutazione: per le
imprese con esercizio coincidente con l’anno solare tale data è
il 31 dicembre 2004. Versando un’imposta sostitutiva del 12% si
ottiene il riconoscimento fiscale del maggior valore del bene
che, potrebbe, ad esempio, essere ammortizzato a partire
dall’esercizio 2008, con un risparmio del 37,25%. In questa
ipotesi, quindi, si pagherebbe subito 12 per dedurre in futuro
37,25.
Paolo Meneghetti, La rivalutazione apre al riallineamento, in
Il Sole 24 Ore, 27/02/2006, pag. 34
Da Italia Oggi
Paradisi fiscali, ridisegnata la
mappa
Usare i paradisi fiscali fa andare all’inferno. Si
potrebbe riassumere così, per le imprese multinazionali oggi
alle prese con la pianificazione fiscale internazionale, l’esito
di strutture societarie e riorganizzazioni di gruppo che
facciano uso di società localizzate in posti divenuti mitici.
Anzi, per quei casi in cui si volesse utilizzare tali società
per motivi non fiscali, occorrerà fare molta attenzione a non
incappare in quelle normative fiscali anti-paradiso che
potrebbero rendere l’operazione del tutto anti-economica. Cfc,
indeducibilità dei costi, tassazione dei dividendi: sono queste
le cosiddette misure anti-paradiso introdotte dai paesi
industrializzati volte a scoraggiare nei gruppi l’uso di veicoli
posizionati in paesi con una legislazione fiscale amichevole. E
gli esperti di fiscalità internazionale sanno bene che, anziché
destreggiarsi tra le norme per cercare di evitare tali misure, è
molto più efficiente valutare quali siano le attività del gruppo
che danno valore aggiunto e posizionarle in paesi, non
paradisiaci, ma che offrano incentivi proprio per quelle
attività. Ed è così che se la multinazionale posiziona le
fabbriche in Polonia o nella Repubblica ceca per via delle tax
holiday garantite agli investimenti produttivi esteri, sceglierà
di avere il centro di ricerca o la finanziaria in Irlanda, la
holding in Lussemburgo o in Spagna, e la Ip company magari in
Ungheria.
Domenico Borzumato, I paradisi fiscali traslocano, in
Italia Oggi, 27/02/2006, pag. 5
Sconto Irap ai nastri di partenza
Sconto Irap ai nastri di partenza. Ma le procedure operative ne
riducono l’appeal. Calcoli aritmetici medie, condizioni e
vincoli europei fanno preferire l’assunzione ordinaria magari
con apprendistato o con inserimento lavorativo, contratti che
ordinariamente sono esentati dall’Irap. Senza considerare che
una parte degli oneri che si vanno a sostenere è già esentata
dall’imposta regionale: i premi Inail, per esempio. E l’effetto
moltiplicatore (il bonus maggiorato di tre-cinque volte al Sud e
nei territori svantaggiati)? Resta poca cosa: la sovrapposizione
dei vincoli europei alla normativa italiana ne riduce
convenienza e facilità di gestione. L’agevolazione è un
incentivo alla nuova occupazione stabile. L’agevolazione spetta
se in uno dei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso
al 31 dicembre 2004, il numero dei lavoratori dipendenti assunti
con contratto a tempo indeterminato si incrementa rispetto al
numero dei lavoratori assunti con lo stesso contratto e
mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente.
L’agevolazione una volta acquisito il diritto spetta fino al 31
dicembre 2008. In particolare, spetta per ciascun periodo
d’imposta a partire da quello di assunzione fino a quello in
corso al 31 dicembre 2008. La disciplina impone due condizioni
per la fruizione dell’agevolazione: 1) la permanenza del
rapporto di lavoro con il lavoratore agevolato; 2) la permanenza
della forza lavoro aziendale.
Daniele Cirioli, Per lo sconto Irap corsa a ostacoli, in
Italia Oggi, 27/02/2006, pag. 14
Rimborso Iva al test degli Ias
Principi contabili decisivi per la sorte del rimborso Iva. Le
spese di miglioramento, trasformazione e ampliamento sostenute
su beni di terzi danno diritto al rimborso Iva soltanto se
configurano beni materiali secondo la definizione contenuta nel
principio contabile n. 24 e accolta dall’amministrazione
finanziaria. Con la risoluzione n. 179 del 27/12/2005, l’Agenzia
delle entrate pone infatti dei limiti alla possibilità di
chiedere il rimborso del credito Iva maturato a seguito di
investimenti effettuati su beni di terzi. Tali investimenti
legittimano il contribuente a presentare richiesta di rimborso
soltanto se concretizzano la realizzazione di beni
ammortizzabili, che devono presentare rispetto al bene
principale i requisiti di individualità e autonoma funzionalità.
A ben vedere, queste sono le medesime caratteristiche richieste
dal principio contabile nazionale al fine di poter iscrivere le
opere in questione tra le immobilizzazioni materiali. La
corretta classificazione delle migliorie eseguite su beni di
terzi diventa quindi fondamentale ai fini dell’accoglimento
della richiesta di rimborso Iva, che può essere presentata solo
al ricorrere di determinate fattispecie previste per via
legislativa.
F. Cornaggia – N. Villa, Il rimborso Iva al test degli Ias/Ifrs,
in Italia Oggi, 27/02/2006, pag. 17