Lunedì 27 Febbraio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Lotta all’evasione, Comuni all’oscuro
Non pervenuto. Del decreto dell’agenzia delle Entrate che dovrebbe sbrogliare la matassa dei punti ancora oscuri sulla partecipazione dei Comuni alla lotta all’evasione fiscale gli amministratori locali, anche quelli impegnati in Conferenza unificata, non sanno nulla. Anzi. “Da fine 2005 – dicono – chiediamo incontri al Governo e ai tecnici per definire le modalità di questa compartecipazione, ma le richieste sono sempre cadute nel vuoto. La prossima riunione è prevista per dopodomani, ma nelle prime versioni dell’ordine del giorno, sottolinea Secondo Amalfitano, sindaco di Rovello  e membro della Conferenza, del tema non c’è traccia. Di partecipazione dei Comuni nella lotta all’evasione si parla da settembre dell’anno scorso, quando il Dl fiscale ha riconosciuto ai Comuni che per questo nuovo impegno un incentivo pari al 30% delle somme riscosse a titolo definitivo relative a tributi statali. Entro il 17 novembre, cioè 45 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto, un provvedimento dell’agenzia delle entrate avrebbe dovuto stabilire d’intesa con la Conferenza unificata, le modalità tecniche per far accedere i Comuni alle banche dati e alle dichiarazioni dei contribuenti e per individuare le ulteriori materie di accertamento su cui impegnare gli enti locali. A quasi cinque mesi dall’approdo del decreto in Gazzetta, e a tre dalla sua conversione nella legge 248/2005, nessun testo ha raggiunto la Conferenza, e dunque la discussione ufficiale in pratica non è partita, anche se lo stesso premier ha rilanciato il tema nel proprio programma.
Gianni Trovati, La lotta all’evasione dimentica i Comuni, in Il Sole 24 Ore, 27/02/2006, pag. 29

Indagini bancarie per via e-mail al via
Ancora 48 ore e l’amministrazione finanziaria potrà spingere sull’acceleratore per dar la caccia agli evasori bussando direttamente in banca. O meglio, scrivendo in banca una semplice e-mail. Dopo 15 mesi dalla Finanziaria 2005, con cui il Governo decise di potenziare il ricorso agli accertamenti bancari, da dopodomani, mercoledì 1° marzo 2006, gli operatori finanziari dovranno rispondere alle richieste di informazioni del Fisco con una posta elettronica certificata. Il tutto, salvo proroga varata in queste ultime ore dall’agenzia delle Entrate per accogliere le numerose pressioni esercitate in questo senso dalle associazioni di categoria. Se, viceversa, non succederà nulla di nuovo, entro domani, 28 febbraio, intermediari, banche, Poste Spa, dovranno aver comunicato all’agenzia delle Entrate una casella di posta con cui dialogare con l’amministrazione, direttamente, su delega o cumulativamente. La Finanziaria 2005, ha di fatto esteso queste indagini anche ai prelevamenti effettuati dai professionisti. Infatti, il Fisco ha la possibilità di conteggiare nel reddito evaso sia i prelevamenti di conto corrente non registrati in contabilità sia gli importi riscossi a qualunque titolo direttamente allo sportello. Per gli operatori finanziari, poi, l’altra novità di rilievo è data dalla riduzione a 30 giorni del termine per trasmettere le informazioni richieste.
M. Mobili – B. Santacroce, Partono le indagini bancarie via e-mail, in Il Sole 24 Ore, 27/02/2006, pag. 32

Professionisti, presunzione sui prelievi
La nuova fase delle indagini bancarie si caratterizza per quattro specifici filoni: l’ampliamento dei soggetti destinatari delle richieste di informazioni da parte del Fisco, la vasta gamma delle operazioni legittimanti le presunzioni dell’amministrazione, le nuove modalità di trasmissione delle richieste di informazioni e la presunzione sui prelevamenti. Va notato che la data del 1° marzo riguarda solo l’aspetto relativo alle modalità di trasmissione telematica delle richieste da parte degli uffici e delle relative risposte. E’ inutile negare che la previsione che provoca le maggiori perplessità è quella legata alle presunzioni sui prelevamenti, ora estesa anche ai professionisti.  In sostanza, la norma dispone che se il contribuente non indica il soggetto beneficiario di un prelevamento o di un importo riscosso nell’ambito dei rapporti con gli operatori finanziari e sempreché non risulti dalle scritture contabili il prelevamento si intende come compenso. Poiché la presunzione opera per i prelevamenti che non risultano dalle scritture contabili, occorre fare un’attenta riflessione. La Corte di Cassazione, infatti,  con sentenza 8 luglio 2005, n. 14420, ha chiaramente affermato che l’avvenuta registrazione in contabilità dei prelievi da parte del contribuente esclude l’applicazione della presunzione da parte del Fisco. Questo significa, in pratica, che quando un prelievo trova evidenziazione in contabilità con la specifica che il beneficiario risulta lo steso professionista/imprenditore la norma non trova applicazione.
Dario Deotto, Contribuenti, una difesa a regola d’arte, in Il Sole 24 Ore, 27/02/2006, pag. 32

Due date per lo sconto Irap
E’ il primo gennaio 2005 la data da cui far valere la riduzione Irap per nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per le maggiorazioni riconosciute a chi assume nelle aree svantaggiate il beneficio decorre, invece, dall’8 dicembre, come indicato dalla Commissione Ue. Questa è la conclusione cui è pervenuta l’amministrazione finanziaria, anche a seguito dell’informale conferma da parte di Bruxelles, dopo qualche iniziale incertezza derivante da un controverso passaggio della decisione della stessa Commissione C(2005) 4675 del 7 dicembre 2005, notificata al Governo italiano il 13 dicembre 2005. La questione era sorta all’indomani dell’emanazione da parte delle Entrate della circolare n. 7/e del 13 febbraio 2006 ove, nel fornire istruzioni sulle modalità di applicazione della disposizione agevolativi, introdotta con i commi 347 e 348 dell’articolo 1 della legge 311/2004 (Finanziaria 2005) come modificata dall’articolo 11-ter della legge n. 80 del 14 maggio 2005, ha chiarito che con riguardo al primo periodo di applicazione l’ulteriore agevolazione può essere fruita solo con riferimento alle nuove assunzioni effettuate successivamente alla data di approvazione del regime agevolativi da parte della Commissione risultanti da contratti di lavoro stipulati successivamente a tale data.
L. Cacciapaglia – R. Chiumiento – E. De fusco, Sconto Irap a due  velocità, in Il Sole 24 Ore, 27/02/2006, pag. 33

Via libera alla procedura di riallineamento
Via libera  alla procedura di riallineamento dei minori valori fiscali dei beni rispetto ai maggiori valori civilistici, manovra da eseguirsi nella dichiarazione dei redditi Unico 2006 per il periodo d’imposta 2005. La conferma che, oltre alla rivalutazione dei beni d’impresa, la Finanziaria 2006 (articolo 1, comma 469 della legge 266/2005) permette di eseguire la procedura di riallineamento è stata ufficializzata con la circolare 6/E del 13 febbraio 2006 (punto 6.1) e, del resto, questa risposta era ampiamente preventivabile atteso che la proroga della legge 342/2000 riguarda tutta la sezione II del capo I della predetta legge, sezione che, appunto, comprende anche il riallineamento. Il disallineamento deve manifestarsi in bilancio entro la data nella quale i beni devono essere acquisiti al fine di legittimare la rivalutazione: per le imprese con esercizio coincidente con l’anno  solare tale data è il 31 dicembre 2004. Versando un’imposta sostitutiva del 12% si ottiene il riconoscimento fiscale del maggior valore del bene che, potrebbe, ad esempio, essere ammortizzato a partire dall’esercizio 2008, con un risparmio del 37,25%. In questa ipotesi, quindi, si pagherebbe subito 12 per dedurre in futuro 37,25.
Paolo Meneghetti, La rivalutazione apre al riallineamento, in Il Sole 24 Ore, 27/02/2006, pag. 34

Da Italia Oggi

Paradisi fiscali, ridisegnata la mappa
Usare i paradisi fiscali fa andare all’inferno. Si potrebbe riassumere così, per le imprese multinazionali oggi alle prese con la pianificazione fiscale internazionale, l’esito di strutture societarie e riorganizzazioni di gruppo che facciano uso di società localizzate in posti divenuti mitici. Anzi, per quei casi in cui si volesse utilizzare tali società per motivi non fiscali, occorrerà fare molta attenzione a non incappare in quelle normative fiscali anti-paradiso che potrebbero rendere l’operazione del tutto anti-economica. Cfc, indeducibilità dei costi, tassazione dei dividendi: sono queste le cosiddette misure anti-paradiso introdotte dai paesi industrializzati volte a scoraggiare nei gruppi l’uso di veicoli posizionati in paesi con una legislazione fiscale amichevole. E gli esperti  di fiscalità internazionale sanno bene che, anziché destreggiarsi tra le norme per cercare di evitare tali misure, è molto più efficiente valutare quali siano le attività del gruppo che danno valore aggiunto e posizionarle in paesi, non paradisiaci, ma che offrano incentivi proprio per quelle attività. Ed è così che se la multinazionale posiziona le fabbriche in Polonia o nella Repubblica ceca per via delle tax holiday garantite agli investimenti produttivi esteri, sceglierà di avere il centro di ricerca o la finanziaria in Irlanda, la holding in Lussemburgo o in Spagna, e la Ip company magari in Ungheria.
Domenico Borzumato, I paradisi fiscali traslocano, in Italia Oggi, 27/02/2006, pag. 5

Sconto Irap ai nastri di partenza
Sconto Irap ai nastri di partenza. Ma le procedure operative ne riducono l’appeal. Calcoli aritmetici medie, condizioni  e vincoli europei fanno preferire l’assunzione ordinaria magari con apprendistato o con inserimento lavorativo, contratti che ordinariamente sono esentati dall’Irap. Senza considerare che una parte degli oneri che si vanno a sostenere è già esentata dall’imposta regionale: i premi Inail, per esempio. E l’effetto moltiplicatore (il bonus maggiorato di tre-cinque volte al Sud e nei territori svantaggiati)? Resta poca cosa: la sovrapposizione dei vincoli europei alla normativa italiana ne riduce convenienza e facilità di gestione. L’agevolazione è un incentivo alla nuova occupazione stabile. L’agevolazione spetta se in uno dei tre periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, il numero dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato si incrementa rispetto al numero dei lavoratori assunti con lo stesso contratto e mediamente occupati nel periodo d’imposta precedente. L’agevolazione una volta acquisito il diritto spetta fino al 31 dicembre 2008. In particolare, spetta per ciascun periodo d’imposta a partire da quello di assunzione fino a quello in corso al 31 dicembre 2008. La disciplina impone due condizioni per la fruizione dell’agevolazione: 1) la permanenza del rapporto di lavoro con il lavoratore agevolato; 2) la permanenza della forza lavoro aziendale.
Daniele Cirioli, Per lo sconto Irap corsa a ostacoli, in Italia Oggi, 27/02/2006, pag. 14

Rimborso Iva al test degli Ias
Principi contabili decisivi per la sorte del rimborso Iva. Le spese di miglioramento, trasformazione e ampliamento sostenute su beni di terzi danno diritto al rimborso Iva soltanto se configurano beni materiali secondo la definizione contenuta nel principio contabile n. 24 e accolta dall’amministrazione finanziaria. Con la risoluzione n. 179 del 27/12/2005, l’Agenzia delle entrate pone infatti dei limiti alla possibilità di chiedere il rimborso del credito Iva maturato a seguito di investimenti effettuati su beni di terzi. Tali investimenti legittimano il contribuente a presentare richiesta di rimborso soltanto se concretizzano la realizzazione di beni ammortizzabili, che devono presentare rispetto al bene principale i requisiti di individualità e autonoma funzionalità. A ben vedere, queste sono le medesime caratteristiche richieste dal principio contabile nazionale al fine di poter iscrivere le opere  in questione tra le immobilizzazioni materiali. La corretta classificazione delle migliorie eseguite su beni di terzi diventa quindi fondamentale ai fini dell’accoglimento della richiesta di rimborso Iva, che può essere presentata solo al ricorrere di determinate fattispecie previste per via legislativa.
F. Cornaggia – N. Villa, Il rimborso Iva al test degli Ias/Ifrs, in Italia Oggi, 27/02/2006, pag. 17