Martedì 28 Febbraio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Indagini online prorogate al 15 aprile
Ancora una proroga per le indagini finanziarie online. Con provvedimento del 24 febbraio 2006, l’agenzia delle Entrate ha infatti deciso lo slittamento da oggi al prossimo 15 aprile del termine entro cui gli intermediari dovranno dotarsi di un indirizzo di posta certificata (Pec) per la ricezione e la trasmissione  di dati e notizie sulle indagini avviate dal fisco. Con lo stesso provvedimento l’agenzia ha anche prorogato dal 1° marzo al 2 maggio 2006 un altro termine: quello per l’utilizzo della procedura di scambio di informazioni online tra gli uffici dell’amministrazione fiscale e gli intermediari finanziari. In una nota le Entrate spiegano che le motivazioni alla base di questo rinvio sono tutte da ricercarsi nelle richieste di numerose associazioni e intermediari finanziari. Cogliendo l’occasione del rinvio, quindi, l’agenzia ha volutamente fatto slittare più avanti anche la data di avvio della procedura per disporre di un adeguato lasso di tempo necessario per l’effettuazione di prove tecniche mirate alla verifica del corretto funzionamento della procedura di trasmissione  e della gestione dei dati trasmessi.
Marco Peruzzi, Slittano le indagini finanziarie online, in Il Sole 24 Ore, 28/02/2006, pag. 25

Indagini, con la proroga nuovi chiarimenti
Con la proroga dell’avvio delle indagini finanziarie contenuta nel provvedimento 24 febbraio 2006, l’agenzia delle Entrate ha anche colto l’occasione per modificare e integrare il precedente provvedimento del 22 dicembre 2005. Inoltre la previsione dei due termini – uno di scadenza (15 aprile 2006) per la comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata, l’latro di inizio (2 maggio 2006) delle richieste di dati relativi ai soggetti indagati di evasione fiscale – consentirà all’amministrazione di effettuare le prove tecniche di funzionamento del sistema. Il documento contiene un’importante integrazione che stabilisce il termine di 30 giorni, dall’evento costitutivo, entro il quale gli intermediari finanziari di nuova costituzione comunicano l’indirizzo di posta elettronica. A questo proposito si ritiene che per questi soggetti l’evento costitutivo si manifesti, in senso atecnico, dalla data in cui l’Uic iscrive l’intermediario all’elenco di cui all’articolo 106 del Tub ovvero la holding di cui all’articolo 113. Circa le causali da impegnare per la segnalazione di eventuali operazioni effettuate dalle banche è stata modificata la voce 35 della tabella, allegato 1, del provvedimento precedente, da utilizzare ora per gli storni in contabilità riferiti non solo alle ricevute bancarie ma a tutte le operazioni intrattenute con il soggetto indagato.
Gaetano De Vito, Holding, selezionati i casi da segnalare, in Il Sole 24 Ore, 28/02/2006, pag. 25

Rivalutazioni, chiarite alcune condizioni
Nella circolare 6/E del 2006 l’agenzia delle Entrate non ha fornito chiarimenti sulle numerose questioni interpretative che si pongono sulla disciplina della rivalutazione delle aree fabbricabili delle imprese. Uno dei problemi più rilevanti è senza dubbio quello concernente l’individuazione del momento nel quale devono sussistere le condizioni per la rivalutazione previste dalla norma, in base alle quali: 1) deve trattarsi di un’area fabbricabile; 2) l’area non deve essere ancora edificata; 3) deve essere demolito l’edificio eventualmente esistente sull’area stessa. Il comma 473 dell’articolo unico della Finanziaria 2006 stabilisce che le aree edificabili devono risultare dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31 dicembre 2004 ovvero, per i soggetti in contabilità semplificata, essere annotate alla medesima data nei registri indicati dagli articoli 16 e 18 del Dpr 600/73. Potrebbe, pertanto, sembrare che le condizione debbano sussistere alla data di chiusura dell’esercizio, oltre che a quella di chiusura dell’esercizio successivo. Al riguardo, la norma si limita a richiedere che i beni risultino dalle scritture contabili, senza alcun riferimento alle condizioni. Pertanto è sufficiente che sussistano alla data di chiusura dell’esercizio con riferimento al quale è eseguita la rivalutazione.
Gianfranco Ferranti, Rivalutazioni, nuovi margini, in Il Sole 24 Ore, 28/02/2006, pag. 27

Trasferimenti coattivi al bivio fiscale
La Finanziaria 2006, tramite l’articolo 1, comma 497, ha stabilito che, per le cessioni degli immobili abitativi e delle relative pertinenze tra persone fisiche, l’acquirente può chiedere al notaio di applicare l’imposta di registro, ipotecaria e catastale, sul valore catastale, a prescindere dal corrispettivo riportato nell’atto. In assenza di questi requisiti, la base imponibile segue le regole ordinarie ed è dunque costituita dal prezzo del bene indicato nel contratto. La disposizione, introdotta contro la prassi di dichiarare al notaio un prezzo inferiore a quello pattuito, dando così luogo all’occultazione del corrispettivo, è modellata sugli atti di cessione volontaria. Resta da stabilire se sia possibile estenderla ai trasferimenti coattivi. In altre parole, ci si domanda se in sede di espropriazione immobiliare possa ipotizzarsi: 1) la richiesta dell’aggiudicatario al giudice o al professionista delegato della tassazione sul valore catastale; 2) la menzione di tale richiesta nel decreto di trasferimento. In mancanza di indicazioni normative si confrontano due tesi: la prima si basa sul tenore letterale della disposizione ed esclude qualsiasi coinvolgimento delle procedure esecutive; la seconda , al contrario, estende il trattamento favorevole previsto per gli atti volontari alle vendite coattive.
M. Saraceno – F. Silla, Bivio fiscale sulle vendite forzate di immobili, in Il Sole 24 Ore, 28/02/2006, pag. 27

Da Italia Oggi

Iva, entro oggi la comunicazione dei dati
Scade oggi il termine di presentazione della comunicazione annuale dati Iva relativa al periodo d’imposta 2005. Per l’adempimento, da effettuare esclusivamente per via telematica, direttamente o mediante intermediari abilitati, va utilizzato lo stesso modello dell’anno scorso. L’obbligo di presentare la comunicazione dati, istituito con l’art. 8-bis del dpr n. 322/98, riguarda i soggetti titolari di partita Iva tenuti a presentare la dichiarazione annuale, anche se non tenuti all’esecuzione delle liquidazioni periodiche. Sono pertanto esonerati coloro che non hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione annuale. Sono inoltre esonerati dalla comunicazione dati, ancorché tenuti a presentare la dichiarazione annuale: gli organi e le amministrazioni dello stato, le regioni, gli enti locali, determinati enti pubblici, i responsabili delle procedure concorsuali; le persone fisiche che nel 2005 hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 25.822,84 euro. Nella comunicazione vanno riportati, oltre agli elementi anagrafici, i dati essenziali delle operazioni relative all’anno 2005, già presi a base per l’effettuazione delle liquidazioni periodiche, ovvero, per i contribuenti esonerati dalle liquidazioni periodiche, le risultanze annuali.
Franco Ricca, L’Iva oggi mette il punto, in Italia Oggi, 28/02/2006, pag. 36

Avviso nullo senza la convocazione
E’ nullo l’avviso emesso dall’ufficio senza la preventiva convocazione del contribuente che ha presentato istanza di accertamento con adesione; ciò perché il contraddittorio richiesto deve in ogni caso essere posto in atto dall’amministrazione; la proroga di due anni prevista per chi non ha aderito ai condoni si applica a coloro che non potevano accedere alle sanatorie per la presenza di cause ostative; queste due delle principali argomentazioni con le quali, nella sentenza n. 280/01/05 depositata il 1° febbraio 2006, la Commissione tributaria provinciale di Nuoro ha accolto il ricorso di un contribuente raggiunto da un avviso di accertamento in materia di imposte dirette e Iva. Un punto di notevole interesse contenuto nella sentenza è quello che, seppur incidentalmente, la commissione sviluppa. Il contribuente aveva infatti invocato la nullità dell’avviso di accertamento a seguito della inesistenza della sua notifica. In particolare veniva sottolineato che la notificazione per mezzo del servizio postale non può essere effettuata direttamente dall’ufficio, ma deve coinvolgere il messo comunale o messo speciale dell’ufficio. Nell’accogliere le doglianze di parte la commissione sottolineava anche l’impossibilità per l’ufficio di revocare e rinotificare l’atto per la carenza del diritto di proroga dei termini non applicabile  al (…) che restava escluso dal condono essendo soggetto a procedimento penale. Quindi secondo i giudici di Nuoro la proroga di due anni ai termini di accertamento collegata alla mancata adesione ai condoni riguarda soltanto quei soggetti che non hanno aderito pur in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa.
Alessandro Felicioni, E’ nullo l’avviso emesso dall’ufficio senza convocazione dell’interessato, in Italia Oggi, 28/02/2006, pag. 36

Scissioni non proporzionali sotto la lente
Non passa la scissione non proporzionale volta a mascherare la semplice assegnazione di beni ai soci al fine di rinviare all’infinito la tassazione sulle plusvalenze; non bastano i semplici dissidi tra i soci a legittimare l’operazione se questa è volta solo a costruire società contenitori attraverso le quali gestire direttamente il patrimonio immobiliare godendo però dello schermo societario. E’ drastico il comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive nel proprio parere n. 48 depositato il 7 dicembre scorso in risposta ad una istanza proposta da una srl immobiliare partecipata da due soci al 50%. I soggetti titolari delle quote della srl sono professionisti che utilizzano gli immobili di proprietà della società per esercitare le propria attività di lavoro autonomo.
Alessandro Felicioni, paletti a scissioni non proporzionali, in Italia Oggi, 28/02/2006, pag. 37