Da Il Sole 24 Ore
Indagini online prorogate al 15
aprile
Ancora una proroga per le indagini finanziarie online. Con
provvedimento del 24 febbraio 2006, l’agenzia delle Entrate ha
infatti deciso lo slittamento da oggi al prossimo 15 aprile del
termine entro cui gli intermediari dovranno dotarsi di un
indirizzo di posta certificata (Pec) per la ricezione e la
trasmissione di dati e notizie sulle indagini avviate dal
fisco. Con lo stesso provvedimento l’agenzia ha anche prorogato
dal 1° marzo al 2 maggio 2006 un altro termine: quello per
l’utilizzo della procedura di scambio di informazioni online tra
gli uffici dell’amministrazione fiscale e gli intermediari
finanziari. In una nota le Entrate spiegano che le motivazioni
alla base di questo rinvio sono tutte da ricercarsi nelle
richieste di numerose associazioni e intermediari finanziari.
Cogliendo l’occasione del rinvio, quindi, l’agenzia ha
volutamente fatto slittare più avanti anche la data di avvio
della procedura per disporre di un adeguato lasso di tempo
necessario per l’effettuazione di prove tecniche mirate alla
verifica del corretto funzionamento della procedura di
trasmissione e della gestione dei dati trasmessi.
Marco Peruzzi, Slittano le indagini finanziarie online, in
Il Sole 24 Ore, 28/02/2006, pag. 25
Indagini, con la proroga nuovi
chiarimenti
Con la proroga dell’avvio delle indagini finanziarie contenuta
nel provvedimento 24 febbraio 2006, l’agenzia delle Entrate ha
anche colto l’occasione per modificare e integrare il precedente
provvedimento del 22 dicembre 2005. Inoltre la previsione dei
due termini – uno di scadenza (15 aprile 2006) per la
comunicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata,
l’latro di inizio (2 maggio 2006) delle richieste di dati
relativi ai soggetti indagati di evasione fiscale – consentirà
all’amministrazione di effettuare le prove tecniche di
funzionamento del sistema. Il documento contiene un’importante
integrazione che stabilisce il termine di 30 giorni, dall’evento
costitutivo, entro il quale gli intermediari finanziari di nuova
costituzione comunicano l’indirizzo di posta elettronica. A
questo proposito si ritiene che per questi soggetti l’evento
costitutivo si manifesti, in senso atecnico, dalla data in cui
l’Uic iscrive l’intermediario all’elenco di cui all’articolo 106
del Tub ovvero la holding di cui all’articolo 113. Circa le
causali da impegnare per la segnalazione di eventuali operazioni
effettuate dalle banche è stata modificata la voce 35 della
tabella, allegato 1, del provvedimento precedente, da utilizzare
ora per gli storni in contabilità riferiti non solo alle
ricevute bancarie ma a tutte le operazioni intrattenute con il
soggetto indagato.
Gaetano De Vito, Holding, selezionati i casi da segnalare, in
Il Sole 24 Ore, 28/02/2006, pag. 25
Rivalutazioni, chiarite alcune
condizioni
Nella circolare 6/E del 2006 l’agenzia delle Entrate non ha
fornito chiarimenti sulle numerose questioni interpretative che
si pongono sulla disciplina della rivalutazione delle aree
fabbricabili delle imprese. Uno dei problemi più rilevanti è
senza dubbio quello concernente l’individuazione del momento nel
quale devono sussistere le condizioni per la rivalutazione
previste dalla norma, in base alle quali: 1) deve trattarsi di
un’area fabbricabile; 2) l’area non deve essere ancora
edificata; 3) deve essere demolito l’edificio eventualmente
esistente sull’area stessa. Il comma 473 dell’articolo unico
della Finanziaria 2006 stabilisce che le aree edificabili devono
risultare dal bilancio relativo all’esercizio in corso al 31
dicembre 2004 ovvero, per i soggetti in contabilità
semplificata, essere annotate alla medesima data nei registri
indicati dagli articoli 16 e 18 del Dpr 600/73. Potrebbe,
pertanto, sembrare che le condizione debbano sussistere alla
data di chiusura dell’esercizio, oltre che a quella di chiusura
dell’esercizio successivo. Al riguardo, la norma si limita a
richiedere che i beni risultino dalle scritture contabili, senza
alcun riferimento alle condizioni. Pertanto è sufficiente che
sussistano alla data di chiusura dell’esercizio con riferimento
al quale è eseguita la rivalutazione.
Gianfranco Ferranti, Rivalutazioni, nuovi margini, in
Il Sole 24 Ore, 28/02/2006, pag. 27
Trasferimenti coattivi al bivio
fiscale
La Finanziaria 2006, tramite l’articolo 1, comma 497,
ha stabilito che, per le cessioni degli immobili abitativi e
delle relative pertinenze tra persone fisiche, l’acquirente può
chiedere al notaio di applicare l’imposta di registro,
ipotecaria e catastale, sul valore catastale, a prescindere dal
corrispettivo riportato nell’atto. In assenza di questi
requisiti, la base imponibile segue le regole ordinarie ed è
dunque costituita dal prezzo del bene indicato nel contratto. La
disposizione, introdotta contro la prassi di dichiarare al
notaio un prezzo inferiore a quello pattuito, dando così luogo
all’occultazione del corrispettivo, è modellata sugli atti di
cessione volontaria. Resta da stabilire se sia possibile
estenderla ai trasferimenti coattivi. In altre parole, ci si
domanda se in sede di espropriazione immobiliare possa
ipotizzarsi: 1) la richiesta dell’aggiudicatario al giudice o al
professionista delegato della tassazione sul valore catastale;
2) la menzione di tale richiesta nel decreto di trasferimento.
In mancanza di indicazioni normative si confrontano due tesi: la
prima si basa sul tenore letterale della disposizione ed esclude
qualsiasi coinvolgimento delle procedure esecutive; la seconda ,
al contrario, estende il trattamento favorevole previsto per gli
atti volontari alle vendite coattive.
M. Saraceno – F. Silla, Bivio fiscale sulle vendite forzate
di immobili, in Il Sole 24 Ore, 28/02/2006, pag.
27
Da Italia Oggi
Iva, entro oggi la comunicazione dei
dati
Scade oggi il termine di presentazione della comunicazione
annuale dati Iva relativa al periodo d’imposta 2005. Per
l’adempimento, da effettuare esclusivamente per via telematica,
direttamente o mediante intermediari abilitati, va utilizzato lo
stesso modello dell’anno scorso. L’obbligo di presentare la
comunicazione dati, istituito con l’art. 8-bis del dpr n.
322/98, riguarda i soggetti titolari di partita Iva tenuti a
presentare la dichiarazione annuale, anche se non tenuti
all’esecuzione delle liquidazioni periodiche. Sono pertanto
esonerati coloro che non hanno l’obbligo di presentare la
dichiarazione annuale. Sono inoltre esonerati dalla
comunicazione dati, ancorché tenuti a presentare la
dichiarazione annuale: gli organi e le amministrazioni dello
stato, le regioni, gli enti locali, determinati enti pubblici, i
responsabili delle procedure concorsuali; le persone fisiche che
nel 2005 hanno realizzato un volume d’affari non superiore a
25.822,84 euro. Nella comunicazione vanno riportati, oltre agli
elementi anagrafici, i dati essenziali delle operazioni relative
all’anno 2005, già presi a base per l’effettuazione delle
liquidazioni periodiche, ovvero, per i contribuenti esonerati
dalle liquidazioni periodiche, le risultanze annuali.
Franco Ricca, L’Iva oggi mette il punto, in Italia
Oggi, 28/02/2006, pag. 36
Avviso nullo senza la convocazione
E’ nullo l’avviso emesso dall’ufficio senza la preventiva
convocazione del contribuente che ha presentato istanza di
accertamento con adesione; ciò perché il contraddittorio
richiesto deve in ogni caso essere posto in atto
dall’amministrazione; la proroga di due anni prevista per chi
non ha aderito ai condoni si applica a coloro che non potevano
accedere alle sanatorie per la presenza di cause ostative;
queste due delle principali argomentazioni con le quali, nella
sentenza n. 280/01/05 depositata il 1° febbraio 2006, la
Commissione tributaria provinciale di Nuoro ha accolto il
ricorso di un contribuente raggiunto da un avviso di
accertamento in materia di imposte dirette e Iva. Un punto di
notevole interesse contenuto nella sentenza è quello che, seppur
incidentalmente, la commissione sviluppa. Il contribuente aveva
infatti invocato la nullità dell’avviso di accertamento a
seguito della inesistenza della sua notifica. In particolare
veniva sottolineato che la notificazione per mezzo del servizio
postale non può essere effettuata direttamente dall’ufficio, ma
deve coinvolgere il messo comunale o messo speciale
dell’ufficio. Nell’accogliere le doglianze di parte la
commissione sottolineava anche l’impossibilità per l’ufficio di
revocare e rinotificare l’atto per la carenza del diritto di
proroga dei termini non applicabile al (…) che restava escluso
dal condono essendo soggetto a procedimento penale. Quindi
secondo i giudici di Nuoro la proroga di due anni ai termini di
accertamento collegata alla mancata adesione ai condoni riguarda
soltanto quei soggetti che non hanno aderito pur in presenza dei
requisiti richiesti dalla normativa.
Alessandro Felicioni, E’ nullo l’avviso emesso dall’ufficio
senza convocazione dell’interessato, in Italia Oggi,
28/02/2006, pag. 36
Scissioni non proporzionali sotto la
lente
Non passa la scissione non proporzionale volta a mascherare la
semplice assegnazione di beni ai soci al fine di rinviare
all’infinito la tassazione sulle plusvalenze; non bastano i
semplici dissidi tra i soci a legittimare l’operazione se questa
è volta solo a costruire società contenitori attraverso le quali
gestire direttamente il patrimonio immobiliare godendo però
dello schermo societario. E’ drastico il comitato consultivo per
l’applicazione delle norme antielusive nel proprio parere n. 48
depositato il 7 dicembre scorso in risposta ad una istanza
proposta da una srl immobiliare partecipata da due soci al 50%.
I soggetti titolari delle quote della srl sono professionisti
che utilizzano gli immobili di proprietà della società per
esercitare le propria attività di lavoro autonomo.
Alessandro Felicioni, paletti a scissioni non proporzionali, in
Italia Oggi, 28/02/2006, pag. 37