Da Il Sole 24 Ore
Cud e 730, restyling per
il 5 per mille
Il Cud e il 730 conquistano il formato
definitivo dopo un ultimo restyling straordinario
dovuto alla possibilità di destinare il 5 per mille
alle associazioni di volontariato, alla ricerca e ai
servizi sociali dei Comuni (introdotta in modo
sperimentale, dall’articolo 1, comma 337 della legge
266/05). L’integrazione dei modelli (il cui formato
era stato anticipato nelle scorse settimane) si è
resa necessaria dopo la pubblicazione sulla GU n. 22
del Dpcm 20 gennaio 2006 sulle modalità di
destinazione del 5 per mille. Dunque, l’agenzia
delle Entrate, con due provvedimenti del 1°
febbraio, ha recepito le schede per la scelta dei
destinatari della quota Irpef: i contribuenti
potranno fare l’opzione utilizzando il modello
integrativo Cud 2006 e il 730-1 bis. Il modello
integrativo Cud 2006 deve essere consegnato dal
datore di lavoro al lavoratore con il Cud 2006
secondo le stesse modalità previste per l’8 per
mille. Il contribuente effettuerà la scelta firmando
uno dei quattro riquadri che corrispondono alle
finalità. Il contribuente può inoltre indicare il
codice fiscale del soggetto cui intende destinare
direttamente la quota del 5 per mille dell’Irpef.
Stesse modalità anche per il 730 che concede questa
nuova possibilità con il modello 730-1 bis.
Naturalmente, la scelta potrà essere effettuata
anche attraverso Unico.
N. Bianchi – B. Massara, Cud e 730, versione
finale, in Il Sole 24 Ore, 3/02/2006,
pag. 21
Iva ridotta, nuove
prospettive
L’accordo sulla proroga fino al 31 dicembre
2010 della direttiva comunitaria in materia di Iva
per i servizi ad alta intensità di manodopera è
positivo, in quanto eviterà di dover inseguire le
decisioni su questo fronte ogni uno-due anni. Il
provvedimento originario, la direttiva 1999/85/Ce,
inizialmente aveva una validità triennale,
finalizzata a valutare gli effetti della riduzione
di aliquota, si in termini di gettito che di
benefici sull’economia in generale. La direttiva
consente di scegliere fino a tre settori sui cinque
previsti dal documento comunitario, formalizzato
come allegato K alla sesta direttiva: manutenzione
edile delle abitazioni, assistenza domiciliare,
servizi dei parrucchieri, servizi di pulizia,
servizi di piccola manutenzione. La giustificazione
relativa al gettito sta nell’elevato livello di
evasione possibile per questi servizi resi a
committenti privati. La nuova proroga pone peraltro
in evidenza che i cinque servizi, o almeno alcuni di
essi, necessitano di un’aliquota ridotta per far
emergere il sommerso. Sommerso che in molti casi
continua indisturbato con qualsiasi livello di
tassazione. L’impossibilità di proseguire con
l’aliquota agevolata sino all’adozione di una nuova
direttiva aveva indotto il legislatore della
Finanziaria 2006 ad elevare la detrazione d’imposta
per i lavori edili in Italia dal 36 al 41%. L’Italia
aveva inizialmente scelto due settori: l’edilizia e
l’assistenza domiciliare. Con l’approvazione della
proroga a livello comunitario, il nostro Paesi
potrebbe ripescare altri due ambiti, rispetto alle
manutenzioni edili, ma difficilmente lo farà, per
evidenti motivi di gettito.
Raffaele Rizzardi, L’Iva ridotta rilancia la
lotta al sommerso, in Il Sole 24 Ore,
3/02/2006, pag. 21
Rendite finanziarie,
perdite a portata ridotta
L’agenzia delle Entrate ha fornito alcuni
ulteriori chiarimenti, rispetto alla circolare 4/E
del 206, sugli effetti del correttivo Ires sulla
tassazione delle rendite finanziarie. Gli strumenti
finanziari partecipativi esteri sono normalmente
assimilati alle azioni. Nel caso in cui la
legislazione dello Stato estero preveda che il
rendimento dello strumento sia deducibile dal
reddito imponibile dell’emittente, il titolo è
trattato come similare alle obbligazioni o atipico.
E’ stato chiesto se, in questo caso, qualora il
titolo preveda la partecipazione del sottoscrittore
non solo agli utili, ma anche alle perdite, queste
siano deducibili dal reddito d’impresa
dell’emittente, per competenza, in analogia a quanto
previsto dalla risoluzione 1127 del 3 marzo 1984 per
i contratti di associazione in partecipazione. Le
Entrate hanno risposto che fino al momento del
realizzo le eventuali perdite del soggetto emittente
avranno rilievo per il sottoscrittore esclusivamente
ai fini della valutazione dello strumento
finanziario, a norma dell’articolo 94 del testo
unico; cioè ai prezzi rilevati nell’ultimo giorno
dell’esercizio ovvero alla media dei prezzi
dell’ultimo mese, per i titoli negoziati in mercati
regolamentati; ovvero comparativamente al valore
normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche
negoziati e, in mancanza, in base ad altri elementi
determinabili in modo obiettivo, per gli altri
titoli.
Marco Piazza, Rendite finanziarie, perdite a
rilevanza limitata, in Il Sole 24 Ore,
3/02/2006, pag. 21
Autotrasportatori, scheda
carburanti ko
Pieno di carburante più gravoso per gli
operatori del trasporto su strada. Dal 1° gennaio
2006 gli autotrasportatori di beni per conto terzi
non possono più documentare gli acquisti con la
scheda carburanti, ma ogni volta devono chiedere la
fattura. Nei confronti di questa categoria dunque, a
prescindere dal tipo di veicolo utilizzato, non sono
più applicabili le semplificazioni previste dal
regolamento per la semp0lificazione da apporre sulla
documentazione relativa agli acquisti di carburanti
per autotrazione. La proibizione di documentare con
l’apposita scheda gli acquisti di carburanti fatti
dai trasportatori di merci per conto terzi deriva da
una delle norme della Finanziaria 2006 (legge
266/2005). Il comma 109 dell’unico articolo della
manovra stabilisce che all’articolo 6 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: “nonché degli
autotrasportatori di cose per conto terzi”. Questo
articolo stabilisce che le disposizioni del
regolamento, che consente di documentare gli
acquisti di carburanti presso i benzinai con la
scheda carburanti, non si applicano nei confronti
di: Stato, enti pubblici territoriali, istituti
universitari, enti ospedalieri, di assistenza e
beneficenza e dal 1° gennaio scorso, con
l’inserimento apportato dalla Finanziaria, gli
autotrasportatori di cose per conto terzi.
Tonino Morina, Il pieno esige la fattura,
in Il Sole 24 Ore, 3/02/2006, pag. 23
Da Italia Oggi
Liti fiscali online, al
via il primo step
Ai nastri il primo tassello del processo
tributario on-line. Dal 13 febbraio, a partire da
Toscana e Umbria, entrerà in funzione, dopo mesi di
rodaggio in alcune commissioni tributarie, la nota
di deposito. Si tratta di un modello da consegnare o
spedire alle segreterie delle commissioni tributarie
contemporaneamente al deposito del ricorso,
dell’appello e di ogni altro atto che permette di
avere immediatamente il numero di protocollo e il
collegamento on-line con gli atti processuali.
Possibilità che finora era riservata solo ai
professionisti abilitati al servizio di Entratel. La
semplificazione amministrativa è importante anche
alla luce delle maggiori competenze acquisite dai
giudici tributari grazie al dl 203/2005 che ha
stabilito che sono nella giurisdizione delle
commissioni i tributi comunque denominati. E ha
assegnato agli organismi le controversie sul canone
per l’occupazione di spazi e aree pubbliche; le liti
sul canone per lo scarico e la depurazione delle
acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti
urbani; le controversie attinenti l’imposta o il
canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle
pubbliche affissioni.
Antonella Gorret, Primo step per le liti fiscali
on-line, in Italia Oggi, 3/02/2006, pag.
28
Indagini bancarie con
pochi limiti
Anche le holding di famiglia, cioè a dire
le società che hanno per oggetto principale o
esclusivo l’assunzione di partecipazioni, rientrano
tra gli intermediari finanziari ai quali sarà
possibile richiedere i movimenti effettuati nel loro
ambito. E’ questa la risposta fornita dall’Agenzia
delle Entrate in esito ad una specifica domanda
rivolta in occasione degli incontri programmatici
attivati per dare una prima lettura interpretativa,
non solo al contenuto della Finanziaria per il 2006,
ma anche agli latri provvedimenti che vi girano
attorno. E tra questi, ha assunto e va assumendo un
ruolo fondamentale la messa a regime del sistema di
indagine amministrativa sulle movimentazioni
finanziarie effettuate dal contribuente. E’ stato
più volte ricordato come il punto 2) del primo comma
dell’art. 32 del dpr n. 600 del 1973 preveda che i
dati e gli elementi attinenti au rapporti o alle
operazioni acquisite o rilevate debbano essere posti
a base degli accertamenti dell’amministrazione
finanziaria. Nonostante tale buon senso, la prassi
annovera accertamenti effettuati solo sulla base
delle movimentazioni in entrata ed uscite che non
hanno trovata adeguata giustificazione. Da qui
l’indicazione tecnica di accertamenti bancari.
Eppure, un risultato così matematico, dovrebbe
cozzare con il principio di capacità contributiva
che la stessa Corte costituzionale, con sentenza n.
225 dell’8 giugno 2005 ha avuto parimenti modo di
ricordare.
A. Felicioni – G. Ripa, Indagini bancarie ad
ampio raggio, in Italia Oggi,
3/02/2006, pag. 31
Scissione non
proporzionale a rischio elusione
La scissione non proporzionale è elusiva
se rientra in una pluralità di atti diretti a
conseguire risparmi d’imposta. Infatti, quando
l’operazione maschera lo scioglimento della società
o il recesso di uno dei soci essa è volta ad
aggirare le disposizioni fiscali riguardanti la
tassazione de redditi di capitale. Sono questi gli
spunti offerti dal parere n. 42 del comitato
consultivo per l’applicazione delle norme
antielusive del 14 ottobre 2005. la soluzione
prospettata ricalca per sommi capi l’orientamento
già espresso nel recente parere n. 41/2005. Il
comitato afferma che il vantaggio fiscale non deriva
dall’operazione di scissione in sé e per sé, ma
dalla realizzazione di una pluralità di atti
coordinati al fine di conseguire risparmi d’imposta.
Sergio Mazzei, Elusiva la scissione che fa
risparmiare, in Italia Oggi,
3/02/2006, pag. 31