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Venerdì 3 Febbraio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Cud e 730, restyling per il 5 per mille
Il Cud e il 730 conquistano il formato definitivo dopo un ultimo restyling straordinario dovuto alla possibilità di destinare il 5 per mille alle associazioni di volontariato, alla ricerca e ai servizi sociali dei Comuni (introdotta in modo sperimentale, dall’articolo 1, comma 337 della legge 266/05). L’integrazione dei modelli (il cui formato era stato anticipato nelle scorse settimane) si è resa necessaria dopo la pubblicazione sulla GU n. 22 del Dpcm 20 gennaio 2006 sulle modalità di destinazione del 5 per mille. Dunque, l’agenzia delle Entrate, con due provvedimenti del 1° febbraio, ha recepito le schede per la scelta dei destinatari della quota Irpef: i contribuenti potranno  fare l’opzione utilizzando il modello integrativo Cud 2006 e il 730-1 bis. Il modello integrativo Cud 2006 deve essere consegnato dal datore di lavoro al lavoratore con il Cud 2006 secondo le stesse modalità previste per l’8 per mille. Il contribuente effettuerà la scelta firmando uno dei quattro riquadri che corrispondono alle finalità. Il contribuente può inoltre indicare il codice fiscale del soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille dell’Irpef. Stesse modalità anche per il 730 che concede questa nuova possibilità con il modello 730-1 bis. Naturalmente, la scelta potrà essere effettuata anche attraverso Unico.
N. Bianchi – B. Massara, Cud e 730, versione finale, in Il Sole 24 Ore, 3/02/2006, pag. 21

Iva ridotta, nuove prospettive
L’accordo sulla proroga fino al 31 dicembre 2010 della direttiva comunitaria in materia di Iva per i servizi ad alta intensità di manodopera è positivo, in quanto eviterà di dover inseguire le decisioni su questo fronte ogni uno-due anni. Il provvedimento originario, la direttiva 1999/85/Ce, inizialmente aveva una validità triennale, finalizzata a valutare gli effetti della riduzione di aliquota, si in termini di gettito che di benefici sull’economia in generale. La direttiva consente di scegliere fino a tre settori sui cinque previsti dal documento comunitario, formalizzato come allegato K alla sesta direttiva: manutenzione edile delle abitazioni, assistenza domiciliare, servizi dei parrucchieri, servizi di pulizia, servizi di piccola manutenzione. La giustificazione relativa al gettito sta nell’elevato livello di evasione possibile per questi servizi resi a committenti privati. La nuova proroga pone peraltro in evidenza che i cinque servizi, o almeno alcuni di essi, necessitano di un’aliquota ridotta per far emergere il sommerso. Sommerso che in molti casi continua indisturbato con qualsiasi livello di tassazione. L’impossibilità di proseguire con l’aliquota agevolata sino all’adozione di una nuova direttiva aveva indotto il legislatore della Finanziaria 2006 ad elevare la detrazione d’imposta per i lavori edili in Italia dal 36 al 41%. L’Italia aveva inizialmente scelto due settori: l’edilizia e l’assistenza domiciliare. Con l’approvazione della proroga a livello comunitario, il nostro Paesi potrebbe ripescare altri due ambiti, rispetto alle manutenzioni edili, ma difficilmente lo farà, per evidenti motivi di gettito.
Raffaele Rizzardi, L’Iva ridotta rilancia la lotta al sommerso, in Il Sole 24 Ore, 3/02/2006, pag. 21

Rendite finanziarie, perdite a portata ridotta
L’agenzia delle Entrate ha fornito alcuni ulteriori chiarimenti, rispetto alla circolare 4/E del 206, sugli effetti del correttivo Ires sulla tassazione delle rendite finanziarie. Gli strumenti finanziari partecipativi esteri sono normalmente assimilati alle azioni. Nel caso in cui la legislazione dello Stato estero preveda che il rendimento dello strumento sia deducibile dal reddito imponibile dell’emittente, il titolo è trattato come similare alle obbligazioni o atipico. E’ stato chiesto se, in questo caso, qualora il titolo preveda la partecipazione del sottoscrittore non solo agli utili, ma anche alle perdite, queste siano deducibili dal reddito d’impresa dell’emittente, per competenza, in analogia a quanto previsto dalla risoluzione 1127 del 3 marzo 1984 per i contratti di associazione in partecipazione. Le Entrate hanno risposto che fino al momento del realizzo le eventuali perdite del soggetto emittente avranno rilievo per il sottoscrittore esclusivamente ai fini della valutazione dello strumento finanziario, a norma dell’articolo 94 del testo unico; cioè ai prezzi rilevati nell’ultimo giorno dell’esercizio ovvero alla media dei prezzi dell’ultimo mese, per i titoli negoziati in mercati regolamentati; ovvero comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche   negoziati e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo, per gli altri titoli.
Marco Piazza, Rendite finanziarie, perdite a rilevanza limitata, in Il Sole 24 Ore, 3/02/2006, pag. 21

Autotrasportatori, scheda carburanti ko
Pieno di carburante più gravoso per gli operatori del trasporto su strada. Dal 1° gennaio 2006 gli autotrasportatori di beni per conto terzi non possono più documentare gli acquisti con la scheda carburanti, ma ogni volta devono chiedere la fattura. Nei confronti di questa categoria dunque, a prescindere dal tipo di veicolo utilizzato, non sono più applicabili le semplificazioni previste dal regolamento per la semp0lificazione da apporre sulla documentazione relativa agli acquisti di carburanti per autotrazione. La proibizione di documentare con l’apposita scheda gli acquisti di carburanti fatti dai trasportatori di merci per conto terzi deriva da una delle norme della Finanziaria 2006 (legge 266/2005). Il comma 109 dell’unico articolo della manovra stabilisce che all’articolo 6 del regolamento  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 444, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché degli autotrasportatori di cose per conto terzi”. Questo articolo stabilisce che le disposizioni del regolamento, che consente di documentare gli acquisti di carburanti presso i benzinai con la scheda carburanti, non si applicano nei confronti di: Stato, enti pubblici territoriali, istituti universitari, enti ospedalieri, di assistenza e beneficenza e dal 1° gennaio scorso, con l’inserimento apportato dalla Finanziaria, gli autotrasportatori di cose per conto terzi.
Tonino Morina, Il pieno esige la fattura, in Il Sole 24 Ore, 3/02/2006, pag. 23

 

Da Italia Oggi

Liti fiscali online, al via il primo step
Ai nastri il primo tassello del processo tributario on-line. Dal 13 febbraio, a partire da Toscana e Umbria, entrerà in funzione, dopo mesi di rodaggio in alcune commissioni tributarie, la nota di deposito. Si tratta di un modello da consegnare o spedire alle segreterie delle commissioni tributarie contemporaneamente al deposito del ricorso, dell’appello e di ogni altro atto che permette di avere immediatamente il numero di protocollo e il collegamento on-line con gli atti processuali. Possibilità che finora era riservata solo ai professionisti abilitati al servizio di Entratel. La semplificazione amministrativa è importante anche alla luce delle maggiori competenze acquisite dai giudici tributari grazie al dl 203/2005 che ha stabilito che sono nella giurisdizione delle commissioni i tributi comunque denominati. E ha assegnato agli organismi le controversie sul canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche; le liti sul canone per lo scarico e la depurazione delle acque reflue e per lo smaltimento dei rifiuti urbani; le controversie attinenti l’imposta o il canone comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni.
Antonella Gorret, Primo step per le liti fiscali on-line, in Italia Oggi, 3/02/2006, pag. 28

Indagini bancarie con pochi limiti
Anche le holding di famiglia, cioè a dire le società che hanno per oggetto principale o esclusivo l’assunzione di partecipazioni, rientrano tra gli intermediari finanziari ai quali sarà possibile richiedere i movimenti effettuati nel loro ambito. E’ questa la risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate in esito ad una specifica domanda rivolta in occasione degli incontri programmatici attivati per dare una prima lettura interpretativa, non solo al contenuto della Finanziaria per il 2006, ma anche agli latri provvedimenti che vi girano attorno. E tra questi, ha assunto e va assumendo un ruolo fondamentale la messa a regime del sistema di indagine amministrativa sulle movimentazioni finanziarie effettuate dal contribuente. E’ stato più volte ricordato come il punto 2) del primo comma dell’art. 32 del dpr n. 600 del 1973 preveda che i dati e gli elementi attinenti au rapporti o alle operazioni acquisite o rilevate debbano essere posti a base degli accertamenti dell’amministrazione finanziaria. Nonostante tale buon senso, la prassi annovera accertamenti effettuati solo sulla base delle movimentazioni in entrata ed uscite che non hanno trovata adeguata giustificazione. Da qui l’indicazione tecnica di accertamenti bancari. Eppure, un risultato così matematico, dovrebbe cozzare con il principio di capacità contributiva che la stessa Corte costituzionale, con sentenza n. 225 dell’8 giugno 2005 ha avuto parimenti modo di ricordare.
A. Felicioni – G. Ripa, Indagini bancarie ad ampio raggio, in Italia Oggi, 3/02/2006, pag. 31

Scissione non proporzionale a rischio elusione
La scissione non  proporzionale è elusiva se rientra in una pluralità di atti diretti a conseguire risparmi d’imposta. Infatti, quando l’operazione maschera lo scioglimento della società o il recesso di uno dei soci essa è volta ad aggirare le disposizioni fiscali riguardanti la tassazione de redditi di capitale. Sono questi gli spunti offerti dal parere n. 42 del comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive del 14 ottobre 2005. la soluzione prospettata ricalca per sommi capi l’orientamento già espresso nel recente parere n. 41/2005. Il comitato afferma che il vantaggio fiscale non deriva dall’operazione di scissione in sé e per sé, ma dalla realizzazione di una pluralità di atti coordinati al fine di conseguire risparmi d’imposta.
Sergio Mazzei, Elusiva la scissione che fa risparmiare, in Italia Oggi, 3/02/2006, pag. 31