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Sabato 4 Febbraio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Definitivi i 770 /2006
Sono definitivi i modelli 770 semplificato e 770 ordinario. Con un provvedimento del 17 gennaio 2006, pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio sono stati infatti approvati tutti i due i modelli. Le dichiarazioni 770 devono essere presentate solo in via telematica. I contribuenti tenuti a presentare il modello 770/2006 semplificato, in scadenza il 2 ottobre 2006, o il 770 ordinario, in scadenza il 31 ottobre 2006, sono obbligati a presentare ondine anche le altre dichiarazioni annuali: Iva, redditi e Irap. Il 770 ordinario, invece, può essere compreso nella dichiarazione unificata, Unico 2006, considerata la coincidenza del termine di scadenza. Si ricorda che il modello semplificato, da presentare ondine, riguarda i sostituti d’imposta, comprese le amministrazioni dello Stato, che devono dichiarare i dati relativi a certificazioni rilasciate ai contribuenti cui sono stati corrisposti nel 2005 redditi di lavoro dipendente e assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, nonché i dati contributivi, previdenziali e assicurativi e quelli relativi all’assistenza fiscale prestata nel 2005 per il 2004. Il modello 770 ordinario, riguarda invece  i sostituti d’imposta e gli intermediari che devono dichiarare le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi da capitale erogati nel 2005 o operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo.

Tonino Morina, Pronti i “770, dichiarazione in due tempi, in Il Sole 24 Ore, 04/02/2006, pag. 25

Rivalutazione e riallineamento
La disposizione che consente la rivalutazione dei beni d’impresa detenuti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2004, vale anche per il riallineamento, ciclistico e fiscale dei valori riferiti alla stessa tipologia di beni rivalutabili. Il passaggio è stato confermato a Telefisco 2006 ed è particolarmente significativo,,, tenuto conto che con la riforma tributaria del 2004non vi è più alcuna disposizione (a regime) che consente di affrancare il disallineamento tra valori fiscali in seguito, ad esempio, a operazioni di fusione o scissione. Nelle precedenti fasi della rivalutazione, la convenienza a effettuare la rivalutazione era stata messa in discussione alla luce della circostanza che il sistema tributario presentava, per alcuni casi di disallineamento, procedure a regime più convenienti per riallineare le differenze civili e fiscali. Era il caso, ad esempio dei disavanzi da fusione o scissione per i quali era possibile l’affrancamento versando l’imposta sostitutiva del 19%, ma senza dover isolare una riserva in sospensione d’imposta, come invece accade nel riallineamento secondo l’art. 14 della legge 342/00. Oggi non esiste più alcuna possibilità di affrancare disavanzi di fusione o scissione, specie se questi si sono formati nel corso del 2004 per cui il riallineamento si presenta come l’unica possibilità per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti.
Paolo Meneghetti,  Sui valori spazio al riallineamento, in Il Sole 24 Ore, 04/02/2006, pag. 26

Definizione solo per un periodo d’imposta
La definizione concordataria prevista dalla legge Finanziaria per il biennio 2003/2004 è ammessa anche solo per un periodo d’imposta, secondo le scelte di opportunità del contribuente che, necessariamente, avrà al contempo accettato la programmazione per il triennio 2006-2008. E’ questa l’interpretazione formulata dall’agenzia delle entrate in risposta a uno dei quesiti formulati nell’ambito di Telefisco 2006, che certamente amplia il novero delle opportunità offerte dalla possibilità di definire gli anni pregressi. Tuttavia proprio questa facoltà da salutare con favore, getta sul tappeto un problema che emerge dall’attuale quadro normativo di riferimento. Le proposte che verranno inviate per la programmazione conterranno anche gli importi per l’eventuale definizione dei periodi 2003 e 2004. Così come per la programmazione, anche per il concordato le elaborazioni verranno effettuate tenendo conto delle risultanze dell’applicazione degli studi di settore e dei parametri, dei dati sull’andamento dell’economia nazionale per settori economici di attività, della coerenza dei componenti negativi di reddito e di ogni altra informazione disponibile riferibile al contribuente.
Carlo Nocera, Concordato a proposta rigida, in Il Sole 24 Ore, 04/02/2006, pag. 26

Da Italia Oggi

Per l’imposta di registro, rileva l’utile
L’ufficio del registro nel determinare, in occasione della cessione d’azienda, l’avviamento di questa dovrà tener conto dell’utile di bilancio e non del volume d’affari. In sostanza la determinazione di tale avviamento non potrà avvenire mediante dei coefficienti rapportati all’attività esercitata e cioè al volume d’affari medio di quel tipo di impresa. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 2204 del 1° febbraio 2006, ha respinto il ricorso dell’amministrazione finanziaria e ha ritenuto applicabile a questo caso il dpr n. 460 del 1996. La vicenda nasce da un avviso di accertamento che l’ufficio del registro di Roma ha notificato a un ristorante, elevando l’avviamento dell’azienda ceduta da 25 milioni a 111 milioni di vecchie lire. La valutazione era stata fatta sulla base del giro d’affari dell’azienda ritenuto immediata espressione della potenziale redditività dell’impresa. Si precisa, che, il punto fermo da cui è partita la Corte è che l’avviamento, essendo una qualità d’azienda si atteggia come bene di questa e va quindi incluso nel trasferimento. Ne deriva che deve essere senza dubbio assoggettato a imposta di registro. Quindi, per concludere, sull’avviamento si pagano le tasse ma non è giusto che queste siano calcolate sul volume d’affari. E’ preferibile riferirsi  al reddito che riflette, più da vicino, la situazione reale dell’impresa.
Debora Alberici, Cessione d’azienda, conta l’utile per l’ok dell’ufficio del registro, in Italia Oggi, 04/02/2006

Sugli oli lubrificanti il fisco ignora l’Ue
La Finanziaria 2006 ha legiferato in materia  di imposizione degli oli lubrificanti destinati a usi diversi dalla combustione e dalla carburazione prevedendone la tassazione. Ma le direttive comunitarie e la posizione della Corte di giustizia europea in materia dicono il contrario. E anche la Commissione tributaria provinciale di Napoli accoglie la tesi dell’illegittimità dell’imposta. La Ctp ha infatti ritenuto, con la sentenza n. 385/32/05, depositata il 10/1/2006, illegittima l’imposta sugli oli lubrificanti e pertanto ha riconosciuto il diritto di tale imposta versata anche nell’esercizio 2004. Sostenendo la vigenza della direttiva comunitaria n. 12 del 1992, la Commissione evidenzia già la difformità di quanto disposto dalla Finanziaria con il dettame comunitario.
Bonaventura Sorrentino, Oli lubrificanti, il fisco ignora l’Ue, in Italia Oggi, 04/02/2006

Dubbi per perdite da disposizioni agevolative
Definizione 2003/2004 e perdite: restano i dubbi per quelle definite e affrancate. Irrilevanti le perdite da Tremonti-bis. Il rinvio operato dall’Agenzia delle entrate ai chiarimenti del concordato ex art. 7 della legge 289/02 non risolve tutte le perplessità in ordine al comma 516 che stabilisce l’irrilevanza a qualsiasi fine delle perdite risultanti dalle dichiarazioni del biennio definibile. In relazione ai condoni un dubbio sorge sulle perdite originate dall’applicazione di disposizioni agevolative, quali la Tremonti - bis, che in base all’esplicito riferimento del citato art. 9 della 289/02 conservano la rilevanza per i contribuenti che fruivano del tombale, senza necessità di affrancamento e pur non derivando da periodi non più accertabili. La nuova definizione non reca alcuna deroga in merito, e dunque può ragionevolmente affermarsi che le perdite in questione non siano più utilizzabili, così come stesse argomentazioni sembrano possano valere in riferimento ad altre disposizioni agevolative utilizzate nel periodo 2003-2004, quali la Tecno-Tremonti. In effetti, in tale direzione spinge proprio la formulazione del comma 516, sostanzialmente identico, al riguardo, al citato articolo 7 della legge 289/02.
Maurizio Tozzi, Nel condono 2003/2004 non rilevano perdite derivanti dalla Tremonti-bis, in Italia Oggi, 04/02/2006