Da Il Sole 24 Ore
Definitivi i 770 /2006
Sono definitivi i modelli 770 semplificato e 770
ordinario. Con un provvedimento del 17 gennaio 2006,
pubblicato in G.U. n. 25 del 31 gennaio sono stati
infatti approvati tutti i due i modelli. Le
dichiarazioni 770 devono essere presentate solo in
via telematica. I contribuenti tenuti a presentare
il modello 770/2006 semplificato, in scadenza il 2
ottobre 2006, o il 770 ordinario, in scadenza il 31
ottobre 2006, sono obbligati a presentare ondine
anche le altre dichiarazioni annuali: Iva, redditi e
Irap. Il 770 ordinario, invece, può essere compreso
nella dichiarazione unificata, Unico 2006,
considerata la coincidenza del termine di scadenza.
Si ricorda che il modello semplificato, da
presentare ondine, riguarda i sostituti d’imposta,
comprese le amministrazioni dello Stato, che devono
dichiarare i dati relativi a certificazioni
rilasciate ai contribuenti cui sono stati
corrisposti nel 2005 redditi di lavoro dipendente e
assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni
in forma di capitale erogate da fondi pensione,
redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi
diversi, nonché i dati contributivi, previdenziali e
assicurativi e quelli relativi all’assistenza
fiscale prestata nel 2005 per il 2004. Il modello
770 ordinario, riguarda invece i sostituti
d’imposta e gli intermediari che devono dichiarare
le ritenute operate su dividendi, proventi da
partecipazione, redditi da capitale erogati nel 2005
o operazioni di natura finanziaria effettuate nello
stesso periodo.
Tonino Morina, Pronti i “770,
dichiarazione in due tempi, in Il Sole 24 Ore,
04/02/2006, pag. 25
Rivalutazione e riallineamento
La disposizione che consente la rivalutazione
dei beni d’impresa detenuti nel bilancio chiuso al
31 dicembre 2004, vale anche per il riallineamento,
ciclistico e fiscale dei valori riferiti alla stessa
tipologia di beni rivalutabili. Il passaggio è stato
confermato a Telefisco 2006 ed è particolarmente
significativo,,, tenuto conto che con la riforma
tributaria del 2004non vi è più alcuna disposizione
(a regime) che consente di affrancare il
disallineamento tra valori fiscali in seguito, ad
esempio, a operazioni di fusione o scissione. Nelle
precedenti fasi della rivalutazione, la convenienza
a effettuare la rivalutazione era stata messa in
discussione alla luce della circostanza che il
sistema tributario presentava, per alcuni casi di
disallineamento, procedure a regime più convenienti
per riallineare le differenze civili e fiscali. Era
il caso, ad esempio dei disavanzi da fusione o
scissione per i quali era possibile l’affrancamento
versando l’imposta sostitutiva del 19%, ma senza
dover isolare una riserva in sospensione d’imposta,
come invece accade nel riallineamento secondo l’art.
14 della legge 342/00. Oggi non esiste più alcuna
possibilità di affrancare disavanzi di fusione o
scissione, specie se questi si sono formati nel
corso del 2004 per cui il riallineamento si presenta
come l’unica possibilità per ottenere il
riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti.
Paolo Meneghetti, Sui valori spazio al
riallineamento, in Il Sole 24 Ore,
04/02/2006, pag. 26
Definizione solo per un
periodo d’imposta
La definizione concordataria prevista dalla
legge Finanziaria per il biennio 2003/2004 è ammessa
anche solo per un periodo d’imposta, secondo le
scelte di opportunità del contribuente che,
necessariamente, avrà al contempo accettato la
programmazione per il triennio 2006-2008. E’ questa
l’interpretazione formulata dall’agenzia delle
entrate in risposta a uno dei quesiti formulati
nell’ambito di Telefisco 2006, che certamente amplia
il novero delle opportunità offerte dalla
possibilità di definire gli anni pregressi. Tuttavia
proprio questa facoltà da salutare con favore, getta
sul tappeto un problema che emerge dall’attuale
quadro normativo di riferimento. Le proposte che
verranno inviate per la programmazione conterranno
anche gli importi per l’eventuale definizione dei
periodi 2003 e 2004. Così come per la
programmazione, anche per il concordato le
elaborazioni verranno effettuate tenendo conto delle
risultanze dell’applicazione degli studi di settore
e dei parametri, dei dati sull’andamento
dell’economia nazionale per settori economici di
attività, della coerenza dei componenti negativi di
reddito e di ogni altra informazione disponibile
riferibile al contribuente.
Carlo Nocera, Concordato a proposta rigida,
in Il Sole 24 Ore, 04/02/2006, pag. 26
Da Italia Oggi
Per l’imposta di registro,
rileva l’utile
L’ufficio del registro nel determinare, in
occasione della cessione d’azienda, l’avviamento di
questa dovrà tener conto dell’utile di bilancio e
non del volume d’affari. In sostanza la
determinazione di tale avviamento non potrà avvenire
mediante dei coefficienti rapportati all’attività
esercitata e cioè al volume d’affari medio di quel
tipo di impresa. Lo ha stabilito la Corte di
cassazione che, con la sentenza n. 2204 del 1°
febbraio 2006, ha respinto il ricorso
dell’amministrazione finanziaria e ha ritenuto
applicabile a questo caso il dpr n. 460 del 1996. La
vicenda nasce da un avviso di accertamento che
l’ufficio del registro di Roma ha notificato a un
ristorante, elevando l’avviamento dell’azienda
ceduta da 25 milioni a 111 milioni di vecchie lire.
La valutazione era stata fatta sulla base del giro
d’affari dell’azienda ritenuto immediata espressione
della potenziale redditività dell’impresa. Si
precisa, che, il punto fermo da cui è partita la
Corte è che l’avviamento, essendo una qualità
d’azienda si atteggia come bene di questa e va
quindi incluso nel trasferimento. Ne deriva che deve
essere senza dubbio assoggettato a imposta di
registro. Quindi, per concludere, sull’avviamento si
pagano le tasse ma non è giusto che queste siano
calcolate sul volume d’affari. E’ preferibile
riferirsi al reddito che riflette, più da vicino,
la situazione reale dell’impresa.
Debora Alberici, Cessione d’azienda, conta
l’utile per l’ok dell’ufficio del registro, in
Italia Oggi, 04/02/2006
Sugli oli lubrificanti il
fisco ignora l’Ue
La Finanziaria 2006 ha legiferato in
materia di imposizione degli oli lubrificanti
destinati a usi diversi dalla combustione e dalla
carburazione prevedendone la tassazione. Ma le
direttive comunitarie e la posizione della Corte di
giustizia europea in materia dicono il contrario. E
anche la Commissione tributaria provinciale di
Napoli accoglie la tesi dell’illegittimità
dell’imposta. La Ctp ha infatti ritenuto, con la
sentenza n. 385/32/05, depositata il 10/1/2006,
illegittima l’imposta sugli oli lubrificanti e
pertanto ha riconosciuto il diritto di tale imposta
versata anche nell’esercizio 2004. Sostenendo la
vigenza della direttiva comunitaria n. 12 del 1992,
la Commissione evidenzia già la difformità di quanto
disposto dalla Finanziaria con il dettame
comunitario.
Bonaventura Sorrentino, Oli lubrificanti, il
fisco ignora l’Ue, in Italia Oggi,
04/02/2006
Dubbi per perdite da
disposizioni agevolative
Definizione 2003/2004 e perdite: restano i dubbi
per quelle definite e affrancate. Irrilevanti le
perdite da Tremonti-bis. Il rinvio operato
dall’Agenzia delle entrate ai chiarimenti del
concordato ex art. 7 della legge 289/02 non risolve
tutte le perplessità in ordine al comma 516 che
stabilisce l’irrilevanza a qualsiasi fine delle
perdite risultanti dalle dichiarazioni del biennio
definibile. In relazione ai condoni un dubbio sorge
sulle perdite originate dall’applicazione di
disposizioni agevolative, quali la Tremonti - bis,
che in base all’esplicito riferimento del citato
art. 9 della 289/02 conservano la rilevanza per i
contribuenti che fruivano del tombale, senza
necessità di affrancamento e pur non derivando da
periodi non più accertabili. La nuova definizione
non reca alcuna deroga in merito, e dunque può
ragionevolmente affermarsi che le perdite in
questione non siano più utilizzabili, così come
stesse argomentazioni sembrano possano valere in
riferimento ad altre disposizioni agevolative
utilizzate nel periodo 2003-2004, quali la
Tecno-Tremonti. In effetti, in tale direzione spinge
proprio la formulazione del comma 516,
sostanzialmente identico, al riguardo, al citato
articolo 7 della legge 289/02.
Maurizio Tozzi, Nel condono 2003/2004 non
rilevano perdite derivanti dalla Tremonti-bis,
in Italia Oggi, 04/02/2006