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Domenica 5 Febbraio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Diritto di interpello, Comuni poco attenti
Il dialogo sulla fiscalità locale tra sindaci e contribuenti si è interrotto ancor prima di partire. A nove anni dal decreto legislativo 446/97 che ha introdotto l’esercizio della potestà regolamentare, 5.608 Comuni su 8.101 hanno disciplinato tasse, imposte, contabilità e servizi tributari. Il dato dei regolamenti complessivamente emanati non deve peraltro trarre in inganno. Di questi, ben 5.515 riguardano l’Ici e 935 la Tarsu. A ben vedere, dunque, non solo gran parte degli atti riguarda i principali e ormai storici cespiti fiscali propri, ma neppure tutti i municipi li hanno adottati. Non appare logico che gli amministratori locali non ritengano un dovere avvicinarsi, in materie così complesse come quelle fiscali e contabili, ai bisogni e alle esigenze del cittadino-contribuente. Le scusanti, a mettere sotto la lente di ingrandimento i dati resi noti a fine dicembre 2005 dal Consorzio Anci-Cnc per la fiscalità locale, sono poche. Sul suolo pubblico, sulle entrate (comprese quelle patrimoniali), sulla pubblicità e pubbliche affissioni – in pratica, con Ici e Tarsu la totalità delle entrate proprie – i regolamenti complesivamente emessi sono 1.593.
Roberto Galullo, Comuni poco attenti ai servizi tributari, in Il Sole 24 Ore, 5/02/2006, pag. 19

Telefisco, chiarimenti sul leasing
Nel corso della quindicesima edizione di Telefisco, martedì scorso, sono state esaminate anche le importanti novità del 2005 e del 2006 in materia di diritto fallimentare. Già dallo scorso anno, infatti, le disposizioni sono state aggiornate, fino ad arrivare, con il decreto legislativo 5/2006, alla complessiva revisione della materia, che completerà la sua entrata in vigore il 16 luglio di quest’anno. Il passaggio al nuovo regime sta comportando e comporterà innovazioni di notevole portata, tra le quali è utile segnalare la situazione dei contratti di leasing e affitto di azienda. Nell’ambito del contratto di leasing, la normativa, ai sensi dell’articolo 72 quater della legge fallimentare, stabilisce che il fallimento dell’utilizzatore consente al curatore di scegliere tra subentro e scioglimento in base alle regole generali. Se è stato disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ilo contratto continua a meno che il curatore non manifesti la volontà di sciogliersi dallo stesso. In caso di scioglimento, il bene concesso in leasing va restituito al concedente; questi sarà tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza tra la somma ottenuta dalla vendita del bene o da altra sua collocazione rispetto al credito residuo. Il concedente ha invece facoltà di insinuarsi nello stato passivo per la differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dall’allocazione del bene. Se fallisce il concedente, il contratto di locazione finanziaria continua e l’utilizzatore mantiene la facoltà di acquistare il bene alla scadenza prevista secondo le modalità pattuite.
Flavia Silla, Fallimenti con leasing regolato, in Il Sole 24 Ore, 5/02/2006, pag. 20