Da Il Sole 24 Ore
Diritto di interpello,
Comuni poco attenti
Il dialogo sulla fiscalità locale tra sindaci e
contribuenti si è interrotto ancor prima di partire.
A nove anni dal decreto legislativo 446/97 che ha
introdotto l’esercizio della potestà regolamentare,
5.608 Comuni su 8.101 hanno disciplinato tasse,
imposte, contabilità e servizi tributari. Il dato
dei regolamenti complessivamente emanati non deve
peraltro trarre in inganno. Di questi, ben 5.515
riguardano l’Ici e 935 la Tarsu. A ben vedere,
dunque, non solo gran parte degli atti riguarda i
principali e ormai storici cespiti fiscali propri,
ma neppure tutti i municipi li hanno adottati. Non
appare logico che gli amministratori locali non
ritengano un dovere avvicinarsi, in materie così
complesse come quelle fiscali e contabili, ai
bisogni e alle esigenze del cittadino-contribuente.
Le scusanti, a mettere sotto la lente di
ingrandimento i dati resi noti a fine dicembre 2005
dal Consorzio Anci-Cnc per la fiscalità locale, sono
poche. Sul suolo pubblico, sulle entrate (comprese
quelle patrimoniali), sulla pubblicità e pubbliche
affissioni – in pratica, con Ici e Tarsu la totalità
delle entrate proprie – i regolamenti
complesivamente emessi sono 1.593.
Roberto Galullo, Comuni poco attenti ai servizi
tributari, in Il Sole 24 Ore,
5/02/2006, pag. 19
Telefisco, chiarimenti
sul leasing
Nel corso della quindicesima edizione di Telefisco,
martedì scorso, sono state esaminate anche le
importanti novità del 2005 e del 2006 in materia di
diritto fallimentare. Già dallo scorso anno,
infatti, le disposizioni sono state aggiornate, fino
ad arrivare, con il decreto legislativo 5/2006, alla
complessiva revisione della materia, che completerà
la sua entrata in vigore il 16 luglio di quest’anno.
Il passaggio al nuovo regime sta comportando e
comporterà innovazioni di notevole portata, tra le
quali è utile segnalare la situazione dei contratti
di leasing e affitto di azienda. Nell’ambito del
contratto di leasing, la normativa, ai sensi
dell’articolo 72 quater della legge fallimentare,
stabilisce che il fallimento dell’utilizzatore
consente al curatore di scegliere tra subentro e
scioglimento in base alle regole generali. Se è
stato disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa,
ilo contratto continua a meno che il curatore non
manifesti la volontà di sciogliersi dallo stesso. In
caso di scioglimento, il bene concesso in leasing va
restituito al concedente; questi sarà tenuto a
versare alla curatela l’eventuale differenza tra la
somma ottenuta dalla vendita del bene o da altra sua
collocazione rispetto al credito residuo. Il
concedente ha invece facoltà di insinuarsi nello
stato passivo per la differenza tra il credito
vantato alla data del fallimento e quanto ricavato
dall’allocazione del bene. Se fallisce il
concedente, il contratto di locazione finanziaria
continua e l’utilizzatore mantiene la facoltà di
acquistare il bene alla scadenza prevista secondo le
modalità pattuite.
Flavia Silla, Fallimenti con leasing regolato, in
Il Sole 24 Ore, 5/02/2006, pag. 20