Da Il Sole 24 Ore
Fisco, telematica a tutto
campo
Professionisti sempre più online e ausiliari del
Fisco. Mentre si apre la campagna dei dichiarativi
targati 2006, l’amministrazione finanziaria presenta
un nuovo menu ai suoi alleati telematici: avvisi
bonari via e-mail, F24 online, liti fiscali in
formato elettronico e programmazione fiscale e
condono 2003/2004 direttamente su Internet. Avvisi
bonari. L’intermediario potrà ricevere dalle Entrate
per conto del cliente eventuali avvisi di
irregolarità sulla liquidazione delle dichiarazioni.
I cosiddetti avvisi bonari. Il tutto su espressa
richiesta del contribuente manifestata barrando
un’apposita casella dei modelli di dichiarazione.
F24. Altro impegno è arrivato con la convenzione che
il professionista potrà sottoscrivere con il Fisco
per versare in conto terzi imposte e contributi con
il modello F24. Per la trasmissione è previsto un
compenso di 50 centesimi per ogni F24 inviato.
Processo tributario. Da metà febbraio, poi. Si
annuncia il processo tributario in formato
elettronico. Dal 13 febbraio in Umbria e Toscana si
potrà ottenere il numero di protocollo in tempo
reale e collegarsi in rete per gli atti processuali
compilando in formato elettronico la nota di
deposito, che a rigor di norma va consegnata in
Commissione tributaria con il ricorso, l’appello o a
qualsiasi documento che si intende depositare.
Programmazione triennale. Il piatto forte del menu
telematico arriverà con le proposte del Fisco, via
Internet, della programmazione triennale e della
definizione 203/2004. Se l’ipotesi allo studio si
trasformerà in realtà i contribuenti riceveranno
dalle Entrate una breve lettera con una password e
una userid con cui accedere via Rete alla proposta
di adeguamento dell’imposta sui redditi, dell’Iva e
dell’Irap.
Marco Mobili, il Fisco spinge ancora sulla
telematica, in Il Sole 24 Ore,
6/02/2006, pag.25
Agevolazioni fiscali ai
distretti
La legge Finanziaria 2006 eleva i distretti
produttivi a modello unico sotto il profilo
tributario, con lo scopo di favorirne il rilancio
attraverso la concessione di agevolazioni fiscali
sia a livello nazionale sia su base locale. Secondo
la ratio legis dei commi da 366 a 372 dell’articolo
1 della legge 266/05 le nuove disposizioni sono
finalizzate alla valorizzazione della specificità
del sistema produttivo italiano, composto in
prevalenza da piccole e medie imprese il cui tipico
modello organizzativo è costituito dai distretti
produttivi. Le imprese che liberamente aderiscono ai
distretti possono congiuntamente esercitare
l’opzione per la tassazione di distretto ai fini
dell’applicazione dell’Ires. In questo senso si
rendono applicabili gli articoli 117 e seguenti del
tuir relative al consolidato nazionale. Il reddito
imponibile del distretto, nonché dei tributi,
contributi e altre somme dovuti agli enti locali,
sono determinati su base concordataria per almeno un
triennio. Sarà l’agenzia delle Entrate a determinare
i parametri oggettivi da cui sarà calcolato il
volume delle imposte dirette di competenza delle
imprese che aderiscono al distretto e da versare in
ciascun esercizio, guardando alla natura, tipologia
ed entità delle stesse imprese e ad altri parametri
oggettivi determinati su base preventiva. Il carico
tributario è ripartito tra le imprese e se ne occupa
direttamente il distretto in base a criteri di
trasparenza e parità di trattamento e sulla base di
principi di mutualità.
Bruno Izzo, Il consolidato finisce nella rete, in
Il Sole 24 Ore, 6/02/2006, pag. 27
Distretti, concordato per
i tributi locali
Le disposizioni dettate dalla legge Finanziaria per
il 2006 sui distretti produttivi interessano da
vicino anche la fiscalità locale. E’ previsto,
infatti, che i distretti possano concordare con gli
Enti locali competenti, in via preventiva e
vincolante per la durata di almeno un triennio, il
volume dei tributi, contributi e altre somme da
versare dalle imprese a essi appartenenti in ciascun
anno. In caso di opzione per la tassazione
distrettuale unitaria, l’ammontare dovuto sarà
determinato in cifra unica annuale per il distretto
nel suo complesso. In questa ipotesi, la
ripartizione del carico tributario tra le imprese è
rimessa al distretto, che vi provvede sulla base di
principi di mutualità. Il concordato, in ogni caso,
non inibisce le forme di controllo, esperibili da
parte degli enti locali che, tuttavia, potranno
esercitarle unicamente a scopo di monitoraggio,
prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per
la determinazione di quanto dovuto.
Alessandro Sacrestano, Nel concordato anche i
tributi locali, in Il Sole 24 Ore,
6/02/2006, pag. 27
Immobili patrimonio in
cerca di definizione
Immobili patrimonio nel mirino del Dl 203/05
collegato alla Finanziaria 2006. Il provvedimento
urgente in materia di fiscalità immobiliare si
sofferma, tra l’altro, sui beni diversi da quelli
strumentali per natura o per destinazione e,
altresì, diversi da quelli che sono oggetto
dell’attività di compravendita. E’ importante,
allora individuare precisamente quali siano le
peculiarità di questi immobili patrimonio i cui
canoni di locazione concorreranno interamente alla
formazione dell’imponibile senza più poter fruire
dell’abbattimento forfetario del 15%, salvo che
siano documentabili spese per manutenzione
ordinaria. Una prima tesi in materia di
strumentalità degli immobili sostiene che, quando
essi sono di proprietà di una società commerciale,
l’utilizzo che ne deriva realizza sempre la
condizione di strumentalità per destinazione. Da qui
si arriva alla conclusione che gli immobili locati
dalla società di gestione immobiliare sono
strumentali per destinazione. Questa tesi ha trovato
conforto in alcune sentenze della Corte di
cassazione. Un altro indirizzo della Corte di
cassazione meno recente perviene a esiti molto
diversi. La domanda a cui il giudice di legittimità
doveva dare risposta era se l’immobile locato da
impresa che per oggetto sociale individua proprio la
gestione di immobili, realizza il concetto di
strumentalità per destinazione. La risposta è stata
negativa poiché la strumentalità di questi immobili
per l’impresa è solo ibrida, cioè si tratta di
immobili che sono più oggetto che non strumento del
processo produttivo dei ricavi.
Paolo Meneghetti, Immobili-patrimonio senza
sconti, in Il Sole 24 Ore, 6/02/2006,
pag. 30
Da Italia Oggi
Reati tributari, termini
ridotti
I termini prescrizionali dei reati fallimentari,
tributari e societari al test della legge 251/2005
escono drasticamente ridotti. Ma non per quelle
fattispecie la cui pena edittale massima arriva fino
a cinque anni, in questi casi infatti la
prescrizione è uguale nel caso di prescrizione
interrotta mentre aumenta nel caso di prescrizione
non interrotta. Le modifiche alla disciplina della
prescrizione introdotte con la legge n. 251 del 2005
hanno già oggi e ancor più avranno significativi
effetti anche sui rati societari, fallimentari,
tributari e sui relativi processi. Nessuna norma
speciale è stata dedicata a reati del genere, ai
quali dunque si applica la disciplina ordinaria: il
tempo necessario a prescrivere non è più stabilito
autonomamente e legato a classi di reati di gravità
omogenea, ma individuato mutuando a questi fini
l’entità della pena massima prevista per ciascun
reato. Il termine di prescrizione non può essere
inferiore a sei anni per i delitti e quattro per le
contravvenzioni; per alcuni reati è stabilito un
raddoppio del periodo prescrizionale previsto in via
generale. Inoltre, cambia l’effetto del computo
delle circostanze attenuanti e aggravanti; è stata
eliminata l’influenza del giudizio di comparazione
aggravanti/attenuanti; è scesa da ½ a ¼ l’entità del
prolungamento del tempo necessario a prescrivere
dovuto al compimento di atti interrottivi; il
vincolo della continuazione è divenuto ininfluente
ed il termine prescrizionale scatterà dalla data di
consumazione di ogni reato componente.
Angelo Mambriani, Per i reati economici
prescrizione a metà, in Italia Oggi,
6/02/2006, pag. 11
Indagini bancarie al via
La mailing list tra fisco e intermediari incassa
l’ok del garante della privacy. Nel contempo i
giudici tributari escludono l’impugnabilità
dell’autorizzazione all’accertamento bancario.
Nell’arco di un mese, quindi, il discusso strumento
delle domande e delle risposte telematiche sui
rapporti finanziari viene legittimato dall’autorità
di protezione dei dati personali e si rafforza con
la sentenza n. 246/2005 del Ctr Lazio che conferma
la valenza istruttoria delle indagini bancarie e ne
esclude l’autonoma impugnazione in sede
giurisdizionale. Sotto questi buoni auspici, almeno
per il fisco, dal prossimo 1° marzo partirà lo
scambio telematico di domande e risposte tra Agenzia
delle entrate, guardia di finanza e interlocutori
finanziari. Con un parere del 21 dicembre 2005, reso
noto con la newsletter n. 269 del 23 gennaio 2006,
il garante per la protezione dei dati personali ha
dato l’assenso allo scambio di dati via email tra
banche e fisco. Il parere poggia su due cardini. Da
una parte si enfatizza la sicurezza e la discrezione
della posta elettronica certificata. Dall’altra si
responsabilizzano i titolari degli accertamenti
fiscali affinché i dati acquisiti vengano utilizzati
solo ai fini tributari.
Sergio Mazzei, Indagini bancarie pronte al
decollo, in Italia Oggi, 6/02/2006,
pag. 12
Pianificazione,
irrilevanti le perdite
Sulle perdite l’Agenzia conferma l’irrilevanza, ma
rinvia ai condoni della 289/02. In caso di
irrilevanza, le perdite utilizzate nei periodi
oggetto di definizione non fanno riliquidare le
imposte ma aumentano i ricavi/compensi della
proposta, anche se per evitare ciò è possibile
sanare solo il periodo senza perdite. L’Agenzia
delle entrate in un convegno del 21 gennaio 2006 non
ha sciolto tutte le perplessità riferite al comma
516 della Finanziaria 2006, in base al quale è
prevista, in capo ai soggetti che aderiscono al
nuovo istituto, l’irrilevanza delle perdite
risultanti dalle dichiarazioni, sulla falsariga di
quanto già visto in occasione delle precedenti
sanatorie fiscali di cui agli artt. 7 e 9 della
legge 289/02. E’ proprio in virtù di tali analogie,
l’Agenzia delle entrate per interpretare la nuova
disposizione ha optato per il rinvio al concordato
da art. 7, ritenendo applicabili, laddove
compatibili, i chiarimenti forniti nella circolare
n. 12 del 2003 al paragrafo 4.6.3. In presenza di
perdite irrilevanti, il contribuente: 1) nel caso di
avvenuto utilizzo all’interno dei periodi oggetto di
definizione, bisogna applicare l’aliquota
sostitutiva all’importo delle perdite; 2) nel caso
di possibile riporto al 2005, lo stesso non può
essere effettuato. Comunque, può valutarsi l’ipotesi
di non definire l’anno con le perdite ed evitare
l’irrilevanza dell’utilizzo o del riporto.
Maurizio Tozzi, Le perdite fanno lievitare i
ricavi, in Italia Oggi, 6/02/2006,
pag. 13