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Lunedì 6 Febbraio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Fisco, telematica a tutto campo
Professionisti sempre più online e ausiliari del Fisco. Mentre si apre la campagna dei dichiarativi targati 2006, l’amministrazione finanziaria presenta un nuovo menu ai suoi alleati telematici: avvisi bonari via e-mail, F24 online, liti fiscali in formato elettronico e programmazione fiscale e condono 2003/2004 direttamente su Internet. Avvisi bonari. L’intermediario potrà ricevere dalle Entrate per conto del cliente eventuali avvisi di irregolarità sulla liquidazione delle dichiarazioni. I cosiddetti avvisi bonari. Il tutto su espressa richiesta del contribuente manifestata barrando un’apposita casella dei modelli di dichiarazione. F24. Altro impegno è arrivato con la convenzione che il professionista potrà sottoscrivere con il Fisco per versare in conto terzi imposte e contributi con il modello F24. Per la trasmissione è previsto un compenso di 50 centesimi per ogni F24 inviato. Processo tributario. Da metà febbraio, poi. Si annuncia il processo tributario in formato elettronico. Dal 13 febbraio in Umbria e Toscana si potrà ottenere il numero di protocollo in tempo reale e collegarsi in rete per gli atti processuali compilando in formato elettronico la nota di deposito, che a rigor di norma va consegnata in Commissione tributaria con il ricorso, l’appello o a qualsiasi documento che si intende depositare. Programmazione triennale. Il piatto forte del menu telematico arriverà con le proposte del Fisco, via Internet, della programmazione triennale e della definizione 203/2004. Se l’ipotesi allo studio si trasformerà in realtà i contribuenti riceveranno dalle Entrate una breve lettera con una password e una userid con cui accedere via Rete alla proposta di adeguamento dell’imposta sui redditi, dell’Iva e dell’Irap.
Marco Mobili, il Fisco spinge ancora sulla telematica, in Il Sole 24 Ore, 6/02/2006, pag.25

Agevolazioni fiscali ai distretti
La legge Finanziaria 2006 eleva i distretti produttivi a modello unico sotto il profilo tributario, con lo scopo di favorirne il rilancio attraverso la concessione di agevolazioni fiscali sia a livello nazionale sia su base locale. Secondo la ratio legis dei commi da 366 a 372 dell’articolo 1 della legge 266/05 le nuove disposizioni sono finalizzate alla valorizzazione della specificità del sistema produttivo italiano, composto in prevalenza da piccole e medie imprese il cui tipico modello organizzativo è costituito dai distretti produttivi. Le imprese che liberamente aderiscono ai distretti possono congiuntamente esercitare l’opzione per la tassazione di distretto ai fini dell’applicazione dell’Ires. In questo senso si rendono applicabili gli articoli 117 e seguenti del tuir relative al consolidato nazionale. Il reddito imponibile del distretto, nonché dei tributi, contributi e altre somme dovuti agli enti locali, sono determinati su base concordataria per almeno un triennio. Sarà l’agenzia delle Entrate a determinare i parametri oggettivi da cui sarà calcolato il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese che aderiscono al distretto e da versare in ciascun esercizio, guardando alla natura, tipologia ed entità delle stesse imprese e ad altri parametri oggettivi determinati su base preventiva. Il carico tributario è ripartito tra le imprese e se ne occupa direttamente il distretto in base a criteri di trasparenza e parità di trattamento e sulla base di principi di mutualità.
Bruno Izzo, Il consolidato finisce nella rete, in Il Sole 24 Ore, 6/02/2006, pag. 27

Distretti, concordato per i tributi locali
Le disposizioni dettate dalla legge Finanziaria per il 2006 sui distretti produttivi interessano da vicino anche la fiscalità locale. E’ previsto, infatti, che i distretti possano concordare con gli Enti locali competenti, in via preventiva e vincolante per la durata di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi e altre somme da versare dalle imprese a essi appartenenti in ciascun anno. In caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l’ammontare dovuto sarà determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso. In questa ipotesi, la ripartizione del carico tributario tra le imprese è rimessa al distretto, che vi provvede sulla base di principi di mutualità. Il concordato, in ogni caso, non inibisce le forme di controllo, esperibili da parte degli enti locali che, tuttavia, potranno esercitarle unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto.
Alessandro Sacrestano, Nel concordato anche i tributi locali, in Il Sole 24 Ore, 6/02/2006, pag. 27

Immobili patrimonio in cerca di definizione
Immobili patrimonio nel mirino del Dl 203/05 collegato alla Finanziaria 2006. Il provvedimento urgente in materia di fiscalità immobiliare si sofferma, tra l’altro, sui beni diversi da quelli strumentali per natura o per destinazione e, altresì, diversi da quelli che sono oggetto dell’attività di compravendita. E’ importante, allora individuare precisamente quali siano le peculiarità di questi immobili patrimonio i cui canoni di locazione concorreranno interamente alla formazione dell’imponibile senza più poter fruire dell’abbattimento forfetario del 15%, salvo che siano documentabili spese per manutenzione ordinaria. Una prima tesi in materia di strumentalità degli immobili sostiene che, quando essi sono di proprietà di una società commerciale, l’utilizzo che ne deriva  realizza sempre la condizione di strumentalità per destinazione. Da qui si arriva alla conclusione che gli immobili locati dalla società di gestione immobiliare sono strumentali per destinazione. Questa tesi ha trovato conforto in alcune sentenze della Corte di cassazione. Un altro indirizzo della Corte di cassazione meno recente perviene a esiti molto diversi. La domanda a cui il giudice di legittimità doveva dare risposta era se l’immobile locato da impresa che per oggetto sociale individua proprio la gestione di immobili, realizza il concetto di strumentalità per destinazione. La risposta è stata negativa poiché la strumentalità di questi immobili per l’impresa è solo ibrida, cioè si tratta di immobili che sono più oggetto che non strumento del processo produttivo dei ricavi.
Paolo Meneghetti, Immobili-patrimonio senza sconti, in Il Sole 24 Ore, 6/02/2006, pag. 30

Da Italia Oggi

Reati tributari, termini ridotti
I termini prescrizionali dei reati fallimentari, tributari e societari al test della legge 251/2005 escono drasticamente  ridotti. Ma non per quelle fattispecie la cui pena edittale massima arriva fino a cinque anni, in questi casi infatti la prescrizione è uguale nel caso di prescrizione interrotta mentre aumenta nel caso di prescrizione non interrotta. Le modifiche alla disciplina della prescrizione introdotte con la legge n. 251 del 2005 hanno già oggi e ancor più avranno significativi effetti anche sui rati societari, fallimentari, tributari e sui relativi processi. Nessuna norma speciale è stata dedicata a reati del genere, ai quali dunque si applica la disciplina ordinaria: il tempo necessario a prescrivere non è più stabilito autonomamente e legato a classi di reati di gravità omogenea, ma individuato mutuando a questi fini l’entità della pena massima prevista per ciascun reato. Il termine di prescrizione non può essere inferiore a sei anni per i delitti e quattro per le contravvenzioni; per alcuni reati è stabilito un raddoppio del periodo prescrizionale previsto in via generale. Inoltre, cambia l’effetto del computo delle circostanze attenuanti e aggravanti; è stata eliminata l’influenza del giudizio di comparazione aggravanti/attenuanti; è scesa da ½ a ¼ l’entità del prolungamento del tempo necessario a prescrivere dovuto al compimento di atti interrottivi; il vincolo della continuazione è divenuto ininfluente ed il termine prescrizionale scatterà dalla data di consumazione di ogni reato componente.
Angelo Mambriani, Per i reati economici prescrizione   a metà, in Italia Oggi, 6/02/2006, pag. 11

Indagini bancarie al via
La mailing list tra fisco e intermediari incassa l’ok del garante della privacy. Nel contempo i giudici tributari escludono l’impugnabilità dell’autorizzazione all’accertamento bancario. Nell’arco di un mese, quindi, il discusso strumento delle domande e delle risposte telematiche sui rapporti finanziari viene legittimato dall’autorità di protezione dei dati personali e si rafforza con la sentenza n. 246/2005 del Ctr Lazio che conferma la valenza istruttoria delle indagini bancarie e ne esclude l’autonoma impugnazione in sede giurisdizionale. Sotto questi buoni auspici, almeno per il fisco, dal prossimo 1° marzo partirà lo scambio telematico di domande e risposte tra Agenzia delle entrate, guardia di finanza e interlocutori finanziari. Con un parere del 21 dicembre 2005, reso noto con la newsletter n. 269 del 23 gennaio 2006, il garante per la protezione dei dati personali ha dato l’assenso allo scambio di dati via email tra banche e fisco. Il parere poggia su due cardini. Da una parte si enfatizza la sicurezza e la discrezione della posta elettronica certificata. Dall’altra si responsabilizzano i titolari degli accertamenti fiscali affinché i dati acquisiti vengano utilizzati solo ai fini tributari.
Sergio Mazzei, Indagini bancarie pronte al decollo, in Italia Oggi, 6/02/2006, pag. 12

Pianificazione, irrilevanti le perdite
Sulle perdite l’Agenzia conferma l’irrilevanza, ma rinvia ai condoni della 289/02. In caso di irrilevanza, le perdite utilizzate nei periodi oggetto di definizione non fanno riliquidare le imposte ma aumentano i ricavi/compensi della proposta, anche se per evitare ciò è possibile sanare solo il periodo senza perdite. L’Agenzia delle entrate in un convegno del 21 gennaio 2006 non ha sciolto tutte le perplessità riferite al comma 516 della Finanziaria 2006, in base al quale è prevista, in capo ai soggetti che aderiscono al nuovo istituto, l’irrilevanza delle perdite risultanti dalle dichiarazioni, sulla falsariga di quanto già visto in occasione delle precedenti sanatorie fiscali di cui agli artt. 7 e 9  della legge 289/02. E’ proprio in virtù di tali analogie, l’Agenzia delle entrate per interpretare la nuova disposizione ha optato per il rinvio al concordato da art. 7, ritenendo applicabili, laddove compatibili, i chiarimenti forniti nella circolare n. 12 del 2003 al paragrafo 4.6.3. In presenza di perdite irrilevanti, il contribuente: 1) nel caso di avvenuto utilizzo all’interno dei periodi oggetto di definizione, bisogna applicare l’aliquota sostitutiva all’importo delle perdite; 2) nel caso di possibile riporto al 2005, lo stesso non può essere effettuato. Comunque, può valutarsi l’ipotesi di non definire l’anno con le perdite ed evitare l’irrilevanza dell’utilizzo o del riporto.
Maurizio Tozzi, Le perdite fanno lievitare i ricavi, in Italia Oggi, 6/02/2006, pag. 13