News

 
Martedì 7 Febbraio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Rivalutazioni, in dubbio la moratoria triennale
Nel corso di Telefisco 2006   l’agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla disciplina dell’affrancamento del saldo di rivalutazione, che avviene mediante l’assoggettamento dello stesso a un’imposta  sostitutiva pari al 7%, da versare obbligatoriamente in tre rate annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi (10% nel 2006; 45% nel 2007; 45% nel 2008). La previsione di una rata di importo contenuto da versare nel corso del 2006 sembra motivata dalla circostanza che nello stesso anno i contribuenti devono già versare l’intero importo dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione dei beni d’impresa da cui scaturisce il saldo. Si tratta, infatti, della prima volta che è stato previsto l’affrancamento del saldo attivo contemporaneamente all’effettuazione della rivalutazione cui lo stesso si riferisce. Non è stata, però, ancora affrontata la questione se, in caso di affrancamento, il contribuente consegua anche il vantaggio di vedere immediatamente riconosciuti ai fini fiscali i maggiori valori attribuiti ai beni in sede di rivalutazione, senza dover attendere il decorso del periodo di moratoria triennale. Questa problematica sorge in quanto, come ribadito in una risposta fornita dall’agenzia nel corso di Telefisco, a fronte di una rivalutazione dell’attivo che ha effetto soltanto a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita, gli effetti dell’affrancamento sono, invece, immediati.
Gianfranco Ferranti, Rivalutazioni   a termini incerti, in Il Sole 24 Ore, 7/02/2006, pag. 23

Riserve senza effetto sul passato
Diversamente dalla Finanziaria 2005, il provvedimento analogo relativo al 2006 non ha previsto una possibilità di affrancamento a 360° delle eventuali riserve in sospensione d’imposta presenti nel patrimonio netto delle imprese. In effetti, questa volta la scelta dei contribuenti è limitata alla sola riserva di rivalutazione dei beni d’impresa   e delle partecipazioni di cui al precedente comma 469, da costituirsi proprio in sede di chiusura del bilancio 2005. Non possono essere liberate, come chiarito dalle Entrate durante Telefisco, riserve in sospensione d’imposta derivanti dal passato, né la riserva che si crea a seguito della specifica rivalutazione che interessa le aree edificabili. In tema di imposta vi sono due punti che devono essere chiariti. Il primo riguarda il dettato del comma 472, da cui emerge che l’imposta in oggetto è sostitutiva, oltre che delle imposte sui redditi anche dell’Irap. L’inciso appare fuori luogo, dato che la circolare 57/E ebbe modo di chiarire che la distribuzione della riserva di rivalutazione non rileva ai fini Irap. Il secondo riguarda la base imponibile. Sembrerebbe sbagliato procedere alla semplice somma delle due imposte sostitutive (6 o 12% per rivalutazione e 7% per affrancamento) dato che l’importa sostitutiva per la rivalutazione va scomputata dal saldo contabile. Si ottiene, quindi, che a essere assoggettato all’imposta del 7% è il saldo decurtato del 6% o del 12% versato per la rivalutazione.
Giorgio Gavelli, Riserve aggiornate senza bussola, in Il Sole 24 Ore, 7/02/2006, pag. 23

Studi, individuati i casi di incoerenza
Gli indici di coerenza rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore sono pronti. In versione soft. Il provvedimento dell’agenzia delle Entrate 18 gennaio 2006 che individua i nuovi elementi rilevanti per l’accertamento è stato, infatti, pubblicato sulla GU n. 30 di ieri. Le irregolarità denunciate dagli indici apriranno la strada ai controlli, senza più lo scudo dei due anni irregolari su tre, nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria, anche per opzione. E le nuove regole saranno applicabili ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2004. Nessuna sorpresa nell’individuazione degli elementi a tener d’occhio. Gli indici rilevanti sono, infatti, quelli che erano stati anticipati nelle settimane scorse. Le situazioni considerate significative saranno: 1) il rapporto tra il valore dei beni mobili strumentali e i loro ammortamenti; 2) la differenza tra le esistenze iniziali relative a merci, prodotto finiti, materie prime e sussidiarie, semilavorati e servizi non di durata   ultrannuale e le relative rimanenze finali dell’esercizio precedente; 3) la differenza tra le esistenze iniziali relative a opere, forniture e servizi di durata ultrannuale e le relative rimanenze finali dell’esercizio precedente; 4) le disponibilità liquide negative di cassa. Il provvedimento dell’Agenzia precisa, poi, che gli indici dovranno essere valutati alla luce di precise previsioni metodologiche.
Jean Marie Del Bo, Studi di settore, indici pronti, in Il Sole 24 Ore, 7/02/2006, pag. 24

Rifiuti pericolosi, trasporto con Iva al 10%
Lo smaltimento e il trasporto in discarica dei rifiuti speciali pericolosi prodotti in seguito alla demolizione di autoveicoli, devono essere assoggettati all’aliquota agevolata del 10 per cento. Lo ha stabilito la Direzione centrale normativa e contenzioso dell’agenzia delle Entrate che con la risoluzione 25/E del 6 febbraio ha risposto all’istanza di interpello proposta da una società che gestisce un impianto di demolizione e rottamazione di autoveicoli. Secondo le Entrate, fra i rifiuti speciali compresi nell’elenco previsto dall’articolo 7, comma 3, lettera g), del Dlgs 22/97, sono compresi anche i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento dei rifiuti. Pertanto, poiché il ministero dell’Ambiente ha confermato che le scorie prodotte dall’impianto di demolizione rientrano in questa categoria, l’Agenzia ha condiviso la soluzione proposta dalla società nella sua istanza di interpello e ha ritenuto applicabile l’aliquota Iva del 10% alle prestazioni di smaltimento e avvio in discarica delle scorie stesse.
Renato Portale, Scorie da rifiuti con l’Iva al 10%, in Il Sole 24 Ore, 7/02/2006, pag. 24

Da Italia Oggi

La scissione conserva la Tremonti-Sud
La scissione non blocca la Tremonti-Sud. L'impresa a cui è assegnato il ramo d’azienda interessato agli investimenti ancora da completare potrà godere sia del credito d’imposta già maturato, sia di quello legato al completamento dei lavoratori programmati. E’ questa la favorevole conclusione cui giunge la risoluzione n. 22/E del 6 febbraio 2006 con cui l’Agenzia delle entrate ha risolto una problematica legata all’attuazione di un’operazione straordinaria da parte di una società di capitali beneficiaria del bonus di cui all’articolo 8 dell’originaria legge n. 288 del 2000. la disciplina del credito di imposta per investimenti in aree svantaggiate è stata oggetto di numerose modifiche nel corso degli anni; in particolare occorre distinguere tra gli investimenti realizzati prima dell’8 luglio 2002 e quelli successivi; ciò perché tale data segna il passaggio da una forma più libera di fruizione del credito di imposta a una struttura più rigida in cui il beneficio risulta subordinato sia alla preventiva istanza da inoltrare sia alla corretta evoluzione dell’investimento programmato. L’amministrazione finanziaria sottolinea che il diritto maturato in capo alla società scissa di fruire del credito d’imposta rientra tra le posizioni soggettive connesse specificatamente ad elementi del patrimonio trasferito; ecco perché appare legittimo considerare il credito di competenza della società cui è stato attribuito il ramo d’azienda scorporato nell’ambito del quale è stato realizzato l’investimento agevolato.
Alessandro Felicioni, La Tremonti-Sud non teme scissioni, in Italia Oggi, 7/02/2006, pag. 35

Casse edili, entro il 14 la sanatoria
Ultima settimana a disposizione delle imprese edili per regolarizzare la posizione contributiva nei confronti delle casse edili. Scade infatti martedì 14 febbraio il termine per il pagamento dei debiti pregressi, senza aggiunta di oneri. La sanatoria permette di evitare di finire schedati nella Bni (banca dati nazionale delle imprese irregolari), situazione che non consente il rilascio del Durc. La deliberazione n. 4/2005, tra l’altro, ai fini della certificazione contributiva ha ribadito l’obbligo sulle imprese di provvedere in via telematica all’invio della denuncia mensile, entro il mese successivo a quello di riferimento nonché a provvedere, entro lo steso termine, al versamento dei contributi e degli accantonamenti. Il mancato rispetto dei termini, decreta una situazione di irregolarità con segnalazione alla Bni. Esiste, tuttavia, una zona di franchigia: per essere dichiarata irregolare, l’impresa deve avere un debito contributivo superiore a 100 euro per ciascun mese di competenza.
Daniele Cirioli, Sanatoria per gli edili, in Italia Oggi, 7/02/2006, pag. 39