Da Il Sole 24 Ore
Rivalutazioni, in dubbio
la moratoria triennale
Nel corso di Telefisco 2006 l’agenzia delle
Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla
disciplina dell’affrancamento del saldo di
rivalutazione, che avviene mediante
l’assoggettamento dello stesso a un’imposta
sostitutiva pari al 7%, da versare obbligatoriamente
in tre rate annuali, senza pagamento di interessi,
entro il termine di versamento del saldo delle
imposte sui redditi (10% nel 2006; 45% nel 2007; 45%
nel 2008). La previsione di una rata di importo
contenuto da versare nel corso del 2006 sembra
motivata dalla circostanza che nello stesso anno i
contribuenti devono già versare l’intero importo
dell’imposta sostitutiva relativa alla rivalutazione
dei beni d’impresa da cui scaturisce il saldo. Si
tratta, infatti, della prima volta che è stato
previsto l’affrancamento del saldo attivo
contemporaneamente all’effettuazione della
rivalutazione cui lo stesso si riferisce. Non è
stata, però, ancora affrontata la questione se, in
caso di affrancamento, il contribuente consegua
anche il vantaggio di vedere immediatamente
riconosciuti ai fini fiscali i maggiori valori
attribuiti ai beni in sede di rivalutazione, senza
dover attendere il decorso del periodo di moratoria
triennale. Questa problematica sorge in quanto, come
ribadito in una risposta fornita dall’agenzia nel
corso di Telefisco, a fronte di una rivalutazione
dell’attivo che ha effetto soltanto a decorrere dal
terzo esercizio successivo a quello con riferimento
al quale è stata eseguita, gli effetti
dell’affrancamento sono, invece, immediati.
Gianfranco Ferranti, Rivalutazioni a
termini incerti, in Il Sole 24 Ore,
7/02/2006, pag. 23
Riserve senza effetto sul
passato
Diversamente dalla Finanziaria 2005, il
provvedimento analogo relativo al 2006 non ha
previsto una possibilità di affrancamento a 360°
delle eventuali riserve in sospensione d’imposta
presenti nel patrimonio netto delle imprese. In
effetti, questa volta la scelta dei contribuenti è
limitata alla sola riserva di rivalutazione dei beni
d’impresa e delle partecipazioni di cui al
precedente comma 469, da costituirsi proprio in sede
di chiusura del bilancio 2005. Non possono essere
liberate, come chiarito dalle Entrate durante
Telefisco, riserve in sospensione d’imposta
derivanti dal passato, né la riserva che si crea a
seguito della specifica rivalutazione che interessa
le aree edificabili. In tema di imposta vi sono due
punti che devono essere chiariti. Il primo riguarda
il dettato del comma 472, da cui emerge che
l’imposta in oggetto è sostitutiva, oltre che delle
imposte sui redditi anche dell’Irap. L’inciso appare
fuori luogo, dato che la circolare 57/E ebbe modo di
chiarire che la distribuzione della riserva di
rivalutazione non rileva ai fini Irap. Il secondo
riguarda la base imponibile. Sembrerebbe sbagliato
procedere alla semplice somma delle due imposte
sostitutive (6 o 12% per rivalutazione e 7% per
affrancamento) dato che l’importa sostitutiva per la
rivalutazione va scomputata dal saldo contabile. Si
ottiene, quindi, che a essere assoggettato
all’imposta del 7% è il saldo decurtato del 6% o del
12% versato per la rivalutazione.
Giorgio Gavelli, Riserve aggiornate senza
bussola, in Il Sole 24 Ore, 7/02/2006,
pag. 23
Studi, individuati i casi
di incoerenza
Gli indici di coerenza rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore sono
pronti. In versione soft. Il provvedimento
dell’agenzia delle Entrate 18 gennaio 2006 che
individua i nuovi elementi rilevanti per
l’accertamento è stato, infatti, pubblicato sulla GU
n. 30 di ieri. Le irregolarità denunciate dagli
indici apriranno la strada ai controlli, senza più
lo scudo dei due anni irregolari su tre, nei
confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria,
anche per opzione. E le nuove regole saranno
applicabili ai periodi d’imposta in corso al 31
dicembre 2004. Nessuna sorpresa nell’individuazione
degli elementi a tener d’occhio. Gli indici
rilevanti sono, infatti, quelli che erano stati
anticipati nelle settimane scorse. Le situazioni
considerate significative saranno: 1) il rapporto
tra il valore dei beni mobili strumentali e i loro
ammortamenti; 2) la differenza tra le esistenze
iniziali relative a merci, prodotto finiti, materie
prime e sussidiarie, semilavorati e servizi non di
durata ultrannuale e le relative rimanenze finali
dell’esercizio precedente; 3) la differenza tra le
esistenze iniziali relative a opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale e le relative
rimanenze finali dell’esercizio precedente; 4) le
disponibilità liquide negative di cassa. Il
provvedimento dell’Agenzia precisa, poi, che gli
indici dovranno essere valutati alla luce di precise
previsioni metodologiche.
Jean Marie Del Bo, Studi di settore, indici
pronti, in Il Sole 24 Ore, 7/02/2006,
pag. 24
Rifiuti pericolosi,
trasporto con Iva al 10%
Lo smaltimento e il trasporto in discarica dei
rifiuti speciali pericolosi prodotti in seguito alla
demolizione di autoveicoli, devono essere
assoggettati all’aliquota agevolata del 10 per
cento. Lo ha stabilito la Direzione centrale
normativa e contenzioso dell’agenzia delle Entrate
che con la risoluzione 25/E del 6 febbraio ha
risposto all’istanza di interpello proposta da una
società che gestisce un impianto di demolizione e
rottamazione di autoveicoli. Secondo le Entrate, fra
i rifiuti speciali compresi nell’elenco previsto
dall’articolo 7, comma 3, lettera g), del Dlgs
22/97, sono compresi anche i rifiuti derivanti
dall’attività di recupero e smaltimento dei rifiuti.
Pertanto, poiché il ministero dell’Ambiente ha
confermato che le scorie prodotte dall’impianto di
demolizione rientrano in questa categoria, l’Agenzia
ha condiviso la soluzione proposta dalla società
nella sua istanza di interpello e ha ritenuto
applicabile l’aliquota Iva del 10% alle prestazioni
di smaltimento e avvio in discarica delle scorie
stesse.
Renato Portale, Scorie da rifiuti con l’Iva al
10%, in Il Sole 24 Ore, 7/02/2006,
pag. 24
Da Italia Oggi
La scissione conserva la
Tremonti-Sud
La scissione non blocca la Tremonti-Sud.
L'impresa a cui è assegnato il ramo d’azienda
interessato agli investimenti ancora da completare
potrà godere sia del credito d’imposta già maturato,
sia di quello legato al completamento dei lavoratori
programmati. E’ questa la favorevole conclusione cui
giunge la risoluzione n. 22/E del 6 febbraio 2006
con cui l’Agenzia delle entrate ha risolto una
problematica legata all’attuazione di un’operazione
straordinaria da parte di una società di capitali
beneficiaria del bonus di cui all’articolo 8
dell’originaria legge n. 288 del 2000. la disciplina
del credito di imposta per investimenti in aree
svantaggiate è stata oggetto di numerose modifiche
nel corso degli anni; in particolare occorre
distinguere tra gli investimenti realizzati prima
dell’8 luglio 2002 e quelli successivi; ciò perché
tale data segna il passaggio da una forma più libera
di fruizione del credito di imposta a una struttura
più rigida in cui il beneficio risulta subordinato
sia alla preventiva istanza da inoltrare sia alla
corretta evoluzione dell’investimento programmato.
L’amministrazione finanziaria sottolinea che il
diritto maturato in capo alla società scissa di
fruire del credito d’imposta rientra tra le
posizioni soggettive connesse specificatamente ad
elementi del patrimonio trasferito; ecco perché
appare legittimo considerare il credito di
competenza della società cui è stato attribuito il
ramo d’azienda scorporato nell’ambito del quale è
stato realizzato l’investimento agevolato.
Alessandro Felicioni, La Tremonti-Sud non
teme scissioni, in Italia Oggi,
7/02/2006, pag. 35
Casse edili, entro il 14
la sanatoria
Ultima settimana a disposizione delle imprese edili
per regolarizzare la posizione contributiva nei
confronti delle casse edili. Scade infatti martedì
14 febbraio il termine per il pagamento dei debiti
pregressi, senza aggiunta di oneri. La sanatoria
permette di evitare di finire schedati nella Bni
(banca dati nazionale delle imprese irregolari),
situazione che non consente il rilascio del Durc. La
deliberazione n. 4/2005, tra l’altro, ai fini della
certificazione contributiva ha ribadito l’obbligo
sulle imprese di provvedere in via telematica
all’invio della denuncia mensile, entro il mese
successivo a quello di riferimento nonché a
provvedere, entro lo steso termine, al versamento
dei contributi e degli accantonamenti. Il mancato
rispetto dei termini, decreta una situazione di
irregolarità con segnalazione alla Bni. Esiste,
tuttavia, una zona di franchigia: per essere
dichiarata irregolare, l’impresa deve avere un
debito contributivo superiore a 100 euro per ciascun
mese di competenza.
Daniele Cirioli, Sanatoria per gli edili, in
Italia Oggi, 7/02/2006, pag. 39