Da Il Sole 24 Ore
Concordato, dubbi in
presenza di verifiche
Ci sono ancora dubbi sulla programmazione fiscale.
Uno di questi è rappresentato dalla presenza di
processi verbali di constatazione e atti impositivi.
L’articolo 1, comma 517 della legge 266/05 dispone
che la notifica, entro il 31 dicembre antecedente il
primo anno di applicazione della programmazione, di
processi verbali di constatazione (pvc), avvisi di
accertamento, inviti al contraddittorio in relazione
ai periodi 2003-2004 determina l’integrale
applicabilità delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 218/97. La norma sembrerebbe affermare
che la notifica entro il 31 dicembre 2005 di un pvc,
di un atto di accertamento o di un invito al
contraddittorio per i periodi di imposta 2003-2004
comporta che il contribuente, per accedere alla
definizione di tali periodi, deve prima chiudere
questi atti con l’accertamento con adesione o
l’acquiescienza. Una simile conclusione, però,
appare del tutto illogica in quanto non vi sarebbe
alcuna convenienza a definire, per esempio, prima il
pvc attraverso il concordato a regime e poi chiudere
l’annualità interessata dallo stesso processo
verbale attraverso l’istituto della Finanziaria
2006. Questo soprattutto in considerazione del fatto
che gli effetti dei due istituti sono identici per
quanto riguarda la possibilità di subire nuovi
accertamenti.
Dario Deotto, Il concordato raddoppia, in
Il Sole 24 Ore, 8/02/2006, pag. 23
Studi, dopo l’avvio soft
arriva l’integrazione
Con l’approdo sulla GU 30 del 6 febbraio del
provvedimento del direttore dell’agenzia delle
Entrate, prendono corpo i nuovi indicatori di
coerenza introdotti dalla legge 311/2004 nei
confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria.
Si tratta della nuova causale di attivazione del
controllo fondato sugli studi di settore concepita
appositamente, ed esclusivamente, per i soggetti che
per scelta o per obbligo sono tenuti alla redazione
del bilancio: l’impatto, infatti, è previsto tanto
per i contribuenti naturalmente in contabilità
ordinaria quanto per quelli per opzione. Gli
indicatori si applicano al periodo d’imposta in
corso al 31 dicembre 2004 anche se giungono dopo la
chiusura dei bilanci per il relativo esercizio:
pertanto, questa prima griglia troverà applicazione
per il biennio 2004-2005 ed è destinata ad avere
effetto sui resoconti di Unico 2005 e Unico 2006. Il
ritardo con il quale giungono gli indicatori,
ovviamente rispetto al solo periodo d’imposta 2004,
è compensato dal loro impatto decisamente morbido.
Pur trattandosi di una prima griglia di indicatori,
valevole per qualsiasi studio di settore in vigore,
tuttavia, il nuovo provvedimento prevede sin da ora
l’approvazione di ulteriori indici che verranno
individuati con apposito provvedimento. E’ opportuno
ricordare che in due circolari del 2005, la 10/E e
la 32/E, l’agenzia delle Entrate ha ipotizzato che
si potrebbe giungere anche alla promozione di vecchi
indici di coerenza a nuovi indicatori suscettibili
di attivare il controllo per le imprese.
Carlo Nocera, Studi, gli indici guardano al
futuro, in Il Sole 24 Ore, 8/02/2006,
pag. 23
Rettifica del reddito da
giustificare
La divergenza tra le percentuali di ricarico
accertate dal Fisco rispetto a quelle applicate dal
contribuente non sono sufficienti a giustificare la
rettifica del reddito d’impresa , a meno che non si
tratti di divergenza assolutamente abnorme o di
risultato dell’attività palesemente antieconomico o
in contrasto con il senso comune. A sostegno della
legittimità dell’accertamento servono altri elementi
che vanno tratti dalla situazione della stessa
società verificata. Lo ha stabilito la Cassazione,
con la sentenza n. 2380 del 1° febbraio 2006. la
controversia era sorta a seguito dell’impugnazione,
da parte di una società, di un accertamento
induttivo, con il quale era stato rettificato il
reddito d’impresa. Sia in primo grado che in
appello, i giudici avevano ritenuto illegittimo
l’atto impositivo, poiché basato su dati provenienti
da uno studio dell’ispettorato compartimentale delle
imposte dirette e, quindi, su elementi estranei
rispetto a quelli previsti dalla legge.
Sergio Trovato, Strumenti presuntivi ma
flessibili, in Il Sole 24 Ore,
8/02/2006, pag. 23
Benefici agricoli con
meno vincoli
Benefici fiscali con meno vincoli per le imprese
agricole. Il ministero dell’Economia (facendo
proprio il parere dell’agenzia delle Entrate), nella
risposta a un’interrogazione parlamentare proposta
da Maurizio Leo alla commissione Finanze della
Camera, ha infatti precisato ieri che le
agevolazioni fiscali spettanti agli imprenditori
agricoli professionali Iap e alle società agricole
competono in assenza di alcuni requisiti previsti
dalla disciplina sulla formazione della piccola
proprietà contadina. La questione, estremamente
rilevante, riguarda la agevolazioni tributarie
introdotte dal decreto legislativo 99/2004,
modificato con il decreto legislativo 101/2005, in
materia di imposizione indiretta e creditizie
stabilite dalla normativa vigente per i coltivatori
diretti, favore delle persone fisiche in possesso
della qualifica di Iap e delle società agricole con
un socio, se società di persone, o un
amministratore, se società di capitali, aventi la
medesima qualifica. L’agevolazione più consistente
riguarda l’acquisto del terreno agricolo con la sola
imposta catastale dell’1% mentre l’imposta di
registro e quella ipotecaria sono dovute nella
misura fissa. Il problema si poneva in quanto la
normativa su Iap e società agricole richiama
genericamente le agevolazioni previste a favore
delle persone fisiche in possesso della qualifica di
coltivatore diretto.
Gian Paolo Tosoni, Più facili i benefici
agricoli, in Il Sole 24 Ore,
8/02/2006, pag. 24
Da Italia Oggi
Trasferimenti
immobiliari, Assonime commenta
Le nuove determinazioni in materia di determinazione
della base imponibile catastale nei trasferimenti
immobiliari, introdotte dal comma 497 della legge n.
266/2005, non sembrano applicabili agli atti
giudiziari e alle vendite forzate. E’ quanto osserva
l’Assonime nella circolare n. 7 del 7 febbraio 2006,
commentando le novità introdotte in materia della
Finanziaria 2006. Con queste disposizioni, com’è
noto, è stato stabilito che per le compravendite di
immobili a uso abitativo e relative pertinenze fra
persone fisiche non agenti nell’esercizio di
attività commerciali, artistiche o professionali, su
richiesta resa dalla parte acquirente al notaio
all’atto della cessione, la base imponibile ai fini
dell’applicazione delle imposte di registro,
ipotecaria e catastale, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 43 del dpr 131/86, è costituita dal
cosiddetto valore catastale dell’immobile,
determinato ai sensi dell’art. 52, commi 4 e 5, di
detto dpr, indipendentemente dal corrispettivo
pattuito indicato nell’atto. In tal modo i
contribuenti sono liberi di dichiarare il prezzo
reale, che diviene irrilevante ai fini fiscali,
evitando tutti quei rischi, essenzialmente sul piano
civilistico, che si correvano precedentemente.
L’applicazione della nuova disposizione, rileva
Assonime, rischia però di accentuare il conflitto di
interesse tra le parti, in quanto il venditore
mirerà comunque a dichiarare un prezzo inferiore,
alo scopo di contenere l’importo dell’eventuale
plusvalenza reddituale, al contrario, vorrà
dichiarare il prezzo reale, sia per sottrarsi a
qualsiasi pericolo sia per ridurre l’entità di
un’eventuale plusvalenza nel caso in cui dovesse, a
sua volta, rivedere l’immobile.
Roberto Rosati, Valore prezzo, sentenze out, in
Italia Oggi, 8/02/2006, pag. 30
Software 730,
distribuzione gratuita fattibile
Non è da escludere la distribuzione gratuita da
parte dell’amministrazione finanziaria di un
software per il 730. In modo da consentire la
compilazione diretta da parte del contribuente tanto
più che lo stato risparmierebbe il compenso
all’intermediario. La possibilità, che però
necessita di modifiche normative e di norme di
coordinamento, è messa in campo da Daniele Molgora,
sottosegretario di via XX settembre, che sempre ieri
ha risposto in commissione finanze al question time.
La risposta però inviata dall’Agenzia delle entrate
evidenziava delle perplessità perché il 730 non
perviene alla liquidazione dell’imposta, essendo
questo compito demandato al soggetto che presta
assistenza e che, quindi, l’eventuale produzione di
un software applicativo si sostanzierebbe in una
simulazione della liquidazione dell’imposta che non
rileverebbe in alcun modo ai fini degli adempimenti
posti a carico del soggetto che fornisce
l’assistenza fiscale.
A. Gorret – F. G. Poggiani, Software 730,
Folgora apre, in Italia Oggi,
8/02/2006, pag. 31
Coop, stop alle
agevolazioni se out per 2 anni
Le cooperative che per due anni di seguito non hanno
rispettato i parametri fissati dall’articolo 2513
del codice civile perdono istantaneamente il
requisito di mutualità prevalente e, di conseguenza,
non potranno più beneficiare delle agevolazioni
tributarie. Lo stop agli aiuti fiscali scatterà
direttamente nel secondo esercizio considerato
inadempiente ai requisiti richiesti; da quel momento
verranno, infatti, etichettate come cooperative
diverse da quelle a mutualità prevalente. E gli
amministratori delle coop in difetto, dal canto
loro, saranno tenuti a redigere un bilancio definito
straordinario, che consenta di determinare il valore
effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare a
bilancio alla voce riserve indivisibili. Sono questi
alcuni dei chiarimenti forniti dai tecnici del
ministero delle attività produttive, con una nota
risalente al 13 gennaio scorso. L’intervento di via
veneto spiega che la quota di riserve indivisibili,
così definita, dovrà essere devoluta ai fondi
mutualistici qualora l’ente cooperativo venga
trasformato successivamente in una società a scopo
di lucro; dalla lettura della nota si evince che il
calcolo della stessa deve essere fatto con
riferimento all’attivo risultante dal bilancio di
esercizio già approvato di regola nell’aprile 2006.
L. Chiarello – F.G.Poggiani, Coop, agevolazioni
a rischio, in Italia Oggi, 8/02/2006,
pag. 35