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Mercoledì 8 Febbraio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Concordato, dubbi in presenza di verifiche
Ci sono ancora dubbi sulla programmazione fiscale. Uno di questi è rappresentato dalla presenza di processi verbali di constatazione e atti impositivi. L’articolo 1, comma 517 della legge 266/05 dispone che la notifica, entro il 31 dicembre antecedente il primo anno di applicazione della programmazione, di processi verbali di constatazione (pvc), avvisi di accertamento, inviti al contraddittorio in relazione ai periodi 2003-2004 determina l’integrale applicabilità delle disposizioni di cui al decreto legislativo 218/97. La norma sembrerebbe affermare che la notifica entro il 31 dicembre 2005 di un pvc, di un atto di accertamento o di un invito al contraddittorio per i periodi di imposta  2003-2004 comporta che il contribuente, per accedere alla definizione di tali periodi, deve prima chiudere questi atti con l’accertamento con adesione o l’acquiescienza. Una simile conclusione, però, appare del tutto illogica in quanto non vi sarebbe alcuna convenienza a definire, per esempio, prima il pvc attraverso il concordato a regime e poi chiudere l’annualità interessata dallo stesso processo verbale attraverso l’istituto della Finanziaria 2006. Questo soprattutto in considerazione del fatto che gli effetti dei due istituti sono identici per quanto riguarda la possibilità di subire nuovi accertamenti.
Dario Deotto, Il concordato raddoppia, in Il Sole 24 Ore, 8/02/2006, pag. 23

Studi, dopo l’avvio soft arriva l’integrazione
Con l’approdo sulla GU 30 del 6 febbraio del provvedimento  del direttore dell’agenzia delle Entrate, prendono corpo i nuovi indicatori di coerenza introdotti dalla legge 311/2004 nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria. Si tratta della nuova causale di attivazione del controllo fondato sugli studi di settore concepita appositamente, ed esclusivamente, per i soggetti che per scelta o per obbligo sono tenuti alla redazione del bilancio: l’impatto, infatti, è previsto tanto per i contribuenti naturalmente in contabilità ordinaria quanto per quelli per opzione. Gli indicatori si applicano al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2004 anche se giungono dopo la chiusura dei bilanci per il relativo esercizio: pertanto, questa prima griglia troverà applicazione per il biennio 2004-2005 ed è destinata ad avere effetto sui resoconti di Unico 2005 e Unico 2006. Il ritardo con il quale giungono gli indicatori, ovviamente rispetto al solo periodo d’imposta 2004, è compensato dal loro impatto decisamente morbido. Pur trattandosi di una prima griglia di indicatori, valevole per qualsiasi studio di settore in vigore, tuttavia, il nuovo provvedimento prevede sin da ora l’approvazione di ulteriori indici che verranno individuati con apposito provvedimento. E’ opportuno ricordare che in due circolari del 2005, la 10/E e la 32/E, l’agenzia delle Entrate ha ipotizzato che si potrebbe giungere anche alla promozione di vecchi indici di coerenza a nuovi indicatori suscettibili di attivare il controllo per le imprese.
Carlo Nocera, Studi, gli indici guardano al futuro, in Il Sole 24 Ore, 8/02/2006, pag. 23

Rettifica del reddito da giustificare
La divergenza tra le percentuali di ricarico accertate dal Fisco rispetto a quelle applicate dal contribuente non sono sufficienti a giustificare la rettifica del reddito d’impresa , a meno che non si tratti di divergenza assolutamente abnorme o di risultato dell’attività palesemente antieconomico o in contrasto con il senso comune. A sostegno della legittimità dell’accertamento servono altri elementi che vanno tratti dalla situazione della stessa società verificata. Lo ha stabilito la Cassazione, con la sentenza n. 2380 del 1° febbraio 2006. la controversia era sorta a seguito dell’impugnazione, da parte di una società, di un accertamento induttivo, con il quale era stato rettificato il reddito d’impresa. Sia in primo grado che in appello, i giudici avevano ritenuto illegittimo l’atto impositivo, poiché basato su dati provenienti da uno studio dell’ispettorato compartimentale delle imposte dirette e, quindi, su elementi estranei rispetto a quelli previsti dalla legge.
Sergio Trovato, Strumenti presuntivi ma flessibili, in Il Sole 24 Ore, 8/02/2006, pag. 23

Benefici agricoli con meno vincoli
Benefici fiscali con meno vincoli per le imprese agricole. Il ministero dell’Economia (facendo proprio il parere dell’agenzia delle Entrate), nella risposta a un’interrogazione parlamentare proposta da Maurizio Leo alla commissione Finanze della Camera, ha infatti precisato ieri che le agevolazioni fiscali spettanti agli imprenditori agricoli professionali Iap e alle società agricole competono in assenza di alcuni requisiti previsti dalla disciplina sulla formazione della piccola proprietà contadina. La questione, estremamente rilevante, riguarda la agevolazioni tributarie introdotte dal decreto legislativo 99/2004, modificato con il decreto legislativo 101/2005, in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente per i coltivatori diretti,  favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di Iap e delle società agricole con un socio, se società di persone, o un amministratore, se società di capitali, aventi la medesima qualifica. L’agevolazione più consistente riguarda l’acquisto del terreno agricolo con la sola imposta catastale dell’1% mentre l’imposta di registro e quella ipotecaria sono dovute nella misura fissa. Il problema si poneva in quanto la normativa su Iap e società agricole richiama genericamente le agevolazioni previste a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
Gian Paolo Tosoni, Più facili i benefici agricoli, in Il Sole 24 Ore, 8/02/2006, pag. 24

Da Italia Oggi

Trasferimenti immobiliari, Assonime commenta
Le nuove determinazioni in materia di determinazione della base imponibile catastale nei trasferimenti immobiliari, introdotte dal comma 497 della legge n. 266/2005, non sembrano applicabili agli atti giudiziari e alle vendite forzate. E’ quanto osserva l’Assonime nella circolare n. 7 del 7 febbraio 2006, commentando le novità introdotte in materia della Finanziaria 2006. Con queste disposizioni, com’è noto, è stato stabilito che per le compravendite di immobili a uso abitativo e relative pertinenze fra persone fisiche non agenti nell’esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali, su richiesta resa dalla parte acquirente  al notaio all’atto della cessione, la base imponibile ai fini dell’applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, in deroga a quanto previsto dall’articolo 43 del dpr 131/86, è costituita dal cosiddetto valore catastale dell’immobile, determinato ai sensi dell’art. 52, commi 4 e 5, di detto dpr, indipendentemente dal corrispettivo pattuito indicato nell’atto. In tal modo i contribuenti sono liberi di dichiarare il prezzo reale, che diviene irrilevante ai fini fiscali, evitando tutti quei rischi, essenzialmente sul piano civilistico, che si correvano precedentemente. L’applicazione della nuova disposizione, rileva Assonime, rischia però di accentuare il conflitto di interesse tra le parti, in quanto il venditore mirerà comunque a dichiarare un prezzo inferiore, alo scopo di contenere l’importo dell’eventuale plusvalenza reddituale, al contrario, vorrà dichiarare il prezzo reale, sia per sottrarsi a qualsiasi pericolo sia per ridurre l’entità di un’eventuale plusvalenza nel caso in cui dovesse, a sua volta, rivedere l’immobile.
Roberto Rosati, Valore prezzo, sentenze out, in Italia Oggi, 8/02/2006, pag. 30

Software 730, distribuzione gratuita fattibile
Non è da escludere la distribuzione gratuita da parte dell’amministrazione finanziaria di un software per il 730. In modo da consentire la compilazione diretta da parte del contribuente tanto più che lo stato risparmierebbe il compenso all’intermediario. La possibilità, che però necessita di modifiche normative e di norme di coordinamento, è messa in campo da Daniele Molgora, sottosegretario di via XX settembre, che sempre ieri ha risposto in commissione finanze al question time. La risposta però inviata dall’Agenzia delle entrate evidenziava  delle perplessità perché il 730 non perviene alla liquidazione dell’imposta, essendo questo compito demandato al soggetto che presta assistenza e che, quindi, l’eventuale produzione di un software applicativo si sostanzierebbe in una simulazione della liquidazione dell’imposta che non rileverebbe in alcun modo ai fini degli adempimenti posti a carico del soggetto che fornisce l’assistenza fiscale.
A. Gorret – F. G. Poggiani, Software 730, Folgora apre, in Italia Oggi, 8/02/2006, pag. 31

Coop, stop alle agevolazioni se out per 2 anni
Le cooperative che per due anni di seguito non hanno rispettato i parametri fissati dall’articolo 2513 del codice civile perdono istantaneamente il requisito di mutualità prevalente e, di conseguenza, non potranno più beneficiare delle agevolazioni tributarie. Lo stop agli aiuti fiscali scatterà direttamente nel secondo esercizio considerato inadempiente ai requisiti richiesti; da quel momento verranno, infatti, etichettate come cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente. E gli amministratori delle coop in difetto, dal canto loro, saranno tenuti a redigere un bilancio definito straordinario, che consenta di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale da imputare a bilancio alla voce riserve indivisibili. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dai tecnici del ministero delle attività produttive, con una nota risalente al 13 gennaio scorso. L’intervento di via veneto spiega che la quota di riserve indivisibili, così definita, dovrà essere devoluta ai fondi mutualistici qualora l’ente cooperativo venga trasformato successivamente in una società a scopo di lucro; dalla lettura della nota si evince che il calcolo della stessa deve essere fatto con riferimento all’attivo risultante dal bilancio di esercizio già approvato di regola nell’aprile 2006.
L. Chiarello – F.G.Poggiani, Coop, agevolazioni a rischio, in Italia Oggi, 8/02/2006, pag. 35