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Martedì 24 Gennaio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Coop, benefici estesi ai soci senza lavoro
La cooperativa può beneficiare delle agevolazioni contributive previste dalla legge 407/90 nel caso in cui assuma un socio lavoratore disoccupato da almeno 24 mesi con contratto di natura subordinata. Lo chiarisce il ministero del lavoro con la nota n. 25/540 firmata il 23 gennaio 2006 in risposta a un’istanza di interpello presentata da un’associazione di categoria. La risposta ministeriale fa seguito a un analogo chiarimento fornito nei mesi scorsi in cui era stata consentita, in presenza dei requisiti necessari, l’agevolazione contributiva per il socio lavoratore assunto dalle liste di mobilità (nota 1074 del 18 luglio 2005).La compatibilità, dunque, tra benefici contributivi e figura del socio lavoratore continua a suscitare dubbi applicativi per le imprese. Questa volta, al centro dell’attenzione è stato posto l’articolo 8, comma 9, della legge 407/90 il quale prevede che a decorrere dal primo gennaio 1991 nei confronti dei datori di lavoro in caso di assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un periodo uguale a quello suddetto i contributi previdenziale e assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un periodo di 36 mesi (ovvero 100% nelle zone svantaggiate). Si era posto il problema se tale agevolazione potesse trovare applicazione anche per le società cooperative in relazione al fatto che la normativa fa esclusivo riferimento ai datori di lavoro e, per tale ragione, già l’Inps in passato aveva provveduto a disconoscere tali agevolazioni per i lavoratori assunti nelle cooperative e soci delle stesse.
Enzo De Fusco, Coop, benefici estesi, in Il Sole 24 Ore, 24/01/2006, pag. 22

Aree fabbricabili, rivalutazione vincolata
Uno dei problemi interpretativi più rilevanti per la rivalutazione delle aree fabbricabili delle imprese è il tema delle conseguenze della mancata utilizzazione edificatoria dell’area entro i cinque anni successivi alla rivalutazione. Occorre distinguere l’ipotesi in cui l’area non edificata sia alla scadenza del termine, ancora di proprietà del soggetto che ha eseguito la rivalutazione o sia stata ceduta a terzi. Nel primo caso vengono meno gli effetti della rivalutazione che è stata realizzata. Anche se la Finanziaria non lo prevede dovrebbe spettare un credito d’imposta pari all’imposta sostitutiva che è stata versata dall’impresa. Se l’area risulta ceduta a un terzo senza che sia stata realizzata una costruzione, è possibile ipotizzare la responsabilità del cessionario che è stato destinatario della vendita dell’area fabbricabile. La norma non condiziona esplicitamente la responsabilità solidale del cessionario all’obbligo per il cedente di comunicargli di aver tenuto conto degli effetti della rivalutazione e di non aver ancora effettuato o ultimato l’edificazione. Sembrerebbe, pertanto, che il Fisco possa far valere tale responsabilità anche in assenza della comunicazione, salva la possibilità per il cessionario di far valere in sede civilistica le proprie ragioni nei confronti del cedente.
Gianfranco Ferranti, Tempi stretti per costruire, in Il Sole 24 Ore, 24/01/2006, pag. 23

Contributi Inpgi, apertura all’F24 accise
Con il modello F24 verranno incassati anche i contributi per una cassa privatizzata. Si tratta dell’Inpgi, l’Istituto di previdenza dei giornalisti. Secondo la risoluzione 15/E dell’agenzia delle Entrate è stato il decreto del ministero dell’Economia del 18 luglio 2005, emanato di concerto con il Lavoro, a disporre che i versamenti unitari e la compensazione previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 241/97 si applicano anche all’Inpgi. Quindi, l’Agenzia ha stipulato una convenzione con l’Istituto privato per la riscossione, mediante il modello F24 accise, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché di sanzioni e interessi dovuti all’Inpgi dagli iscritti e dai datori di lavoro per i giornalisti dipendenti. I codici tributo sono indicati nella risoluzione dell’Agenzia n. 15 del 23 gennaio. In sede di compilazione del modello di versamento F24 accise, i e gli importi dei contributi dovuti dovranno essere esposti esclusivamente nella sezione “Accise/monopoli ed altri versamenti non ammessi alla compensazione”. I codici tributo saranno efficaci dal 1° febbraio 2006.
L. Cavestri – M.C. De Cesari, Contributi Inpgi con l’F24 accise, in Il Sole 24 Ore, 24/01/2006, pag. 27

Da Italia Oggi

Immobili, mano leggera sul leasing
Stretta sugli immobili a doppia via: mano leggera per i leasing e nessun bonus per gli interessi passivi pagati siano essi di funzionamento che di finanziamento. E’ questo, in strema sintesi, il contenuto di due indicazioni fornite dall’agenzia delle entrate nella video conferenza di Italia Oggi che si è svolta sabato 21 gennaio scorso, in risposta a due quesiti finalizzati a conoscere l’esatto ambito di applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legge n. 203 del 2005. Per i contratti di leasing stipulati a far data dal 4 dicembre 2005, sarà necessario verificare: 1) la durata del periodo di ammortamento relativo a un immobile; 2) individuare la metà del predetto periodo; 3) verificare se la metà del detto periodo si collochi all’interno del range previsto dalla norma identificato tra otto e quindici anni. In sostanza la deducibilità dei canoni è ammessa solo nell’ipotesi in cui la durata del contratto di locazione finanziaria sia almeno pari alla metà del periodo di ammortamento previsto per il bene in questione con una durata minima di otto anni.
Duilio Liburdi, Immobili, una stretta a doppia via, in Italia Oggi, 24/01/2006, pag. 27

Rimborsi Iva al contratto definitivo
L’incremento al 15% della detrazione dell’Iva sui costi dei veicoli vale a decorrere dall’imposta resasi esigibile dal 1° gennaio 2006. il credito infrannuale Iva richiesto a rimborso ai sensi dell’art. 38-bis, comma 2, del dpr 633/72, a differenza di quello annuale, non può formare oggetto di cessione. L’imposta sulle fatture relative agli acconti pagati in base al preliminare di acquisto di un bene ammortizzabile potrà essere chiesta a rimborso al momento della conclusione del contratto definitivo. Sono alcune delle soluzioni fornite dai vertici dell’Agenzia delle entrate ai quesiti posti in occasione del forum organizzato da Italia Oggi. In particolare, con la recente risoluzione n. 179/2005 l’Agenzia ha precisato che il presupposto per il rimborso dell’Iva relativa all’acquisto di beni ammortizzabili non si realizza nei riflessi degli acconti corrisposti in base  a un contratto preliminare, in quanto si tratta di un negozio obbligatorio che non può pertanto configurare la fattispecie dell’acquisto, neppure qualora sia convenuta la consegna anticipata del bene. E’ stato ora riconosciuto al riguardo, che il rimborso dell’imposta potrà essere richiesto all’atto della conclusione del contratto definitivo,anche se in un periodo d’imposta successivo rispetto a quello di pagamento degli acconti.
Franco Ricca, Detrazione Iva legata all’esigibilità, in Italia Oggi, 24/01/2006, pag. 28

Disinquinamento a maglie larghe
Disinquinamento dei bilanci a tutto campo: sarà possibile evidenziare le interferenze pregresse anche nei bilanci successivi a quello di prima applicazione nonché procedere a dichiarazione integrativa per evidenziare eventuali disallineamento non rilevati originariamente. Queste le più interessanti risposte fornite dall’amministrazione finanziaria nella teleconferenza di Italia Oggi che si è svolta sabato scorso in tema di disinquinamento dei bilanci. Le risposte, come anticipato, hanno cercato di semplificare l’applicazione dell’agevolazione la quale, soprattutto nel suo primo periodo di utilizzo, ha dato luogo a molteplici problematiche interpretative. Tra gli altri chiarimenti emerge anche, la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa ex comma 8-bis dell’articolo 2 del dpr n. 322/98 per inserire disallineamenti dimenticati. Ed inoltre è ammessa la riduzione di capitale sociale per costituire riserve a copertura del vincolo.
A.Felicioni, Bilanci, disinquinamento allargato, in Italia Oggi, 24/01/2006, pag. 29