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Martedì 24 Gennaio 2006 |
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Da Il Sole 24 Ore
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Coop, benefici estesi ai soci senza lavoro
La cooperativa può beneficiare delle agevolazioni contributive previste
dalla legge 407/90 nel caso in cui assuma un socio lavoratore disoccupato
da almeno 24 mesi con contratto di natura subordinata. Lo chiarisce il
ministero del lavoro con la nota n. 25/540 firmata il 23 gennaio 2006 in
risposta a un’istanza di interpello presentata da un’associazione di
categoria. La risposta ministeriale fa seguito a un analogo chiarimento
fornito nei mesi scorsi in cui era stata consentita, in presenza dei
requisiti necessari, l’agevolazione contributiva per il socio lavoratore
assunto dalle liste di mobilità (nota 1074 del 18 luglio 2005).La
compatibilità, dunque, tra benefici contributivi e figura del socio
lavoratore continua a suscitare dubbi applicativi per le imprese. Questa
volta, al centro dell’attenzione è stato posto l’articolo 8, comma 9,
della legge 407/90 il quale prevede che a decorrere dal primo gennaio 1991
nei confronti dei datori di lavoro in caso di assunzioni con contratto a
tempo indeterminato di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi o sospesi
dal lavoro e beneficiari di trattamento straordinario di integrazione
salariale da un periodo uguale a quello suddetto i contributi
previdenziale e assistenziali sono applicati nella misura del 50% per un
periodo di 36 mesi (ovvero 100% nelle zone svantaggiate). Si era posto il
problema se tale agevolazione potesse trovare applicazione anche per le
società cooperative in relazione al fatto che la normativa fa esclusivo
riferimento ai datori di lavoro e, per tale ragione, già l’Inps in
passato aveva provveduto a disconoscere tali agevolazioni per i lavoratori
assunti nelle cooperative e soci delle stesse.
Enzo De Fusco, Coop, benefici estesi, in Il Sole 24
Ore, 24/01/2006, pag. 22
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Aree fabbricabili, rivalutazione vincolata
Uno dei problemi interpretativi più rilevanti per la rivalutazione delle
aree fabbricabili delle imprese è il tema delle conseguenze della mancata
utilizzazione edificatoria dell’area entro i cinque anni successivi alla
rivalutazione. Occorre distinguere l’ipotesi in cui l’area non
edificata sia alla scadenza del termine, ancora di proprietà del soggetto
che ha eseguito la rivalutazione o sia stata ceduta a terzi. Nel primo
caso vengono meno gli effetti della rivalutazione che è stata realizzata.
Anche se la Finanziaria non lo prevede dovrebbe spettare un credito
d’imposta pari all’imposta sostitutiva che è stata versata
dall’impresa. Se l’area risulta ceduta a un terzo senza che sia stata
realizzata una costruzione, è possibile ipotizzare la responsabilità del
cessionario che è stato destinatario della vendita dell’area
fabbricabile. La norma non condiziona esplicitamente la responsabilità
solidale del cessionario all’obbligo per il cedente di comunicargli di
aver tenuto conto degli effetti della rivalutazione e di non aver ancora
effettuato o ultimato l’edificazione. Sembrerebbe, pertanto, che il
Fisco possa far valere tale responsabilità anche in assenza della
comunicazione, salva la possibilità per il cessionario di far valere in
sede civilistica le proprie ragioni nei confronti del cedente.
Gianfranco Ferranti, Tempi stretti per costruire, in Il
Sole 24 Ore, 24/01/2006, pag. 23
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Contributi Inpgi, apertura all’F24 accise
Con il modello F24 verranno incassati anche i contributi per una cassa
privatizzata. Si tratta dell’Inpgi, l’Istituto di previdenza dei
giornalisti. Secondo la risoluzione 15/E dell’agenzia delle Entrate è
stato il decreto del ministero dell’Economia del 18 luglio 2005, emanato
di concerto con il Lavoro, a disporre che i versamenti unitari e la
compensazione previsti dall’articolo 17 del decreto legislativo 241/97
si applicano anche all’Inpgi. Quindi, l’Agenzia ha stipulato una
convenzione con l’Istituto privato per la riscossione, mediante il
modello F24 accise, dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché
di sanzioni e interessi dovuti all’Inpgi dagli iscritti e dai datori di
lavoro per i giornalisti dipendenti. I codici tributo sono indicati nella
risoluzione dell’Agenzia n. 15 del 23 gennaio. In sede di compilazione
del modello di versamento F24 accise, i e gli importi dei contributi
dovuti dovranno essere esposti esclusivamente nella sezione
“Accise/monopoli ed altri versamenti non ammessi alla compensazione”.
I codici tributo saranno efficaci dal 1° febbraio 2006.
L. Cavestri – M.C. De Cesari, Contributi Inpgi con l’F24
accise, in Il Sole 24 Ore, 24/01/2006, pag. 27
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Da Italia Oggi
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Immobili, mano leggera sul leasing
Stretta sugli immobili a doppia via: mano leggera per i leasing e nessun
bonus per gli interessi passivi pagati siano essi di funzionamento che di
finanziamento. E’ questo, in strema sintesi, il contenuto di due
indicazioni fornite dall’agenzia delle entrate nella video conferenza di
Italia Oggi che si è svolta sabato 21 gennaio scorso, in risposta a due
quesiti finalizzati a conoscere l’esatto ambito di applicazione delle
disposizioni contenute nel decreto legge n. 203 del 2005. Per i contratti
di leasing stipulati a far data dal 4 dicembre 2005, sarà necessario
verificare: 1) la durata del periodo di ammortamento relativo a un
immobile; 2) individuare la metà del predetto periodo; 3) verificare se
la metà del detto periodo si collochi all’interno del range previsto
dalla norma identificato tra otto e quindici anni. In sostanza la
deducibilità dei canoni è ammessa solo nell’ipotesi in cui la durata
del contratto di locazione finanziaria sia almeno pari alla metà del
periodo di ammortamento previsto per il bene in questione con una durata
minima di otto anni.
Duilio Liburdi, Immobili, una stretta a doppia via, in Italia
Oggi, 24/01/2006, pag. 27
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Rimborsi Iva al contratto definitivo
L’incremento al 15% della detrazione dell’Iva sui costi dei veicoli
vale a decorrere dall’imposta resasi esigibile dal 1° gennaio 2006. il
credito infrannuale Iva richiesto a rimborso ai sensi dell’art. 38-bis,
comma 2, del dpr 633/72, a differenza di quello annuale, non può formare
oggetto di cessione. L’imposta sulle fatture relative agli acconti
pagati in base al preliminare di acquisto di un bene ammortizzabile potrà
essere chiesta a rimborso al momento della conclusione del contratto
definitivo. Sono alcune delle soluzioni fornite dai vertici dell’Agenzia
delle entrate ai quesiti posti in occasione del forum organizzato da
Italia Oggi. In particolare, con la recente risoluzione n. 179/2005
l’Agenzia ha precisato che il presupposto per il rimborso dell’Iva
relativa all’acquisto di beni ammortizzabili non si realizza nei
riflessi degli acconti corrisposti in base a un contratto
preliminare, in quanto si tratta di un negozio obbligatorio che non può
pertanto configurare la fattispecie dell’acquisto, neppure qualora sia
convenuta la consegna anticipata del bene. E’ stato ora riconosciuto al
riguardo, che il rimborso dell’imposta potrà essere richiesto
all’atto della conclusione del contratto definitivo,anche se in un
periodo d’imposta successivo rispetto a quello di pagamento degli
acconti.
Franco Ricca, Detrazione Iva legata all’esigibilità, in Italia
Oggi, 24/01/2006, pag. 28
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Disinquinamento a maglie larghe
Disinquinamento dei bilanci a tutto campo: sarà possibile evidenziare le
interferenze pregresse anche nei bilanci successivi a quello di prima
applicazione nonché procedere a dichiarazione integrativa per evidenziare
eventuali disallineamento non rilevati originariamente. Queste le più
interessanti risposte fornite dall’amministrazione finanziaria nella
teleconferenza di Italia Oggi che si è svolta sabato scorso in tema di
disinquinamento dei bilanci. Le risposte, come anticipato, hanno cercato
di semplificare l’applicazione dell’agevolazione la quale, soprattutto
nel suo primo periodo di utilizzo, ha dato luogo a molteplici
problematiche interpretative. Tra gli altri chiarimenti emerge anche, la
possibilità di presentare una dichiarazione integrativa ex comma 8-bis
dell’articolo 2 del dpr n. 322/98 per inserire disallineamenti
dimenticati. Ed inoltre è ammessa la riduzione di capitale sociale per
costituire riserve a copertura del vincolo.
A.Felicioni, Bilanci, disinquinamento allargato, in Italia
Oggi, 24/01/2006, pag. 29
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