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Mercoledì 25 Gennaio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Iva 2006, definitivo il modello
Approvati definitivamente dalle Entrate il modello  e le istruzioni per la dichiarazione annuale Iva 2006. Rispetto alla bozza, l’unica modifica al modello riguarda il rigo VH13, nel quale ora è precisato che occorre indicare l’acconto dovuto. Infatti, nel modello Iva/2006 è stato reintrodotto l’obbligo di indicare l’importo dell’acconto dovuto, anche se non effettivamente versato entro il 27 dicembre 2005. E’ stata ritoccata anche l’appendice alle istruzioni, che ora non riporta più il richiamo al rigo VL29, per quanto concerne la verifica dei dati relativi al versamento d’imposta a titolo di acconto. Nel rigo VL29 si riporta l’acconto Iva effettivamente versato, mentre nel rigo H13 si indica quello dovuto. Un’altra novità del modello è l’introduzione di un nuova modalità di comunicazione degli esiti del controllo automatizzato delle dichiarazioni qualora emerga una maggiore imposta da versare o un minore rimborso, come previsto dall’articolo 2-bis del decreto legge 203/05. Nel frontespizio, quindi, è stata inserita una casella che consente al contribuente di scegliere se la comunicazione contenente gli esiti della liquidazione della dichiarazione presentata venga inviata all’intermediario che ha effettuato l’invio telematico. Il modello definitivo di dichiarazione Iva consente, ai contribuenti che effettuano anche attività esenti, di determinare la percentuale di detrazione definitiva per il 2005, necessaria per la liquidazione di gennaio 2006 e successive.
Gian Paolo Tosoni, In agricoltura Iva più leggera, in Il Sole 24 Ore, 25/01/2006, pag. 25

Ecofin, Iva agevolata in stallo
Niente di fatto all’Ecofin sull’Iva agevolata. A mettersi di traverso Polonia, repubblica Ceca e Cipro. E il presidente di turno dell’Ecofin, Karl-Heinz Grasser, ha invitato molto caldamente i tre paesi contrari a prolungare l’Iva agevolata a giungere a un accordo. La mancata intesa si è registrata ieri  a proposito della proroga del regime di fiscalità agevolata per i settori a elevata intensità di mano d’opera. La seduta dell’Ecofin di ieri ha visto il mancato accordo sulla proposta della presidenza austriaca che prevedeva un’estensione dell’Iva agevolata, che alcuni Paesi dell’Unione, tra cui l’Italia, già applicano, per altri cinque anni. La bocciatura venuta da Polonia, Repubblica Ceca e Cipro è dovuta in particolare al loro tentativo di far includere nella lista delle riduzioni anche alcuni vantaggi previsti nei loro accordi di adesione alla Ue, che però scadono nel 2007. Ora i tre Paesi hanno tre giorni di tempo per riflettere sulla proposta di compromesso. Le deroghe che consentono aliquote ridotte sono scadute a fine dicembre e finora Bruxelles aveva evitato procedure di infrazione in attesa di un compromesso sulla proroga nei primi mesi dell’anno.
Ecofin in stallo sulle riduzioni, in Il Sole 24 Ore, 25/01/2006, pag. 25

Da Italia Oggi

Immobiliarie, interessi passivi indeducibili
Nessuna deducibilità degli interessi passivi per le società immobiliari. E’ questa la risposta tranciante che l’Agenzia delle entrate, nel corso del forum fiscale sulle novità 2006 organizzato la scorsa settimana da Italia Oggi, ha offerto sul dibattuto tema della determinazione del reddito ai sensi dell’art. 90 del Tuir. Ma la risposta si pone in contrasto non solo con precedenti prese di posizione della prassi ma anche con il filone interpretativo che la stessa agenzia ha ormai avviato sul tema dell’autonoma rilevanza degli interessi passivi nel computo del reddito d’impresa. E’ stato chiesto se tra le spese deducibili in relazione agli immobili patrimoniali siano da comprendere o meno gli interessi passivi indipendentemente dalla loro classificazione tra quelli di finanziamento e di funzionamento. Tradendo le attese l’Agenzia sul punto ha invece affermato che con riferimento alla disciplina delle altre spese e dei componenti negativi relativi agli immobili patrimoniali, la disposizione contenuta nel secondo comma del predetto articolo 90 ha carattere speciale e derogatorio rispetto al principio generale di inerenza dei componenti negativi di reddito. Tale norma contiene, infatti, un divieto assoluto di deducibilità di tutti i componenti negativi relativi agli immobili, compresi anche gli interessi passivi ad essi relativi, sia di funzionamento, sia di finanziamento.
Norberto Villa, Società immobiliare a bocca asciutta, in Italia Oggi, 2501/2006, pag. 28

Deduzioni extracontabili con meno vincoli
E’ ammessa la riduzione del capitale sociale volta alla formazione di riserve utilizzabili a copertura del vincolo imposto dalla deduzione extracontabile dei componenti negativi di reddito; è questa l’interpretazione fornita dall’agenzia delle entrate nel corso della videoconferenza di Italia Oggi sulle novità fiscali 2006. L’agenzia delle entrate trascurando gli effetti civilistici, ammette la possibilità di operare attraverso una riduzione di capitale preordinata alla creazione di riserve al solo scopo di far fronte al vincolo imposto dalla disciplina del disinquinamento. Civilisticamente, la possibilità di utilizzare la riduzione del capitale per la costituzione di riserve di capitale da mantenere presso la società non è messa in discussione dalla dottrina e dalla giurisprudenza che si sono occupate del problema; tuttavia, orientamenti diversi erano stati espressi in ordine alle procedure richieste per la destinazione. Secondo qualcuno, infatti, occorrerebbe l’unanimità del consenso dei soci in assemblea straordinaria per rendere valida la delibera.
Alessandro Felicioni, Deduzioni extracontabili, ammessa la copertura con riserve da capitale, in Italia Oggi, 25/01/2006, pag. 28

Detrazioni, sì agli asili nido privati
Ammessi gli asili nido privati, spese da calcolare con il criterio di cassa, possibile la libera ripartizione del beneficio. Nessuna precisazione, invece, per i soggetti che possono fruire della nuova detrazione. Queste le principali indicazioni emerse nel Forum fiscale 2006. Resta un piccolo dubbio, chi può detrarre? Dalla lettura della norma sembra emergere che i soli fruitori dovrebbero essere i genitori, in quanto espressamente si fa riferimento al pagamento delle rette per ogni figlio. Tale precisazione porta a concludere che la detrazione spetta sia per i figli naturali sia per quelli adottati, affiliati o affidati e, dall’altro, che non dovrebbero godere dell’agevolazione i soggetti uniti da latri vincoli di parentela ai bambini, ancorché li abbiano fiscalmente a proprio carico. Il condizionale però è d’obbligo atteso che l’Agenzia non ha preso posizioni al riguardo e potrebbe ipotizzarsi una volontà superare in via interpretativa quella che è apparsa subito come una stortura non voluta dalla norma. La possibilità di ripartire liberamente la detrazione implica dunque che, in relazione all’importo fruibile, gli aventi diritto devono verificare le rispettive capienze di imposta.
Maurizio Tozzi, Asili nido, benefici anche se privati, in Italia Oggi, 25/01/2006, pag. 29