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Mercoledì 25 Gennaio 2006 |
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Da Il Sole 24 Ore
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Iva 2006, definitivo il modello
Approvati definitivamente dalle Entrate il modello e le istruzioni
per la dichiarazione annuale Iva 2006. Rispetto alla bozza, l’unica
modifica al modello riguarda il rigo VH13, nel quale ora è precisato che
occorre indicare l’acconto dovuto. Infatti, nel modello Iva/2006 è
stato reintrodotto l’obbligo di indicare l’importo dell’acconto
dovuto, anche se non effettivamente versato entro il 27 dicembre 2005.
E’ stata ritoccata anche l’appendice alle istruzioni, che ora non
riporta più il richiamo al rigo VL29, per quanto concerne la verifica dei
dati relativi al versamento d’imposta a titolo di acconto. Nel rigo VL29
si riporta l’acconto Iva effettivamente versato, mentre nel rigo H13 si
indica quello dovuto. Un’altra novità del modello è l’introduzione
di un nuova modalità di comunicazione degli esiti del controllo
automatizzato delle dichiarazioni qualora emerga una maggiore imposta da
versare o un minore rimborso, come previsto dall’articolo 2-bis del
decreto legge 203/05. Nel frontespizio, quindi, è stata inserita una
casella che consente al contribuente di scegliere se la comunicazione
contenente gli esiti della liquidazione della dichiarazione presentata
venga inviata all’intermediario che ha effettuato l’invio telematico.
Il modello definitivo di dichiarazione Iva consente, ai contribuenti che
effettuano anche attività esenti, di determinare la percentuale di
detrazione definitiva per il 2005, necessaria per la liquidazione di
gennaio 2006 e successive.
Gian Paolo Tosoni, In agricoltura Iva più leggera, in Il
Sole 24 Ore, 25/01/2006, pag. 25
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Ecofin, Iva agevolata in stallo
Niente di fatto all’Ecofin sull’Iva agevolata. A mettersi di traverso
Polonia, repubblica Ceca e Cipro. E il presidente di turno dell’Ecofin,
Karl-Heinz Grasser, ha invitato molto caldamente i tre paesi contrari a
prolungare l’Iva agevolata a giungere a un accordo. La mancata intesa si
è registrata ieri a proposito della proroga del regime di fiscalità
agevolata per i settori a elevata intensità di mano d’opera. La seduta
dell’Ecofin di ieri ha visto il mancato accordo sulla proposta della
presidenza austriaca che prevedeva un’estensione dell’Iva agevolata,
che alcuni Paesi dell’Unione, tra cui l’Italia, già applicano, per
altri cinque anni. La bocciatura venuta da Polonia, Repubblica Ceca e
Cipro è dovuta in particolare al loro tentativo di far includere nella
lista delle riduzioni anche alcuni vantaggi previsti nei loro accordi di
adesione alla Ue, che però scadono nel 2007. Ora i tre Paesi hanno tre
giorni di tempo per riflettere sulla proposta di compromesso. Le deroghe
che consentono aliquote ridotte sono scadute a fine dicembre e finora
Bruxelles aveva evitato procedure di infrazione in attesa di un
compromesso sulla proroga nei primi mesi dell’anno.
Ecofin in stallo sulle riduzioni, in Il Sole 24 Ore,
25/01/2006, pag. 25
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Da Italia Oggi
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Immobiliarie, interessi passivi indeducibili
Nessuna deducibilità degli interessi passivi per le società immobiliari.
E’ questa la risposta tranciante che l’Agenzia delle entrate, nel
corso del forum fiscale sulle novità 2006 organizzato la scorsa settimana
da Italia Oggi, ha offerto sul dibattuto tema della determinazione del
reddito ai sensi dell’art. 90 del Tuir. Ma la risposta si pone in
contrasto non solo con precedenti prese di posizione della prassi ma anche
con il filone interpretativo che la stessa agenzia ha ormai avviato sul
tema dell’autonoma rilevanza degli interessi passivi nel computo del
reddito d’impresa. E’ stato chiesto se tra le spese deducibili in
relazione agli immobili patrimoniali siano da comprendere o meno gli
interessi passivi indipendentemente dalla loro classificazione tra quelli
di finanziamento e di funzionamento. Tradendo le attese l’Agenzia sul
punto ha invece affermato che con riferimento alla disciplina delle altre
spese e dei componenti negativi relativi agli immobili patrimoniali, la
disposizione contenuta nel secondo comma del predetto articolo 90 ha
carattere speciale e derogatorio rispetto al principio generale di
inerenza dei componenti negativi di reddito. Tale norma contiene, infatti,
un divieto assoluto di deducibilità di tutti i componenti negativi
relativi agli immobili, compresi anche gli interessi passivi ad essi
relativi, sia di funzionamento, sia di finanziamento.
Norberto Villa, Società immobiliare a bocca asciutta, in Italia
Oggi, 2501/2006, pag. 28
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Deduzioni extracontabili con meno vincoli
E’ ammessa la riduzione del capitale sociale volta alla formazione di
riserve utilizzabili a copertura del vincolo imposto dalla deduzione
extracontabile dei componenti negativi di reddito; è questa
l’interpretazione fornita dall’agenzia delle entrate nel corso della
videoconferenza di Italia Oggi sulle novità fiscali 2006. L’agenzia
delle entrate trascurando gli effetti civilistici, ammette la possibilità
di operare attraverso una riduzione di capitale preordinata alla creazione
di riserve al solo scopo di far fronte al vincolo imposto dalla disciplina
del disinquinamento. Civilisticamente, la possibilità di utilizzare la
riduzione del capitale per la costituzione di riserve di capitale da
mantenere presso la società non è messa in discussione dalla dottrina e
dalla giurisprudenza che si sono occupate del problema; tuttavia,
orientamenti diversi erano stati espressi in ordine alle procedure
richieste per la destinazione. Secondo qualcuno, infatti, occorrerebbe
l’unanimità del consenso dei soci in assemblea straordinaria per
rendere valida la delibera.
Alessandro Felicioni, Deduzioni extracontabili, ammessa la copertura
con riserve da capitale, in Italia Oggi, 25/01/2006,
pag. 28
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Detrazioni, sì agli asili nido privati
Ammessi gli asili nido privati, spese da calcolare con il criterio di
cassa, possibile la libera ripartizione del beneficio. Nessuna
precisazione, invece, per i soggetti che possono fruire della nuova
detrazione. Queste le principali indicazioni emerse nel Forum fiscale
2006. Resta un piccolo dubbio, chi può detrarre? Dalla lettura della
norma sembra emergere che i soli fruitori dovrebbero essere i genitori, in
quanto espressamente si fa riferimento al pagamento delle rette per ogni
figlio. Tale precisazione porta a concludere che la detrazione spetta sia
per i figli naturali sia per quelli adottati, affiliati o affidati e,
dall’altro, che non dovrebbero godere dell’agevolazione i soggetti
uniti da latri vincoli di parentela ai bambini, ancorché li abbiano
fiscalmente a proprio carico. Il condizionale però è d’obbligo atteso
che l’Agenzia non ha preso posizioni al riguardo e potrebbe ipotizzarsi
una volontà superare in via interpretativa quella che è apparsa subito
come una stortura non voluta dalla norma. La possibilità di ripartire
liberamente la detrazione implica dunque che, in relazione all’importo
fruibile, gli aventi diritto devono verificare le rispettive capienze di
imposta.
Maurizio Tozzi, Asili nido, benefici anche se privati, in Italia
Oggi, 25/01/2006, pag. 29
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