Da Il Sole 24 Ore
Manovra correttiva incisiva sul calcolo
Ires
La manovra correttiva, approvata ieri dal Consiglio dei
ministri e veicolata con decreto legge, inciderà in modo
rilevante sul calcolo del reddito imponibile Ires delle società.
Gli interventi che riguardano questa imposta, secondo la
relazione illustrativa resa nota al termine del Consiglio dei
ministri, sono molteplici: siamo in presenza di una serie di
ritocchi alle norme di base del Testo unico, volti a recuperare
gettito riducendo deduzioni e aumentando gli imponibili. Una
modifica di impatto rilevante dovrebbe riguardare l’art. 84 del
Tuir, dedicato al riporto delle perdite, toccando in particolare
le perdite illimitatamente riportabili conseguite dalle imprese
nei primi tre periodi di imposta. Viene stabilito che esse
saranno solo quelle che si realizzano dalla data di costituzione
della società, nei tre esercizi a partire dalla data di
costituzione e a condizione che riguardino una nuova attività
produttiva. Altre importanti novità, riguardano poi, le società
di comodo, le opere ultrannuali, le perdite nelle fusioni, il
regime di trasparenza e le minusvalenze da assegnazione.
P.Ceppellini, R.Lugano, Ires, puzzle per ampliare
l’imponibile, in Il Sole 24 Ore, 1/07/2006, pag. 21
Studi, ordinari senza “due su tre”
Rivoluzione per gli studi di settore. E forse già per il
periodo d’imposta 2005. Potrebbe essere questo, anche se non è
ancora disponibile il testo definitivo del decreto legge varato
dal Governo, uno degli aspetti maggiormente significativi del
provvedimento approvato dall’esecutivo. Il testo dovrebbe
prevedere, infatti, che le imprese in contabilità ordinaria e
gli esercenti arte e professione possono essere sottoposti ad
accertamento da studi di settore con le stesse regole valevoli
per i contribuenti in contabilità semplificata. In sostanza,
sarebbe sufficiente lo sfasamento rispetto a Gerico per un anno,
per essere sottoposti ad accertamento. Viene quindi eliminata
soprattutto la regola del 2 su 3, in base alla quale l’impresa
in contabilità ordinaria può essere sottoposta ad accertamento
da studi quando risulta non congrua i due annualità su tre
consecutive. Il provvedimento dell’esecutivo dovrebbe anche
abrogare la disposizione sugli indici di incoerenza, per la
quale è stato emanato il 18 gennaio 2006 il provvedimento del
direttore dell’agenzia delle Entrate.
Dario Deotto, Studi di settore con tutela ridotta, in
Il Sole 24 Ore, 1/07/2006, pag. 21
Aliquota piena per le stock option
La manovra correttiva elimina il regime di favore previsto
dal Testo unico delle imposte sui redditi per i piani di stock
optino individuali. Continueranno ad applicarsi, invece, le
disposizioni che prevedono la possibilità di assegnazione
agevolata alla generalità dei dipendenti di azioni della società
nei limiti di un valore annuo non superiore a 2.065,83 euro a
condizione che non siano cedute prima di tre anni
dall’acquisizione. Si vuole colpire, quindi, solo il sistema
incentivante che ha l’obiettivo di fidelizzare alcune categorie
di dipendenti o, al limite, anche il singolo dipendente o
amministratore attraverso la concessione di un diritto di
opzione per l’acquisto di azioni della società che diventerà
esercitatile a certe condizioni e decorso un determinato periodo
di tempo. L’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 51,
comma 2, lettera g-bis del Tuir prevedeva, prima delle
modifiche, che l’0eventuale plusvalenza realizzata dai
dipendenti/amministratori non fosse tassabile quale reddito di
lavoro dipendente, ad aliquota progressiva, ma diventasse un
reddito diverso assoggettabile all’imposta sostitutiva del
12,5%. Ora il reddito derivante dalle stock optino verrà
ricondotto nella categoria di reddito di lavoro dipendente e
tassato in maniera ordinaria.
Tonino Morina, Stock optino, aliquota piena, in Il
Sole 24 Ore, 1/07/2006, pag. 22
Unificazione dichiarazione Ici e
versamenti
Nell’ultimo giorno utile per il pagamento dell’Ici 2006 è
arrivata una piccola rivoluzione nell’ambito della disciplina
del tributo più pesante della fiscalità comunale. Si tratta
dell’unificazione della dichiarazione Ici e dei relativi
versamenti (acconto e saldo) prevista dalla manovra bis,
approvata ieri dal Governo. I contribuenti Ici: 1) non dovranno
più presentare la dichiarazione o la denuncia Ici, essendo state
eliminate; 2) dovranno liquidare mediante autotassazione il
tributo dovuto nel modello 730 o nel modello Unico. La
disposizione di legge stabilisce altresì che: a) restano
immutate modalità e termini per le comunicazioni relative alle
agevolazioni; b) l’agenzia del Territorio dovrà trasmettere in
tempo reale i dati delle variazioni oggettive e soggettive. Le
modalità di attuazione verranno fissate con provvedimento del
direttore dell’agenzia delle Entrate. Il principale intendimento
del legislatore sembra essere quello di semplificare la vita
burocratica dei contribuenti Ici, concentrando gli adempimenti
fiscali, a prescindere dalla natura e soprattutto dl gettito del
tributo locale.
Antonio Piccolo, Liquidazione Ici nel 730 o in Unico, in
Il Sole 24 Ore, 1/07/2006, pag. 22
Da Italia Oggi
L’Ici nel 730 o in Unico
Sempre più difficile riportare le perdite nel regime di
impresa soprattutto nell’ipotesi in cui vengano effettuate delle
operazioni straordinarie , stretta sui dividendi esteri e
rilevanti novità anche in materia di tassazione delle persone
fisiche, dalle modifiche in materia di stock optino,
all’ampliamento del periodo per l’iscrizione a ruolo
relativamente alle somme dovute in base alla tassazione
separata, alla liquidazione dell’Ici insieme al 730 o all’Unico.
Lo prevedono le misure fiscali contenute nel dl per il rilancio
economico e sociale approvato ieri dal governo. Oltre a quanto
già evidenziato in materia di trasparenza fiscale e limitazioni
al riporto delle perdite, vengono effettuati una serie di
interventi strutturali su diverse disposizioni del Testo unico
delle imposte sui redditi che riguardano sia le società
personali che i soggetti Ires. Da un punto di vista dell’impatto
generalizzato, una delle novità più rilevanti, riguarda l’Ici.
Il tributo comunale non formerà più oggetto di dichiarazione e
l’imposta verrà liquidata con il modello 730 ovvero con il
modello Unico.
Duilio Liburdi, Riporto perdite sempre più difficile, in
Italia oggi, 1/07/2006, pag. 38
Ammortamenti e marchi sotto tiro
Giro di vite a tutto campo sul reddito di impresa. Dalle
società non operative alla indeducibilità fiscale degli
ammortamenti calcolati sulla quota dei terreni, alle modifiche
in materia di marchi e alla indeducibilità delle minusvalenze
sui beni assegnati. Molti gli interventi nel dl sui conti varato
ieri al governo anche in campo strettamente Ires, con
particolare attenzione al regime di trasparenza fiscale con
delle modifiche di duplice segno. In generale, comunque, sulla
base della sola lettura delle schede diramate ieri non è
possibile fornire un giudizio del tutto compiuto in relazione al
merito degli interventi in quanto si tratterà di esaminare, nel
dettaglio, le modifiche al Tuir e, soprattutto, la decorrenza
delle stesse.
Duilio Liburdi, Giro di vite sul reddito d’impresa, in
Italia oggi, 1/07/2006, pag. 39
Diventa reato l’omesso versamento Iva
Diventano reato l’omesso versamento e la falsa compensazione
dell’Iva. Non si applicherà più l’Iva, ma l’imposta di registro,
sulle vendite di fabbricati, eccetto quelle poste in essere dal
costruttore entro cinque anni. Estromissione della sfera
dell’Iva dei soggetti passivi con volume d’affari fino a 7 mila
euro. E ancora, le società di comodo perdono il credito Iva se
per tre anni consecutivi non effettuano operazioni attive
rilevanti. Sono queste in breve, alcune delle drastiche misure
anti-evasione in materia di Iva, varate ieri dal governo. In
materia di subappalti per l’edilizia, l’appaltatore risponderà
dell’eventuale mancato versamento dell’Iva, nonché dei
contributi, da parte dell’impresa alla quale ha subappaltato
lavori edili. Analogamente a quanto avvenuto recentemente in
materia di ritenute d’imposta, viene introdotto il delitto di
omesso versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione.
Viene finalmente disposta, così come consentito dall’art. 24
della sesta direttiva, l’esclusione dal sistema dell’Iva dei
soggetti che realizzano un volume d’affari annuo non superiore a
7 mila euro. Sono interessati gli imprenditori individuali, le
società semplici agricole e gli esercenti arti e professioni.
Rimane ferma la possibilità di rinunciare all’esclusione, ma in
tal caso scatta il monitoraggio da parte degli uffici.
Franco Ricca, L’omesso versamento Iva è reato, in
Italia oggi, 1/07/2006, pag. 41