Sabato 1 Luglio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Manovra correttiva incisiva sul calcolo Ires
La manovra correttiva, approvata ieri dal Consiglio dei ministri e veicolata con decreto legge, inciderà in modo rilevante sul calcolo del reddito imponibile Ires delle società. Gli interventi che riguardano questa imposta, secondo la relazione illustrativa resa nota al termine del Consiglio dei ministri, sono molteplici: siamo in presenza di una serie di ritocchi alle norme di base del Testo unico, volti a recuperare gettito riducendo deduzioni e aumentando gli imponibili. Una modifica di impatto rilevante dovrebbe riguardare l’art. 84 del Tuir, dedicato al riporto delle perdite, toccando in particolare le perdite illimitatamente riportabili conseguite dalle imprese nei primi tre periodi di imposta. Viene stabilito che esse saranno solo quelle che si realizzano dalla data di costituzione della società, nei tre esercizi a partire dalla data di costituzione e a condizione che riguardino una nuova attività produttiva. Altre importanti novità, riguardano poi, le società di comodo, le opere ultrannuali, le perdite nelle fusioni, il regime di trasparenza e le minusvalenze da assegnazione.
P.Ceppellini, R.Lugano, Ires, puzzle per ampliare l’imponibile, in Il Sole 24 Ore, 1/07/2006, pag. 21

Studi, ordinari senza “due su tre”
Rivoluzione per gli studi di settore. E forse già per il periodo d’imposta 2005. Potrebbe essere questo, anche se non è ancora disponibile il testo definitivo del decreto legge varato dal Governo, uno degli aspetti maggiormente significativi del provvedimento approvato dall’esecutivo. Il testo dovrebbe prevedere, infatti, che le imprese in contabilità ordinaria e gli esercenti arte e professione possono essere sottoposti ad accertamento da studi di settore con le stesse regole valevoli per i contribuenti in contabilità semplificata. In sostanza, sarebbe sufficiente lo sfasamento rispetto a Gerico per un anno, per essere sottoposti ad accertamento. Viene quindi eliminata soprattutto la regola del 2 su 3, in base alla quale l’impresa in contabilità ordinaria può essere sottoposta ad accertamento da studi quando risulta non congrua i due annualità su tre consecutive. Il provvedimento dell’esecutivo dovrebbe anche abrogare la disposizione sugli indici di incoerenza, per la quale è stato emanato il 18 gennaio 2006 il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate.
Dario Deotto, Studi di settore con tutela ridotta, in Il Sole 24 Ore, 1/07/2006, pag. 21

Aliquota piena per le stock option
La manovra correttiva elimina il regime di favore previsto dal Testo unico delle imposte sui redditi per i piani di stock optino individuali. Continueranno ad applicarsi, invece, le disposizioni che prevedono la possibilità di assegnazione agevolata alla generalità dei dipendenti di azioni della società nei limiti di un valore annuo non superiore a 2.065,83 euro a condizione che non siano cedute prima di tre anni dall’acquisizione. Si vuole colpire, quindi, solo il sistema incentivante che ha l’obiettivo di fidelizzare alcune categorie di dipendenti o, al limite, anche il singolo dipendente o amministratore attraverso la concessione di un diritto di opzione per l’acquisto di azioni della società che diventerà esercitatile a certe condizioni e decorso un determinato periodo di tempo. L’agevolazione fiscale prevista dall’articolo 51, comma 2, lettera g-bis del Tuir prevedeva, prima delle modifiche, che l’0eventuale plusvalenza realizzata dai dipendenti/amministratori non fosse tassabile quale reddito di lavoro dipendente, ad aliquota progressiva, ma diventasse un reddito diverso assoggettabile all’imposta sostitutiva del 12,5%. Ora il reddito derivante dalle stock optino verrà ricondotto nella categoria di reddito di lavoro dipendente e tassato in maniera ordinaria.
Tonino Morina, Stock optino, aliquota piena, in Il Sole 24 Ore, 1/07/2006, pag. 22

Unificazione dichiarazione Ici e versamenti
Nell’ultimo giorno utile per il pagamento dell’Ici 2006 è arrivata una piccola rivoluzione nell’ambito della disciplina del tributo più pesante della fiscalità comunale. Si tratta dell’unificazione della dichiarazione Ici e dei relativi versamenti (acconto e saldo) prevista dalla manovra bis, approvata ieri dal Governo. I contribuenti Ici: 1) non dovranno più presentare la dichiarazione o la denuncia Ici, essendo state eliminate; 2) dovranno liquidare mediante autotassazione il tributo dovuto nel modello 730 o nel modello Unico. La disposizione di legge stabilisce altresì che: a) restano immutate modalità e termini per le comunicazioni relative alle agevolazioni; b) l’agenzia del Territorio dovrà trasmettere in tempo reale i dati delle variazioni oggettive e soggettive. Le modalità di attuazione verranno fissate con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate. Il principale intendimento del legislatore sembra essere quello di semplificare la vita burocratica dei contribuenti Ici, concentrando gli adempimenti fiscali, a prescindere dalla natura e soprattutto dl gettito del tributo locale.
Antonio Piccolo, Liquidazione Ici nel 730 o in Unico, in Il Sole 24 Ore, 1/07/2006, pag. 22

Da Italia Oggi

L’Ici nel 730 o in Unico
Sempre più difficile riportare le perdite nel regime di impresa soprattutto nell’ipotesi in cui vengano effettuate delle operazioni straordinarie , stretta sui dividendi esteri e rilevanti novità anche in materia di tassazione delle persone fisiche, dalle modifiche in materia di stock optino, all’ampliamento del periodo per l’iscrizione a ruolo relativamente alle somme dovute in base alla tassazione separata, alla liquidazione dell’Ici insieme al 730 o all’Unico. Lo prevedono le misure fiscali contenute nel dl per il rilancio economico e sociale approvato ieri dal governo. Oltre a quanto già evidenziato in materia di trasparenza fiscale e limitazioni al riporto delle perdite, vengono effettuati una serie di interventi strutturali su diverse disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi che riguardano sia le società personali che i soggetti Ires. Da un punto di vista dell’impatto generalizzato, una delle novità più rilevanti, riguarda l’Ici. Il tributo comunale non formerà più oggetto di dichiarazione e l’imposta verrà liquidata con il modello 730 ovvero con il modello Unico.  
Duilio Liburdi, Riporto perdite sempre più difficile, in Italia oggi, 1/07/2006, pag. 38

Ammortamenti e marchi sotto tiro
Giro di vite a tutto campo sul reddito di impresa. Dalle società non operative alla indeducibilità fiscale degli ammortamenti calcolati sulla quota dei terreni, alle modifiche in materia di marchi e alla indeducibilità delle minusvalenze sui beni assegnati. Molti gli interventi nel dl sui conti varato ieri al governo anche in campo strettamente Ires, con particolare attenzione al regime di trasparenza fiscale con delle modifiche di duplice segno. In generale, comunque, sulla base della sola lettura delle schede diramate ieri non è possibile fornire un giudizio del tutto compiuto in relazione al merito degli interventi in quanto si tratterà di esaminare, nel dettaglio, le modifiche al Tuir e, soprattutto, la decorrenza delle stesse.
Duilio Liburdi, Giro di vite sul reddito d’impresa, in Italia oggi, 1/07/2006, pag. 39

Diventa reato l’omesso versamento Iva
Diventano reato l’omesso versamento e la falsa compensazione dell’Iva. Non si applicherà più l’Iva, ma l’imposta di registro, sulle vendite di fabbricati, eccetto quelle poste in essere dal costruttore entro cinque anni. Estromissione della sfera dell’Iva dei soggetti passivi con volume d’affari fino a 7 mila euro. E ancora, le società di comodo perdono il credito Iva se per tre anni consecutivi non effettuano operazioni attive rilevanti. Sono queste in breve, alcune delle drastiche misure anti-evasione in materia di Iva, varate ieri dal governo.   In materia di subappalti per l’edilizia, l’appaltatore risponderà dell’eventuale mancato versamento dell’Iva, nonché dei contributi, da parte dell’impresa alla quale ha subappaltato lavori edili. Analogamente a quanto avvenuto recentemente in materia di ritenute d’imposta, viene introdotto il delitto di omesso versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione. Viene finalmente disposta, così come consentito dall’art. 24 della sesta direttiva, l’esclusione dal sistema dell’Iva dei soggetti che realizzano un volume d’affari annuo non superiore a 7 mila euro. Sono interessati gli imprenditori individuali, le società semplici agricole e gli esercenti arti e professioni. Rimane ferma la possibilità di rinunciare all’esclusione, ma in tal caso scatta il monitoraggio da parte degli uffici.
Franco Ricca, L’omesso versamento Iva è reato, in Italia oggi, 1/07/2006, pag. 41