Da Il Sole 24 Ore
Professionisti, restyling di Gerico
Ricalca le stesse modifiche varate l’anno scorso il
restyling apportato ai sette studi di settore a suo tempo
approvati con decorrenza 205 per le attività professionali. La
conferma viene dalla circolare 23/E emanata ieri il 22 giugno
2006 dall’agenzia delle Entrate. E le variazioni introdotte dal
decreto legge 223, varato nei giorni scorsi, non apportano
ulteriori modifiche. I nuovi studi di settore revisionati
possono suddividersi in due gruppi. Da una parte, i tre
nell’ambito delle attività tecniche, dall’altro il comparto
delle attività mediche (altri tre studi). Infine, la versione
libero-professionale dei laboratori di analisi, il cui
previgente studio è stato spacchettato a seconda che l’attività
sia svolta in forma di impresa (TG57U), ovvero di attività
autonoma (TH56U). Le modifiche rendono molto meno grossolano del
passato lo strumento di calcolo. Si passa ora a un’analisi più
minuziosa e precisa dei singoli settori, con un sensibile
aumento del numero di clusters. Per tutti gli studi monitorati è
stata modificata profondamente la cosiddetta funzione di
regressione, ovvero il meccanismo di computo che partendo dai
costi e dagli altri elementi di struttura calcola la cifra
congrua del compenso presunto. Viene eliminata ogni rilevanza
dell’anzianità professionale ai fini dei conteggi di Gerico.
Solo per le attività mediche questo elemento conserva una
qualche importanza.
N. Fortunato – G. Pasquale, Professionisti, Gerico affina i
calcoli, in Il Sole 24 Ore, 10/07/2006, pag. 22
Studi definitivi con impatto dal 2006
Gli studi di settore attualmente in regime di monitoraggio
sono applicabili solo per il periodo d’imposta 2005; saranno
trasformati in definitivi mediante apposito provvedimento da
approvare, con impatto già sul periodo d’imposta 2006, entro il
31 marzo 2007. Al riguardo, nessuna modifica è apportata dal
decreto legge approvato nei giorni scorsi. Il provvedimento che
farà diventare definitivi gli studi potrà confermare in toto la
validità della versione provvisoria dello studio stesso; così
come, almeno in teoria, potrà innovarlo e modificarlo
sostanzialmente, mediante la nuova o diversa valorizzazione
degli elementi assunti a base del controverso calcolo
statistico. A fronte di queste possibili modifiche al modello
attualmente utilizzato in fase di monitoraggio, vi è da
chiedersi se i contribuenti avranno diritto di adeguarsi alle
risultanze del nuovo calcolo in sede di dichiarazione senza la
maggiorazione del 3%, così come di norma previsto, per il primo
ano di applicazione, in relazione agli studi modificati in sede
di revisione. Il sistema normativo vigente sembra escludere da
tale beneficio gli studi monitorati, anche nel caso in cui nella
loro versione definitiva vengano apportate modifiche
penalizzanti per il contribuente.
N. Fortunato – G. Pasquale, Unico 2007 a
rischio-maggiorazione, in Il Sole 24 Ore,
10/07/2006, pag. 22
Studi sorvegliati speciali
Studi di settore sempre più come automatismo per la
determinazione del reddito di imprese e autonomi, anche in barba
allo Statuto del contribuente. Dopo il varo del Dl 223, si ha la
netta sensazione che sia sempre più forte il tentativo di
tramutare il metodo degli studi da presunzione semplice a
presunzione legale. Queste le principali novità inerenti gli
studi di settore previste dal decreto legge 223 del 4 luglio. 1)
E’ stata eliminata la regola in base alla quale il contribuente
in contabilità ordinaria poteva essere sottoposto ad
accertamento quando risultava non congruo in due annualità su
tre. 2) E’ stata abrogata la possibilità per gli ordinari di
essere sottoposti ad accertamento in base ai nuovi indicatori di
incoerenza. 3) E’ stata abrogata la disposizione che prevedeva
per i contribuenti in contabilità ordinaria la possibilità di
accertamento in presenza di contabilità inattendibile. 4) Viene
previsto che per il 2005 l’adeguamento alle risultanze degli
studi di settore può essere fatto entro il termine di
presentazione della dichiarazione.
Dario Deotto, Avvisi immediati senza il due su tre, in
Il Sole 24 Ore, 10/07/2006, pag. 23
Perdite, compensazione solo con stessa
natura
Stop alla compensazione trasversale delle perdite dei
professionisti. Il decreto legge 223 del 4 luglio 2006 assimila
le perdite dei lavoratori autonomi e delle piccole imprese a
quelle dei soggetti in contabilità ordinaria, permettendo
l’utilizzo solo per redditi della stessa specie. Il citato
decreto lascia immutate le norme sulle perdite delle imprese in
contabilità ordinaria, unificando anzi il regime di tutte le
perdite Irpef sulla base delle regole previste per ali soggetti.
Con decorrenza dal periodo d’imposta 2006, infatti, le perdite
generale da qualunque attività sono compensabili nel modello
Unico di un dato anno solo con redditi dello stesso tipo. Una
perdita d’impresa potrà dunque essere coperta solo da redditi di
impresa, mentre una perdita di lavoro autonomo solo da redditi
prodotti da un’altra eventuale attività professionale del
contribuente. Non si potranno più generare, magari
artificiosamente, perdite su queste categorie di redditi,
finalizzate a ridurre o azzerare i proventi, ad esempio, di
fabbricati o di capitali. Questi ultimi, dunque, saranno sempre
autonomamente tassabili, nel loro intero importo, anche se il
contribuente subisce risultati negativi dalle altre attività
svolte.
Luca Gaiani, Perdite senza vie di fuga, in Il Sole 24
Ore, 10/07/2006, pag. 24
Da Italia Oggi
Partite Iva, rilascio condizionato
Partite Iva a rilascio condizionato. L’attribuzione
dell’identificativo fiscale per professionisti e imprese non
sarà automatico ma subordinato all’esecuzione di riscontri
automatizzati e alla preventiva effettuazione di controlli sul
campo da parte degli organi di polizia tributaria. Entrambe le
misure mirano a individuare per tempo gli elementi di rischio
connessi all’attribuzione della partita Iva. Si cerca, in questo
modo, di arginare il fenomeno delle frodi attraverso
l’eliminazione dal mondo delle partite Iva dei cosiddetti
interposti ovvero degli operatori economici fittizi che
simulano transazioni al solo fine di creare falsi crediti di
imposta. Con la pubblicazione del dl 223/2006 entreranno a
regime gli accessi sul luogo di lavoro e i controlli
automatizzati diretti a suffragare l’esistenza di un’attività
economica che giustifichi l’attribuzione definitiva
dell’identificativo locale. La misura sarà adottata dal 1°
settembre 2006 e prevederà in tutti i casi l’attribuzione di un
codice numerico provvisorio e la richiesta di informazioni sul
richiedente, in particolari fattispecie al contribuente sarà
richiesto il rilascio di una polizza fideiussoria. L drenaggio
dei nuovi richiedenti concorreranno anche la camera di
commercio, dell’industria, dell’artigianato e agricoltura che
saranno tenuti a comunicare all’anagrafe tributaria i dati e le
notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e
cancellazione dei registri delle ditte e negli albi degli
artigiani.
Sergio Mazzei, Rilascio partite Iva, esame preventivo, in
Italia oggi, 10/07/2006, pag. 7
Vendita immobili, corrispettivo
rettificabile
Una novità di assoluto rilievo si registra, poi, sul
versante dell’accertamento. L’art. 35, comma 2, integra il terzo
comma dell’articolo 54 del dpr 633/72, prevedendo che per le
cessioni di beni immobili e relative pertinenze, la prova certa
e diretta che consente all’ufficio di rettificare la
dichiarazione del contribuente, indipendentemente dall’ispezione
contabile, si intende raggiunta anche se l’esistenza delle
operazioni imponibili o l’inesattezza di quelle dichiarate sono
desunte sulla base del valore normale dei beni. Questo
significa, in pratica, che in sede di accertamento l’ufficio
potrà disconoscere il corrispettivo dichiarato e pretendere
l’imposta corrispondente al valore normale dell’immobile.
Franco Ricca, Rettifica dell’imponibile della vendita
immobiliare, in Italia oggi, 10/07/2006, pag. 9
Utili ai soci con passaggio dal registro
Stop al deposito del verbale d’assemblea di distribuzione
utile senza il passaggio dell’ufficio del registro.
Registrazione obbligatorie per dividendi e utili ai soci. E’
questo l’orientamento che deriva da una presa di posizione della
prassi amministrativa e che porta i registri imprese a rifiutare
i verbali d’assemblea di approvazione del bilancio qualora
contengano anche una destinazione dell’utile a favore dei soci.
Tale presa di posizione prende le mosse da quanto previsto
dall’art. 4 della tariffa allegata al dpr 131/86 (Testo unico
registro) e anche d quanto sostenuto dalla prassi amministrativa
con la risoluzione 174/E del 22 novembre 2000. nel documento di
prassi l’Agenzia delle entrate in risposta a un quesito avanzato
da una Dre regionale ha preso posizione sulla questione
ritenendo necessari la registrazione dei verbali di approvazione
del bilancio di utili di esercizio.
F. Cornaggia – N. Villa, utili ai soci, passaggio dal
registro, in Italia oggi, 10/07/2006, pag. 20