Lunedì 10 Luglio 2006

Da Il Sole 24 Ore
 

Professionisti, restyling di Gerico
Ricalca le stesse modifiche  varate l’anno scorso il restyling apportato ai sette studi di settore a suo tempo approvati con decorrenza 205 per le attività professionali. La conferma viene dalla circolare 23/E emanata ieri il 22 giugno 2006 dall’agenzia delle Entrate. E le variazioni introdotte dal decreto legge 223, varato nei giorni scorsi, non apportano ulteriori modifiche. I nuovi studi di settore revisionati possono suddividersi in due gruppi. Da una parte, i tre nell’ambito delle attività tecniche, dall’altro il comparto delle attività mediche (altri tre studi). Infine, la versione libero-professionale dei laboratori di analisi, il cui previgente studio è stato spacchettato a seconda che l’attività sia svolta in forma di impresa (TG57U), ovvero di attività autonoma (TH56U). Le modifiche rendono molto meno grossolano del passato lo strumento di calcolo. Si passa ora a un’analisi più minuziosa e precisa dei singoli settori, con un sensibile aumento del numero di clusters. Per tutti gli studi monitorati è stata modificata profondamente la cosiddetta funzione di regressione, ovvero il meccanismo di computo che partendo dai costi e dagli altri elementi di struttura calcola la cifra congrua del compenso presunto. Viene eliminata ogni rilevanza dell’anzianità professionale ai fini dei conteggi di Gerico. Solo per le attività mediche questo elemento conserva una qualche importanza.
N. Fortunato – G. Pasquale, Professionisti, Gerico affina i calcoli, in Il Sole 24 Ore, 10/07/2006, pag. 22

Studi definitivi con impatto dal 2006
Gli studi di settore attualmente in regime di monitoraggio sono applicabili solo per il periodo d’imposta 2005; saranno trasformati in definitivi mediante apposito provvedimento da approvare, con impatto già sul periodo d’imposta 2006, entro il 31 marzo 2007. Al riguardo, nessuna modifica è apportata dal decreto legge approvato nei giorni scorsi. Il provvedimento che farà diventare definitivi gli studi potrà confermare in toto la validità della versione provvisoria dello studio stesso; così come, almeno in teoria, potrà innovarlo e modificarlo sostanzialmente, mediante la nuova o diversa valorizzazione degli elementi assunti a base del controverso calcolo statistico. A fronte di queste possibili modifiche al modello attualmente utilizzato in fase di monitoraggio, vi è da chiedersi se i contribuenti avranno diritto di adeguarsi alle risultanze del nuovo calcolo in sede di dichiarazione senza la maggiorazione del 3%, così come di norma previsto, per il primo ano di applicazione, in relazione agli studi modificati in sede di revisione. Il sistema normativo vigente sembra escludere da tale beneficio gli studi monitorati, anche nel caso in cui nella loro versione definitiva vengano apportate modifiche penalizzanti per il contribuente.
N. Fortunato – G. Pasquale, Unico 2007 a rischio-maggiorazione, in Il Sole 24 Ore, 10/07/2006, pag. 22

Studi sorvegliati speciali
Studi di settore sempre più come automatismo per la determinazione del reddito di imprese e autonomi, anche in barba allo Statuto del contribuente. Dopo il varo del Dl 223, si ha la netta sensazione che sia sempre più forte il tentativo di tramutare il metodo degli studi da presunzione semplice a presunzione legale. Queste le principali novità inerenti gli studi di settore previste dal decreto legge 223 del 4 luglio. 1) E’ stata eliminata la regola in base alla quale il contribuente in contabilità ordinaria poteva essere sottoposto ad accertamento quando risultava non congruo in due annualità su tre. 2) E’ stata abrogata la possibilità per gli ordinari di essere sottoposti ad accertamento in base ai nuovi indicatori di incoerenza. 3) E’ stata abrogata la disposizione che prevedeva per i contribuenti in contabilità ordinaria la possibilità di accertamento in presenza di contabilità inattendibile. 4) Viene previsto che per il 2005 l’adeguamento alle risultanze degli studi di settore può essere fatto entro il termine di presentazione della dichiarazione.
Dario Deotto, Avvisi immediati senza il due su tre, in Il Sole 24 Ore, 10/07/2006, pag. 23

Perdite, compensazione solo con stessa natura
Stop alla compensazione trasversale delle perdite dei professionisti. Il decreto legge 223 del 4 luglio 2006 assimila le perdite dei lavoratori autonomi e delle piccole imprese a quelle dei soggetti in contabilità ordinaria, permettendo l’utilizzo solo per redditi della stessa specie. Il citato decreto lascia immutate le norme sulle perdite delle imprese in contabilità ordinaria, unificando anzi il regime di tutte le perdite Irpef sulla base delle regole previste per ali soggetti. Con decorrenza dal periodo d’imposta 2006, infatti, le perdite generale da qualunque attività sono compensabili nel modello Unico di un dato anno solo con redditi dello stesso tipo. Una perdita d’impresa potrà dunque essere coperta solo da redditi di impresa, mentre una perdita di lavoro autonomo solo da redditi prodotti da un’altra eventuale attività professionale del contribuente. Non si potranno più generare, magari artificiosamente, perdite su queste categorie di redditi, finalizzate a ridurre o azzerare i proventi, ad esempio, di fabbricati o di capitali. Questi ultimi, dunque, saranno sempre autonomamente tassabili, nel loro intero importo, anche se il contribuente subisce risultati negativi dalle altre attività svolte.
Luca Gaiani, Perdite senza vie di fuga, in Il Sole 24 Ore, 10/07/2006, pag. 24


Da Italia Oggi

Partite Iva, rilascio condizionato
Partite Iva a rilascio condizionato. L’attribuzione dell’identificativo fiscale per professionisti e imprese non sarà automatico ma subordinato all’esecuzione di riscontri automatizzati e alla preventiva effettuazione di controlli sul campo da parte degli organi di polizia tributaria. Entrambe le misure mirano a individuare per tempo gli elementi di rischio connessi all’attribuzione della partita Iva. Si cerca, in questo modo, di arginare il fenomeno delle frodi attraverso l’eliminazione dal mondo delle partite Iva dei cosiddetti interposti  ovvero degli operatori economici fittizi che simulano transazioni al solo fine di creare falsi crediti di imposta.  Con la pubblicazione del dl 223/2006 entreranno a regime gli accessi sul luogo di lavoro e i controlli automatizzati diretti a suffragare l’esistenza di un’attività economica che giustifichi l’attribuzione definitiva dell’identificativo locale. La misura sarà adottata dal 1° settembre 2006 e prevederà in tutti i casi l’attribuzione di un codice numerico provvisorio e la richiesta di informazioni sul richiedente, in particolari fattispecie  al contribuente sarà richiesto il rilascio di una polizza fideiussoria. L drenaggio dei nuovi richiedenti concorreranno anche la camera di commercio, dell’industria, dell’artigianato e agricoltura che saranno tenuti a comunicare all’anagrafe tributaria i dati e le notizie contenuti nelle domande di iscrizione, variazione e cancellazione dei registri delle ditte e negli albi degli artigiani.
Sergio Mazzei, Rilascio partite Iva, esame preventivo, in Italia oggi, 10/07/2006, pag. 7

Vendita immobili, corrispettivo rettificabile
Una novità di assoluto rilievo si registra, poi, sul versante dell’accertamento. L’art. 35, comma 2, integra il terzo comma dell’articolo 54 del dpr 633/72, prevedendo che per le cessioni di beni immobili e relative pertinenze, la prova certa e diretta che consente all’ufficio di rettificare la dichiarazione del contribuente, indipendentemente dall’ispezione contabile, si intende raggiunta anche se l’esistenza delle operazioni imponibili o l’inesattezza di quelle dichiarate sono desunte sulla base del valore normale dei beni. Questo significa, in pratica, che in sede di accertamento l’ufficio potrà disconoscere il corrispettivo dichiarato e pretendere l’imposta corrispondente al valore normale dell’immobile.
Franco Ricca, Rettifica dell’imponibile della vendita immobiliare, in Italia oggi, 10/07/2006, pag. 9

Utili ai soci con passaggio dal registro
Stop al deposito del verbale d’assemblea di distribuzione utile senza il passaggio dell’ufficio del registro. Registrazione obbligatorie per dividendi e utili ai soci. E’ questo l’orientamento che deriva da una presa di posizione della prassi amministrativa e che porta i registri imprese a rifiutare i verbali d’assemblea di approvazione del bilancio qualora contengano anche una destinazione dell’utile a favore dei soci. Tale presa di posizione prende le mosse da quanto previsto dall’art. 4 della tariffa allegata al dpr 131/86 (Testo unico registro) e anche d quanto sostenuto dalla prassi amministrativa con la risoluzione 174/E del 22 novembre 2000. nel documento di prassi l’Agenzia delle entrate in risposta a un quesito avanzato da una Dre regionale ha preso posizione sulla questione ritenendo necessari la registrazione dei verbali di approvazione del bilancio di utili di esercizio.
F. Cornaggia – N. Villa, utili ai soci, passaggio dal registro, in Italia oggi, 10/07/2006, pag. 20