Martedì 11 Luglio 2006

Da Il Sole 24 Ore

L’Ires anticipa la manovra
La manovra bis manda i conti dell’anticipo Ires 2006. Alle società di capitali restano 10 giorni per rifare i conti e pagare, entro giovedì 20 luglio, secondo i rincari decisi dal decreto legge 223/06. In attesa di un chiarimento da parte delle Entrate resta il dubbio se sia possibile rinviare i conteggi a novembre con la seconda rata. L’articolo 36, comma 34, del decreto legge stabilisce, in deroga allo Statuto del contribuente, che la quantificazione dell’acconto Ires per l’esercizio in corso al 4 luglio 2006 si effettua come se, nel periodo d’imposta precedente, le nuove disposizioni fossero già state in vigore. In sostanza, l’acconto di chi utilizza il metodo storico non risulta dal modello Unico 2006 ma da un complicato calcolo dell’imposta virtuale corrispondente al maggior imponibile che la manovra avrebbe provocato. La legge si riferisce inequivocabilmente agli acconti dovuti ai fini dell’imposta sul reddito delle società. E’, dunque, da escludere che l’applicazione anticipata delle disposizioni del decreto 223/06 si estenda all’Irpef. Il richiamo all’Ires, e non invece ai contribuenti soggetti al tributo, fa inoltre ritenere che nessun ricalcalo si debba effettuare per l’Irap, neppure da parte delle società di capitali.
Luca Gaiani, L’acconto di luglio separa i contribuenti, in Il Sole 24 Ore, 11/07/2006, pag. 23

Studi, adeguamento entro il 31 ottobre
Se le nuove disposizioni sul reddito d’impresa relative alla determinazione degli acconti si rivolgono solo ai soggetti Ires, bisogna invece tenere conto delle nuove regole ai fini degli studi di settore che valgono sia ai fini Ires che Irpef e Irap. E questo ha ripercussioni che riguardano anche gli acconti. Il Dl 223/06 ha equiparato le modalità di accertamento basate sugli studi. Non c’è più alcuna differenza tra contribuente in contabilità ordinaria o contabilità semplificata: in entrambi i casi, l’accertamento è possibile quando il contribuente risulta non congruo nel periodo d’imposta rispetto ai risultati di Gerico. E questo già dal periodo d’imposta 2005. Per attenuare la portata delle nuove disposizioni, il comma 3 dell’articolo 37 del Dl 223/06 dispone che, relativamente al primo periodo d’imposta per il quale il termine di presentazione della dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, l’adeguamento alle risultanze di Gerico può essere effettuato entro il termine di presentazione della dichiarazione e non entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi. In sostanza, l’adeguamento agli studi di settore per il periodo d’imposta 2005 potrà essere effettuato entro ottobre 2006 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.
Dario Deotto, Rinvio per adeguarsi agli studi, in Il Sole 24 Ore, 11/07/2006, pag. 23

Dal 1° ottobre pagamenti online
Dal 1° ottobre 2006 i titolari di partita Iva dovranno effettuare online i versamenti con il modello F24. L’obbligo dei versamenti in via telematica è al secondo tentativo: infatti era stato proposto dal Governo Berlusconi con un emendamento al decreto legge 30 settembre 2005, n. 203. Dopo le proteste dei contribuenti, l’emendamento venne però cancellato e nella conversione del decreto (legge 2 dicembre 2005, n. 248), l’obbligo venne cambiato in facoltà. Ora, il nuovo Governo riprova a imporre l’uso della telematica per i versamenti con l’F24. E’ il comma 49 dell’articolo 37 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, a stabilire che, a partire dal 1° ottobre 2006, i titolari di partita Iva sono tenuti a utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche. I contribuenti in possesso del codice Pin, cioè abilitati al servizio telematico, possono eseguire tutti i pagamenti con l’F24 online, usando le chiavi per il calcolo dei codici di autenticazione di cui sono titolari. Gli intermediari abilitati possono eseguire i versamenti con l’F24 cumulativo.
Tonino Morina, Da ottobre pagamenti solo online, in Il Sole 24 Ore, 11/07/2006, pag. 23

Immobili, richieste varianti all’esenzione Iva
Tutti contro l’esenzione Iva per le locazioni immobiliari. Una misura con crescente allarme dalle categorie, che chiedono ormai a gran voce correzioni. Alla base delle preoccupazioni, le stime sugli effetti dell’intervento previsto dalla manovra bis (decreto legge 223/06). Le sole rettifiche delle detrazioni Iva, secondo Assoimmobiliare, potrebbero costare   al settore 28-30 miliardi, contro i 488 milioni stimati dal Governo. La manovra cancella l’Iva, detraibile dai canoni d’affitto, sostituendola con l’imposta di registro, non recuperabile. Già di per se questo si traduce in un costo per le società immobiliari e di leasing. Ma le disposizioni impongono anche di restituire l’imposta già detratta per gli acquisti del passato. Il presidente di Assogestioni, Guido Cammarano, suggerisce una proposta alternativa e cioè di circoscrivere l’esenzione alle locazioni e cessioni dei soli fabbricati abitativi ma, nel contempo, di tenere ferma l’applicabilità di questo regime tanto alle cessioni dei medesimi fabbricati, realizzate da imprese che abbiano per oggetto principale la loro rivendita o che li abbiano costruiti o sottoposti a interventi di ristrutturazione da più di cinque anni, quanto alle locazioni poste in essere dalle imprese che li abbiano costruiti per la rivendita.
E. Bronzo – G.D.Donfrancesco, Immobili, pressing continuo, in Il Sole 24 Ore, 11/07/2006, pag. 24

Da Italia Oggi

Dettaglianti, dal 2007 stop agli scontrini
Dal 2007 gli adempimenti Iva dei dettaglianti cambieranno radicalmente. E sarà, ancora una volta, un cambiamento all’insegna della telematica, che cancellerà l’obbligo di rilasciare scontrini e ricevute fiscali e quello di registrare i corrispettivi. Le rilevanti novità sono contenute nell’art. 37, commi 33 e seguenti, del dl n. 223/2006 e avranno effetto dal 1° gennaio dell’anno prossimo. Si profila, dunque, un capodanno speciale per le imprese a contatto con i consumatori finali, assoggettate gradualmente, a partire dal 1980, all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, generalizzato poi con l’art. 12 della legge n. 413/91. Dopo tante promesse mancate e una parziale prova transitoria di deregulation  sembra davvero giunto il pensionamento, almeno per quanto riguarda la valenza fiscale, dei tagliandini che per oltre 20 anni hanno caratterizzato il rapporto fra l’esercente e il consumatore.
Franco Ricca, Dettaglianti, adempimenti Iva soft, in Italia Oggi, 11/07/2006, pag. 28

Termini raddoppiati per l’accertamento
Si allungano, sino a raddoppiarsi, i termini previsti per l’accertamento ai fini delle imposte sui redditi e Iva. Per farlo è sufficiente aver meramente ipotizzato, da arte dei verificatori e non della magistratura inquirente, la sussistenza di uno dei reati tributari previsti. E’ questa la disposizione trabocchetto contenuta nei commi 24 e 25 dell’articolo 37 del decreto legge n. 223 del 2006 con la quale il Governo ha intenzione di ingabbiare sempre di più fenomeni elusivi tesi a ottenere vantaggi fiscali. In verità la norma antielusiva di cui all’art. 37-bis del dpr n. 600 del 1973 è ben altro rispetto a quanto si sta facendo con il decreto in commento. Mentre lì ogni risparmio fiscale è lecito se non si aggira l’ordinamento tributario o l’operazione rispetta ragioni economiche, qui è il fenomeno di per sé a essere censurato e, quindi, se ne sterilizzano gi effetti fiscali tout-court.
A. Felicioni – G. Ripa, Reati fiscali, tempi raddoppiati, in Italia Oggi, 11/07/2006, pag. 29

Valido l’accertamento basato sui consumi
Il consumo del carburante è per un agente di commercio una spia del reddito prodotto e soprattutto è una presunzione su cui il fisco può fondare un avviso di accertamento. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 15124 del 30 giugno 2006, ha ritenuto legittima, fra l’altro, l’applicazione retroattiva dei cosiddetti redditometri. E’ il caso di un agente di commercio che si era visto notificare un avviso d accertamento per maggior reddito dal locale ufficio delle imposte. L’amministrazione finanziaria si era avvalsa di coefficienti presuntivi e in particolare aveva analizzato i consumi di carburante dell’agente tracciando ipoteticamente il percorso fatto, ed elevando gli incassi. L’uomo si era così rivolto al giudice tributario che, sia in primo sia in secondo grado, gli aveva dato torto. Così ha fatto ricorso in Cassazione lamentando la presunzione usata dall’ufficio relativa al consumo di carburante e l’applicazione di redditometri stabiliti dal ministero delle finanze con decreto successivo al periodo d’imposta di riferimento.
Debora Alberici, Agenti, avvisi sul carburante, in Italia Oggi, 11/07/2006, pag. 31

Rimborsi fiscali, richiamo Ue
La Commissione europea dà un ultimatum all’Italia in materia di rimborsi fiscali. L’Italia, secondo il parere motivato della Commissione europea, in una nota che sarà diffusa oggi non h dato attuazione alle indicazioni contenute nella sentenza della Corte di giustizia 129/00 con cui era stata condannata in tema di lungaggini nei rimborsi fiscali. Elemento decisivo per la condanna l’interpretazione che la giurisprudenza italiana dà all’articolo 29 della legge comunitaria 428/90 e che obbliga il contribuente a provare di non avere già riversato sui propri clienti il pagamento dell’imposta indebitamente versata. La sentenza ha chiarito che non è ammissibile il ribaltamento dell’onere della prova sul contribuente obbligato a dimostrare di non aver compensato l’imposta pagata con maggiori profitti ottenuti da clienti.
Silvio Nobili, Accise, ultimatum Ue, in Italia Oggi, 11/07/2006, pag. 33