Da Il Sole 24 Ore
L’Ires anticipa la manovra
La manovra bis manda i conti dell’anticipo Ires 2006. Alle
società di capitali restano 10 giorni per rifare i conti e
pagare, entro giovedì 20 luglio, secondo i rincari decisi dal
decreto legge 223/06. In attesa di un chiarimento da parte delle
Entrate resta il dubbio se sia possibile rinviare i conteggi a
novembre con la seconda rata. L’articolo 36, comma 34, del
decreto legge stabilisce, in deroga allo Statuto del
contribuente, che la quantificazione dell’acconto Ires per
l’esercizio in corso al 4 luglio 2006 si effettua come se, nel
periodo d’imposta precedente, le nuove disposizioni fossero già
state in vigore. In sostanza, l’acconto di chi utilizza il
metodo storico non risulta dal modello Unico 2006 ma da un
complicato calcolo dell’imposta virtuale corrispondente al
maggior imponibile che la manovra avrebbe provocato. La legge si
riferisce inequivocabilmente agli acconti dovuti ai fini
dell’imposta sul reddito delle società. E’, dunque, da escludere
che l’applicazione anticipata delle disposizioni del decreto
223/06 si estenda all’Irpef. Il richiamo all’Ires, e non invece
ai contribuenti soggetti al tributo, fa inoltre ritenere che
nessun ricalcalo si debba effettuare per l’Irap, neppure da
parte delle società di capitali.
Luca Gaiani, L’acconto di luglio separa i contribuenti, in
Il Sole 24 Ore, 11/07/2006, pag. 23
Studi, adeguamento entro il 31 ottobre
Se le nuove disposizioni sul reddito d’impresa relative alla
determinazione degli acconti si rivolgono solo ai soggetti Ires,
bisogna invece tenere conto delle nuove regole ai fini degli
studi di settore che valgono sia ai fini Ires che Irpef e Irap.
E questo ha ripercussioni che riguardano anche gli acconti. Il
Dl 223/06 ha equiparato le modalità di accertamento basate sugli
studi. Non c’è più alcuna differenza tra contribuente in
contabilità ordinaria o contabilità semplificata: in entrambi i
casi, l’accertamento è possibile quando il contribuente risulta
non congruo nel periodo d’imposta rispetto ai risultati di
Gerico. E questo già dal periodo d’imposta 2005. Per attenuare
la portata delle nuove disposizioni, il comma 3 dell’articolo 37
del Dl 223/06 dispone che, relativamente al primo periodo
d’imposta per il quale il termine di presentazione della
dichiarazione scade successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto, l’adeguamento alle risultanze di Gerico può
essere effettuato entro il termine di presentazione della
dichiarazione e non entro il termine di versamento a saldo delle
imposte sui redditi. In sostanza, l’adeguamento agli studi di
settore per il periodo d’imposta 2005 potrà essere effettuato
entro ottobre 2006 per i soggetti con periodo d’imposta
coincidente con l’anno solare.
Dario Deotto, Rinvio per adeguarsi agli studi, in Il
Sole 24 Ore, 11/07/2006, pag. 23
Dal 1° ottobre pagamenti online
Dal 1° ottobre 2006 i titolari di partita Iva dovranno
effettuare online i versamenti con il modello F24. L’obbligo dei
versamenti in via telematica è al secondo tentativo: infatti era
stato proposto dal Governo Berlusconi con un emendamento al
decreto legge 30 settembre 2005, n. 203. Dopo le proteste dei
contribuenti, l’emendamento venne però cancellato e nella
conversione del decreto (legge 2 dicembre 2005, n. 248),
l’obbligo venne cambiato in facoltà. Ora, il nuovo Governo
riprova a imporre l’uso della telematica per i versamenti con
l’F24. E’ il comma 49 dell’articolo 37 del decreto legge 4
luglio 2006, n. 223, a stabilire che, a partire dal 1° ottobre
2006, i titolari di partita Iva sono tenuti a utilizzare, anche
tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche. I
contribuenti in possesso del codice Pin, cioè abilitati al
servizio telematico, possono eseguire tutti i pagamenti con
l’F24 online, usando le chiavi per il calcolo dei codici di
autenticazione di cui sono titolari. Gli intermediari abilitati
possono eseguire i versamenti con l’F24 cumulativo.
Tonino Morina, Da ottobre pagamenti solo online, in Il
Sole 24 Ore, 11/07/2006, pag. 23
Immobili, richieste varianti all’esenzione
Iva
Tutti contro l’esenzione Iva per le locazioni immobiliari.
Una misura con crescente allarme dalle categorie, che chiedono
ormai a gran voce correzioni. Alla base delle preoccupazioni, le
stime sugli effetti dell’intervento previsto dalla manovra bis
(decreto legge 223/06). Le sole rettifiche delle detrazioni Iva,
secondo Assoimmobiliare, potrebbero costare al settore 28-30
miliardi, contro i 488 milioni stimati dal Governo. La manovra
cancella l’Iva, detraibile dai canoni d’affitto, sostituendola
con l’imposta di registro, non recuperabile. Già di per se
questo si traduce in un costo per le società immobiliari e di
leasing. Ma le disposizioni impongono anche di restituire
l’imposta già detratta per gli acquisti del passato. Il
presidente di Assogestioni, Guido Cammarano, suggerisce una
proposta alternativa e cioè di circoscrivere l’esenzione alle
locazioni e cessioni dei soli fabbricati abitativi ma, nel
contempo, di tenere ferma l’applicabilità di questo regime tanto
alle cessioni dei medesimi fabbricati, realizzate da imprese che
abbiano per oggetto principale la loro rivendita o che li
abbiano costruiti o sottoposti a interventi di ristrutturazione
da più di cinque anni, quanto alle locazioni poste in essere
dalle imprese che li abbiano costruiti per la rivendita.
E. Bronzo – G.D.Donfrancesco, Immobili, pressing continuo, in
Il Sole 24 Ore, 11/07/2006, pag. 24
Da Italia Oggi
Dettaglianti, dal 2007 stop agli scontrini
Dal 2007 gli adempimenti Iva dei dettaglianti cambieranno
radicalmente. E sarà, ancora una volta, un cambiamento
all’insegna della telematica, che cancellerà l’obbligo di
rilasciare scontrini e ricevute fiscali e quello di registrare i
corrispettivi. Le rilevanti novità sono contenute nell’art. 37,
commi 33 e seguenti, del dl n. 223/2006 e avranno effetto dal 1°
gennaio dell’anno prossimo. Si profila, dunque, un capodanno
speciale per le imprese a contatto con i consumatori finali,
assoggettate gradualmente, a partire dal 1980, all’obbligo di
certificazione dei corrispettivi, generalizzato poi con l’art.
12 della legge n. 413/91. Dopo tante promesse mancate e una
parziale prova transitoria di deregulation sembra davvero
giunto il pensionamento, almeno per quanto riguarda la valenza
fiscale, dei tagliandini che per oltre 20 anni hanno
caratterizzato il rapporto fra l’esercente e il consumatore.
Franco Ricca, Dettaglianti, adempimenti Iva soft, in
Italia Oggi, 11/07/2006, pag. 28
Termini raddoppiati per l’accertamento
Si allungano, sino a raddoppiarsi, i termini previsti per
l’accertamento ai fini delle imposte sui redditi e Iva. Per
farlo è sufficiente aver meramente ipotizzato, da arte dei
verificatori e non della magistratura inquirente, la sussistenza
di uno dei reati tributari previsti. E’ questa la disposizione
trabocchetto contenuta nei commi 24 e 25 dell’articolo 37 del
decreto legge n. 223 del 2006 con la quale il Governo ha
intenzione di ingabbiare sempre di più fenomeni elusivi tesi a
ottenere vantaggi fiscali. In verità la norma antielusiva di cui
all’art. 37-bis del dpr n. 600 del 1973 è ben altro rispetto a
quanto si sta facendo con il decreto in commento. Mentre lì ogni
risparmio fiscale è lecito se non si aggira l’ordinamento
tributario o l’operazione rispetta ragioni economiche, qui è il
fenomeno di per sé a essere censurato e, quindi, se ne
sterilizzano gi effetti fiscali tout-court.
A. Felicioni – G. Ripa, Reati fiscali, tempi raddoppiati,
in Italia Oggi, 11/07/2006, pag. 29
Valido l’accertamento basato sui consumi
Il consumo del carburante è per un agente di commercio una
spia del reddito prodotto e soprattutto è una presunzione su cui
il fisco può fondare un avviso di accertamento. Lo ha stabilito
la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 15124 del 30
giugno 2006, ha ritenuto legittima, fra l’altro, l’applicazione
retroattiva dei cosiddetti redditometri. E’ il caso di un agente
di commercio che si era visto notificare un avviso d
accertamento per maggior reddito dal locale ufficio delle
imposte. L’amministrazione finanziaria si era avvalsa di
coefficienti presuntivi e in particolare aveva analizzato i
consumi di carburante dell’agente tracciando ipoteticamente il
percorso fatto, ed elevando gli incassi. L’uomo si era così
rivolto al giudice tributario che, sia in primo sia in secondo
grado, gli aveva dato torto. Così ha fatto ricorso in Cassazione
lamentando la presunzione usata dall’ufficio relativa al consumo
di carburante e l’applicazione di redditometri stabiliti dal
ministero delle finanze con decreto successivo al periodo
d’imposta di riferimento.
Debora Alberici, Agenti, avvisi sul carburante, in
Italia Oggi, 11/07/2006, pag. 31
Rimborsi fiscali, richiamo Ue
La Commissione europea dà un ultimatum all’Italia in
materia di rimborsi fiscali. L’Italia, secondo il parere
motivato della Commissione europea, in una nota che sarà diffusa
oggi non h dato attuazione alle indicazioni contenute nella
sentenza della Corte di giustizia 129/00 con cui era stata
condannata in tema di lungaggini nei rimborsi fiscali. Elemento
decisivo per la condanna l’interpretazione che la giurisprudenza
italiana dà all’articolo 29 della legge comunitaria 428/90 e che
obbliga il contribuente a provare di non avere già riversato sui
propri clienti il pagamento dell’imposta indebitamente versata.
La sentenza ha chiarito che non è ammissibile il ribaltamento
dell’onere della prova sul contribuente obbligato a dimostrare
di non aver compensato l’imposta pagata con maggiori profitti
ottenuti da clienti.
Silvio Nobili, Accise, ultimatum Ue, in Italia Oggi,
11/07/2006, pag. 33