Mercoledì 12 Luglio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Attesi chiarimenti per chi ha versato l’acconto
I nuovi coefficienti per le società di comodo fissati dalla manovra bis devono essere applicati per il ricalcalo degli acconti Ires non solo dai soggetti non operativi nel 2005, ma anche da quelli che diventano provvisoriamente di comodo nel 2006. le percentuali vanno calcolate sui dati del 2005. L’aumento dei parametri per determinare i ricavi minimi dei soggetti Ires potrebbe infatti far rientrare molte società in questo regime, obbligandole a integrare gli acconti già versati. L’articolo 36, comma 34, del decreto legge 223/06 prevede che, in deroga all’articolo 3 dello Statuto del contribuente, nella determinazione dell’acconto dovuto ai fini dell’imposta sul reddito delle società per il periodo d’imposta in corso al 4 luglio 20006, si deve considerare quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le novità introdotte con la manovra bis. Questa regola vale solo per l’acconto dell’imposta sul reddito delle società, e non per gli acconti Irpef e Irap. Per calcolare l’acconto con il metodo storico, i soggetti Ires non possono prendere come riferimento quanto indicato nel rigo RN16 di Unico 2006. devono invece applicare ai componenti positivi e passivi de 2005 le nuove regole in vigore per il 2006. Sarebbe auspicabile un chiarimento da parte dell’agenzia delle Entrate sul comportamento che dovranno tenere le società che hanno versato il primo acconto nei seguenti periodi: prima del 20 giugno; tra il 21 e il 3 luglio; tra il 4 e il 20 luglio.
Luca De Stefani, L’acconto spiazza le società, in Il Sole 24 Ore, 12/07/2006, pag. 25

Bilanci di giugno, super Ires ad agosto
In attesa delle istruzioni delle Entrate sull’applicazione, dal 2005, delle novità del decreto legge 223/2006 sugli acconti Ires si fa strada la possibilità, per le società che hanno approvato i bilanci a giugno, di pagare ora solo quanto risulta dal modello Unico. Le imprese potrebbero rinviare a sabato 19 agosto (che slitta a lunedì 21), con lo 0,4%, le integrazioni conseguenti alla manovra. Il calendario delle scadenze dovrà fare i conti anche con il provvedimento sul rinvio dei termini di metà agosto. Fermo restando il versamento al 20 luglio del saldo Ires e dell’intera Irap, compreso l’acconto non interessato dal ricalcalo, le società con bilanci approvati in giugno o in luglio avvalendosi della proroga prevista dagli statuti stanno dunque ipotizzando di pagare ora solo la parte certa dell’acconto Ires. In sostanza, si tratta di quella parte che risulta dai conteggi automatici di Unico 2006. Potrebbe così essere rinviato a sabato 10 agosto, con lo 0,4%, l’ulteriore importo eventualmente dovuto in base ai ricalcoli della manovra.
Luca Gaiani, Più tempo ai bilanci di giugno, in Il Sole 24 Ore, 12/07/2006, pag. 25

Cartelle di pagamento, i termini di notifica
La cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro i termini certi stabiliti dalla legge, per garantire, da una parte, l’interesse del contribuente alla conoscenza della pretesa tributaria che deriva dalla liquidazione delle dichiarazioni e, dall’altra, per assicurare l’interesse pubblico alla riscossione  dei crediti tributari. Questa è anche la ratio dell’articolo 37, comma 40, del decreto legge 223/06 che ha sostituito l’articolo 25, comma 1,  lettera a) del Dpr 600/73. In base alla nuova formulazione della norma, il concessionario deve notificare la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione oppure a quello di scadenza del versamento dell’unica o ultima rata, se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è presentata. Il nuovo termine si riferisce alle somme che risultano dovute al fisco in seguito all’attività di liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del Dpr 600/73.
Sergio trovato, Le rate premiano i controlli fiscali, in Il Sole 24 Ore, 12/07/2006, pag. 26

 

Da Italia Oggi

Terreni, lo scorporo incide su altre spese
Lo scorporo del costo dei terreni incide anche sulle spese di ristrutturazione degli immobili che sono state capitalizzate: la forfetizzazione prevista dal decreto legge incide quindi anche sulle vicende successive rispetto all’acquisto dei beni sui quali, sinora, sono stati stanziati ammortamenti dedotti ai fini fiscali. Inoltre, a regime, la norma lascia pochi spazi di manovra in relazione a quelle situazioni difformi rispetto alle percentuali ora previste dalla norma. L’articolo 36, commi 7 e 8, del decreto legge n. 223 del 2006 provvede a disciplinare, in modo definitivo, una vicenda che in via interpretativa era sempre stata molto dibattuta in assenza di specifiche previsioni normative. Si afferma in sostanza che: 1) il calcolo degli ammortamenti fiscalmente deducibili sui fabbricati strumentali devono riguardare, esclusivamente, i predetti beni senza computare nel costo la parte riferibile al terreno; 2) ai fini dell’applicazione della norma il costo delle aree è quantificato in misura pari al maggiore tra quello esposto in bilancio e quello corrispondente al 30 o al 20% a seconda che si tratti di fabbricati industriali o di altri immobili strumentali; 3) il comma 8 dell’articolo 36 prevede, inoltre, che le disposizioni si applicano anche ai fabbricati posseduti prima dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni normative. E’ da considerare questa una sorta di norma di interpretazione ma senza effetti penalizzanti per il passato.
Duilio Liburdi, Scorporo del costo dei terreni ampio, in Italia Oggi, 12/6/2006, pag. 29

Microimprese senza Iva
Microimprese individuali affrancate dall’Iva. Dall’anno prossimo le persone fisiche che hanno un volume d’affari annuo non superiore a 7mila euro non dovranno più applicare l’imposta e saranno esonerate da quasi tutti gli adempimenti. Resta ferma la possibilità di optare per il regime normale. Lo prevede l’articolo 32-bis del dpr n. 633/72, inserito dall’art. 36, c. 15, del dl 223/2006, introducendo la semplificazione consentita dall’articolo 24 della VI direttiva. Le nuove norme troveranno applicazione dal 2007, previa integrazione da parte dell’agenzia delle entrate, come previsto dal comma 15. Questo, in sintesi, il nuovo regime: 1) ammesse le persone fisiche con volume d’affari annuo fino 7 mila euro, in assenza di cessioni all’esportazione; 2) esonero del versamento dell’imposta, con divieto di rivalsa e detrazione; 3) obbligo di versare l’Iva sugli acquisti intracomunitari; 4) esonero dai principali adempimenti; 5) obbligo di numerare e conservare le fatture passive e di trasmettere l’importo delle operazioni all’agenzia; 6) prevista la facoltà di optare per il regime ordinario.
Franco Ricca, Mini-imprese individuali senza l’Iva, in Italia Oggi, 12/6/2006, pag. 30

Marchi e brevetti, fisco a due vie
Fisco a due facce sui beni immateriali. L’aumento della deducibilità per i brevetti industriali e i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno si contrappone, infatti, alla riduzione della durata massima di ammortamento per i marchi, equiparata all’avviamento; così se da un lato viene incentivata la ricerca attraverso la possibilità di far valere più velocemente le spese sostenute, dall’alto si ottiene l’effetto inverso con la riduzione della rilevanza dei costi per l’acquisizione dei marchi. Queste le contrastanti misure contenute nell’articolo 37 del dl n. 223/2006 in tema di immobilizzazioni immateriali. Il comma 45 dell’articolo 37 consente di dedurre in un lasso temporale più breve il costo dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, dei brevetti industriali, dei processi e del know-how, allo scopo di incentivare gli investimenti in nuove tecnologie. La disciplina dell’ammortamento del costo dei marchi, invece, viene equiparata a quella dell’avviamento con la previsione di un ammontare annuo pari a un diciottesimo del costo. La durata dell’ammortamento è normalmente collegata al periodo di produzione, o di commercializzazione, in esclusiva dei prodotti cui il marchio si riferisce.
Alessandro Felicioni, Marchi e brevetti, fisco a due facce, in Italia Oggi, 12/6/2006, pag. 31