Da Il Sole 24 Ore
Attesi chiarimenti per chi ha versato
l’acconto
I nuovi coefficienti per le società di comodo fissati dalla
manovra bis devono essere applicati per il ricalcalo degli
acconti Ires non solo dai soggetti non operativi nel 2005, ma
anche da quelli che diventano provvisoriamente di comodo nel
2006. le percentuali vanno calcolate sui dati del 2005.
L’aumento dei parametri per determinare i ricavi minimi dei
soggetti Ires potrebbe infatti far rientrare molte società in
questo regime, obbligandole a integrare gli acconti già versati.
L’articolo 36, comma 34, del decreto legge 223/06 prevede che,
in deroga all’articolo 3 dello Statuto del contribuente, nella
determinazione dell’acconto dovuto ai fini dell’imposta sul
reddito delle società per il periodo d’imposta in corso al 4
luglio 20006, si deve considerare quale imposta del periodo
precedente quella che si sarebbe determinata applicando le
novità introdotte con la manovra bis. Questa regola vale solo
per l’acconto dell’imposta sul reddito delle società, e non per
gli acconti Irpef e Irap. Per calcolare l’acconto con il metodo
storico, i soggetti Ires non possono prendere come riferimento
quanto indicato nel rigo RN16 di Unico 2006. devono invece
applicare ai componenti positivi e passivi de 2005 le nuove
regole in vigore per il 2006. Sarebbe auspicabile un chiarimento
da parte dell’agenzia delle Entrate sul comportamento che
dovranno tenere le società che hanno versato il primo acconto
nei seguenti periodi: prima del 20 giugno; tra il 21 e il 3
luglio; tra il 4 e il 20 luglio.
Luca De Stefani, L’acconto spiazza le società, in Il
Sole 24 Ore, 12/07/2006, pag. 25
Bilanci di giugno, super Ires ad agosto
In attesa delle istruzioni delle Entrate sull’applicazione,
dal 2005, delle novità del decreto legge 223/2006 sugli acconti
Ires si fa strada la possibilità, per le società che hanno
approvato i bilanci a giugno, di pagare ora solo quanto risulta
dal modello Unico. Le imprese potrebbero rinviare a sabato 19
agosto (che slitta a lunedì 21), con lo 0,4%, le integrazioni
conseguenti alla manovra. Il calendario delle scadenze dovrà
fare i conti anche con il provvedimento sul rinvio dei termini
di metà agosto. Fermo restando il versamento al 20 luglio del
saldo Ires e dell’intera Irap, compreso l’acconto non
interessato dal ricalcalo, le società con bilanci approvati in
giugno o in luglio avvalendosi della proroga prevista dagli
statuti stanno dunque ipotizzando di pagare ora solo la parte
certa dell’acconto Ires. In sostanza, si tratta di quella parte
che risulta dai conteggi automatici di Unico 2006. Potrebbe così
essere rinviato a sabato 10 agosto, con lo 0,4%, l’ulteriore
importo eventualmente dovuto in base ai ricalcoli della manovra.
Luca Gaiani, Più tempo ai bilanci di giugno, in Il
Sole 24 Ore, 12/07/2006, pag. 25
Cartelle di pagamento, i termini di
notifica
La cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di
decadenza, entro i termini certi stabiliti dalla legge, per
garantire, da una parte, l’interesse del contribuente alla
conoscenza della pretesa tributaria che deriva dalla
liquidazione delle dichiarazioni e, dall’altra, per assicurare
l’interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari.
Questa è anche la ratio dell’articolo 37, comma 40, del decreto
legge 223/06 che ha sostituito l’articolo 25, comma 1, lettera
a) del Dpr 600/73. In base alla nuova formulazione della norma,
il concessionario deve notificare la cartella di pagamento al
debitore iscritto a ruolo o al coobbligato, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di
presentazione della dichiarazione oppure a quello di scadenza
del versamento dell’unica o ultima rata, se il termine per il
versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade
oltre il 31 dicembre dell’anno in cui la dichiarazione è
presentata. Il nuovo termine si riferisce alle somme che
risultano dovute al fisco in seguito all’attività di
liquidazione prevista dall’articolo 36-bis del Dpr 600/73.
Sergio trovato, Le rate premiano i controlli fiscali, in
Il Sole 24 Ore, 12/07/2006, pag. 26
Da Italia Oggi
Terreni, lo scorporo incide su altre spese
Lo scorporo del costo dei terreni incide anche sulle spese
di ristrutturazione degli immobili che sono state capitalizzate:
la forfetizzazione prevista dal decreto legge incide quindi
anche sulle vicende successive rispetto all’acquisto dei beni
sui quali, sinora, sono stati stanziati ammortamenti dedotti ai
fini fiscali. Inoltre, a regime, la norma lascia pochi spazi di
manovra in relazione a quelle situazioni difformi rispetto alle
percentuali ora previste dalla norma. L’articolo 36, commi 7 e
8, del decreto legge n. 223 del 2006 provvede a disciplinare, in
modo definitivo, una vicenda che in via interpretativa era
sempre stata molto dibattuta in assenza di specifiche previsioni
normative. Si afferma in sostanza che: 1) il calcolo degli
ammortamenti fiscalmente deducibili sui fabbricati strumentali
devono riguardare, esclusivamente, i predetti beni senza
computare nel costo la parte riferibile al terreno; 2) ai fini
dell’applicazione della norma il costo delle aree è quantificato
in misura pari al maggiore tra quello esposto in bilancio e
quello corrispondente al 30 o al 20% a seconda che si tratti di
fabbricati industriali o di altri immobili strumentali; 3) il
comma 8 dell’articolo 36 prevede, inoltre, che le disposizioni
si applicano anche ai fabbricati posseduti prima dell’entrata in
vigore delle nuove disposizioni normative. E’ da considerare
questa una sorta di norma di interpretazione ma senza effetti
penalizzanti per il passato.
Duilio Liburdi, Scorporo del costo dei terreni ampio, in
Italia Oggi, 12/6/2006, pag. 29
Microimprese senza Iva
Microimprese individuali affrancate dall’Iva. Dall’anno
prossimo le persone fisiche che hanno un volume d’affari annuo
non superiore a 7mila euro non dovranno più applicare l’imposta
e saranno esonerate da quasi tutti gli adempimenti. Resta ferma
la possibilità di optare per il regime normale. Lo prevede
l’articolo 32-bis del dpr n. 633/72, inserito dall’art. 36, c.
15, del dl 223/2006, introducendo la semplificazione consentita
dall’articolo 24 della VI direttiva. Le nuove norme troveranno
applicazione dal 2007, previa integrazione da parte dell’agenzia
delle entrate, come previsto dal comma 15. Questo, in sintesi,
il nuovo regime: 1) ammesse le persone fisiche con volume
d’affari annuo fino 7 mila euro, in assenza di cessioni
all’esportazione; 2) esonero del versamento dell’imposta, con
divieto di rivalsa e detrazione; 3) obbligo di versare l’Iva
sugli acquisti intracomunitari; 4) esonero dai principali
adempimenti; 5) obbligo di numerare e conservare le fatture
passive e di trasmettere l’importo delle operazioni all’agenzia;
6) prevista la facoltà di optare per il regime ordinario.
Franco Ricca, Mini-imprese individuali senza l’Iva, in
Italia Oggi, 12/6/2006, pag. 30
Marchi e brevetti, fisco a due vie
Fisco a due facce sui beni immateriali. L’aumento della
deducibilità per i brevetti industriali e i diritti di
utilizzazione delle opere dell’ingegno si contrappone, infatti,
alla riduzione della durata massima di ammortamento per i
marchi, equiparata all’avviamento; così se da un lato viene
incentivata la ricerca attraverso la possibilità di far valere
più velocemente le spese sostenute, dall’alto si ottiene
l’effetto inverso con la riduzione della rilevanza dei costi per
l’acquisizione dei marchi. Queste le contrastanti misure
contenute nell’articolo 37 del dl n. 223/2006 in tema di
immobilizzazioni immateriali. Il comma 45 dell’articolo 37
consente di dedurre in un lasso temporale più breve il costo dei
diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, dei brevetti
industriali, dei processi e del know-how, allo scopo di
incentivare gli investimenti in nuove tecnologie. La disciplina
dell’ammortamento del costo dei marchi, invece, viene equiparata
a quella dell’avviamento con la previsione di un ammontare annuo
pari a un diciottesimo del costo. La durata dell’ammortamento è
normalmente collegata al periodo di produzione, o di
commercializzazione, in esclusiva dei prodotti cui il marchio si
riferisce.
Alessandro Felicioni, Marchi e brevetti, fisco a due facce,
in Italia Oggi, 12/6/2006, pag. 31