Da Il Sole 24 Ore
Immobili, Governo al lavoro per le
correzioni
Le associazioni di categoria vincono la partita sugli
effetti della nuova tassazione degli immobili, prevista nella
manovra bis, ma ormai destinata a cambiare. In un intervento a
porte chiuse davanti alla commissione Finanze del Senato, il
vice ministro dell’Economia, Vincenzo Visco, ha riconosciuto che
la relazione tecnica al provvedimento (decreto legge 223/06)
sottostima il gettito generato dalla retroattività
dall’esenzione. Di conseguenza, pur sottolineando di non avere
elementi per confermare i dati delle associazioni, Visco ha
ribadito la volontà di correggere il provvedimento. Al momento,
però, senza spiegare come. Sta di fatto che il Governo potrebbe
presentare un emendamento già lunedì alla commissione Bilancio
del senato, che ieri ha cominciato l’iter di conversione del
decreto. La manovra sugli immobili puntava a scongiurare
pratiche, a volte elusive, altre evasive, rese possibili dalla
disciplina in vigore fino a poche settimane fa. Ma i possibili
effetti delle misure hanno mandato in fibrillazione l’intero
settore.
Gianluca Di Donfrancesco, La stretta Iva guarda al futuro, in
Il Sole 24 Ore, 13/07/2006, pag. 21
Contratti di agenzia, chiarite le
deduzioni
Se la firma del contratto di agenzia e la consegna dei beni
avvengono in due diversi periodi di imposta, il preponente deve
procedere alla deduzione della provvigione passiva
nell’esercizio di consegna dei beni e registrazione dei ricavi.
E’ questo il principio ufficializzato dall’agenzia delle Entrate
con la risoluzione n. 91/E di ieri. Il provvedimento risolve in
via definitiva i dubbi interpretativi sorti in relazione ai
contratti di fine anno a seguito della risoluzione n. 115/E,
emanata dall’Agenzia l’8 agosto 2005. La risoluzione del 2005
aveva fissato un principio innovativo: è la firma del contratto
concluso grazie all’agente a stabilire la competenza. Così, gli
intermediari e i loro preponenti devono imputare le provvigioni
attive e passive all’esercizio nel corso del quale è stato
concluso il contratto di vendita. Il principio, però, entra in
crisi quando il contratto e la consegna dei beni non avvengono
nello stesso periodo d’imposta.
V.M., Il Fisco conferma la svolta-provvigioni, in Il
Sole 24 Ore, 13/07/2006, pag. 21
Rincari Irap approvati dal senato
La maggiorazione di un punto dell’aliquota Irap per le
Regioni in deficit sulla spesa sanitaria deve essere calcolata
sull’aliquota ordinaria o ridotta, fatti salvi i regimi di
esenzione. Il comma 1-bis dell’articolo 1 del decreto legge
206/2006, convertito in legge ieri dal Senato, dispone infatti
che la maggiorazione dell’1% si applica sull’aliquota base del
4,25% per la generalità dei contribuenti. Per le imprese
agricole, invece, la maggiorazione partirà dall’1,9% o dalla
minore aliquota stabilita dalle Regioni. Viene dunque
definitivamente confermato quanto contenuto in un emendamento al
decreto legge, proposto per riordinare la questione della
maggiorazione dell’aliquota Irap nelle Regioni fuori regola sono
pari al 5,25% e per le attività agricole al 2,9%. La
maggiorazione di un punto percentuale non è dovuta dagli enti
pubblici che pagano l’Irap su base mensile. Il decreto legge,
inoltre, precisa che la maggiorazione dell’1% si applica anche
in presenza di aliquota ridotta, mentre fa salve le esenzioni
regionali.
Gian Paolo Tosoni, L’Irap conferma i rincari, in Il
Sole 24 Ore, 13/07/2006, pag. 23
Holding estere senza ricalcolo
Holding estere e perdite da fusioni retroattive fuori dal
maxi acconto Ires. La decorrenza delle norme porta a escludere
l’obbligo di tenerne conto nel ricalcalo dell’anticipo 2006. Il
decreto legge 223/2006 prevede una sorta di rimpatrio forzoso
delle società estere con partecipazioni di controllo in società
ed enti italiani. Salvo prova contraria, la sede
dell’amministrazione di questi soggetti, e dunque la loro
residenza, si considera ubicata in Italia se ricorre una delle
seguenti situazioni: la società è controllata, anche
indirettamente, da residenti in Italia, cumulando, per le
persone fisiche, i voti spettanti ai familiari; la società è
amministrata da un organo composto in prevalenza da residenti
italiani. Sono interessate dalla presunzione di residenza, le
società estere che hanno il controllo di società o enti
italiani. Non è richiesto che la detenzione di partecipazioni
costituisca l’oggetto prevalente del non residente.
Luca Gaiani, Per le holding estere non scatta il ricalcolo, in
Il Sole 24 Ore, 13/07/2006, pag. 23
Da Italia Oggi
Irap a maglie larghe per le nuove
imprese
Sconto Irap facile per le nuove imprese e i nuovi
datori di lavoro (imprese esistenti al 31 dicembre 2004. Tutte
le nuove assunzioni danno diritto all’incentivo, se la nuova
attività non sia il risultato dell’acquisto/affitto di un’altra
azienda. Il beneficio, inoltre, spetta anche in relazione ai
rapporti di lavoro a termine trasformati a tempo indeterminato,
si cumula con la deduzione base e anche con il bonus assunzioni
(credito d’imposta sulle nuove assunzioni). Questo è quanto
precisa tra l’altro, l’Agenzia delle entrate nella circolare n.
26 di ieri fornendo risposte a quesiti inerenti l’applicazione
dell’agevolazione della deduzione Irap ai datori di lavoro che
incrementano la base occupazionale. L’agevolazione, si ricorda,
consiste nella possibilità di dedurre ai fini Irap fino a 20
mila euro annui, limite quintuplicato o triplicato nei territori
svantaggiati, negli anni dal 2005 al 2008, il costo dei
lavoratori assunti a tempo indeterminato negli anni 2005, 2006 e
2007. Condizione necessaria al riconoscimento dell’incentivo è
l’esistenza di un incremento occupazionale, rispetto alla media
dei lavoratori a tempo indeterminato, pieno o parziale, in forza
nel periodo d’imposta precedente.
Daniele Circoli, Nuove imprese, sconto Irap facile, in
Italia Oggi, 13/07/06, pag. 29
Prestazioni autonome, le consegne
biglietti
I servizi aggiuntivi offerti dai soggetti che effettuano la
prevendita di biglietti degli spettacoli, quali la consegna a
domicilio del titolo, sono prestazioni autonome agli effetti
dell’Iva, anche ai fini della certificazione dei corrispettivi.
L’imposta si applica con l’aliquota ordinaria del 20%. E’ questo
quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n.
88 del 12 luglio 2007. Altre due risoluzioni riguardano
l’esenzione dei laboratori d’analisi e il trattamento delle
prestazioni socio-sanitaria rese dalle onlus, in merito alle
quali, l’Agenzia, ribadendo quanto precisato già con la
circolare n. 41/2005, osserva che l’applicabilità della
disposizione soppressa era subordinata all’adozione di decreti
di attuazione che non sono stati mai emanati, per cui essa non
ha mai trovato, di fatto, applicazione, per cui l’operato
dell’istante non è corretto.
Franco Ricca, Iva, la consegna di biglietti è prestazione
autonoma, in Italia Oggi, 13/07/06, pag. 29
Provvigioni agenti, Il fisco ci
ripensa
Ripensamento del fisco sulle provvigioni degli agenti di
commercio. La deducibilità del costo da parte della casa
mandante deve essere correlata al momento di esecuzione del
contratto da parte della stessa. Non rileva dunque, a questi
fini, il momento in cui l’agente rende imponibili le
provvigioni. Diviene, dunque, preminente il principio di
correlazione tra ricavi e costi che è un aspetto fondamentale
soprattutto nell’ipotesi che si concludono a cavallo di due
periodi d’imposta. Apertura anche in relazione alla posizione
dell’agente con particolare riferimento al momento di
conclusione del contratto. Sono queste, in sintesi ,le
indicazioni contenute nella risoluzione dell’Agenzia delle
entrate n. 91 di ieri con la quale l’amministrazione finanziaria
ha di fatto riconsiderato alcune posizioni espresse nella
precedente risoluzione n. 115 del 2005.
Duilio Liburdi, Rappresentati, deducibilità dei costi
correlata all’esecuzione del contratto, in Italia Oggi,
13/07/06, pag. 30