Giovedì 13 Luglio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Immobili, Governo al lavoro per le correzioni
Le associazioni di categoria vincono la partita sugli effetti della nuova tassazione degli immobili, prevista nella manovra bis, ma ormai destinata a cambiare. In un intervento a porte chiuse davanti alla commissione Finanze del Senato, il vice ministro dell’Economia, Vincenzo Visco, ha riconosciuto che la relazione tecnica al provvedimento (decreto legge  223/06) sottostima il gettito generato dalla retroattività dall’esenzione. Di conseguenza, pur sottolineando di non avere elementi per confermare i dati delle associazioni, Visco ha ribadito la volontà di correggere il provvedimento. Al momento, però, senza spiegare come. Sta di fatto che il Governo potrebbe presentare un emendamento già lunedì alla commissione Bilancio del senato, che ieri ha cominciato l’iter di conversione del decreto. La manovra sugli immobili puntava a scongiurare pratiche, a volte elusive, altre evasive, rese possibili dalla disciplina in vigore fino a poche settimane fa. Ma i possibili effetti delle misure hanno mandato in fibrillazione l’intero settore.
Gianluca Di Donfrancesco, La stretta Iva guarda al futuro, in Il Sole 24 Ore, 13/07/2006, pag. 21

Contratti di agenzia, chiarite le deduzioni
Se la firma del contratto di agenzia e la consegna dei beni avvengono in due diversi periodi di imposta, il preponente deve procedere alla deduzione della provvigione passiva nell’esercizio di consegna dei beni e registrazione dei ricavi. E’ questo il principio ufficializzato dall’agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 91/E di ieri. Il provvedimento risolve in via definitiva i dubbi interpretativi sorti in relazione ai contratti di fine anno a seguito della risoluzione n. 115/E, emanata dall’Agenzia l’8 agosto 2005. La risoluzione del 2005 aveva fissato un principio innovativo: è la firma del contratto concluso grazie all’agente a stabilire la competenza. Così, gli intermediari e i loro preponenti devono imputare le provvigioni attive e passive all’esercizio nel corso del quale è stato concluso il contratto di vendita. Il principio, però, entra in crisi quando il contratto e la consegna dei beni non avvengono nello stesso periodo d’imposta.
V.M., Il Fisco conferma la svolta-provvigioni, in Il Sole 24 Ore, 13/07/2006, pag. 21

Rincari Irap approvati dal senato
La maggiorazione di un punto dell’aliquota Irap per le Regioni in deficit sulla spesa sanitaria deve essere calcolata sull’aliquota ordinaria o ridotta, fatti salvi i regimi di esenzione. Il comma 1-bis dell’articolo 1 del decreto legge 206/2006, convertito in legge ieri dal Senato, dispone infatti che la maggiorazione dell’1% si applica sull’aliquota base del 4,25% per la generalità dei contribuenti. Per le imprese agricole, invece, la maggiorazione partirà dall’1,9% o dalla minore aliquota stabilita dalle Regioni. Viene dunque definitivamente confermato quanto contenuto in un emendamento al decreto legge, proposto per riordinare la questione della maggiorazione dell’aliquota Irap nelle Regioni fuori regola sono pari al 5,25% e per le attività agricole al 2,9%. La maggiorazione di un punto percentuale non è dovuta dagli enti pubblici che pagano l’Irap su base mensile. Il decreto legge, inoltre, precisa che la maggiorazione dell’1% si applica anche in presenza di aliquota ridotta, mentre fa salve le esenzioni regionali.
Gian Paolo Tosoni, L’Irap conferma i rincari, in Il Sole 24 Ore, 13/07/2006, pag. 23

Holding estere senza ricalcolo
Holding estere e perdite da fusioni retroattive fuori dal maxi acconto Ires. La decorrenza delle norme porta a escludere l’obbligo di tenerne conto nel ricalcalo dell’anticipo 2006. Il decreto legge 223/2006 prevede una sorta di rimpatrio forzoso delle società estere con partecipazioni di controllo in società ed enti italiani. Salvo prova contraria, la sede dell’amministrazione di questi soggetti, e dunque la loro residenza, si considera ubicata in Italia se ricorre una delle seguenti situazioni: la società è controllata, anche indirettamente, da residenti in Italia, cumulando, per le persone fisiche, i voti spettanti ai familiari; la società è amministrata da un organo composto in prevalenza da residenti italiani. Sono interessate dalla presunzione di residenza, le società estere che hanno il controllo di società o enti italiani. Non è richiesto che la detenzione di partecipazioni costituisca l’oggetto prevalente del non residente.
Luca Gaiani, Per le holding estere non scatta il ricalcolo, in Il Sole 24 Ore, 13/07/2006, pag. 23

Da Italia Oggi

Irap a maglie larghe per le nuove imprese
Sconto Irap facile per le nuove imprese e i nuovi datori di lavoro (imprese esistenti al 31 dicembre 2004. Tutte le nuove assunzioni danno diritto all’incentivo, se la nuova attività non sia il risultato dell’acquisto/affitto di un’altra azienda. Il beneficio, inoltre, spetta anche in relazione ai rapporti di lavoro a termine trasformati a tempo indeterminato, si cumula con la deduzione base e anche con il bonus assunzioni (credito d’imposta sulle nuove assunzioni). Questo è quanto precisa tra l’altro, l’Agenzia delle entrate nella circolare n. 26 di ieri fornendo risposte a quesiti inerenti l’applicazione dell’agevolazione della deduzione Irap ai datori di lavoro che incrementano la base occupazionale. L’agevolazione, si ricorda, consiste nella possibilità di dedurre ai fini Irap fino a 20 mila euro annui, limite quintuplicato o triplicato nei territori svantaggiati, negli anni dal 2005 al 2008, il costo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato negli anni 2005, 2006 e 2007. Condizione necessaria al riconoscimento dell’incentivo è l’esistenza di un incremento occupazionale, rispetto alla media dei lavoratori a tempo indeterminato, pieno o parziale, in forza nel periodo d’imposta precedente.
Daniele Circoli, Nuove imprese, sconto Irap facile, in Italia Oggi, 13/07/06, pag. 29

Prestazioni autonome, le consegne biglietti
I servizi aggiuntivi offerti dai soggetti che effettuano la prevendita di biglietti degli spettacoli, quali la consegna a domicilio del titolo, sono prestazioni autonome agli effetti dell’Iva, anche ai fini della certificazione dei corrispettivi. L’imposta si applica con l’aliquota ordinaria del 20%. E’ questo quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 88 del 12 luglio 2007. Altre due risoluzioni riguardano l’esenzione dei laboratori d’analisi e il trattamento delle prestazioni socio-sanitaria rese dalle onlus, in merito alle quali, l’Agenzia, ribadendo quanto precisato già con la circolare n. 41/2005, osserva che l’applicabilità della disposizione soppressa era subordinata all’adozione di decreti di attuazione che non sono stati mai emanati, per cui essa non ha mai trovato, di fatto, applicazione, per cui l’operato dell’istante non è corretto.
Franco Ricca, Iva, la consegna di biglietti è prestazione autonoma, in Italia Oggi, 13/07/06, pag. 29

Provvigioni agenti, Il fisco ci ripensa
Ripensamento del fisco sulle provvigioni degli agenti di commercio. La deducibilità del costo da parte della casa mandante deve essere correlata al momento di esecuzione del contratto da parte della stessa. Non rileva dunque, a questi fini, il momento in cui l’agente rende imponibili le provvigioni. Diviene, dunque, preminente il principio di correlazione tra ricavi e costi che è un aspetto fondamentale soprattutto nell’ipotesi che si concludono a cavallo di due periodi d’imposta. Apertura anche in relazione alla posizione dell’agente con particolare riferimento al momento di conclusione del contratto. Sono queste, in sintesi ,le indicazioni contenute nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 91 di ieri con la quale l’amministrazione finanziaria ha di fatto riconsiderato alcune posizioni espresse nella precedente risoluzione n. 115 del 2005. 
Duilio Liburdi, Rappresentati, deducibilità dei costi correlata all’esecuzione del contratto, in Italia Oggi, 13/07/06, pag. 30