Sabato 15 Luglio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Doppia via per gli immobili
Si avvicina la via d’uscita sulla tassazione degli immobili: abitazioni e fabbricati delle imprese avranno regimi fiscali distinti e le società potranno scegliere tra Iva o imposta di registro. E a chiudere la partita sulla manovra bis potrebbe essere un maxi emendamento governativo, da approvare con voto di fiducia. In ogni caso, l’Esecutivo non vuole perdere gettito, ogni eventuale rinuncia dovrà essere riequilibrata nella manovra stessa. Il Governo presenterà gli emendamenti lunedì, ma si fa strada l’ipotesi che alla fine si arriverà a regimi distinti per abitazioni e immobili strumentali. Le prime resterebbero esenti da Iva. Mentre per i secondi si potrebbe aprire un doppio binario, si potrà scegliere se passare all’imposta indiretta con aliquota tra l’1 e il 3%. Nella prima ipotesi le imprese dovrebbero perdere la possibilità di recuperare l’imposta versata. E resterebbe il problema del recupero dei crediti d’imposta. Un obbligo sancito dalla disciplina e dalla giurisprudenza comunitaria; i crediti non rimborsati potrebbero essere giudicati aiuti di Stato, mettendo l’Italia in una posizione analoga a quella verificatasi con l’Irap, ma con Fisco e contribuenti a parti invertite. La seconda ipotesi si tradurrebbe in un stretta più lieve. Le società otterrebbero la possibilità di uscire dall’esenzione per rientrare nel vecchio regime, pagando una sorta di pedaggio che permetterebbe comunque al fisco di incassare gettito.
G.Di Donfrancesco, Immobili d’impresa con opzione, in Il Sole 24 Ore, 15/07/06, pag. 21

Irap, complicazioni in vista
La posizione delle Entrate sulle modalità di conteggio dei dipendenti agevolabili ai fini Irap spiazza i contribuenti che hanno già versato il saldo 2005 e l’acconto 2006 entro il 20 giugno e complica i calcoli per chi pagherà entro il 20 luglio. Per molti contribuenti si prospetta quindi il conguaglio con la maggiorazione dello 0,40% entro giovedì prossimo. La condizione secondo cui il numero dei neoassunti deve essere superiore a quello dei cessati era stata introdotta dalla circolare 7/E del 13 gennaio 2006 e una volta superata consentiva di dedurre i costi di tutti i neoassunti dell’anno, al lordo dei cessati. Con la circolare 26/E del 2 luglio 2006, questa condizione, introdotta in via interpretativa, è stata trasformata in una regola per la determinazione del beneficio. Infatti, dopo aver superato le condizioni previste dalla norma per individuare il numero dei neoassunti agevolabili è necessario togliere tutte le risoluzioni di rapporto di lavoro avvenute nel periodo d’imposta.
Luca De Stefani, Irap, conguagli in vista, in Il Sole 24 Ore, 15/07/06, pag. 22

Conti aggiornati a giugno per il Tfr
Per il mese di giugno il coefficiente di rivalutazione del trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2005 è pari al 1,700119. La rivalutazione, disciplinata dall’articolo 2120 del Codice civile, è il risultato di tre operazioni. In particolare: 1. si calcola 75% dell’aumento del costo della vita per operai e impiegati tra dicembre 2005 e il mese in cui si deve effettuare la rivalutazione; 2. al 75% dell’aumento del costo della vita si deve aggiungere un tasso fisso pari all’1,5% su base annuale; 3. sommando i due importi, si ottiene il coefficiente di rivalutazione suddetto. Dal 1° gennaio 2001 la rivalutazione del Tfr è soggetta a un’imposta sostitutiva dell’11%. Normalmente, l’imposta sostitutiva si calcola e si detrae dal Trattamento di fine rapporto al termine del periodo d’imposta.
Nevio Bianchi, Il Tfr aggiorna i conti a giugno, in Il Sole 24 Ore, 15/07/06, pag. 22

Da Italia Oggi

Corrispettivi come redditi autonomi
I corrispettivi dei professionisti percepiti a seguito del trasferimento del marchio e della clientela sono attratti tra i redditi di lavoro autonomo. Ne consegue che, anche dopo la cessazione dell’attività tipica, gli emolumenti percepiti dall’ormai ex professionista, a titolo di canone per il passaggio del segno distintivo e dei clienti, sono comunque caratterizzati come redditi di lavoro autonomo e sottoposti alla relativa disciplina. La regola non si applica se il corrispettivo è erogato al cedente in un’unica soluzione. In questo caso, secondo il rimando operato dall’art. 29 comma 1 lettera b) del dl 223/2006, il corrispettivo è considerato plusvalenza per l’intero ammontare e soggetto a tassazione separata. Sono queste le valutazioni che è lecito trarre dall’introduzione del comma 1-quater, all’interno dell’art. 54 del Tuir, da parte dell’art. 29 del dl 223/2006. Tale norma contraddice il precedente avviso dell’amministrazione finanziaria, che rimetteva la cessione del marchio tra i redditi diversi, ed estende l’operatività del regime fiscale previsto per i lavoratori autonomi anche ai soggetti che hanno cessato l’attività tramite la vendita del marchio e della clientela.  
Sergio Mazzei, Sono redditi da lavoro autonomo i compensi della clientela, in Italia Oggi, 15/07/06, pag. 35

Complicazioni per gli acconti
Il decreto competitività complica gli acconti del 20 luglio; specie quelli in materia di Irap, per i quali non è ammesso nemmeno il ravvedimento operoso. E’ questo il monito che lancia l’Assonime con la propria circolare n. 30 del 14 luglio 2006, con la quale vengono analizzate le più importanti disposizioni fiscali contenute nel dl 223 del 2006 con particolare riferimento alla norma che vuole gli acconti per il 2006 calcolati sulla base delle nuove misure appena introdotte. Vediamo in breve le disposizioni che incidono sull’acconto. L’eliminazione della possibilità di fruire dell’ammortamento anticipato per le autovetture, gli autocaravan, i ciclomotori e i motocicli. L’esclusione della deducibilità dell’ammortamento riferibile al costo del terreno su cui gli immobili insistono. L’allungamento del periodo minimo di ammortamento ai fini fiscali da dieci a 18 periodi d’imposta per i marchi. L’aumento della quota annualmente deducibile da un terzo al 50% del costo per i brevetti industriali registrati dalla data di entrata in vigore del decreto ovvero nei cinque anni precedenti. L’eliminazione della possibilità di ridurre per rischio contrattuale il valore delle rimanenze di opere, forniture e servizi di durata ultrannuale per un importo pari al 2%, ovvero, per le opere estere, al 4%. Infine l’inasprimento dei parametri di determinazione presuntiva dei ricavi e del reddito minimi delle società non operative.   
Alessandro Felicioni, Iva, la consegna di biglietti è prestazione autonomi complicano gli acconti d’impostama, in Italia Oggi, 15/07/06, pag. 36

Enpals, stop ai versamenti per lo sport
Versamenti sospesi quanto riguarda i contributi Enpals che avrebbero dovuti essere effettuati entro lunedì 17 luglio da associazioni e società sportive dilettantistiche. Lo stesso Ente nazionale per la previdenza ed assistenza dei lavoratori dello spettacolo, facendo seguito alle numerose richieste pervenute da tutto il mondo sportivo dilettantistico, ha reso noto con un comunicato stampa apparso sul proprio sito internet www.enpals.it, giovedì scorso che ha provveduto a inoltrare un apposito messaggio di chiarimento al ministero del lavoro riguardo al corretto trattamento contributivo da applicare agli organismi sportivi non professionisti. Nella stessa news l’istituto fa presente che in attesa dei chiarimenti ministeriali, per gli eventuali ritardi nell’assolvimento degli adempimenti contributivi si terrà conto delle oggettive difficoltà interpretative. Non si tratta di una vera e propria sospensione della scadenza né di una rinuncia all’applicazione delle sanzioni, quanto piuttosto di una presa di tempo in attesa di capire se e come finirà questa faccenda che vede l’intero mondo dilettantistico fare fronte compatto.
Daniele Redaelli, Enpals, sospensione dei versamenti, in Italia Oggi, 15/07/06, pag. 41