Da Il Sole 24 Ore
Doppia via per gli immobili
Si avvicina la via d’uscita sulla tassazione degli immobili:
abitazioni e fabbricati delle imprese avranno regimi fiscali
distinti e le società potranno scegliere tra Iva o imposta di
registro. E a chiudere la partita sulla manovra bis potrebbe
essere un maxi emendamento governativo, da approvare con voto di
fiducia. In ogni caso, l’Esecutivo non vuole perdere gettito,
ogni eventuale rinuncia dovrà essere riequilibrata nella manovra
stessa. Il Governo presenterà gli emendamenti lunedì, ma si fa
strada l’ipotesi che alla fine si arriverà a regimi distinti per
abitazioni e immobili strumentali. Le prime resterebbero esenti
da Iva. Mentre per i secondi si potrebbe aprire un doppio
binario, si potrà scegliere se passare all’imposta indiretta con
aliquota tra l’1 e il 3%. Nella prima ipotesi le imprese
dovrebbero perdere la possibilità di recuperare l’imposta
versata. E resterebbe il problema del recupero dei crediti
d’imposta. Un obbligo sancito dalla disciplina e dalla
giurisprudenza comunitaria; i crediti non rimborsati potrebbero
essere giudicati aiuti di Stato, mettendo l’Italia in una
posizione analoga a quella verificatasi con l’Irap, ma con Fisco
e contribuenti a parti invertite. La seconda ipotesi si
tradurrebbe in un stretta più lieve. Le società otterrebbero la
possibilità di uscire dall’esenzione per rientrare nel vecchio
regime, pagando una sorta di pedaggio che permetterebbe comunque
al fisco di incassare gettito.
G.Di Donfrancesco, Immobili d’impresa con opzione, in Il
Sole 24 Ore, 15/07/06, pag. 21
Irap, complicazioni in vista
La posizione delle Entrate sulle modalità di conteggio dei
dipendenti agevolabili ai fini Irap spiazza i contribuenti che
hanno già versato il saldo 2005 e l’acconto 2006 entro il 20
giugno e complica i calcoli per chi pagherà entro il 20 luglio.
Per molti contribuenti si prospetta quindi il conguaglio con la
maggiorazione dello 0,40% entro giovedì prossimo. La condizione
secondo cui il numero dei neoassunti deve essere superiore a
quello dei cessati era stata introdotta dalla circolare 7/E del
13 gennaio 2006 e una volta superata consentiva di dedurre i
costi di tutti i neoassunti dell’anno, al lordo dei cessati. Con
la circolare 26/E del 2 luglio 2006, questa condizione,
introdotta in via interpretativa, è stata trasformata in una
regola per la determinazione del beneficio. Infatti, dopo aver
superato le condizioni previste dalla norma per individuare il
numero dei neoassunti agevolabili è necessario togliere tutte le
risoluzioni di rapporto di lavoro avvenute nel periodo
d’imposta.
Luca De Stefani, Irap, conguagli in vista, in Il Sole 24
Ore, 15/07/06, pag. 22
Conti aggiornati a giugno per il Tfr
Per il mese di giugno il coefficiente di rivalutazione del
trattamento di fine rapporto accantonato al 31 dicembre 2005 è
pari al 1,700119. La rivalutazione, disciplinata dall’articolo
2120 del Codice civile, è il risultato di tre operazioni. In
particolare: 1. si calcola 75% dell’aumento del costo della vita
per operai e impiegati tra dicembre 2005 e il mese in cui si
deve effettuare la rivalutazione; 2. al 75% dell’aumento del
costo della vita si deve aggiungere un tasso fisso pari all’1,5%
su base annuale; 3. sommando i due importi, si ottiene il
coefficiente di rivalutazione suddetto. Dal 1° gennaio 2001 la
rivalutazione del Tfr è soggetta a un’imposta sostitutiva
dell’11%. Normalmente, l’imposta sostitutiva si calcola e si
detrae dal Trattamento di fine rapporto al termine del periodo
d’imposta.
Nevio Bianchi, Il Tfr aggiorna i conti a giugno, in Il
Sole 24 Ore, 15/07/06, pag. 22
Da Italia Oggi
Corrispettivi come redditi autonomi
I corrispettivi dei professionisti percepiti a seguito del
trasferimento del marchio e della clientela sono attratti tra i
redditi di lavoro autonomo. Ne consegue che, anche dopo la
cessazione dell’attività tipica, gli emolumenti percepiti
dall’ormai ex professionista, a titolo di canone per il
passaggio del segno distintivo e dei clienti, sono comunque
caratterizzati come redditi di lavoro autonomo e sottoposti alla
relativa disciplina. La regola non si applica se il
corrispettivo è erogato al cedente in un’unica soluzione. In
questo caso, secondo il rimando operato dall’art. 29 comma 1
lettera b) del dl 223/2006, il corrispettivo è considerato
plusvalenza per l’intero ammontare e soggetto a tassazione
separata. Sono queste le valutazioni che è lecito trarre
dall’introduzione del comma 1-quater, all’interno dell’art. 54
del Tuir, da parte dell’art. 29 del dl 223/2006. Tale norma
contraddice il precedente avviso dell’amministrazione
finanziaria, che rimetteva la cessione del marchio tra i redditi
diversi, ed estende l’operatività del regime fiscale previsto
per i lavoratori autonomi anche ai soggetti che hanno cessato
l’attività tramite la vendita del marchio e della clientela.
Sergio Mazzei, Sono redditi da lavoro autonomo i compensi
della clientela, in Italia Oggi, 15/07/06, pag. 35
Complicazioni per gli acconti
Il decreto competitività complica gli acconti del 20 luglio;
specie quelli in materia di Irap, per i quali non è ammesso
nemmeno il ravvedimento operoso. E’ questo il monito che lancia
l’Assonime con la propria circolare n. 30 del 14 luglio 2006,
con la quale vengono analizzate le più importanti disposizioni
fiscali contenute nel dl 223 del 2006 con particolare
riferimento alla norma che vuole gli acconti per il 2006
calcolati sulla base delle nuove misure appena introdotte.
Vediamo in breve le disposizioni che incidono sull’acconto.
L’eliminazione della possibilità di fruire dell’ammortamento
anticipato per le autovetture, gli autocaravan, i ciclomotori e
i motocicli. L’esclusione della deducibilità dell’ammortamento
riferibile al costo del terreno su cui gli immobili insistono.
L’allungamento del periodo minimo di ammortamento ai fini
fiscali da dieci a 18 periodi d’imposta per i marchi. L’aumento
della quota annualmente deducibile da un terzo al 50% del costo
per i brevetti industriali registrati dalla data di entrata in
vigore del decreto ovvero nei cinque anni precedenti.
L’eliminazione della possibilità di ridurre per rischio
contrattuale il valore delle rimanenze di opere, forniture e
servizi di durata ultrannuale per un importo pari al 2%, ovvero,
per le opere estere, al 4%. Infine l’inasprimento dei parametri
di determinazione presuntiva dei ricavi e del reddito minimi
delle società non operative.
Alessandro Felicioni, Iva, la consegna di biglietti è
prestazione autonomi complicano gli acconti d’impostama, in
Italia Oggi, 15/07/06, pag. 36
Enpals, stop ai versamenti per lo
sport
Versamenti sospesi quanto riguarda i contributi Enpals che
avrebbero dovuti essere effettuati entro lunedì 17 luglio da
associazioni e società sportive dilettantistiche. Lo stesso Ente
nazionale per la previdenza ed assistenza dei lavoratori dello
spettacolo, facendo seguito alle numerose richieste pervenute da
tutto il mondo sportivo dilettantistico, ha reso noto con un
comunicato stampa apparso sul proprio sito internet
www.enpals.it, giovedì
scorso che ha provveduto a inoltrare un apposito messaggio di
chiarimento al ministero del lavoro riguardo al corretto
trattamento contributivo da applicare agli organismi sportivi
non professionisti. Nella stessa news l’istituto fa presente che
in attesa dei chiarimenti ministeriali, per gli eventuali
ritardi nell’assolvimento degli adempimenti contributivi si
terrà conto delle oggettive difficoltà interpretative. Non si
tratta di una vera e propria sospensione della scadenza né di
una rinuncia all’applicazione delle sanzioni, quanto piuttosto
di una presa di tempo in attesa di capire se e come finirà
questa faccenda che vede l’intero mondo dilettantistico fare
fronte compatto.
Daniele Redaelli, Enpals, sospensione dei versamenti, in
Italia Oggi, 15/07/06, pag. 41