Lunedì 17 Luglio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Fallimenti, rivoluzione compiuta
La rivoluzione è compiuta. Da oggi giudici, cancellieri e avvocati dovranno fare i conti con le nuove procedure fallimentari. Dopo una lunga gestazione si chiude così il cerchio del riordino, varato in due fasi: alcune misure sono state infatti anticipate nel 2005, col il pacchetto competitività; il cuore dell’intervento, invece, è stato definito a gennaio 2006 con il decreto legislativo n. 5. Se da 16 mesi, dunque, sono operative le correzioni alle revocatorie e al concordato preventivo, è nelle prossime settimane che saranno messe alla prova le modifiche più consistenti apportate alla legge fallimentare. Legge risalente al 1942, che ha subito un restyling radicale: al centro del procedimento ci sono ora l’impresa e l’esigenza di assicurarne, per quanto possibile, la continuità; la gestione del fallimento passa al curatore e al comitato dei creditori, secondo una logica privatistica che assegna al giudice un ruolo di controllo legale; inoltre, la scoperta precoce del dissesto non soggiace più a intenti punitivi ma, attraverso lo snellimento dei concordati (preventivo e fallimentare), risponde all’obiettivo di un’uscita condivisa dalla crisi.
Marco Bellinazzo, Fallimenti, rischio ingorgo nei tribunali, in Il Sole 24 Ore, 17/07/06, pag. 21

Spese, rimborsi senza limite
Le spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande, sono integralmente deducibili se sostenute dal committente per conto del professionista e da questi addebitate nella fattura. La norma introdotta dal Dl 223/2006 costituisce una deroga al trattamento delle cosiddette spese di vitto e alloggio che, in via ordinaria, sono deducibili limitatamente al 2% dell’ammontare  dei compensi percepiti. Per effetto di questo intervento nell’articolo 54 del Tuir, a fronte di una integrale tassazione come compensi in natura dei rimborsi percepiti dal professionista, è garantita in capo a tale soggetto, la deducibilità integrale delle spese riaddebitate al committente che le aveva anticipate. Così, dunque, le spese. 1) Il committente sostiene la spesa con documento a lui intestato e il nome del professionista come fruitore del servizio. 2) Il committente comunica al professionista l’ammontare dell’anticipo e non lo considera (temporaneamente) come costo deducibile. 3) Il professionista recepisce l’importo e lo considera come costo che non soggiace  alla limitazione del 2%. 4) Il professionista emette la parcella comprensiva dei compensi e della quota di spese (già pagate dal committente). 5) Il committente, ricevuta la parcella, imputa a costo la prestazione maggiorata dei rimborsi spese.
E. Francese – L. Miele, Sulle spese salta il tetto, in Il Sole 24 Ore, 17/07/06, pag. 22

Studio in vendita, prelievo al bivio
Nuove regole per la cessione dello studio. La manovra d’estate, interviene sulla materia dopo che le Entrate si erano pronunciate con la risoluzione n. 108/E del 2002. L’Agenzia, partendo dal presupposto che la causa economica del versamento della somma sia la remunerazione dell’impegno assunto dal professionista cedente a non svolgere più attività professionale, aveva affermato che il provento è da considerare reddito diverso )obbligazione di fare non fare permettere), con obbligo di rilasciare fattura con Iva ordinaria. Nell’articolo 54 del Tuir viene inserito un nuovo comma 1-quater che afferma la rilevanza, quale reddito da lavoro autonomo, del corrispettivo percepito a seguito della cessione della clientela e di elementi immateriali riferibili all’attività professionale. Questa disposizione se letta in parallelo con l’altra novità che sancisce la rilevanza delle plusvalenze derivanti dalla cessione di beni materiali, sembra ricomprendere nel reddito imponibile tutti i proventi realizzati per la cessione dello studio.
Paolo Meneghetti, Lo studio in vendita al bivio del prelievo, in Il Sole 24 Ore, 17/07/06, pag. 22

Telematica a rischio ingorgo
Studi professionali sommersi da nuovi adempimenti. E’ l’impressione che si ricava dal Dl 223/2006. Se possono avere un senso le disposizioni in tema di tracciabilità degli incassi e le modifiche alla determinazione del reddito, ciò che sorprende è la massiccia opera di anticipazione dei termini a regime, sovrapposta all’introduzione di altrettante nuove incombenze che rischiano di intasare non solo il canale Entratel dell’Agenzia, ma soprattutto gli studi. F24 solo in telematica. Dal 1° ottobre i titolari di partita Iva potranno effettuare i versamenti di imposte e contributi esclusivamente in via telematica. Il calendario. E’ prevista una generalizzata anticipazione dei termini per l’invio delle dichiarazioni. Il nuovo calendario rischia di creare problemi ai sostituti di imposta per l’ingorgo e la sovrapposizione delle scadenze . Elenchi clienti e fornitori. Già per il 2006 i contribuenti dovranno trasmettere telepaticamente gli elenchi (entro il 29 aprile 2007). Trasmissione degli incassi. Dal 2007, l’obbligo di certificazione dei corrispettivi per i dettaglianti, potrà essere sostituito dall’invio telematico dei corrispettivi giornalieri.
Giovanni Valcarenghi, Telematica a rischio intoppo per le scadenze concentrate, in Il Sole 24 Ore, 17/07/06, pag. 22

Da Italia Oggi

Le stock optino perdono appeal
Perde appeal l’assegnazione di azioni ai dipendenti; l’eliminazione dell’agevolazione per le stock optino differenziate finisce per appesantire il carico fiscale dei lavoratori assegnatari, ai quali la differenza di valore dei titoli rispetto al loro prezzo di assegnazione costituirà reddito di lavoro dipendente e non plusvalenza )eventualmente) tassabile con aliquota ridotta. La disciplina fiscale delle stock optino vigente prima del decreto legge 223/06 prevedeva un doppio binario di tassazione per i piani di azionariato; il dlgs n. 505/1999, in vigore dal 1° gennaio 2000, sostituì infatti la lettera g) del comma 2 dell’articolo 51 Tuir con le nuove lettere g) e g-bis). L’agevolazione consiste nel ricomprendere non tra i redditi di lavoro dipendente, ma tra quelli diversi, eventuali plusvalenze derivanti dalla differenza tra il valore o il prezzo pagato per l’assegnazione e quello di mercato delle azioni. Le differenze riguardano soprattutto i soggetti destinatari dei piani di azionariato e le modalità di assegnazione delle azioni.
Alessandro Felicioni, Sulle stock optino imposte salate, in Italia Oggi, 17/07/06, pag. 10

Condoni, scadenza al 31/12/2008
Condoni, atto finale. Fissata al 31 dicembre 2008 la data ultima per l’iscrizione a ruolo delle somme non versate dai contribuenti. La norma ha valenza per tutte le sanatorie, ivi inclusa la definizione dell’anno 2002. Stessa scadenza per la notifica delle cartelle di pagamento nei confronti dei contribuenti che si sono avvalsi della definizione degli omessi versamenti, senza però completarla. Utili, al riguardo, i chiarimenti della circolare n. 36 del 2005. Emerge, però, un nuovo impatto della stagione condonistica: attenzione, infatti, al raddoppio del termine per notificare gli accertamenti e gli avvisi di rettifica, perché per chi non ha condonato è necessario conteggiare due anni in più.
Maurizio Tozzi, Condoni, controlli entro il 2008, in Italia Oggi, 17/07/06, pag. 13

Verifiche con maggiore incisività
I numeri del contrasto all’evasione ritornano sui livelli precedenti alla sanatoria fiscale del 2002 con un aumento della precisione dei rilievi. In pratica nove volte su dieci la polizia tributaria si imbatte in fenomeni evasivi. L’indice di positività dei controlli, ovvero lo strumento con cui il fisco misura la presenza di violazioni tributarie, si attesta infatti al 92,90% dei casi. Raggiungono il 40%, invece, le definizioni degli accertamenti, ovvero il pagamento da parte del contribuente dei rilievi dell’amministrazione finanziaria senza ricorrere al contenzioso. In tutto ciò gioca un ruolo decisivo il grande fratello telematico che permette di controllare in termini abbastanza brevi le annualità di imposta. A questo fine, circa l’85% delle verifiche eseguite nel periodo che va dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005 ha già dato luogo alla notifica dei relativi avvisi di accertamento. Smaltito anche il magazzino dei verbali con l’utilizzo ai fini accertativi di circa il 65% delle risultanze dell’attività di verifica svolta fino al 30 giugno del 2004. Nell’attività esterna dell’Agenzia delle entrate si registra un diffuso aumento della presenza sul territorio per scongiurare fenomeni evasivi ed elusivi.
Sergio Mazzei, Il fisco cancella l’effetto condono, in Italia Oggi, 17/07/06, pag. 14