Da Il Sole 24 Ore
Fallimenti, rivoluzione compiuta
La rivoluzione è compiuta. Da oggi giudici, cancellieri e
avvocati dovranno fare i conti con le nuove procedure
fallimentari. Dopo una lunga gestazione si chiude così il
cerchio del riordino, varato in due fasi: alcune misure sono
state infatti anticipate nel 2005, col il pacchetto
competitività; il cuore dell’intervento, invece, è stato
definito a gennaio 2006 con il decreto legislativo n. 5. Se da
16 mesi, dunque, sono operative le correzioni alle revocatorie e
al concordato preventivo, è nelle prossime settimane che saranno
messe alla prova le modifiche più consistenti apportate alla
legge fallimentare. Legge risalente al 1942, che ha subito un
restyling radicale: al centro del procedimento ci sono ora
l’impresa e l’esigenza di assicurarne, per quanto possibile, la
continuità; la gestione del fallimento passa al curatore e al
comitato dei creditori, secondo una logica privatistica che
assegna al giudice un ruolo di controllo legale; inoltre, la
scoperta precoce del dissesto non soggiace più a intenti
punitivi ma, attraverso lo snellimento dei concordati
(preventivo e fallimentare), risponde all’obiettivo di un’uscita
condivisa dalla crisi.
Marco Bellinazzo, Fallimenti, rischio ingorgo nei tribunali,
in Il Sole 24 Ore, 17/07/06, pag. 21
Spese, rimborsi senza limite
Le spese per prestazioni alberghiere e somministrazioni di
alimenti e bevande, sono integralmente deducibili se sostenute
dal committente per conto del professionista e da questi
addebitate nella fattura. La norma introdotta dal Dl 223/2006
costituisce una deroga al trattamento delle cosiddette spese di
vitto e alloggio che, in via ordinaria, sono deducibili
limitatamente al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti. Per
effetto di questo intervento nell’articolo 54 del Tuir, a fronte
di una integrale tassazione come compensi in natura dei rimborsi
percepiti dal professionista, è garantita in capo a tale
soggetto, la deducibilità integrale delle spese riaddebitate al
committente che le aveva anticipate. Così, dunque, le spese. 1)
Il committente sostiene la spesa con documento a lui intestato e
il nome del professionista come fruitore del servizio. 2) Il
committente comunica al professionista l’ammontare dell’anticipo
e non lo considera (temporaneamente) come costo deducibile. 3)
Il professionista recepisce l’importo e lo considera come costo
che non soggiace alla limitazione del 2%. 4) Il professionista
emette la parcella comprensiva dei compensi e della quota di
spese (già pagate dal committente). 5) Il committente, ricevuta
la parcella, imputa a costo la prestazione maggiorata dei
rimborsi spese.
E. Francese – L. Miele, Sulle spese salta il tetto, in Il
Sole 24 Ore, 17/07/06, pag. 22
Studio in vendita, prelievo al bivio
Nuove regole per la cessione dello studio. La manovra
d’estate, interviene sulla materia dopo che le Entrate si erano
pronunciate con la risoluzione n. 108/E del 2002. L’Agenzia,
partendo dal presupposto che la causa economica del versamento
della somma sia la remunerazione dell’impegno assunto dal
professionista cedente a non svolgere più attività
professionale, aveva affermato che il provento è da considerare
reddito diverso )obbligazione di fare non fare permettere), con
obbligo di rilasciare fattura con Iva ordinaria. Nell’articolo
54 del Tuir viene inserito un nuovo comma 1-quater che afferma
la rilevanza, quale reddito da lavoro autonomo, del
corrispettivo percepito a seguito della cessione della clientela
e di elementi immateriali riferibili all’attività professionale.
Questa disposizione se letta in parallelo con l’altra novità che
sancisce la rilevanza delle plusvalenze derivanti dalla cessione
di beni materiali, sembra ricomprendere nel reddito imponibile
tutti i proventi realizzati per la cessione dello studio.
Paolo Meneghetti, Lo studio in vendita al bivio del prelievo,
in Il Sole 24 Ore, 17/07/06, pag. 22
Telematica a rischio ingorgo
Studi professionali sommersi da nuovi adempimenti. E’
l’impressione che si ricava dal Dl 223/2006. Se possono avere un
senso le disposizioni in tema di tracciabilità degli incassi e
le modifiche alla determinazione del reddito, ciò che sorprende
è la massiccia opera di anticipazione dei termini a regime,
sovrapposta all’introduzione di altrettante nuove incombenze che
rischiano di intasare non solo il canale Entratel dell’Agenzia,
ma soprattutto gli studi. F24 solo in telematica. Dal 1° ottobre
i titolari di partita Iva potranno effettuare i versamenti di
imposte e contributi esclusivamente in via telematica. Il
calendario. E’ prevista una generalizzata anticipazione dei
termini per l’invio delle dichiarazioni. Il nuovo calendario
rischia di creare problemi ai sostituti di imposta per l’ingorgo
e la sovrapposizione delle scadenze . Elenchi clienti e
fornitori. Già per il 2006 i contribuenti dovranno trasmettere
telepaticamente gli elenchi (entro il 29 aprile 2007).
Trasmissione degli incassi. Dal 2007, l’obbligo di
certificazione dei corrispettivi per i dettaglianti, potrà
essere sostituito dall’invio telematico dei corrispettivi
giornalieri.
Giovanni Valcarenghi, Telematica a rischio intoppo per le
scadenze concentrate, in Il Sole 24 Ore, 17/07/06, pag. 22
Da Italia Oggi
Le stock optino perdono appeal
Perde appeal l’assegnazione di azioni ai dipendenti;
l’eliminazione dell’agevolazione per le stock optino
differenziate finisce per appesantire il carico fiscale dei
lavoratori assegnatari, ai quali la differenza di valore dei
titoli rispetto al loro prezzo di assegnazione costituirà
reddito di lavoro dipendente e non plusvalenza )eventualmente)
tassabile con aliquota ridotta. La disciplina fiscale delle
stock optino vigente prima del decreto legge 223/06 prevedeva un
doppio binario di tassazione per i piani di azionariato; il dlgs
n. 505/1999, in vigore dal 1° gennaio 2000, sostituì infatti la
lettera g) del comma 2 dell’articolo 51 Tuir con le nuove
lettere g) e g-bis). L’agevolazione consiste nel ricomprendere
non tra i redditi di lavoro dipendente, ma tra quelli diversi,
eventuali plusvalenze derivanti dalla differenza tra il valore o
il prezzo pagato per l’assegnazione e quello di mercato delle
azioni. Le differenze riguardano soprattutto i soggetti
destinatari dei piani di azionariato e le modalità di
assegnazione delle azioni.
Alessandro Felicioni, Sulle stock optino imposte salate,
in Italia Oggi, 17/07/06, pag. 10
Condoni, scadenza al 31/12/2008
Condoni, atto finale. Fissata al 31 dicembre 2008 la data ultima
per l’iscrizione a ruolo delle somme non versate dai
contribuenti. La norma ha valenza per tutte le sanatorie, ivi
inclusa la definizione dell’anno 2002. Stessa scadenza per la
notifica delle cartelle di pagamento nei confronti dei
contribuenti che si sono avvalsi della definizione degli omessi
versamenti, senza però completarla. Utili, al riguardo, i
chiarimenti della circolare n. 36 del 2005. Emerge, però, un
nuovo impatto della stagione condonistica: attenzione, infatti,
al raddoppio del termine per notificare gli accertamenti e gli
avvisi di rettifica, perché per chi non ha condonato è
necessario conteggiare due anni in più.
Maurizio Tozzi, Condoni, controlli entro il 2008, in
Italia Oggi, 17/07/06, pag. 13
Verifiche con maggiore incisività
I numeri del contrasto all’evasione ritornano sui livelli
precedenti alla sanatoria fiscale del 2002 con un aumento della
precisione dei rilievi. In pratica nove volte su dieci la
polizia tributaria si imbatte in fenomeni evasivi. L’indice di
positività dei controlli, ovvero lo strumento con cui il fisco
misura la presenza di violazioni tributarie, si attesta infatti
al 92,90% dei casi. Raggiungono il 40%, invece, le definizioni
degli accertamenti, ovvero il pagamento da parte del
contribuente dei rilievi dell’amministrazione finanziaria senza
ricorrere al contenzioso. In tutto ciò gioca un ruolo decisivo
il grande fratello telematico che permette di controllare in
termini abbastanza brevi le annualità di imposta. A questo fine,
circa l’85% delle verifiche eseguite nel periodo che va dal 1°
luglio 2004 al 30 giugno 2005 ha già dato luogo alla notifica
dei relativi avvisi di accertamento. Smaltito anche il magazzino
dei verbali con l’utilizzo ai fini accertativi di circa il 65%
delle risultanze dell’attività di verifica svolta fino al 30
giugno del 2004. Nell’attività esterna dell’Agenzia delle
entrate si registra un diffuso aumento della presenza sul
territorio per scongiurare fenomeni evasivi ed elusivi.
Sergio Mazzei, Il fisco cancella l’effetto condono, in
Italia Oggi, 17/07/06, pag. 14