Da Il Sole 24 Ore
Immobili, prelievo con opzione
Il Governo ha deciso: esenzione Iva (quasi integrale) per le
abitazioni e tassazione a due vie per gli immobili delle
imprese, per i quali si dovrà scegliere se restare nel registro
o ritornare nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto.
Relativamente agli immobili, però, la via d’uscita ha un costo:
una sorta di pedaggio per passare da un regime all’altro, sotto
forma d’imposta ipo-catastale, da sommare all’Iva. Un prezzo
variabile, si va da un massimo del 4% (più 168 euro di
registro), al 2% per i fondi immobiliari, fino all’1% del canone
nel caso di affitto. Se invece si resta nell’ambito del
registro, e quindi si accetta l’esenzione Iva, rimane l’obbligo
del rimborso dei crediti d’imposta. Per gli immobili dei
costruttori, scende da 5 a 4 anni il termine entro il quale la
vendita può essere assoggettata a Iva. Dopo le polemiche
suscitate dalla manovra sulla tassazione degli immobili e dopo
il crollo dei titoli del settore in Borsa, il Governo ha quindi
imboccato, tra le varie ipotesi possibili, la strada del regime
opzionale.
Gianluca Di Donfrancesco, Immobili con prelievo a due vie, in
Il Sole 24 Ore, 19/07/2006, pag. 27
La rinuncia all’esenzione evita la
rettifica
Opzione tra imponibilità ed esenzione Iva per locazione,
leasing e vendita di immobili strumentali, riduzione dei casi in
cui occorre operare la rettifica della detrazione, ma aggravio
della fiscalità per gli immobili strumentali. Questa le novità
più rilevanti introdotte dall’emendamento del Governo sulla
tassazione degli immobili, contenuta nella manovra bis. Se la
proposta di modifica verrà accolta, la vendita di fabbricati
strumentali sconterà l’imposta ipo-catastale del 4%, ridotta al
2% per i fondi immobiliari, con imposta fissa di registro di 168
euro. In caso di affitto d’immobili per uso strumentale, anche
se si opta per l’Iva, va applicata un’imposta proporzionale di
registro dell’1% sul canone. Entro il 1° ottobre va presentata
una dichiarazione per registrare i contratti di locazione in
corso, versare l’imposta dell’1% e scegliere l’imponibilità.
Cambiano le regole della rettifica della detrazione. Secondo i
nuovi criteri proposti dall’emendamento: per i fabbricati
abitativi posseduti al 4 luglio 2006 non si applicano
rettifiche, a patto che la costruzione o il ripristino siano
stati ultimati da meno di 4 anni; per i fabbricati strumentali,
la rettifica non scatta se nel primo atto stipulato dopo
l’entrata in vigore della legge di conversione, viene
manifestata l’opzione per l’imposizione.
R. Portale – G.P.Tosoni, Evita la rettifica chi rinuncia
all’esenzione, in Il Sole 24 Ore, 19/07/2006, pag. 27
Si complica l’acconto
La vicenda dell’acconto per le dichiarazioni dei redditi si
complica ancora di più. Complice un emendamento presentato ieri
dal Governo alla commissione Bilancio del senato, che modifica
il comma 34 dell’articolo 36 del decreto legge 223/2006 e
prevede che le disposizioni correttive del Tuir introdotte dalla
manovra bis rilevino per il periodo d’imposta 2006 non solo ai
fini dell’Ires ma anche dell’Irap. L’indicazione è chiara: nella
determinazione dell’acconto dovuto da tutti i soggetti Ires
individuati dall’articolo 73 del Tuir si assume, in deroga allo
Statuto del contribuente, come imposta del periodo precedente a
quello in corso all’entrata in vigore del decreto legge quella
che si sarebbe determinata applicando le disposizioni della
manovra bis. Principio questo che vale non solo ai fini
dell’imposta sul reddito delle società ma anche in relazione
all’Irap. La correzione, in ogni caso, entrerà in vigore solo
con la conversione del decreto legge. Quindi non ha ricadute
vincolanti sulla scadenza di domani, 20 luglio. Ma, assicurano
fonti governative, varrà dalla scadenza della seconda rata di
novembre.
Jean Marie Del Bo, L’acconto mette sotto tiro l’Irap, in
Il Sole 24 Ore, 19/07/2006, pag. 28
Da Italia Oggi
Auto aziendali, ulteriore inasprimento
Un’altra spallata ai veicoli aziendali; sarà deducibile il
canone di leasing solo nell’ipotesi in cui il contratto di
locazione abbia durata almeno pari alla vita utile del bene così
come stabilita dall’applicazione dei coefficienti ministeriali;
così, oltre alla limitazione quantitativa già prevista in
termini percentuali e assoluti, occorrerà opra stare attenti
anche alla durata del contratto, per evitare che la possibilità
di rendere fiscalmente rilevanti i costi sostenuti sfumi
completamente. Questa la previsione del nuovo comma 6-bis
dell’art. 36 del dl n. 223 che l’emendamento del governo intende
introdurre a ulteriore inasprimento delle condizioni di
deducibilità dei veicoli aziendali. Non basta il monitoraggio
introdotto sui veicoli a uso ufficio, per i quali già il dl
aveva escluso la rilevanza dell’immatricolazione nella categoria
degli autocarri per consentire il regime fiscale più favorevole;
tali veicoli, seppur omologati tra quelli che danno diritto alla
deducibilità piena dei canoni di ammortamento e alla
detraibilità Iva, vengono trattati come le autovetture
assoggettate al regime di deducibilità limitata e di
indetraibilità Iva.
A. Felicioni – G. Ripa, Auto aziendali sotto torchio, in
Italia Oggi, 19/6/2006, pag. 28
Proventi illeciti tassabili completamente
Tassabili tutti i proventi illeciti; non sarà più necessario
ricondurre le somme percepite nell’ambito di una delle categorie
reddituali previste, perché dove ciò non sia possibile, si potrà
inserire il provento tra i redditi diversi; l’emendamento del
governo completa l’inversione di rotta sul tema rispetto alle
originarie pronunce di chiusura della giurisprudenza di
legittimità, prima disconosciute con la legge del 1993 ed ora
definitivamente superate dalla nuova interpretazione. Un ultimo
comma dell’articolo 36 prevede che i proventi illeciti, qualora
non riconducibili nelle categorie di reddito previste dal Tuir,
vengano comunque tassati quali redditi diversi.
A. Felicioni – G. Ripa, Proventi illeciti, tassazione totale,
in Italia Oggi, 19/6/2006, pag. 28
Dati fiscali, paletti per l’accesso
Percorso a ostacoli per l’accesso ai dati fiscali degli 007
del fisco. La procedura di interrogazione dell’anagrafe
tributaria da parte degli agenti è, infatti, stata modificata
con l’inserimento di una serie di paletti che, denuncia la Uilpa
in una lettera indirizzata al direttore di via Cristoforo
Colombo, Raffaele Ferrara, viene complicata con complessi e
ridondanti adempimenti (richiesta, autorizzazione, esecuzione,
presa visione, registrazione su apposito registro di nuova
istituzione e verifica della congruenza con le linee di lavoro
assegnate) che bloccano o ritardano l’attività investigativa e
di intelligence dell’Agenzia delle entrate. L’accesso alla banca
dati centrale del fisco costituisce, infatti, l’atto iniziale di
ogni operazione effettuata dagli agenti dell’amministrazione
finanziaria per tutte le attività istruttorie legate sia al
campo dell’accertamento e dei controlli, sia all’erogazione dei
rimborsi. A finire nel mirino è la circolare protocollo n.
2006/101127 emanata dalla direzione centrale audit e sicurezza
dell’amministrazione finanziaria che allo scopo di garantire la
riservatezza e l’integrità dei dati anziché semplificare gli
adempimenti interni, controlla i controllori ostacolando
l’attività di accertamento e di lotta all’evasione fiscale.
Antonella Gorret, Percorso a ostacoli per i dati fiscali,
in Italia Oggi, 19/6/2006, pag. 30