Mercoledì 19 Luglio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Immobili, prelievo con opzione
Il Governo ha deciso: esenzione Iva (quasi integrale) per le abitazioni e tassazione a due vie per gli immobili delle imprese, per i quali si dovrà scegliere se restare nel registro o ritornare nell’ambito dell’imposta sul valore aggiunto. Relativamente agli immobili, però, la via d’uscita ha un costo: una sorta di pedaggio per passare da un regime all’altro, sotto forma d’imposta ipo-catastale, da sommare all’Iva. Un prezzo variabile, si va da un massimo del 4% (più 168 euro di registro), al 2% per i fondi immobiliari, fino all’1% del canone nel caso di affitto. Se invece si resta nell’ambito del registro, e quindi si accetta l’esenzione Iva, rimane l’obbligo del rimborso dei crediti d’imposta. Per gli immobili dei costruttori, scende da 5 a 4 anni il termine entro il quale la vendita può essere assoggettata a Iva. Dopo le polemiche suscitate dalla manovra sulla tassazione degli immobili e dopo il crollo dei titoli del settore in Borsa, il Governo ha quindi imboccato, tra le varie ipotesi possibili, la strada del regime opzionale.
Gianluca Di Donfrancesco, Immobili con prelievo a due vie, in Il Sole 24 Ore, 19/07/2006, pag. 27

La rinuncia all’esenzione evita la rettifica
Opzione tra imponibilità ed esenzione Iva per locazione, leasing e vendita di immobili strumentali, riduzione dei casi in cui occorre operare la rettifica  della detrazione, ma aggravio della fiscalità per gli immobili strumentali. Questa le novità più rilevanti introdotte dall’emendamento del Governo sulla tassazione degli immobili, contenuta nella manovra bis. Se la proposta di modifica verrà accolta, la vendita di fabbricati strumentali sconterà l’imposta ipo-catastale del 4%, ridotta al 2% per i fondi immobiliari, con imposta fissa di registro di 168 euro. In caso di affitto d’immobili per uso strumentale, anche se si opta per l’Iva, va applicata un’imposta proporzionale di registro dell’1% sul canone. Entro il 1° ottobre va presentata una dichiarazione per registrare i contratti di locazione in corso, versare l’imposta dell’1% e scegliere l’imponibilità.  Cambiano le regole della rettifica della detrazione. Secondo i nuovi criteri proposti dall’emendamento: per i fabbricati abitativi posseduti al 4 luglio 2006 non si applicano rettifiche, a patto che la costruzione o il ripristino siano stati ultimati da meno di 4 anni; per i fabbricati strumentali, la rettifica non scatta se nel primo atto stipulato dopo l’entrata in vigore della legge di conversione, viene manifestata l’opzione per l’imposizione.
R. Portale – G.P.Tosoni, Evita la rettifica chi rinuncia all’esenzione, in Il Sole 24 Ore, 19/07/2006, pag. 27

Si complica l’acconto
La vicenda dell’acconto per le dichiarazioni dei redditi si complica ancora di più. Complice un emendamento presentato ieri dal Governo alla commissione Bilancio del senato, che modifica il comma 34 dell’articolo 36 del decreto legge 223/2006 e prevede che le disposizioni correttive del Tuir introdotte dalla manovra bis rilevino per il periodo d’imposta 2006 non solo ai fini dell’Ires ma anche dell’Irap. L’indicazione è chiara: nella determinazione dell’acconto dovuto da tutti i soggetti Ires individuati dall’articolo 73 del Tuir si assume, in deroga allo Statuto del contribuente, come imposta del periodo precedente a quello in corso all’entrata in vigore del decreto legge quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni della manovra bis. Principio questo che vale non solo ai fini dell’imposta sul reddito delle società ma anche in relazione all’Irap. La correzione, in ogni caso, entrerà in vigore solo con la conversione del decreto legge. Quindi non ha ricadute vincolanti sulla scadenza di domani, 20 luglio. Ma, assicurano fonti governative, varrà dalla scadenza della seconda rata di novembre.
Jean Marie Del Bo, L’acconto mette sotto tiro l’Irap, in Il Sole 24 Ore, 19/07/2006, pag. 28

Da Italia Oggi

Auto aziendali, ulteriore inasprimento
Un’altra spallata ai veicoli aziendali; sarà deducibile il canone di leasing solo nell’ipotesi in cui il contratto di locazione abbia durata almeno pari alla vita utile del bene così come stabilita dall’applicazione dei coefficienti ministeriali; così, oltre alla limitazione quantitativa già prevista in termini percentuali e assoluti, occorrerà opra stare attenti anche alla durata del contratto, per evitare che la possibilità di rendere fiscalmente rilevanti i costi sostenuti sfumi completamente. Questa la previsione del nuovo comma 6-bis dell’art. 36 del dl n. 223 che l’emendamento del governo intende introdurre a ulteriore inasprimento delle condizioni di deducibilità dei veicoli aziendali. Non basta il monitoraggio introdotto sui veicoli a uso ufficio, per i quali già il dl aveva escluso la rilevanza dell’immatricolazione nella categoria degli autocarri per consentire il regime fiscale più favorevole; tali veicoli, seppur omologati tra quelli che danno diritto alla deducibilità piena dei canoni di ammortamento e alla detraibilità Iva, vengono trattati come le autovetture assoggettate al regime di deducibilità limitata e di indetraibilità Iva.
A. Felicioni – G. Ripa, Auto aziendali sotto torchio, in Italia Oggi, 19/6/2006, pag. 28

Proventi illeciti tassabili completamente
Tassabili tutti i proventi illeciti; non sarà più necessario ricondurre le somme percepite nell’ambito di una delle categorie reddituali previste, perché dove ciò non sia possibile, si potrà inserire il provento tra i redditi diversi; l’emendamento del governo completa l’inversione di rotta sul tema rispetto alle originarie pronunce di chiusura della giurisprudenza di legittimità, prima disconosciute con la legge del 1993 ed ora definitivamente superate dalla nuova interpretazione. Un ultimo comma dell’articolo 36 prevede che i proventi illeciti, qualora non riconducibili nelle categorie di reddito previste dal Tuir, vengano comunque tassati quali redditi diversi.
A. Felicioni – G. Ripa, Proventi illeciti, tassazione totale, in Italia Oggi, 19/6/2006, pag. 28

Dati fiscali, paletti per l’accesso
Percorso a ostacoli per l’accesso ai dati fiscali degli 007 del fisco. La procedura di interrogazione dell’anagrafe tributaria da parte degli agenti è, infatti, stata modificata con l’inserimento di una serie di paletti che, denuncia la Uilpa in una lettera indirizzata al direttore di via Cristoforo Colombo, Raffaele  Ferrara, viene complicata con complessi e ridondanti adempimenti (richiesta, autorizzazione, esecuzione, presa visione, registrazione su apposito registro di nuova istituzione e verifica della congruenza con le linee di lavoro assegnate) che bloccano o ritardano l’attività investigativa e di intelligence dell’Agenzia delle entrate. L’accesso alla banca dati centrale del fisco costituisce, infatti, l’atto iniziale di ogni operazione effettuata dagli agenti dell’amministrazione finanziaria per tutte le attività istruttorie legate sia al campo dell’accertamento e dei controlli, sia all’erogazione dei rimborsi. A finire nel mirino è la circolare protocollo n. 2006/101127 emanata dalla direzione centrale audit e sicurezza dell’amministrazione finanziaria che allo scopo di garantire la riservatezza e l’integrità dei dati anziché semplificare gli adempimenti interni, controlla i controllori ostacolando l’attività di accertamento e di lotta all’evasione fiscale.
Antonella Gorret, Percorso a ostacoli per i dati fiscali, in Italia Oggi, 19/6/2006, pag. 30