Domenica 2 Luglio

Da Il Sole 24 Ore

Immobili, Iva nel mirino
Il decreto legge approvato venerdì dal consiglio dei ministri riscrive il trattamento Iva in molte transazioni immobiliari e inasprisce le sanzioni nel caso in cui le parti occultino il corrispettivo. Il decreto legge lascia ordinariamente applicabile l’Iva proporzionale solo nei casi seguenti: 1) cessione di fabbricati effettuate dal costruttore entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori; 2) cessioni di fabbricati che siano stati oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e ristrutturazione urbanistica effettuati dall’impresa che, anche mediante appalto, ha compiuto le opere di recupero; 3) cessioni di aree edificabili. Va notato che il decreto chiarisce il discusso concetto di edificabilità, sia ai fini dell’ici, che delle imposte dirette e indirette. Un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della regione  e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Angelo Busani, Immobili nel mirino di Iva e registro, in Il Sole 24 Ore, 2/07/2006, pag. 18

Fatture trasparenti per la detrazione del 41%
Per fruire della detrazione Irpef del 41% sulle spese relative alla ristrutturazioni edilizie la fattura deve riportare in modo distinto l’importo per la fornitura dei beni e quello per la manodopera. E’ questa una delle novità proposte dal Governo nel decreto legge approvato venerdì, che punta a far emergere il lavoro nero in edilizia. L’esposizione delle differenti voci di costo, dalla data di entrata in vigore del decreto legge, diventa uno dei presupposti per fruire dello sconto. Lo sconto Irpef, che era del 36% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 205, è stato aumentato al 41% per quelle effettuate nel 2006. La detrazione fiscale che spetta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio compete, per le spese sostenute nel 2006, per un ammontare complessivo non superiore a 48mila euro, per una quota pari al 41% degli importi  rimasti a carico del contribuente. Il beneficio fiscale del 41% si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre 2006 da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2007. Dal 2006, l’Iva sulle manutenzioni ordinarie e straordinarie è stata elevata dal 10 al 20%.
Tonino Morina, Fatture trasparenti a chi chiede il 41%, in Il Sole 24 Ore, 2/07/2006, pag. 18