Da Il Sole 24 Ore
Immobili, Iva nel mirino
Il decreto legge approvato venerdì dal consiglio dei
ministri riscrive il trattamento Iva in molte transazioni
immobiliari e inasprisce le sanzioni nel caso in cui le parti
occultino il corrispettivo. Il decreto legge lascia
ordinariamente applicabile l’Iva proporzionale solo nei casi
seguenti: 1) cessione di fabbricati effettuate dal costruttore
entro cinque anni dall’ultimazione dei lavori; 2) cessioni di
fabbricati che siano stati oggetto di interventi di restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e
ristrutturazione urbanistica effettuati dall’impresa che, anche
mediante appalto, ha compiuto le opere di recupero; 3) cessioni
di aree edificabili. Va notato che il decreto chiarisce il
discusso concetto di edificabilità, sia ai fini dell’ici, che
delle imposte dirette e indirette. Un’area è da considerare
fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo
strumento urbanistico generale adottato dal Comune,
indipendentemente dall’approvazione della regione e
dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Angelo Busani, Immobili nel mirino di Iva e registro, in
Il Sole 24 Ore, 2/07/2006, pag. 18
Fatture trasparenti per la detrazione del
41%
Per fruire della detrazione Irpef del 41% sulle spese
relative alla ristrutturazioni edilizie la fattura deve
riportare in modo distinto l’importo per la fornitura dei beni e
quello per la manodopera. E’ questa una delle novità proposte
dal Governo nel decreto legge approvato venerdì, che punta a far
emergere il lavoro nero in edilizia. L’esposizione delle
differenti voci di costo, dalla data di entrata in vigore del
decreto legge, diventa uno dei presupposti per fruire dello
sconto. Lo sconto Irpef, che era del 36% per le spese sostenute
fino al 31 dicembre 205, è stato aumentato al 41% per quelle
effettuate nel 2006. La detrazione fiscale che spetta per gli
interventi di recupero del patrimonio edilizio compete, per le
spese sostenute nel 2006, per un ammontare complessivo non
superiore a 48mila euro, per una quota pari al 41% degli
importi rimasti a carico del contribuente. Il beneficio fiscale
del 41% si applica anche nel caso di interventi di restauro e
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia
riguardanti interi fabbricati, eseguiti entro il 31 dicembre
2006 da imprese di costruzione e da cooperative edilizie, che
provvedono alla successiva alienazione o assegnazione
dell’immobile entro il 30 giugno 2007. Dal 2006, l’Iva sulle
manutenzioni ordinarie e straordinarie è stata elevata dal 10 al
20%.
Tonino Morina, Fatture trasparenti a chi chiede il 41%, in
Il Sole 24 Ore, 2/07/2006, pag. 18