Martedì 25 Luglio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Rettifiche limitate per l’Iva
Per le abitazioni possedute alla data del 4 luglio 2006 dalle imprese immobiliari e per quelle ultimate da almeno quattro anni a quella data, la cui vendita avverrà in esenzione Iva, non scatta la rettifica della detrazione. In questo modo il legislatore, nel provvedimento di conversione  del decreto legge 223/06 (o almeno nell’attuale versione), concede il legittimo affidamento richiesto dalle società di leasing e dalle immobiliari. Per i fabbricati strumentali, l’opzione per l’Iva , sia per la locazione che per la vendita, consente alle società proprietarie di mantenere, a regime, l’imposizione Iva, con il diritto  detrarre l’imposta assolta  a monte. Tuttavia, è previsto il pagamento di un’imposta di registro dell’1% per le locazioni, anche finanziari, e di un’imposta ipo-catastale del 4%, da pagare alla vendita o al riscatto. Per i contratti di leasing immobiliare si potrà scomputare l’imposta di registro dell’1%, assolta durante il contratto, dalle imposte ipotecaria e catastale dovute in sede di riscatto.
R. Portale – G.P.Tosoni, Rettifica leggera sull’Iva, in Il Sole 24 Ore, 25/07/2006, pag. 22

Ricorsi al Tar senza il contributo da 250 euro
La tassa sui processi amministrativi aumenterà, ma in modo meno pesante rispetto a quanto previsto dall’articolo 21 del decreto legge 223/06. Nel testo approvato dalla commissione Bilancio è stato eliminato il contributo di 250 euro per le istanze cautelari. In questo modo, il ricorso corredato dall’istanza di sospensione costerà solo 500 euro, anziché 750, come avviene a partire dal 4 luglio 2006. Si torna così al vecchio sistema e diminuiscono le spese del ricorso con istanza di sospensione che, tenuto conto dei due gradi di giudizio per il cautelare e il merito, oggi ammontano a 1.500 euro. Inoltre, l’abrogazione del contributo di 250 euro per impugnare le decisioni cautelari dei Tar rimuove l’imposizione tributaria che riguarda non un nuovo processo bensì la mera continuazione di quello di prime cure.
Massimo Occhiena, Il ricorso al Tar perde la tassa sulla cautelare, in Il Sole 24 Ore, 25/07/2006, pag. 22

Congelati fino al 2009 i nuovi standard Ias
Nuovi standard contabili congelati almeno sino a gennaio 2009. Che in ogni caso non potranno entrare in vigore prima di un anno dalla loro emissione. Lo Iasb di Londra non richiederà l’applicazione di nuovi principi contabili sino a questa data per garantire quattro anni di stabilità alle imprese e ha anche annunciato che il processo di consultazione per l’emanazione di nuovi standard  internazionali sarà più ampio e democratico. Lo ha dichiarato lo stesso Board londinese con una nota. Un periodo sabbatico per le società ma non per lo Iasb che proseguirà il suo lavoro di revisione degli standard e di istituzione di nuovi documenti contabili, la cui entrata in vigore è semplicemente differita al 2009. Il Board dedicherà, peraltro, questo periodo allo studio e all’approfondimento di alcuni nodi contabili complessi o irrisolti come lo Ias 37.
Matteo Pozzoli, Nuovi standard Ias congelati sino al 2009, in Il Sole 24 Ore, 25/07/2006, pag. 23

Da Italia Oggi

Liti sulle ganasce ai giudici tributari
Spetteranno ai giudici tributari le liti sulle ganasce fiscali e sulle iscrizioni dell’ipoteca sugli immobili. Sarà così risolta la diatriba che il Consiglio di stato, con ordinanza depositata lo scorso 14 aprile, ha rimesso alla Corte costituzionale, dopo che le sezioni unite della Cassazione, con l’ordinanza n. 2053 del 31/1/06, avevano deciso che il giudizio sui fermi  amministrativi spettasse al giudice ordinario. Lo prevede un emendamento al decreto legge n. 223/06, approvato venerdì scorso in commissione bilancio del senato. L’esame del provvedimento è passato ieri in aula che ha respinto le pregiudiziali di costituzionalità e le questioni sospensive, presentate all’inizio della discussione sul decreto.
Antonella Gorret, Ganasce, le liti ai giudici tributari, in Italia Oggi, 25/07/2006, pag. 31

Società di comodo, studi con calcoli tortuosi
Società di comodo e studi di settore con incroci pericolosi. La contemporanea modifica delle disposizioni in materia di società non operative e l’eliminazione del meccanismo di accertamento in caso di scostamenti su più periodi di imposta rendono tortuosa la modalità di determinazione delle imposte. Soprattutto in considerazione del fatto che, anno per anno, dovranno essere monitorati entrambi gli eventuali scostamenti. Sono queste ulteriori conseguenze derivanti dalle novità introdotte dal decreto legge n. 223 del 2006 che incidono sia con riferimento alla disciplina dell’Ires sia a quella dell’Irpef. Le due disposizioni normative interessate sono l’art. 30 della legge 724 del 1994 e l’art. 10 della legge n. 146 del 1998 che disciplinano, rispettivamente, le modalità di accertamento in materia di società non operative e l’applicazione in sede di accertamento degli studi di settore.
Duilio Liburdi, Società di comodo, calcoli tortuosi, in Italia Oggi, 25/07/2006, pag. 32

Studi, da soli non sufficienti
Non bastano da soli gli studi di settore a giustificare l’accertamento; nemmeno se adottati al posto dei parametri nel frattempo sostituiti dal più modero strumento presuntivo; è questa la lapidaria conclusione della commissione tributaria regionale per il Piemonte la quale, con sentenza n. 27/26/06, depositata il 19 luglio 2006, ha ribaltato il giudizio di prime cure accogliendo l’appello del contribuente volto all’annullamento dell’accertamento notificato e fondato semplicemente sui parametri. In verità, già in primo grado l’ufficio aveva ripiegato sulla rideterminazione del reddito in base agli studi di settore piuttosto che su quella formulata in applicazione dei parametri. Ciò perché le stesse indicazioni fornite dall’agenzia delle entrate agli uffici ammonivano a far affidamento agli studi piuttosto che ai parametri anche nel caso in cui il periodo soggetto ad accertamento non avesse visto il relativo studio approvato.
Alessandro Felicioni, Studi di settore, da soli non bastano, in Italia Oggi, 25/07/2006, pag. 33