Da Il Sole 24 Ore
Rettifiche limitate per l’Iva
Per le abitazioni possedute alla data del 4 luglio 2006
dalle imprese immobiliari e per quelle ultimate da almeno
quattro anni a quella data, la cui vendita avverrà in esenzione
Iva, non scatta la rettifica della detrazione. In questo modo il
legislatore, nel provvedimento di conversione del decreto legge
223/06 (o almeno nell’attuale versione), concede il legittimo
affidamento richiesto dalle società di leasing e dalle
immobiliari. Per i fabbricati strumentali, l’opzione per l’Iva ,
sia per la locazione che per la vendita, consente alle società
proprietarie di mantenere, a regime, l’imposizione Iva, con il
diritto detrarre l’imposta assolta a monte. Tuttavia, è
previsto il pagamento di un’imposta di registro dell’1% per le
locazioni, anche finanziari, e di un’imposta ipo-catastale del
4%, da pagare alla vendita o al riscatto. Per i contratti di
leasing immobiliare si potrà scomputare l’imposta di registro
dell’1%, assolta durante il contratto, dalle imposte ipotecaria
e catastale dovute in sede di riscatto.
R. Portale – G.P.Tosoni, Rettifica leggera sull’Iva, in
Il Sole 24 Ore, 25/07/2006, pag. 22
Ricorsi al Tar senza il contributo da 250
euro
La tassa sui processi amministrativi aumenterà, ma in modo
meno pesante rispetto a quanto previsto dall’articolo 21 del
decreto legge 223/06. Nel testo approvato dalla commissione
Bilancio è stato eliminato il contributo di 250 euro per le
istanze cautelari. In questo modo, il ricorso corredato
dall’istanza di sospensione costerà solo 500 euro, anziché 750,
come avviene a partire dal 4 luglio 2006. Si torna così al
vecchio sistema e diminuiscono le spese del ricorso con istanza
di sospensione che, tenuto conto dei due gradi di giudizio per
il cautelare e il merito, oggi ammontano a 1.500 euro. Inoltre,
l’abrogazione del contributo di 250 euro per impugnare le
decisioni cautelari dei Tar rimuove l’imposizione tributaria che
riguarda non un nuovo processo bensì la mera continuazione di
quello di prime cure.
Massimo Occhiena, Il ricorso al Tar perde la tassa sulla
cautelare, in Il Sole 24 Ore, 25/07/2006, pag. 22
Congelati fino al 2009 i nuovi standard
Ias
Nuovi standard contabili congelati almeno sino a gennaio
2009. Che in ogni caso non potranno entrare in vigore prima di
un anno dalla loro emissione. Lo Iasb di Londra non richiederà
l’applicazione di nuovi principi contabili sino a questa data
per garantire quattro anni di stabilità alle imprese e ha anche
annunciato che il processo di consultazione per l’emanazione di
nuovi standard internazionali sarà più ampio e democratico. Lo
ha dichiarato lo stesso Board londinese con una nota. Un periodo
sabbatico per le società ma non per lo Iasb che proseguirà il
suo lavoro di revisione degli standard e di istituzione di nuovi
documenti contabili, la cui entrata in vigore è semplicemente
differita al 2009. Il Board dedicherà, peraltro, questo periodo
allo studio e all’approfondimento di alcuni nodi contabili
complessi o irrisolti come lo Ias 37.
Matteo Pozzoli, Nuovi standard Ias congelati sino al 2009, in Il
Sole 24 Ore, 25/07/2006, pag. 23
Da Italia Oggi
Liti sulle ganasce ai giudici tributari
Spetteranno ai giudici tributari le liti sulle ganasce
fiscali e sulle iscrizioni dell’ipoteca sugli immobili. Sarà
così risolta la diatriba che il Consiglio di stato, con
ordinanza depositata lo scorso 14 aprile, ha rimesso alla Corte
costituzionale, dopo che le sezioni unite della Cassazione, con
l’ordinanza n. 2053 del 31/1/06, avevano deciso che il giudizio
sui fermi amministrativi spettasse al giudice ordinario. Lo
prevede un emendamento al decreto legge n. 223/06, approvato
venerdì scorso in commissione bilancio del senato. L’esame del
provvedimento è passato ieri in aula che ha respinto le
pregiudiziali di costituzionalità e le questioni sospensive,
presentate all’inizio della discussione sul decreto.
Antonella Gorret, Ganasce, le liti ai giudici tributari,
in Italia Oggi, 25/07/2006, pag. 31
Società di comodo, studi con calcoli
tortuosi
Società di comodo e studi di settore con incroci pericolosi.
La contemporanea modifica delle disposizioni in materia di
società non operative e l’eliminazione del meccanismo di
accertamento in caso di scostamenti su più periodi di imposta
rendono tortuosa la modalità di determinazione delle imposte.
Soprattutto in considerazione del fatto che, anno per anno,
dovranno essere monitorati entrambi gli eventuali scostamenti.
Sono queste ulteriori conseguenze derivanti dalle novità
introdotte dal decreto legge n. 223 del 2006 che incidono sia
con riferimento alla disciplina dell’Ires sia a quella dell’Irpef.
Le due disposizioni normative interessate sono l’art. 30 della
legge 724 del 1994 e l’art. 10 della legge n. 146 del 1998 che
disciplinano, rispettivamente, le modalità di accertamento in
materia di società non operative e l’applicazione in sede di
accertamento degli studi di settore.
Duilio Liburdi, Società di comodo, calcoli tortuosi, in
Italia Oggi, 25/07/2006, pag. 32
Studi, da soli non sufficienti
Non bastano da soli gli studi di settore a giustificare
l’accertamento; nemmeno se adottati al posto dei parametri nel
frattempo sostituiti dal più modero strumento presuntivo; è
questa la lapidaria conclusione della commissione tributaria
regionale per il Piemonte la quale, con sentenza n. 27/26/06,
depositata il 19 luglio 2006, ha ribaltato il giudizio di prime
cure accogliendo l’appello del contribuente volto
all’annullamento dell’accertamento notificato e fondato
semplicemente sui parametri. In verità, già in primo grado
l’ufficio aveva ripiegato sulla rideterminazione del reddito in
base agli studi di settore piuttosto che su quella formulata in
applicazione dei parametri. Ciò perché le stesse indicazioni
fornite dall’agenzia delle entrate agli uffici ammonivano a far
affidamento agli studi piuttosto che ai parametri anche nel caso
in cui il periodo soggetto ad accertamento non avesse visto il
relativo studio approvato.
Alessandro Felicioni, Studi di settore, da soli non bastano,
in Italia Oggi, 25/07/2006, pag. 33