Mercoledì 26 Luglio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Restrizioni Iva, Italia sotto accusa
Altre tre procedure d’infrazione in materia fiscale si sono abbattute da Bruxelles sull’Italia. La Commissione europea ha comunicato ieri di aver inviato tre pareri motivati a Roma riguardanti la limitazione alla detraibilità dell’Iva per le auto aziendali, la disciplina dei rimborsi Iva per i non residenti e il trattamento fiscale dei dividendi destinati ad aziende estere. In tutti e tre i casi, l’Italia avrà due mesi di tempo per presentare le proprie controdeduzioni. I rilievi di Bruxelles riguardano le norme inerenti le auto aziendali, i rimborsi per i non residenti e il trattamento fiscale dei dividendi. Questi i motivi delle contestazioni. 1) Le ragioni congiunturali per le restrizioni alla deducibilità Iva per le auto aziendali possono essere invocate solo per misure temporanee rispondenti a circostanze economiche di breve durata. 2) Le norme italiane sui rimborsi per chi è residente in un altro Stato membro, ma domiciliato in Italia e per i residenti al di fuori della Comunità Ue ma con un domicilio in territorio italiano, violano l’VIII e la XIII direttiva sull’Iva. 3) Il regime di tassazione dei dividendi pagati a società estere applicato in Italia è discriminatorio e lesivo dei principi comunitari della libera circolazione dei capitali e della libertà di stabilimento.
Enrico Brivio, Italia sotto accusa per le restrizioni Iva, in Il Sole 24 Ore, 26/07/2006, pag. 21

Aree, paletti sulla rivalutazione
Un’area può considerarsi fabbricabile, ai fini della rivalutazione, quando risulta tale da un piano regolatore approvato alla data di chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2004. L’Agenzia delle entrate con la risoluzione 94/E del 25 luglio 2006, ribadisce, quindi, che per poter usufruire della rivalutazione delle aree fabbricabili, prevista dai commi 473 e seguenti dell’articolo 1 della legge 266/2005, è necessario che l’area, al 31 dicembre 2004, risultasse inserita in un piano regolatore generale approvato. Secondo l’agenzia delle Entrate la definizione di area fabbricabile viene fatta sostanzialmente coincidere con quella contenuta nell’articolo 36, comma 2 del Dl 223/2006; quindi, è fabbricabile l’area utilizzabile a scopo edificatorio sulla base dello strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo. Pertanto, l’agenzia delle Entrate riconosce che un’area non utilizzabile a scopo edificatorio sulla base dello strumento urbanistico generale adottato dal Comune, al 31 dicembre 2004, ricorrendone tutti i presupposti, può essere oggetto di rivalutazione secondo la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa, ai sensi del comma 469 dell’articolo 1 della legge 266/05, qualora in questo caso non sia iscritta fra le rimanenze.
I.D. Litta – G.P.Tosoni, Aree, rivalutazioni limitate, in Il Sole 24 Ore, 26/07/2006, pag. 22

Ricerca, deducibilità senza spendibilità
Deducibilità integrale delle spese di ricerca e sviluppo capitalizzate nell’esercizio in cui sono state sostenute, se le stesse non hanno dato origine a risultati economicamente apprezzabili. Al contrario, se dall’attività di ricerca è derivato un bene o un processo utilizzabile economicamente, i relativi costi iscritti a bilancio possono essere ammortizzati secondo le previsioni dell’articolo 103 del Tuir come modificato dal Dl 223/2006. In risposta a un interpello, l’agenzia delle Entrate, con la risoluzione 95/E di ieri, ha individuato una serie di regole in materia, ribadendo altresì la non utilizzabilità del quadro EC del modello Unico per superare il disallineamento tra disciplina civilistica e fiscale. Il quesito sottoposto all’Agenzia riguarda il corretto trattamento fiscale , ai fini Ires e Irap, delle spese di ricerca sostenute per i progetti iniziati nel corso del 2005 ma non ancora disponibili per l’utilizzazione economica in quanto in fase di sviluppo.
A. Mastromatteo – B. Santacroce, Ricerca, il risultato economico spartiacque per la deducibilità, in Il Sole 24 Ore, 26/07/2006, pag. 22

Unico 2006, presentazione dei modelli
Scaduti i termini ordinari per i versamenti, per i contribuenti di Unico è tempo di presentare i modelli. Entro il 31 luglio dovrà avvenire la consegna per i contribuenti che presentano il modello a poste o banche. C’è tempo, invece, fino al 31 ottobre 2006, per chi presenta il modello Unico 2006 in via telematica. Dal 2005 la platea dei contribuenti obbligati alla presentazione in via telematica si è ampliata, considerato che le persone fisiche, contribuenti Iva esercenti impresa, arti o professioni, con volume d’affari superiore a 10mila euro, sono obbligate a presentare le dichiarazioni annuali in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Tonino Morina, Per Unico 2006 è tempo di consegna, in Il Sole 24 Ore, 26/07/2006, pag. 22

Da Italia Oggi

Revisori, cambia la relazione
Relazione del revisore disciplinata per legge con espressa previsione della tipologia dei giudizi da emettere. La relazione degli amministratori sulla gestione dovrà contenere un’analisi maggiormente incisiva sulla situazione della società e dovrà comprendere anche informazioni relative a problematiche ambientali e legate al personale. Le novità riguarderanno i bilanci relativi all’anno 2007 approvati nei primi mesi del 2008. Sono le principali modifiche che verranno apportate al codice civile attraverso un apposito decreto legislativo di attuazione della direttiva 51/2003/Ce che, seppure in bozza e, quindi passibile di modificazioni, ItaliaOggi è in grado di anticipare.
L. De Angelis, Giudizi dei revisori regolati per legge, in Italia Oggi, 26/07/2006, pag. 27

Ricerca, deducibilità con derivazione
Va sempre osservato il principio di derivazione per la deducibilità fiscale delle spese di ricerca e sviluppo: se le stesse non sono transitate a conto economico sarà dunque impossibile dedurre le relative quote almeno sino a quando avranno efficacia le disposizioni contenute nel decreto legge 223 del 2006. E’ questo il principio espresso dall’Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 95 di ieri con la quale l’amministrazione finanziaria ha analizzato le problematica della formulazione delle disposizioni di cui all’articolo 108, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi.
Duilio Liburdi, Spese di ricerca con la derivazione, in Italia Oggi, 26/07/2006, pag. 31

Detrazione mutuo al 100% al coniuge titolare
Detrazione al 100% per il coniuge titolare del mutuo. E’ ammessa la possibilità di far valere per intero ai fini Irpef gli interessi passivi del mutuo stipulato dal dichiarante anche se l’immobile è posseduto a metà con l’altro coniuge. Via libera anche ai finanziamenti rinegoziati a condizione che le parti contraenti siano le stesse, l’immobile sia il medesimo, e che l’importo del mutuo sia non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare alla data di rinegoziazione del contratto. Infine, niente diritto alla detrazione per il figlio proprietario ma con il mutuo pagato dai genitori. Il call center delle Entrate punta l’attenzione sul regime delle detrazioni per i mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale nella rubrica settimanale pubblicata su FiscoOggi, la rivista telematica dell’amministrazione finanziaria. Tra le risposte anche le regole e i limiti di deducibilità degli immobili promiscui.
Sergio Mazzei, Coniuge titolare del mutuo ha la detrazione al 100%, in Italia Oggi, 26/07/2006, pag. 31

Rivalutazione entro il 20/7 con maggiorazione
E’ regolare il pagamento con la maggiorazione dello 0,4% dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni effettuate entro il 20 luglio. La risoluzione delle entrate torna per via incidentale sulla questione dei termini di pagamento della sostitutiva correggendo in parte quanto affermato dalla circolare n. 18 del 13/06/06. In risposta a un istanza di interpello l’amministrazione ha ribadito in primo luogo la definizione di terreno edificabile già riportata nella citata circolare e per di più oggi ripresa a livello normativo dal dl 223/2006. Si sostiene, infatti, che una determinata area può considerarsi fabbricabile quando ciò risulti da un piano regolatore approvato entro la data di chiusura del bilancio dell’esercizio in corso al 31/12/04. E sul punto l’art. 36, comma 2, del dl n. 223 del 4/07/06, definisce area fabbricabile quella utilizzabile a scopo edificatorio sulla base dello strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Norberto Villa, Le rivalutazioni al 20/7 con +0,4%, in Italia Oggi, 26/07/2006, pag. 31