Da Il Sole 24 Ore
Restrizioni Iva, Italia sotto accusa
Altre tre procedure d’infrazione in materia fiscale si sono
abbattute da Bruxelles sull’Italia. La Commissione europea ha
comunicato ieri di aver inviato tre pareri motivati a Roma
riguardanti la limitazione alla detraibilità dell’Iva per le
auto aziendali, la disciplina dei rimborsi Iva per i non
residenti e il trattamento fiscale dei dividendi destinati ad
aziende estere. In tutti e tre i casi, l’Italia avrà due mesi di
tempo per presentare le proprie controdeduzioni. I rilievi di
Bruxelles riguardano le norme inerenti le auto aziendali, i
rimborsi per i non residenti e il trattamento fiscale dei
dividendi. Questi i motivi delle contestazioni. 1) Le ragioni
congiunturali per le restrizioni alla deducibilità Iva per le
auto aziendali possono essere invocate solo per misure
temporanee rispondenti a circostanze economiche di breve durata.
2) Le norme italiane sui rimborsi per chi è residente in un
altro Stato membro, ma domiciliato in Italia e per i residenti
al di fuori della Comunità Ue ma con un domicilio in territorio
italiano, violano l’VIII e la XIII direttiva sull’Iva. 3) Il
regime di tassazione dei dividendi pagati a società estere
applicato in Italia è discriminatorio e lesivo dei principi
comunitari della libera circolazione dei capitali e della
libertà di stabilimento.
Enrico Brivio, Italia sotto accusa per le restrizioni Iva, in
Il Sole 24 Ore, 26/07/2006, pag. 21
Aree, paletti sulla rivalutazione
Un’area può considerarsi fabbricabile, ai fini della
rivalutazione, quando risulta tale da un piano regolatore
approvato alla data di chiusura dell’esercizio in corso al 31
dicembre 2004. L’Agenzia delle entrate con la risoluzione 94/E
del 25 luglio 2006, ribadisce, quindi, che per poter usufruire
della rivalutazione delle aree fabbricabili, prevista dai commi
473 e seguenti dell’articolo 1 della legge 266/2005, è
necessario che l’area, al 31 dicembre 2004, risultasse inserita
in un piano regolatore generale approvato. Secondo l’agenzia
delle Entrate la definizione di area fabbricabile viene fatta
sostanzialmente coincidere con quella contenuta nell’articolo
36, comma 2 del Dl 223/2006; quindi, è fabbricabile l’area
utilizzabile a scopo edificatorio sulla base dello strumento
urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente
dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti
attuativi del medesimo. Pertanto, l’agenzia delle Entrate
riconosce che un’area non utilizzabile a scopo edificatorio
sulla base dello strumento urbanistico generale adottato dal
Comune, al 31 dicembre 2004, ricorrendone tutti i presupposti,
può essere oggetto di rivalutazione secondo la disciplina della
rivalutazione dei beni d’impresa, ai sensi del comma 469
dell’articolo 1 della legge 266/05, qualora in questo caso non
sia iscritta fra le rimanenze.
I.D. Litta – G.P.Tosoni, Aree, rivalutazioni limitate, in
Il Sole 24 Ore, 26/07/2006, pag. 22
Ricerca, deducibilità senza spendibilità
Deducibilità integrale delle spese di ricerca e sviluppo
capitalizzate nell’esercizio in cui sono state sostenute, se le
stesse non hanno dato origine a risultati economicamente
apprezzabili. Al contrario, se dall’attività di ricerca è
derivato un bene o un processo utilizzabile economicamente, i
relativi costi iscritti a bilancio possono essere ammortizzati
secondo le previsioni dell’articolo 103 del Tuir come modificato
dal Dl 223/2006. In risposta a un interpello, l’agenzia delle
Entrate, con la risoluzione 95/E di ieri, ha individuato una
serie di regole in materia, ribadendo altresì la non
utilizzabilità del quadro EC del modello Unico per superare il
disallineamento tra disciplina civilistica e fiscale. Il quesito
sottoposto all’Agenzia riguarda il corretto trattamento fiscale
, ai fini Ires e Irap, delle spese di ricerca sostenute per i
progetti iniziati nel corso del 2005 ma non ancora disponibili
per l’utilizzazione economica in quanto in fase di sviluppo.
A. Mastromatteo – B. Santacroce, Ricerca, il risultato
economico spartiacque per la deducibilità, in Il Sole 24
Ore, 26/07/2006, pag. 22
Unico 2006, presentazione dei modelli
Scaduti i termini ordinari per i versamenti, per i
contribuenti di Unico è tempo di presentare i modelli. Entro il
31 luglio dovrà avvenire la consegna per i contribuenti che
presentano il modello a poste o banche. C’è tempo, invece, fino
al 31 ottobre 2006, per chi presenta il modello Unico 2006 in
via telematica. Dal 2005 la platea dei contribuenti obbligati
alla presentazione in via telematica si è ampliata, considerato
che le persone fisiche, contribuenti Iva esercenti impresa, arti
o professioni, con volume d’affari superiore a 10mila euro, sono
obbligate a presentare le dichiarazioni annuali in via
telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati.
Tonino Morina, Per Unico 2006 è tempo di consegna, in
Il Sole 24 Ore, 26/07/2006, pag. 22
Da Italia Oggi
Revisori, cambia la relazione
Relazione del revisore disciplinata per legge con espressa
previsione della tipologia dei giudizi da emettere. La relazione
degli amministratori sulla gestione dovrà contenere un’analisi
maggiormente incisiva sulla situazione della società e dovrà
comprendere anche informazioni relative a problematiche
ambientali e legate al personale. Le novità riguarderanno i
bilanci relativi all’anno 2007 approvati nei primi mesi del
2008. Sono le principali modifiche che verranno apportate al
codice civile attraverso un apposito decreto legislativo di
attuazione della direttiva 51/2003/Ce che, seppure in bozza e,
quindi passibile di modificazioni, ItaliaOggi è in grado di
anticipare.
L. De Angelis, Giudizi dei revisori regolati per legge,
in Italia Oggi, 26/07/2006, pag. 27
Ricerca, deducibilità con derivazione
Va sempre osservato il principio di derivazione per la
deducibilità fiscale delle spese di ricerca e sviluppo: se le
stesse non sono transitate a conto economico sarà dunque
impossibile dedurre le relative quote almeno sino a quando
avranno efficacia le disposizioni contenute nel decreto legge
223 del 2006. E’ questo il principio espresso dall’Agenzia delle
entrate nella risoluzione n. 95 di ieri con la quale
l’amministrazione finanziaria ha analizzato le problematica
della formulazione delle disposizioni di cui all’articolo 108,
comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi.
Duilio Liburdi, Spese di ricerca con la derivazione, in
Italia Oggi, 26/07/2006, pag. 31
Detrazione mutuo al 100% al coniuge
titolare
Detrazione al 100% per il coniuge titolare del mutuo. E’
ammessa la possibilità di far valere per intero ai fini Irpef
gli interessi passivi del mutuo stipulato dal dichiarante anche
se l’immobile è posseduto a metà con l’altro coniuge. Via libera
anche ai finanziamenti rinegoziati a condizione che le parti
contraenti siano le stesse, l’immobile sia il medesimo, e che
l’importo del mutuo sia non superiore alla residua quota di
capitale da rimborsare alla data di rinegoziazione del
contratto. Infine, niente diritto alla detrazione per il figlio
proprietario ma con il mutuo pagato dai genitori. Il call center
delle Entrate punta l’attenzione sul regime delle detrazioni per
i mutui stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale
nella rubrica settimanale pubblicata su FiscoOggi, la rivista
telematica dell’amministrazione finanziaria. Tra le risposte
anche le regole e i limiti di deducibilità degli immobili
promiscui.
Sergio Mazzei, Coniuge titolare del mutuo ha la detrazione al
100%, in Italia Oggi, 26/07/2006, pag. 31
Rivalutazione entro il 20/7 con
maggiorazione
E’ regolare il pagamento con la maggiorazione dello 0,4%
dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni effettuate entro il
20 luglio. La risoluzione delle entrate torna per via
incidentale sulla questione dei termini di pagamento della
sostitutiva correggendo in parte quanto affermato dalla
circolare n. 18 del 13/06/06. In risposta a un istanza di
interpello l’amministrazione ha ribadito in primo luogo la
definizione di terreno edificabile già riportata nella citata
circolare e per di più oggi ripresa a livello normativo dal dl
223/2006. Si sostiene, infatti, che una determinata area può
considerarsi fabbricabile quando ciò risulti da un piano
regolatore approvato entro la data di chiusura del bilancio
dell’esercizio in corso al 31/12/04. E sul punto l’art. 36,
comma 2, del dl n. 223 del 4/07/06, definisce area fabbricabile
quella utilizzabile a scopo edificatorio sulla base dello
strumento urbanistico generale adottato dal comune,
indipendentemente dall’approvazione della regione e
dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.
Norberto Villa, Le rivalutazioni al 20/7 con +0,4%, in
Italia Oggi, 26/07/2006, pag. 31