Da Il Sole 24 Ore
Iva, slalom sugli immobili
La fiscalità immobiliare occupa una posizione centrale anche
nel provvedimento di conversione del decreto legge 223/06 (la
manovra bis), approvato martedì notte dal Senato con voto di
fiducia e ora al vaglio della Camera. Il maxi-emendamento
presentato dal Governo contiene conferme e novità rispetto al
testo originario. Per gli edifici ceduti da soggetti Iva, la
regola generale è l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto:
le cessioni di fabbricati sono operazioni esenti
dall’applicazione dell’imposta (con la conseguenza che si deve
applicare l’imposta proporzionale di registro). A questa regola
so sottrae tuttavia una serie di eccezioni: si tratta di casi
nei quali occorre applicare l’aliquota Iva alla base imponibile
rappresentata dal prezzo pattuito per la compravendita. Se le
cessioni di fabbricati strumentali vengono in arte riabilitate,
e cioè sottratte nei citati casi all’esenzione Iva, un nuovo
aggravio arriva con la prescrizione dell’aliquota del 4% a
titolo di imposta ipocatastale. La nuova aliquota si applica a
qualsiasi cessione di fabbricato strumentale fatta da un
soggetto Iva, sia che si tratti di operazione esente che di
operazione cui l’Iva si applica invece ordinariamente.
Angelo Busani, Iva in slalom sugli immobili, in Il
Sole 24 Ore, 27/07/2006, pag. 19
Professionisti, sale il tetto per la
denuncia
Sale a mille euro il limite al di sopra del quale per i
professionisti scatta l’obbligo di tracciare le operazioni
finanziarie. La disposizione, contenuta nel nuovo testo del
decreto legge 223/06, avrà effetto dal giorno seguente alla
pubblicazione in GU della legge di conversione. Dal 1° luglio
2007, il limite scenderà a 500 euro, mentre dal 1° luglio 2008
tornerebbe al valore iniziale dei 100 euro. Questo limite
resterà comunque in vigore fino a quando la legge di conversione
andrà a regime. Né sono state inserite disposizioni per rinviare
gli effetti prodotti dall’entrata in vigore del decreto legge.
Se la manovra bis verrà definitivamente varata nel testo
attuale, rimarrà fermo, tra il 4 luglio 2006 e la data di
pubblicazione della legge di conversione, il tetto dei 100 euro
per la regolarità delle movimentazioni effettuate per cassa.
Giuseppe Pasquale, Professionisti, per la denuncia soglia a
mille €, in Il Sole 24 Ore, 27/07/2006, pag. 19
Perizia per la deduzione dei terreni
Il maxiemendamento al Dl 223/06 che ha ottenuto martedì
notte la fiducia del Senato ha modificato la disposizione
dell’articolo 36, comma 7, in cui si stabilisce che, ai fini del
calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei
fabbricati strumentali va assunto al netto del costo delle aree
occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono
pertinenza. Il testo originario del decreto legge ha stabilito
un criterio forfetario, in base al quale il costo delle aree è
quantificato in misura pari al maggiore tra quello esposto in
bilancio e quello corrispondente al 20% e, per i fabbricati
industriali, al 30% del costo complessivo. Nel nuovo testo
proposto ha invece stabilito che il costo delle aree è
quantificato in misura pari al valore risultante da apposita
perizia di stima, redatta da iscritti agli albi degli ingegneri
e dei periti industriali edili e, comunque, non inferiore alla
percentuale del 20 o 30% del costo complessivo.
Gianfranco Ferranti, Terreni deducibili con perizia, in
Il Sole 24 Ore, 27/07/2006, pag. 20
Da Italia Oggi
Per l’Irap, salvo il passato
Giorni contati per l’Irap, l’imposta produttiva sulle attività
produttive. E’ infatti imminente il deposito della sentenza
della Corte di giustizia e, secondo quanto risulta a Italia
Oggi, i giudici comunitari dichiareranno l’incompatibilità con
l’articolo 33 della sesta direttiva comunitaria dell’imposta
introdotta da Vincenzo Visco. Con un compromesso teso a evitare
un danno irreparabile per l’erario italiano, la stessa sentenza
che dichiara l’illegittimità dell’imposta dovrebbe anche
escludere l’efficacia retroattiva della pronuncia stessa,
tagliando così le gambe alla maggior parte delle richieste di
rimborsi presentate dai contribuenti italiani. In sostanza i
giudici avrebbero concesso qualche mese di tempo allo stato
italiano per modificare l’imposta bocciata e mettersi in regola
con la disciplina comunitaria. Solo i versamenti effettuati a
titolo di Irap a partire dal 2007 risulterebbero illegittimi e
quindi ripetibili.
Mario Longoni, Irap, bocciatura che salva il passato, in
Italia Oggi, 27/07/06, pag. 29
Irpef legata alla casa
Irpef, detrazione per le spese di intermediazione immobiliare e
ripristino del 36% e dell’Iva agevolata per le ristrutturazioni.
Attenzione agli immobili contestati, il limite di spesa sarà
riferito all’immobile complessivamente e non più al
contribuente. Questo è ciò che emerge dalle modifiche apportate
al dl 223/06 dopo il vaglio del senato. Le spese di
intermediazione dopo il 1° gennaio 2007 saranno detraibili al
19% e fino a un massimo di 1.000 euro, negli ultimi tre mesi
dell’anno 2006 che esegue interventi di recupero del patrimonio
edilizio avrà nuovamente sia la misura di detrazione nel 36% sia
l’Iva sui medesimi interventi.
Maurizio Tozzi, Lavori edilizi, spese legate alla casa, in
Italia Oggi, 27/07/06, pag. 34