Giovedì 27 Luglio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Iva, slalom sugli immobili
La fiscalità immobiliare occupa una posizione centrale anche nel provvedimento di conversione del decreto legge 223/06 (la manovra bis), approvato martedì notte dal Senato con voto di fiducia e ora al vaglio della Camera. Il maxi-emendamento presentato dal Governo contiene conferme e novità rispetto al testo originario. Per gli edifici ceduti da soggetti Iva, la regola generale è l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto: le cessioni di fabbricati sono operazioni esenti dall’applicazione dell’imposta (con la conseguenza che si deve applicare l’imposta proporzionale di registro). A questa regola so sottrae tuttavia una serie di eccezioni: si tratta di casi nei quali occorre applicare l’aliquota Iva alla base imponibile rappresentata dal prezzo pattuito per la compravendita. Se le cessioni di fabbricati strumentali vengono in arte riabilitate, e cioè sottratte nei citati casi all’esenzione Iva, un nuovo aggravio arriva con la prescrizione dell’aliquota del 4% a titolo di imposta ipocatastale. La nuova aliquota si applica a qualsiasi cessione di fabbricato strumentale fatta da un soggetto Iva, sia che si tratti di operazione esente che di operazione cui l’Iva si applica invece ordinariamente.
Angelo Busani, Iva in slalom sugli immobili, in Il Sole 24 Ore, 27/07/2006, pag. 19

Professionisti, sale il tetto per la denuncia
Sale a mille euro il limite al di sopra del quale per i professionisti scatta l’obbligo di tracciare le operazioni finanziarie. La disposizione, contenuta nel nuovo testo del decreto legge 223/06, avrà effetto dal giorno seguente alla pubblicazione in GU della legge di conversione. Dal 1° luglio 2007, il limite scenderà a 500 euro, mentre dal 1° luglio 2008 tornerebbe al valore iniziale dei 100 euro. Questo limite resterà comunque in vigore fino a quando la legge di conversione andrà a regime. Né sono state inserite disposizioni per rinviare gli effetti prodotti dall’entrata in vigore del decreto legge. Se la manovra bis verrà definitivamente varata nel testo attuale, rimarrà fermo, tra il 4 luglio 2006 e la data di pubblicazione della legge di conversione, il tetto dei 100 euro per la regolarità delle movimentazioni effettuate per cassa.
Giuseppe Pasquale, Professionisti, per la denuncia soglia a mille €, in Il Sole 24 Ore, 27/07/2006, pag. 19

Perizia per la deduzione dei terreni
Il maxiemendamento al Dl 223/06 che ha ottenuto martedì notte la fiducia del Senato ha modificato la disposizione dell’articolo 36, comma 7, in cui si stabilisce che, ai fini del calcolo delle quote di ammortamento deducibili, il costo dei fabbricati strumentali va assunto al netto del costo delle aree occupate dalla costruzione e di quelle che ne costituiscono pertinenza. Il testo originario del decreto legge ha stabilito un criterio forfetario, in base al quale il costo delle aree è quantificato in misura pari al maggiore tra quello esposto in bilancio e quello corrispondente al 20% e, per i fabbricati industriali, al 30% del costo complessivo. Nel nuovo testo proposto ha invece stabilito che il costo delle aree è quantificato in misura pari al valore risultante da apposita perizia di stima, redatta da iscritti agli albi degli ingegneri e dei periti industriali edili e, comunque, non inferiore alla percentuale del 20 o 30% del costo complessivo.
Gianfranco Ferranti, Terreni deducibili con perizia, in Il Sole 24 Ore, 27/07/2006, pag. 20

Da Italia Oggi

Per l’Irap, salvo il passato
Giorni contati per l’Irap, l’imposta produttiva sulle attività produttive. E’ infatti imminente il deposito della sentenza della Corte di giustizia e, secondo quanto risulta a Italia Oggi, i giudici comunitari dichiareranno l’incompatibilità con l’articolo 33 della sesta direttiva comunitaria dell’imposta introdotta da Vincenzo Visco. Con un compromesso teso a evitare un danno irreparabile per l’erario italiano, la stessa sentenza che dichiara l’illegittimità dell’imposta dovrebbe anche escludere l’efficacia retroattiva della pronuncia stessa, tagliando così le gambe alla maggior parte delle richieste di rimborsi presentate dai contribuenti italiani. In sostanza i giudici avrebbero concesso qualche mese di tempo allo stato italiano per modificare l’imposta bocciata e mettersi in regola con la disciplina comunitaria. Solo i versamenti effettuati a titolo di Irap a partire dal 2007 risulterebbero illegittimi e quindi ripetibili.
Mario Longoni, Irap, bocciatura che salva il passato, in Italia Oggi, 27/07/06, pag. 29

Irpef legata alla casa
Irpef, detrazione per le spese di intermediazione immobiliare e ripristino del 36% e dell’Iva agevolata per le ristrutturazioni. Attenzione agli immobili contestati, il limite di spesa sarà riferito all’immobile complessivamente e non più al contribuente. Questo è ciò che emerge dalle modifiche apportate al dl 223/06 dopo il vaglio del senato. Le spese di intermediazione dopo il 1° gennaio 2007 saranno detraibili al 19% e fino a un massimo di 1.000 euro, negli ultimi tre mesi dell’anno 2006 che esegue interventi di recupero del patrimonio edilizio avrà nuovamente sia la misura di detrazione nel 36% sia l’Iva sui medesimi interventi.
Maurizio Tozzi, Lavori edilizi, spese legate alla casa, in Italia Oggi, 27/07/06, pag. 34