Da Il Sole 24 Ore
Rendite, piccoli patrimoni al riparo
Per il Governo si avvicina l’ora delle scelte. Il programma
elettorale del centro-sinistra non lasciava dubbi sulla volontà
di uniformare il prelievo a un livello intermedio tra la
tassazione degli interessi sui depositi bancari (27%) e quella
sulle altre attività finanziarie (12,5%). Il nuovo meccanismo di
tassazione che i tecnici dell’economia stanno mettendo a punto
in vista della nuova manovra finanziaria potrebbe prevedere la
fissazione dal 2007, di un’aliquota intorno al 20% per depositi,
conti correnti, obbligazioni, dividendi non qualificati, capital
gain, minusvalenze, etc (anche con riguardo agli stock già in
circolazione). In questo modo, mentre le minusvalenze che si
genereranno dopo la modifica saranno rilevanti con la maggior
aliquota, quelle pregresse dovrebbero mantenere il riferimento
al 12,5%. Dovrebbe essere anche contemplata un’esclusione delle
maggiori aliquote per i piccoli risparmiatori.
A. Lo Presti – R. Parisotto – G. Renella, Rendite, la sfida
dell’aliquota unica, in Il Sole 24 Ore, 3/07/2006,
pag. 23
Liquidazione del 20 luglio, passaggio in
RN
Il 20 luglio scade il termine per il versamento posticipato
delle imposte da Unico 2006, con l’aggiunta dello 0,40%. Non
sono pochi i contribuenti che beneficiano di questa mini proroga
del pagamento per liquidare e versare le imposte relative al
2005. La fase di liquidazione delle imposte, che viene eseguita
compilando il quadro RN di Unico, permette di scomputare le
ritenute subite e i crediti d’imposta. Una volta calcolata
l’imposta netta il contribuente ha, infatti, diritto di detrarre
dalla stessa le ritenute d’acconto subite sui redditi che hanno
concorso a formare l’imponibile complessivo. Il passaggio è
fondamentale non solo, come è ovvio, per diminuire il saldo a
debito, ma anche per verificare se esistono le condizioni per il
versamento dell’acconto, posto che questa verifica avviene sul
rigo differenza RN23 che è collocato dopo il rigo RN21 dedicato
alla sottrazione delle ritenute. La regola fissata dall’articolo
22, comma 1, del Tuir è che sono scomputabili le ritenute
operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione,
sui redditi che hanno concorso a formare l’imponibile
complessivo, mentre quelle operate successivamente si scomputano
dal reddito del periodo successivo.
Paolo Meneghetti, Imposte da liquidare, passaggio in RN, in
Il Sole 24 Ore, 3/07/2006, pag. 24
Pagamenti a rate, i tributi ammessi
Come riportato nelle istruzioni a Unico 2006, tutti i
contribuenti possono versare in rate successive le somme dovute
a titolo di saldo e di acconto delle imposte; il problema però,
è che non tutte le imposte si possono rateizzare. Per l’articolo
20 del Dlgs 241/1997 le somme dovute a titolo di saldo e di
acconto delle imposte e dei contributi possono essere versate in
rate mensili. E’ opportuno ricordare che: 1) il numero delle
rate può essere scelto dal contribuente a condizione che
l’importo delle stesse sia costante e che il versamento sia
completato entro il mese di novembre; 2) la rateazione è
onerosa: sono dovuti gli interessi di dilazione; 3) gli
interessi sono costi deducibili per le imprese. Occorre però
fare attenzione poiché non tutte le imposte risultanti dal
modello Unico sono rateizzabili. Per quanto riguarda l’Iva
dovuta a seguito dell’adeguamento alle risultanze degli studi di
settore, le Entrate hanno chiarito che è preclusa la possibilità
del versamento rateizzato in quanto non sarebbe riferibile né a
un saldo, né a un acconto. L’imposta sostitutiva sulla
rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni deve
obbligatoriamente essere versata in un’unica soluzione.
L’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle aree
fabbricabili e per l’affrancamento del saldo attivo di
rivalutazione possono essere rateizzate in quote annuali nelle
misure previste dalla legge 266/2005.
Gian Paolo Ranocchi, Deducibili gli interessi dei pagamenti a
rate, in Il Sole 24 Ore, 3/07/2006, pag. 24
Deduzioni legate alla rilevanza dei ricavi
In una recente risposta all’interpello di un contribuente,
l’agenzia delle Entrate, Direzione centrale normativa e
contenzioso, ha chiarito che le provvigioni erogate agli agenti
in dipendenza di contratti di agenzia sono deducibili in capo al
preponente nel medesimo esercizio in cui rilevano i ricavi
connessi alla procurata vendita. Con tale presa di posizione
l’Agenzia ha definitivamente chiarito il corretto trattamento da
riservare ai contratti di fine anno, ossia quei contratti aventi
a oggetto la vendita di beni mobili stipulata nella parte
conclusiva dell’esercizio, con consegna dei beni e registrazione
dei ricavi nell’esercizio successivo, limitando la portata della
precedente risoluzione n. 115/E dell’8 agosto 2005 e
riconoscendo piena rilevanza fiscale al trattamento civilistico
di cui al Principio Oic n,. 11.Poichè la risposta fornita lo
sorso 22 giugno contiene affermazioni di valenza generale, si
ritiene che òle stesse possano trovare applicazione nei
confronti di tutti i contribuenti che agiscono quali mandanti
nei rapporti di agenzia.
A. Antonelli – A. Dalmonte, La deduzione è legata ai ricavi, in
Il Sole 24 Ore, 3/07/2006, pag. 25
Da Italia Oggi
Studi, i Caf invieranno i dati
Studi di settore monitorati con valenza retroattiva e giro
di vite per i collaboratori dell’impresa familiare nonché per i
soci e associati con occupazione prevalente. Nuova veste,
invece, per l’asseverazione. Anche i dipendenti e i funzionari
delle associazioni di categoria abilitati al contenzioso
tributario potranno attestare le cause che hanno determinato il
mancato adeguamento ai ricavi o compensi ovvero situazioni di
incoerenza agli indici economici determinati sulla base degli
studi di settore. Pertanto, oltre ai caf e ai professionisti che
assistono i contribuenti negli adempimenti dichiarativi, ora
anche le associazioni di categoria potranno comunicare
all’amministrazione finanziaria i dati rilevanti ai fini
dell’applicazione degli studi di settore relativi alle attività
d’impresa o professionali esercitate dai propri clienti,
sganciati dal visto di conformità, fornendo così un’attestazione
più completa e dedicata ai soli aspetti legati all’applicazione
degli studi di settore. Inoltre, nelle attività di
contraddittorio e di accertamento con il contribuente,
l’amministrazione finanziaria porrà particolare attenzione alla
corretta indicazione sia dei collaboratori dell’impresa
familiare che ai soci o associati con occupazione prevalente
nell’impresa o nella società. E’ quanto emerge dalla circolare
23/E del 22 giugno 2006, emanata dall’Agenzia delle entrate, che
pone dei paletti rigidi a imprese e professionisti in
unico/Gerico 2006 nell’ottica di una intensificazione delle
attività di accertamento e contrasto all’evasione.
E. Cesaroni – M. Pacini, Studi di settore, i Caf inviano i
dati, in Italia oggi, 3/07/2006, pag. 8
Iva auto, sotto accusa i limiti
dell’Italia
Giungono dalla Corte Ue buone notizie per i contribuenti e
non poche preoccupazioni per l’erario dal contenzioso in essere
sulla detrazione Iva sulle auto. Nelle sue conclusioni
presentate il 22 giugno l’avvocato generale presso la Corte di
giustizia Ue ha in sostanza messo sotto accusa i limiti alla
detraibilità dell’imposta sulle autovetture da molto tempo
presenti nella normativa interna. Il contenzioso è però poco più
che all’inizio e nonostante le premesse è per ora difficile
ipotizzare senza incertezze l’esito finale. L’art. 19-bis, comma
1 lettera c) del dpr 633/72, prevede la totale indetraibilità
dell’imposta afferente alle autovetture. A parziale rettifica di
tale regola, l’articolo 30, commi 3 e 4 della legge 388 del
23/12/2000 ha ormai da tempo posto un limite a tale
indetraibilità assoluta introducendo una percentuale d’imposta
che può invece essere portata in detrazione dal contribuente.
Questa seconda misura è sempre stata prevista in modo temporaneo
e continuamente prorogata. La percentuale d’imposta ammessa è
inoltre mutata nel corso degli anni.
Norberto Villa, Auto Iva, la Ue apre alla detrazione, in
Italia oggi, 3/07/2006, pag. 12
Reati tributari tra le operazioni sospette
Anche i reati tributari rientrano tra quelli per cui scatta
l’obbligo di segnalare le operazioni sospette. Una delle ultime
precisazioni fornite dall’Uic riguarda proprio la segnalazione
di operazioni sospette in relazione a reati tributari. La
soluzione dell’Ufficio italiano cambi è che la rilevanza penale
dell’illecito tributario assume rilevanza anche ai fini
dell’obbligo di segnalazione delle operazioni anomale. In merito
alla rilevanza come reati presupposto del reato di riciclaggio
degli illeciti tributari l’Uic chiarisce, infatti, che le
fattispecie oggetto di segnalazione sono quelle per cui il
professionista abbia maturato il sospetto che il denaro, i beni
o altre utilità oggetto dell’operazione richiesta dal cliente
possano provenire dai delitti di cui agli articoli 648-bis e ter
del codice penale. La fattispecie delittuosa di dichiarazione
fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti può integrare reato presupposto a quello
di riciclaggio. Tale illecito può rientrare fra le casistiche
oggetto di segnalazione come operazione sospetta. Peraltro gli
articoli 3 e 4 del dlgs 74/2000 contemplano delle fattispecie
che assumono rilevanza delittuosa al di sopra di una certa
soglia. Al di sotto di tale soglia, l’illecito perpetrato non
costituisce ovviamente reato presupposto al riciclaggio.
Antonio Ciccia, Fatture sotto la lente, in Italia oggi,
3/07/2006, pag. 15