Lunedì 3 Luglio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Rendite, piccoli patrimoni al riparo
Per il Governo si avvicina l’ora delle scelte. Il programma elettorale del centro-sinistra non lasciava dubbi sulla volontà di uniformare il prelievo a un livello intermedio tra la tassazione degli interessi sui depositi bancari (27%) e quella sulle altre attività finanziarie (12,5%). Il nuovo meccanismo di tassazione che i tecnici dell’economia stanno mettendo a punto in vista della nuova manovra finanziaria potrebbe prevedere la fissazione dal 2007, di un’aliquota intorno al 20% per depositi, conti correnti, obbligazioni, dividendi non qualificati, capital gain, minusvalenze, etc (anche con riguardo agli stock già in circolazione). In questo modo, mentre le minusvalenze che si genereranno dopo la modifica saranno rilevanti con la maggior aliquota, quelle pregresse dovrebbero mantenere il riferimento al 12,5%. Dovrebbe essere anche contemplata un’esclusione delle maggiori aliquote per i piccoli risparmiatori.
A. Lo Presti – R. Parisotto – G. Renella, Rendite, la sfida dell’aliquota unica, in Il Sole 24 Ore, 3/07/2006, pag. 23

Liquidazione del 20 luglio, passaggio in RN
Il 20 luglio scade il termine per il versamento posticipato delle imposte da Unico 2006, con l’aggiunta dello 0,40%. Non sono pochi i contribuenti che beneficiano di questa mini proroga del pagamento per liquidare e versare le imposte relative al 2005. La fase di liquidazione delle imposte, che viene eseguita compilando il quadro RN di Unico, permette di scomputare le ritenute subite e i crediti d’imposta. Una volta calcolata l’imposta netta il contribuente ha, infatti, diritto di detrarre dalla stessa le ritenute d’acconto subite sui redditi che hanno concorso a formare l’imponibile complessivo. Il passaggio è fondamentale non solo, come è ovvio, per diminuire il saldo a debito, ma anche per verificare se esistono le condizioni per il versamento dell’acconto, posto che questa verifica avviene sul rigo differenza RN23 che è collocato dopo il rigo RN21 dedicato alla sottrazione delle ritenute. La regola fissata dall’articolo 22, comma 1, del Tuir è che sono scomputabili le ritenute operate anteriormente alla presentazione della dichiarazione, sui redditi che hanno concorso a formare l’imponibile complessivo, mentre quelle operate successivamente si scomputano dal reddito del periodo successivo.
Paolo Meneghetti, Imposte da liquidare, passaggio in RN, in Il Sole 24 Ore, 3/07/2006, pag. 24

Pagamenti a rate, i tributi ammessi
Come riportato nelle istruzioni a Unico 2006, tutti i contribuenti possono versare in rate successive le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte; il problema però, è che non tutte le imposte si possono rateizzare. Per l’articolo 20 del Dlgs 241/1997 le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi possono essere versate in rate mensili. E’ opportuno ricordare che: 1) il numero delle rate può essere scelto dal contribuente a condizione che l’importo delle stesse sia costante e che il versamento sia completato entro il mese di novembre; 2) la rateazione è onerosa: sono dovuti gli interessi di dilazione; 3) gli interessi sono costi deducibili per le imprese. Occorre però fare attenzione poiché non tutte le imposte risultanti dal modello Unico sono rateizzabili. Per quanto riguarda l’Iva dovuta a seguito dell’adeguamento alle risultanze degli studi di settore, le Entrate hanno chiarito che è preclusa la possibilità del versamento rateizzato in quanto non sarebbe riferibile né a un saldo, né a un acconto. L’imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni d’impresa  e delle partecipazioni deve obbligatoriamente essere versata in un’unica soluzione. L’imposta sostitutiva sulla rivalutazione delle aree fabbricabili e per l’affrancamento del saldo attivo di rivalutazione possono essere rateizzate in quote annuali nelle misure previste dalla legge 266/2005.
Gian Paolo Ranocchi, Deducibili gli interessi dei pagamenti a rate, in Il Sole 24 Ore, 3/07/2006, pag. 24

Deduzioni legate alla rilevanza dei ricavi
In una recente risposta all’interpello di un contribuente, l’agenzia delle Entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso, ha chiarito che le provvigioni erogate agli agenti in dipendenza di contratti di agenzia sono deducibili in capo al preponente nel medesimo esercizio in cui rilevano i ricavi connessi alla procurata vendita. Con tale presa di posizione l’Agenzia ha definitivamente chiarito il corretto trattamento da riservare ai contratti di fine anno, ossia quei contratti aventi a oggetto la vendita di beni mobili stipulata nella parte conclusiva dell’esercizio, con consegna dei beni e registrazione dei ricavi nell’esercizio successivo, limitando la portata della precedente risoluzione n. 115/E dell’8 agosto 2005 e riconoscendo piena rilevanza fiscale al trattamento civilistico di cui al Principio Oic n,. 11.Poichè la risposta fornita lo sorso 22 giugno contiene affermazioni di valenza generale, si ritiene che òle stesse possano trovare applicazione nei confronti di tutti i contribuenti che agiscono quali mandanti nei rapporti di agenzia.  
A. Antonelli – A. Dalmonte, La deduzione è legata ai ricavi, in Il Sole 24 Ore, 3/07/2006, pag. 25

Da Italia Oggi

Studi, i Caf invieranno i dati
Studi di settore monitorati con valenza retroattiva e giro di vite per i collaboratori dell’impresa familiare nonché per i soci e associati con occupazione prevalente. Nuova veste, invece, per l’asseverazione. Anche i dipendenti e i funzionari delle associazioni di categoria abilitati al contenzioso tributario potranno attestare le cause che hanno determinato il mancato adeguamento ai ricavi o compensi ovvero situazioni di incoerenza agli indici economici determinati sulla base degli studi di settore. Pertanto, oltre ai caf e ai professionisti che assistono i contribuenti negli adempimenti dichiarativi, ora anche le associazioni di categoria potranno comunicare all’amministrazione finanziaria i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore relativi alle attività d’impresa o professionali esercitate dai propri clienti, sganciati dal visto di conformità, fornendo così un’attestazione più completa  e dedicata ai soli aspetti legati all’applicazione degli studi di settore. Inoltre, nelle attività di contraddittorio e di accertamento con il contribuente, l’amministrazione finanziaria porrà particolare attenzione alla corretta indicazione sia dei collaboratori dell’impresa familiare che ai soci o associati con occupazione prevalente nell’impresa o nella società. E’ quanto emerge dalla circolare 23/E del 22 giugno 2006, emanata dall’Agenzia delle entrate, che pone dei paletti rigidi a imprese e professionisti in unico/Gerico 2006 nell’ottica di una intensificazione delle attività di accertamento e contrasto all’evasione.
E. Cesaroni – M. Pacini, Studi di settore, i Caf inviano i dati, in Italia oggi, 3/07/2006, pag. 8

Iva auto, sotto accusa i limiti dell’Italia
Giungono dalla Corte Ue buone notizie per i contribuenti e non poche preoccupazioni per l’erario dal contenzioso in essere sulla detrazione Iva sulle auto. Nelle sue conclusioni presentate il 22 giugno l’avvocato generale presso la Corte di giustizia Ue ha in sostanza messo sotto accusa i limiti alla detraibilità dell’imposta sulle autovetture da molto tempo presenti nella normativa interna. Il contenzioso è però poco più che all’inizio e nonostante le premesse è per ora difficile ipotizzare senza incertezze l’esito finale. L’art. 19-bis, comma 1 lettera  c) del dpr 633/72, prevede la totale indetraibilità dell’imposta afferente alle autovetture. A parziale rettifica di tale regola, l’articolo 30, commi 3 e 4 della legge 388 del 23/12/2000 ha ormai da tempo posto un limite  a tale indetraibilità assoluta introducendo una percentuale d’imposta che può invece essere portata in detrazione dal contribuente. Questa seconda misura è sempre stata prevista in modo temporaneo e continuamente prorogata. La percentuale d’imposta ammessa è inoltre mutata nel corso degli anni.
Norberto Villa, Auto Iva, la Ue apre alla detrazione, in Italia oggi, 3/07/2006, pag. 12

Reati tributari tra le operazioni sospette
Anche i reati tributari rientrano tra quelli per cui scatta l’obbligo di segnalare le operazioni sospette. Una delle ultime precisazioni fornite dall’Uic riguarda proprio la segnalazione di operazioni sospette in relazione a reati tributari. La soluzione dell’Ufficio italiano cambi è che la rilevanza penale dell’illecito tributario assume rilevanza anche ai fini dell’obbligo di segnalazione delle operazioni anomale. In merito alla rilevanza come reati presupposto del reato di riciclaggio degli illeciti tributari l’Uic chiarisce, infatti, che le fattispecie oggetto di segnalazione sono quelle per cui il professionista abbia maturato il sospetto che il denaro, i beni o altre utilità oggetto dell’operazione richiesta dal cliente possano provenire dai delitti di cui agli articoli 648-bis e ter del codice penale.  La fattispecie delittuosa di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti può integrare reato presupposto a quello di riciclaggio. Tale illecito può rientrare fra le casistiche oggetto di segnalazione come operazione sospetta. Peraltro gli articoli 3 e 4 del dlgs 74/2000 contemplano delle fattispecie che assumono rilevanza delittuosa al di sopra di una certa soglia. Al di sotto di tale soglia, l’illecito perpetrato non costituisce ovviamente reato presupposto al riciclaggio.
Antonio Ciccia, Fatture sotto la lente, in Italia oggi, 3/07/2006, pag. 15