Da Il Sole 24 Ore
Ires, acconti 2006 con nuove regole
Acconti Ires da rifare. Il decreto legge (che deve ancora
approdare alla Gazzetta Ufficiale) approvato venerdì scorso dal
Governo, nell’ambito della manovra-bis, prevede un allargamento
della base imponibile che obbliga le imprese al ricalcalo
dell’anticipo 2006, come se le nuove norme fossero già state in
vigore nell’esercizio precedente. L’articolo 37, comma 37, del
decreto legge prevede, come già avvenuto in altre occasioni, una
sorta di anticipazione finanziaria degli effetti delle norme
introdotte in materia di Ires. Si stabilisce, infatti, che nella
determinazione dell’acconto Ires per l’esercizio in corso alla
data di entrata in vigore del decreto, i contribuenti devono
considerare, quale imposta del periodo precedente, quella che si
sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. Gli
eventuali conguagli, precisa il decreto varato venerdì dal
Governo, si versano insieme alla seconda o unica rata d’acconto,
dunque, in genere. Entro il 30 novembre prossimo. Non è però
chiaro se il rinvio a novembre della maggiorazione riguardi
tutti i contribuenti, o solo quelli che, alla data di entrata in
vigore del provvedimento, hanno già versato la prima rata.
Luca Gaiani, Ires, le nuove regole per gli acconti 2006, in Il
Sole 24 Ore, 4/07/2006, pag. 29
Modelli 770, calendario ridisegnato
Entro il 28 febbraio va consegnato il Cud ai lavoratori ed
entro il 31 marzo va presentato il modello 770 semplificato e
ordinario. Questa la nuova tabella di marcia che la manovra bis
approvata venerdì dal Governo ha previsto per i sostituti di
imposta, modificando il Dpr 322/1998. Una volta approvate le
istruzioni da parte dell’agenzia delle entrate (il termine
ordinatorio è il 15 gennaio) il sostituto avrà soltanto pochi
giorni per compilare il modello semplificato e quello ordinario
e trasmetterlo entro il 31 marzo. Si tratta di una scansione
stringente, in cui sembra non si sia tenuto conto dei tempi
necessari alle software house per realizzare i programmi per la
compilazione e la trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Salvo eventuali modifiche che potranno intervenire prima della
conversione in legge del decreto, le novità entreranno in vigore
il prossimo anno per le ritenute operate nel corso del 2006.
Rilevanti anche le modifiche per le dichiarazioni dei redditi,
Irap e Iva rispetto ai termini di presentazione, all’ampliamento
dell’obbligo di invio telematico e al calendario per il
pagamento.
L. Cacciapaglia, E. De Fusco, Dal 2007 cambia il calendario, in
Il Sole 24 Ore, 4/07/2006, pag. 29
Stock option, modifica al regime fiscale
La stretta sulle stock optino contenuta nel decreto legge su
Fisco e liberalizzazioni prevede la tassazione ordinaria per le
azioni esercitate a decorrere dalla data di pubblicazione del
provvedimento in Gazzetta Ufficiale. Il decreto legge prevede,
infatti, nella sua attuale stesura, all’articolo 37, comma 28,
una modifica sostanziale al regime fiscale sulle stock optino.
E’ utile ricordare che laddove si parla di stock optino ci si
riferisce a un meccanismo di incentivazione del management che
sostanzialmente prevede la concessione di un’opzione (promessa
unilaterale del datore di lavoro) al dipendente per poter
acquistare azioni della società per la quale lavora (o di sue
controllate o collegate) a un prezzo prefissato (normalmente il
valore delle azioni alla data di concessione delle opzioni) a
una certa data. E’ comprensibile che, al verificarsi dell’evento
temporale, il manager eserciti l’opzione solo laddove ci sia
stato un apprezzamento di valore del titolo e pertanto possa,
pagando un certo prezzo prefissato, ottenere un bene il cui
valore è a quella data ormai superiore. Un’eccezione era fino a
oggi costituita dall’articolo 51, comma 2, lettera g-bis che in
deroga agli ordinari principi di tassazione dei benefit
prevedeva per le stock optino un regime agevolato di totale
esclusione da imposizione e contribuzione al verificarsi di
certe condizioni basate su un puntuale prezzo di esercizio e su
una percentuale di partecipazione al capitale della società da
parte del dipendente. Se il testo di Dl sarà confermato nella
versione attualmente disponibile le stock optino rientreranno al
pari di altre tipologie di benefit nel regime ordinario di
imposizione progressiva sul reddito e di contribuzione sociale.
Roberto Rocchi, Stock option, stretta rapida, in Il
Sole 24 Ore, 4/07/2006, pag. 30
Da Italia Oggi
Professionisti vicini al reddito d’impresa
Professionisti sempre più vicini al reddito di impresa, dal
periodo di imposta 2006, infatti, viene introdotto il concetto
di plusvalenza anche per i titolari di reddito di lavoro
autonomo. Viene inoltre regolamentata l’ipotesi della cessione
dello studio professionale che, secondo l’interpretazione
dell’amministrazione finanziaria, doveva rientrare tra i redditi
diversi. Sono queste, in breve, le modifiche di maggiore
spessore che, se confermate nella versione definitiva del
decreto fiscale varato dal governo venerdì scorso, provocheranno
una vera e propria rivoluzione in quelli che sono i concetti
sinora conosciuti nella determinazione del reddito di lavoro
autonomo. Inoltre probabilmente anche per regolamentare una
fattispecie che in via interpretativa aveva sollevato molte
perplessità, nuova previsione in materia di deducibilità delle
spese sostenute per l’esercizio dell’attività.
Duilio Liburdi, Plusvalenze al debutto negli studi, in
Italia Oggi, 4/6/2006, pag. 33
La retrodatazione non blocca il riporto
La retrodatazione della fusione non blocca i limiti al
riporto delle perdite. Anche i risultati maturati nella frazione
di anno coinvolta dalla fusione dovranno essere sottoposti alla
verifica delle condizioni indicate per la compensazione tra
società coinvolte, è questa l’ulteriore norma di chiaro stampo
antielusivo che il governo ha varato con la bozza di dl sul
rilancio economico e sociale per tamponare i possibili abusi
connessi a operazioni straordinarie. Peraltro, il richiamo
all’articolo 37-bis permette di sindacare anche le operazioni
effettuate fino a ora. Si ricorda che nel prevedere l’immediata
entrata in vigore delle disposizioni, lo schema di dl sottolinea
che alle operazioni poste in essere anteriormente alla data di
efficacia della norma antielusiva si applica comunque l’articolo
37-bis del dpr n.600/73. In tal modo l’utilizzo della norma
antielusiva generale rende in pratica retroattive le
disposizioni in questione dal momento che, in assenza di una
specifica norma violata, l’amministrazione finanziaria, potrà
comunque appellarsi alla disposizione generale per sindacare gli
effetti fiscali.
Alessandro Felicioni, Guerra all’elusione nelle fusioni,
in Italia Oggi, 4/6/2006, pag. 34
Immobili, vendita con congruità
Sulle vendite immobiliari arriva il giudizio di congruità
anche per l’accertamento dell’Iva e delle imposte sui redditi:
l’amministrazione potrà rettificare il corrispettivo dichiarato
basandosi sul valore normale del bene. Non sarà più possibile,
inoltre, avvalersi dalla protezione rappresentata dal valore
catastale. Queste sul versante procedimentale, le novità che il
pacchetto Visco introduce nel quadro delle consistenti modifiche
alla disciplina Iva del comparto edilizio. Sono, inoltre, esenti
dall’Iva affitti e locazioni di fabbricati, di qualunque
tipologia catastale. Sono esenti dall’Iva le vendite di
fabbricati di qualunque tipologia, salvo quelle effettuate,
entro cinque anni, dall’impresa che ha costruito o ristrutturato
l’immobile. Si considerano fabbricabili agli effetti dell’Iva,
dell’imposta di registro, dell’Ici e delle imposte sui redditi,
le aree edificabili in base al prg semplicemente adottato dal
comune.
Franco Ricca, Congruità nelle vendite di immobili, in
Italia Oggi, 4/6/2006, pag. 35
Antiriciclaggio, nuovi chiarimenti
dall’Uic
Nessun obbligo antiriciclaggio per gli adempimenti formali
posti in essere dai professionisti. Invio telematico delle
dichiarazioni dei redditi, compilazione dei bollettini Ici,
redazione del modello 730 non determineranno nessun obbligo di
identificazione dei clienti e di registrazione della
presentazione nell’archivio unico. L’anticipazione, che sarà
formalizzata dall’Uic nei prossimi giorni, è emersa nel corso
del convegno di ieri organizzato da Italia Oggi e Kalyos. Si
tratta di chiarimenti di notevole interesse per professionisti e
Caf visto che ingenereranno l’esenzione da molte identificazioni
e registrazioni nell’archivio unico per moltissime prestazioni
che gli studi professionali e Centri di assistenza fiscale sono
chiamati a espletare. La ratio dell’esenzione dovrebbe essere
determinata dall’assenza di una prestazione professionale
all’interno degli adempimenti che di fatto ingenerano
esclusivamente adempimenti automatici nei quali il
professionista non sia chiamato quindi a esercitare alcuna
consulenza.
Christina Feriozzi, Antiriciclaggio, fuori l’Unico, in
Italia Oggi, 4/6/2006, pag. 38