Martedì 4 Luglio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Ires, acconti 2006 con nuove regole
Acconti Ires da rifare. Il decreto legge (che deve ancora approdare alla Gazzetta Ufficiale) approvato venerdì scorso dal Governo, nell’ambito della manovra-bis, prevede un allargamento della base imponibile che obbliga le imprese al ricalcalo dell’anticipo 2006, come se le nuove norme fossero già state in vigore nell’esercizio precedente. L’articolo 37, comma 37, del decreto legge prevede, come già avvenuto in altre occasioni, una sorta di anticipazione finanziaria degli effetti delle norme introdotte in materia di Ires. Si stabilisce, infatti, che nella determinazione dell’acconto Ires per l’esercizio in corso alla data di entrata in vigore del decreto, i contribuenti devono considerare, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le nuove disposizioni. Gli eventuali conguagli, precisa il decreto varato venerdì dal Governo, si versano insieme alla seconda o unica rata d’acconto, dunque, in genere. Entro il 30 novembre prossimo. Non è però chiaro se il rinvio a novembre della maggiorazione riguardi tutti i contribuenti, o solo quelli che, alla data di entrata in vigore del provvedimento, hanno già versato la prima rata.
Luca Gaiani, Ires, le nuove regole per gli acconti 2006, in Il Sole 24 Ore, 4/07/2006, pag. 29

Modelli 770, calendario ridisegnato
Entro il 28 febbraio va consegnato il Cud ai lavoratori ed entro il 31 marzo va presentato il modello 770 semplificato e ordinario. Questa la nuova tabella di marcia che la manovra bis approvata venerdì dal Governo ha previsto per i sostituti di imposta, modificando il Dpr 322/1998. Una volta approvate le istruzioni da parte dell’agenzia delle entrate (il termine ordinatorio è il 15 gennaio) il sostituto avrà soltanto pochi giorni per compilare il modello semplificato e quello ordinario e trasmetterlo entro il 31 marzo. Si tratta di una scansione stringente, in cui sembra non si sia tenuto conto dei tempi necessari alle software house per realizzare i programmi per la compilazione e la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Salvo eventuali modifiche che potranno intervenire prima della conversione in legge del decreto, le novità entreranno in vigore il prossimo anno per le ritenute operate nel corso del 2006. Rilevanti anche le modifiche per le dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva rispetto ai termini di presentazione, all’ampliamento dell’obbligo di invio telematico e al calendario per il pagamento.
L. Cacciapaglia, E. De Fusco, Dal 2007 cambia il calendario, in Il Sole 24 Ore, 4/07/2006, pag. 29

Stock option, modifica al regime fiscale
La stretta sulle stock optino contenuta nel decreto legge su Fisco e liberalizzazioni prevede la tassazione ordinaria per le azioni esercitate a decorrere dalla data di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale. Il decreto legge prevede, infatti, nella sua attuale stesura, all’articolo 37, comma 28, una modifica sostanziale al regime fiscale sulle stock optino. E’ utile ricordare che laddove si parla  di stock optino ci si riferisce a un meccanismo di incentivazione del management che sostanzialmente prevede la concessione di un’opzione (promessa unilaterale del datore di lavoro) al dipendente per poter acquistare azioni della società per la quale lavora (o di sue controllate o collegate) a un prezzo prefissato (normalmente il valore delle azioni alla data di concessione delle opzioni) a una certa data. E’ comprensibile che, al verificarsi dell’evento temporale, il manager eserciti l’opzione solo laddove ci sia stato un apprezzamento di valore del titolo e pertanto possa, pagando un certo prezzo prefissato, ottenere un bene il cui valore è a quella data ormai superiore. Un’eccezione era fino a oggi costituita dall’articolo 51, comma 2, lettera g-bis che in deroga agli ordinari principi di tassazione dei benefit prevedeva per le stock optino un regime agevolato di totale esclusione da imposizione e contribuzione al verificarsi di certe condizioni basate su un puntuale prezzo di esercizio e su una percentuale di partecipazione al capitale della società da parte del dipendente. Se il testo di Dl sarà confermato nella versione attualmente disponibile le stock optino rientreranno al pari di altre tipologie di benefit nel regime ordinario di imposizione progressiva sul reddito e di contribuzione sociale.
Roberto Rocchi, Stock option, stretta rapida, in Il Sole 24 Ore, 4/07/2006, pag. 30

Da Italia Oggi

Professionisti vicini al reddito d’impresa
Professionisti sempre più vicini al reddito di impresa, dal periodo di imposta 2006, infatti, viene introdotto il concetto di plusvalenza anche per i titolari di reddito di lavoro autonomo. Viene inoltre regolamentata l’ipotesi della cessione dello studio professionale che, secondo l’interpretazione dell’amministrazione finanziaria, doveva rientrare tra i redditi diversi. Sono queste, in breve, le modifiche di maggiore spessore che, se confermate nella versione definitiva del decreto fiscale varato dal governo venerdì scorso, provocheranno una vera e propria rivoluzione in quelli che sono i concetti sinora conosciuti nella determinazione del reddito di lavoro autonomo. Inoltre probabilmente anche per regolamentare una fattispecie che in via interpretativa aveva sollevato molte perplessità, nuova previsione  in materia di deducibilità delle spese sostenute per l’esercizio dell’attività.
Duilio Liburdi, Plusvalenze al debutto negli studi, in Italia Oggi, 4/6/2006, pag. 33

La retrodatazione non blocca il riporto
La retrodatazione della fusione non blocca i limiti al riporto delle perdite. Anche i risultati maturati nella frazione di anno coinvolta dalla fusione dovranno essere sottoposti alla verifica delle condizioni indicate per la compensazione tra società coinvolte, è questa l’ulteriore norma di chiaro stampo antielusivo che il governo ha varato con la bozza di dl sul rilancio economico e sociale per tamponare i possibili abusi connessi a operazioni straordinarie. Peraltro, il richiamo all’articolo 37-bis permette di sindacare anche le operazioni effettuate fino a ora. Si ricorda che nel prevedere l’immediata entrata in vigore delle disposizioni, lo schema di dl sottolinea che alle operazioni poste in essere anteriormente alla data di efficacia della norma antielusiva si applica comunque l’articolo 37-bis del dpr n.600/73. In tal modo l’utilizzo della norma antielusiva generale rende in pratica retroattive le disposizioni in questione dal momento che, in assenza di una specifica norma violata, l’amministrazione finanziaria, potrà comunque appellarsi alla disposizione generale per sindacare gli effetti fiscali.
Alessandro Felicioni, Guerra all’elusione nelle fusioni, in Italia Oggi, 4/6/2006, pag. 34

Immobili, vendita con congruità
Sulle vendite immobiliari arriva il giudizio di congruità anche per l’accertamento dell’Iva e delle imposte sui redditi: l’amministrazione potrà rettificare il corrispettivo dichiarato basandosi sul valore normale del bene. Non sarà più possibile, inoltre, avvalersi dalla protezione rappresentata dal valore catastale. Queste sul versante procedimentale, le novità che il pacchetto Visco introduce nel quadro delle consistenti modifiche alla disciplina Iva del comparto edilizio. Sono, inoltre, esenti dall’Iva affitti e locazioni di fabbricati, di qualunque tipologia catastale. Sono esenti dall’Iva le vendite di fabbricati di qualunque tipologia, salvo quelle effettuate, entro cinque anni, dall’impresa che ha costruito o ristrutturato l’immobile. Si considerano fabbricabili agli effetti dell’Iva, dell’imposta di registro, dell’Ici e delle imposte sui redditi, le aree edificabili in base al prg semplicemente adottato dal comune.
Franco Ricca, Congruità nelle vendite di immobili, in Italia Oggi, 4/6/2006, pag. 35

Antiriciclaggio, nuovi chiarimenti dall’Uic
Nessun obbligo antiriciclaggio per gli adempimenti formali posti in essere dai professionisti. Invio telematico delle dichiarazioni dei redditi, compilazione dei bollettini Ici, redazione del modello 730 non determineranno nessun obbligo di identificazione dei clienti e di registrazione della presentazione nell’archivio unico. L’anticipazione, che sarà formalizzata dall’Uic nei prossimi giorni, è emersa nel corso del convegno di ieri organizzato da Italia Oggi e Kalyos. Si tratta di chiarimenti di notevole interesse per professionisti e Caf visto che ingenereranno l’esenzione da molte identificazioni e registrazioni nell’archivio unico per moltissime prestazioni che gli studi professionali e Centri di assistenza fiscale sono chiamati a espletare. La ratio dell’esenzione dovrebbe essere determinata dall’assenza di una prestazione professionale all’interno degli adempimenti che di fatto ingenerano esclusivamente adempimenti automatici nei quali il professionista non sia chiamato quindi a esercitare alcuna consulenza.
Christina Feriozzi, Antiriciclaggio, fuori l’Unico, in Italia Oggi, 4/6/2006, pag. 38