Mercoledì 5 Luglio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Immobiliari, puniti gli edifici in locazione
Iva pesante per le immobiliari. Le imprese con fabbricati strumentali dati in locazione e le società di leasing che hanno concesso in locazione finanziaria uffici, negozi, studi professionali e stabilimenti sono fortemente penalizzate dalle modifiche introdotte alla disciplina Iva nell’edilizia. La relazione tecnica al decreto legge della manovra-bis prevede, in tre anni, un’entrata di 3.073 milioni di euro. Le nuove regole che dispongono l’esenzione per le locazioni di immobili strumentali e per le cessioni effettuate oltre i cinque anni dalla data di “fine costruzione” imporranno alle società proprietarie di immobili concessi in locazione o in leasing di rettificare la detrazione Iva. Operazione che si estenderà dal 1998 al 2005 per gli acquisti dei fabbricati dati in locazione. Il Fisco incasserà in tre rate di cui la prima entro il 27 dicembre e le altre nel 2007 e 2008. Ma le imprese sono sul piede di guerra.
R. Portale – G.P.Tosoni, Maxi-Iva per le immobiliari, in Il Sole 24 Ore, 5/07/2006, pag. 25

Soglia di 7mila € per lasciare fuori l’imposta
La prima applicazione dell’Iva nel nostro Paese, nel 1973, escludeva i soggetti con volume d’affari sino a 5milioni di lire, corrispondenti a circa 32.000 euro di oggi. La sesta direttiva comunitaria prevede una disposizione sul regime dei contribuenti minimi, in considerazione di vari obiettivi, quello di non imporre oneri amministrativi sproporzionati, di ridurre il numero di partite Iva attive, aumentando così le possibilità di controllo e, infine, di evitare che soggetti marginali, una volta in possesso della partita, possano portare in detrazione l’imposta relativa ad acquisti personali, generando magari situazioni di credito. Il decreto legge della manovra-bis, introduce, dal 1° gennaio 2007, l’esonero che viene denominato regime dei contribuenti minimi in franchigia, come li definisce il nuovo articolo 32-bis del Dpr 633/72. La soglia del volume d’affari è stabilita in 7mila euro, con riferimento al consuntivo dell’anno precedente o alla previsione fatta in sede di iscrizione all’Iva. E’ consentito continuare ad applicare l’Iva con vincolo di permanenza almeno triennale. Gli obblighi dell’esonerato sono molto limitati, dovrà solo numerare e conservare le fatture di acquisto, mentre per il controllo del volume d’affari rimane la certificazione dei corrispettivi, seguita da una comunicazione telematica, secondo modalità stabilite da un provvedimento dell’agenzia delle Entrate.
Raffaele Rizzardi, Fuori imposta fino a 7mila€, in Il Sole 24 Ore, 5/07/2006, pag. 25

Semaforo rosso alle perdite illimitate
Semaforo rosso al riporto perdite con finalità elusive. Il decreto legge varato nei giorno scorsi dal Governo interviene su più fronti per ridurre la possibilità di utilizzo delle perdite fiscali da parte delle società e dei soci: società neocostituite, fusioni retroattive, imprese in contabilità semplificata e soci di società trasparente. L’articolo 84, comma 2 del Tuir, che regola il riporto illimitato delle perdite, viene modificato, introducendo due nuove condizioni, in assenza delle quali le perdite rientrano nell’ordinario regime quinquennale. Innanzitutto deve trattarsi di risultati negativi conseguiti nei primi tre esercizi dalla data di costituzione. L’inciso serve a chiarire che non vanno considerate eventuali operazioni straordinarie. Ciò dovrebbe significare che se la società è sorta a seguito di una operazione con caratteristiche successorie il periodo triennale va verificato considerando anche l’anzianità del dante causa. L’altro requisito è che la perdita si sia formata a seguito di una nuova attività produttiva.
Luca Gaiani, Paletti alle perdite illimitate, in Il Sole 24 Ore, 5/07/2006, pag. 27

Energia, tagli Ue ai bonus fiscali
La Commissione europea ritiene che una parte delle attuali deroghe nazionali in materia di tassazione dell’energia, in scadenza a fine 2006, no siano più giustificate. A rischio sono anche alcune misure italiane: in particolare le agevolazioni riguardanti accise e oli minerali vigenti in alcune regioni, i carburanti per gli aerei da turismo e le imbarcazioni da diporto e quelli ricavati da oli riciclati. La Commissione europea ha adottato ieri una comunicazione nella quale esamina le 127 deroghe  (17 italiane) alla direttiva del 2003 che si apprestano a scadere. Ed è giunta alla conclusione che la maggior parte delle agevolazioni non debbano più essere etichettate come deroghe, in quanto possono essere ammesse in base alle opzionalità prevista dalla normativa europea. Per altre, il rinnovo potrà essere richiesto al Consiglio e le diverse domande saranno esaminate caso per caso, In questi casi, gli Stati membri dovranno tenere presente l’obiettivo della trasparenza del mercato e dello sviluppo sostenibile.
Enrico Brivio, La Ue riduce i bonus fiscali per l’energia, in Il Sole 24 Ore, 5/07/2006, pag. 27

Da Italia Oggi

Trasparenza più vicina al consolidato
Società trasparenti più vicine al consolidato per la gestione delle perdite ed alle società di persone per la gestione delle plusvalenze e dei dividendi. E’ questo in sintesi, quanto emerge dalle modifiche apportate alle disposizioni contenute negli articoli 115 e 166 del Tuir per effetto del decreto legge n. 226 pubblicato sulla GU di ieri. L’articolo 36, comma 9 del decreto interviene a modificare le disposizioni del comma 3 dell’articolo 115 del Tuir avvicinando il regime di Trasparenza fiscale a quello del consolidato nella gestione delle perdite che si sono formate in periodi antecedenti a quello di esercizio dell’opzione per la tassazione per trasparenza. Per quanto concerne, invece, l’articolo 116, sono due le modifiche  da segnalare. La prima riguarda l’eliminazione del blocco posto in capo alle srl in merito alla acquisizione di partecipazioni che, successivamente, acquisiscono le caratteristiche per l’esenzione. Parallelamente, però, la srl trasparente viene assimilata in toto ad una società di persone in merito al regime delle plusvalenze e dei dividendi. Nel senso che tali due comportamenti reddituali concorreranno alla formazione della base imponibile per il 40& del loro ammontare.
Duilio Liburdi, Trasparenza, modiche double face, in Italia Oggi, 5/6/2006, pag. 30

Giro di vite sulle società non operative
Giro di vite anche sulle società non operative; allargamento della platea dei soggetti interessati e limiti al riporto e al rimborso delle eccedenze penalizzano ancor di più le società di comodo, quelle costituite solo per fornire alla gestione immobiliare quello schermo societario in grado di limare l’imponibile fiscale. Il pacchetto fiscale interviene anche su una disciplina ormai consolidata, rispolverando e affilando una disposizione di dodici anni fa. Sotto il profilo oggettivo, sono qualificate non operative le società che hanno conseguito un ammontare complessivo di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico inferiore alla somma degli importi che risultano applicando alcune percentuali. Il pacchetto fiscale modifica tali percentuali nella misura seguente: 1) il 2% del valore dei beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera c), del Tuir, anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei crediti; 2) il 6% del valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati nell’articolo 8-bis, comma 1, lettera a) del Dpr 633/72, anche se acquisiti in locazione finanziaria; 3) il 15%del valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Alessandro Felicioni, Giro di vite sugli enti non operativi, in Italia Oggi, 5/6/2006, pag. 32