Da Il Sole 24 Ore
Immobiliari, puniti gli edifici in
locazione
Iva pesante per le immobiliari. Le imprese con fabbricati
strumentali dati in locazione e le società di leasing che hanno
concesso in locazione finanziaria uffici, negozi, studi
professionali e stabilimenti sono fortemente penalizzate dalle
modifiche introdotte alla disciplina Iva nell’edilizia. La
relazione tecnica al decreto legge della manovra-bis prevede, in
tre anni, un’entrata di 3.073 milioni di euro. Le nuove regole
che dispongono l’esenzione per le locazioni di immobili
strumentali e per le cessioni effettuate oltre i cinque anni
dalla data di “fine costruzione” imporranno alle società
proprietarie di immobili concessi in locazione o in leasing di
rettificare la detrazione Iva. Operazione che si estenderà dal
1998 al 2005 per gli acquisti dei fabbricati dati in locazione.
Il Fisco incasserà in tre rate di cui la prima entro il 27
dicembre e le altre nel 2007 e 2008. Ma le imprese sono sul
piede di guerra.
R. Portale – G.P.Tosoni, Maxi-Iva per le immobiliari, in
Il Sole 24 Ore, 5/07/2006, pag. 25
Soglia di 7mila € per lasciare fuori
l’imposta
La prima applicazione dell’Iva nel nostro Paese, nel 1973,
escludeva i soggetti con volume d’affari sino a 5milioni di
lire, corrispondenti a circa 32.000 euro di oggi. La sesta
direttiva comunitaria prevede una disposizione sul regime dei
contribuenti minimi, in considerazione di vari obiettivi, quello
di non imporre oneri amministrativi sproporzionati, di ridurre
il numero di partite Iva attive, aumentando così le possibilità
di controllo e, infine, di evitare che soggetti marginali, una
volta in possesso della partita, possano portare in detrazione
l’imposta relativa ad acquisti personali, generando magari
situazioni di credito. Il decreto legge della manovra-bis,
introduce, dal 1° gennaio 2007, l’esonero che viene denominato
regime dei contribuenti minimi in franchigia, come li definisce
il nuovo articolo 32-bis del Dpr 633/72. La soglia del volume
d’affari è stabilita in 7mila euro, con riferimento al
consuntivo dell’anno precedente o alla previsione fatta in sede
di iscrizione all’Iva. E’ consentito continuare ad applicare
l’Iva con vincolo di permanenza almeno triennale. Gli obblighi
dell’esonerato sono molto limitati, dovrà solo numerare e
conservare le fatture di acquisto, mentre per il controllo del
volume d’affari rimane la certificazione dei corrispettivi,
seguita da una comunicazione telematica, secondo modalità
stabilite da un provvedimento dell’agenzia delle Entrate.
Raffaele Rizzardi, Fuori imposta fino a 7mila€, in Il
Sole 24 Ore, 5/07/2006, pag. 25
Semaforo rosso alle perdite illimitate
Semaforo rosso al riporto perdite con finalità elusive. Il
decreto legge varato nei giorno scorsi dal Governo interviene su
più fronti per ridurre la possibilità di utilizzo delle perdite
fiscali da parte delle società e dei soci: società
neocostituite, fusioni retroattive, imprese in contabilità
semplificata e soci di società trasparente. L’articolo 84, comma
2 del Tuir, che regola il riporto illimitato delle perdite,
viene modificato, introducendo due nuove condizioni, in assenza
delle quali le perdite rientrano nell’ordinario regime
quinquennale. Innanzitutto deve trattarsi di risultati negativi
conseguiti nei primi tre esercizi dalla data di costituzione.
L’inciso serve a chiarire che non vanno considerate eventuali
operazioni straordinarie. Ciò dovrebbe significare che se la
società è sorta a seguito di una operazione con caratteristiche
successorie il periodo triennale va verificato considerando
anche l’anzianità del dante causa. L’altro requisito è che la
perdita si sia formata a seguito di una nuova attività
produttiva.
Luca Gaiani, Paletti alle perdite illimitate, in Il
Sole 24 Ore, 5/07/2006, pag. 27
Energia, tagli Ue ai bonus fiscali
La Commissione europea ritiene che una parte delle
attuali deroghe nazionali in materia di tassazione dell’energia,
in scadenza a fine 2006, no siano più giustificate. A rischio
sono anche alcune misure italiane: in particolare le
agevolazioni riguardanti accise e oli minerali vigenti in alcune
regioni, i carburanti per gli aerei da turismo e le imbarcazioni
da diporto e quelli ricavati da oli riciclati. La Commissione
europea ha adottato ieri una comunicazione nella quale esamina
le 127 deroghe (17 italiane) alla direttiva del 2003 che si
apprestano a scadere. Ed è giunta alla conclusione che la
maggior parte delle agevolazioni non debbano più essere
etichettate come deroghe, in quanto possono essere ammesse in
base alle opzionalità prevista dalla normativa europea. Per
altre, il rinnovo potrà essere richiesto al Consiglio e le
diverse domande saranno esaminate caso per caso, In questi casi,
gli Stati membri dovranno tenere presente l’obiettivo della
trasparenza del mercato e dello sviluppo sostenibile.
Enrico Brivio, La Ue riduce i bonus fiscali per l’energia, in
Il Sole 24 Ore, 5/07/2006, pag. 27
Da Italia Oggi
Trasparenza più vicina al consolidato
Società trasparenti più vicine al consolidato per la
gestione delle perdite ed alle società di persone per la
gestione delle plusvalenze e dei dividendi. E’ questo in
sintesi, quanto emerge dalle modifiche apportate alle
disposizioni contenute negli articoli 115 e 166 del Tuir per
effetto del decreto legge n. 226 pubblicato sulla GU di ieri.
L’articolo 36, comma 9 del decreto interviene a modificare le
disposizioni del comma 3 dell’articolo 115 del Tuir avvicinando
il regime di Trasparenza fiscale a quello del consolidato nella
gestione delle perdite che si sono formate in periodi
antecedenti a quello di esercizio dell’opzione per la tassazione
per trasparenza. Per quanto concerne, invece, l’articolo 116,
sono due le modifiche da segnalare. La prima riguarda
l’eliminazione del blocco posto in capo alle srl in merito alla
acquisizione di partecipazioni che, successivamente,
acquisiscono le caratteristiche per l’esenzione. Parallelamente,
però, la srl trasparente viene assimilata in toto ad una società
di persone in merito al regime delle plusvalenze e dei
dividendi. Nel senso che tali due comportamenti reddituali
concorreranno alla formazione della base imponibile per il 40&
del loro ammontare.
Duilio Liburdi, Trasparenza, modiche double face, in
Italia Oggi, 5/6/2006, pag. 30
Giro di vite sulle società non operative
Giro di vite anche sulle società non operative; allargamento
della platea dei soggetti interessati e limiti al riporto e al
rimborso delle eccedenze penalizzano ancor di più le società di
comodo, quelle costituite solo per fornire alla gestione
immobiliare quello schermo societario in grado di limare
l’imponibile fiscale. Il pacchetto fiscale interviene anche su
una disciplina ormai consolidata, rispolverando e affilando una
disposizione di dodici anni fa. Sotto il profilo oggettivo, sono
qualificate non operative le società che hanno conseguito un
ammontare complessivo di ricavi, incrementi di rimanenze e
proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto
economico inferiore alla somma degli importi che risultano
applicando alcune percentuali. Il pacchetto fiscale modifica
tali percentuali nella misura seguente: 1) il 2% del valore dei
beni indicati nell’articolo 85, comma 1, lettera c), del Tuir,
anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato
del valore dei crediti; 2) il 6% del valore delle
immobilizzazioni costituite da beni immobili e da beni indicati
nell’articolo 8-bis, comma 1, lettera a) del Dpr 633/72, anche
se acquisiti in locazione finanziaria; 3) il 15%del valore delle
altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.
Alessandro Felicioni, Giro di vite sugli enti non operativi,
in Italia Oggi, 5/6/2006, pag. 32