Da Il Sole 24 Ore
Stock option con meno appeal
La cancellazione dell’agevolazione sui piani azionari
destinati ai dipendenti rischia di far scattare un drastico
ridimensionamento dell’utilizzo di questo strumento. L’aggravio
del prelievo, rispetto al regime precedente, è infatti talmente
elevato che rende meno conveniente il ricorso all’incentivo.
Inoltre, la soppressione dell’articolo 51 del Tuir, disposta
dall’articolo 3, comma 25, del decreto legge 4 luglio 2006, n.
223, non fa salvi i piani approvati dalle società in passato e
organizzati secondo il precedente regime agevolato. Le
assegnazioni di azioni effettuate dal 4 luglio, anche se
riguardanti programmi deliberati in precedenza, saranno
sottoposte al regime ordinario di applicazione delle ritenute in
busta paga. E l’eliminazione del beneficiario fiscale avrà
effetto anche sul versante contributivo, il cui onere è per la
maggior parte a carico dei datori di lavoro. Il decreto non è
dunque coerente con la volontà manifestata dall’Esecutivo di
ridurre il cosiddetto cuneo fiscale.
A.Antonelli, L.Poggi, Stock option senza vantaggi, in
Il Sole 24 Ore, 6/07/2006, pag. 23
Rogito, entra in scena il mediatore
Entra in vigore oggi, l’obbligo di indicare nei rogiti delle
compravendite immobiliari (mediante dichiarazione sostitutiva di
atto notorio, le modalità analitiche di pagamento del prezzo. In
particolare, occorre indicare se i contraenti si sono avvalsi di
un mediatore. D’ora in poi, in pratica, negli atti si dovrà
segnalare: se il pagamento è avvenuto in contanti; se il
pagamento è avvenuto mediante bonifico bancario oppure mediante
assegni bancari, postali, o circolari. La norma non riguarda
solo i pagamenti effettuati a saldo in sede di rogito ma anche
quelli effettuati anteriormente a titolo di acconto o di caparra
confirmatoria. Nessun obbligo, invece, vi è con riguardo ai
pagamenti che nel rogito sono dichiarati come dovuti
posteriormente all’atto. La norma, infine, non si applica ai
contratti preliminari, in quanto in questo caso non vi è
trasferimento di diritti reali immobiliari.
Angelo Busani, Nel rogito debutta il mediatore, in Il
Sole 24 Ore, 6/07/2006, pag. 25
Da Italia Oggi
Il pro rata attenua la rettifica Iva
Il pro rata attenua e diluisce la rettifica della detrazione
dell’Iva derivante dal mutato trattamento delle cessioni e
locazioni di fabbricati. Infatti, l’impresa, che, effettuando
sia attività imponibili sia attività esenti, determina l’imposta
detraibile in percentuale, esegue la rettifica soltanto sui beni
ammortizzabili e in ragione di un quinto. Ciò perché in tal caso
non trovano applicazione le disposizioni del comma 3 dell’art.
19-bis2 del dpr 633/72, bensì quelle del comma successivo.
Questa la conclusione alla quale sembra corretto giungere con
riferimento alla situazione delle imprese che, per effetto delle
modifiche introdotte dall’art. 35 del dl n. 223/2006, si trovano
a operare promiscuamente in regime di imponibilità e di
esenzione. Una situazione che appare diversa rispetto a quella
dell’impresa che invece, dal 4 luglio, ha visto radicalmente
modificato il regime delle proprie operazioni attive, con il
passaggio dall’imponibilità totale all’esenzione totale, per
questa impresa, infatti, il mutamento di fisionomia comporta la
rettifica della detrazione “globale” ai sensi del comma 3
dell’art. 19-bis2, con le peculiari mitigazioni introdotte dal
comma 9 dell’art. 35 predetto.
Franco Ricca, Iva, rettifica leggera con il pro rata, in
Italia Oggi, 6/7/2006, pag. 30
Partita Iva con fideiussione
Dal 1° settembre, i soggetti che iniziano un’attività
d’impresa o di lavoro autonomo e si presentano all’agenzia delle
entrate per ottenere il numero di partita Iva potranno sentirsi
chiedere il deposito di una fideiussione. L’individuazione dei
destinatari di questo onere è demandata ad un provvedimento del
direttore dell’agenzia. La rilevante novità è prevista dall’art.
37, comma 18 del dl 223/2006, nel quadro delle misure dirette
alla prevenzione delle frodi Iva attraverso la vigilanza
preventiva dei contribuenti che chiedono il riconoscimento dello
status di soggetto passivo dell’Iva. Un giro di vite, quello sul
procedimento di rilascio della partita Iva, che non ha
precedenti in Italia e che sembra destinato ad imporre qualche
freno alle misure di ampliamento dei canali per la presentazione
delle dichiarazioni anagrafiche Iva varate appena quattro anni
fa.
Sandro Zuliani, La partita Iva con fideiussione, in
Italia Oggi, 6/7/2006, pag. 31
Stretta della Cassazione sull’accertamento
Stretta della Cassazione sull’accertamento con adesione. E’
valido, infatti, soltanto se firmato tanto dal contribuente
quanto dal capo dell’ufficio, essendo del tutto irrilevante
l’avvenuto versamento dell’imposta. Siamo nell’ambito dei
contratti stipulati con la pubblica amministrazione, ha spiegato
la Corte di cassazione con la sentenza 14945 del 28 giugno 2006,
che devono essere fatti per iscritto, a pena di nullità. Secondo
il Collegio, le norme sono abbastanza chiare. L’articolo 7 del
dlgs n. 218 del 1991 dispone infatti che “l’accertamento con
adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare,
sottoscritto dal contribuente e del capo dell’ufficio o da un
suo delegato. Nell’atto sono indicati, separatamente per ciascun
tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si
fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle
sanzioni e delle altre eventualmente dovute, anche in forma
rateale. Ma, a complicare la situazione, nel caso sottoposto
all’attenzione dei giudici di legittimità, era il pagamento già
effettuato dal contribuente in virtù di un accertamento
concordato ma non sottoscritto dal capo dell’ufficio. Secondo la
commissione tributaria regionale tale pagamento non fa cadere
l’accertamento con adesione, piuttosto la mancata sottoscrizione
del funzionario lo invalida completamente.
Debora Alberici, Accertamento con adesione firmato, in
Italia Oggi, 6/7/2006, pag. 45
Contributi sospesi dalla malattia
La malattia sospende e rinvia l’obbligazione contributiva
per le ferie non godute. Lo precisa l’Inps nel messaggio n.
18850/2006. Si tratta dell’obbligo relativo al pagamento dei
contributi sulle ferie non godute. L’istituto previdenziale, in
ossequio alla convenzione Oil n. 132/1970, ha fissato al
diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di
maturazione delle ferie il termine ultimo per adempiere, sui
periodi maturati non goduti, all’obbligazione contributiva. E’
stato chiesto all’Inps chiarimento sulla possibilità di
prorogare il predetto termine nei casi in cui intervengano delle
cause legali di sospensione del rapporto di lavoro. A risposta,
l’istituto precisa che nelle ipotesi di interruzione temporanea
della prestazione di lavoro per le cause contemplate dalla
legge, che si siano verificate nel corso dei 18 mesi di tempo a
disposizione del datore di lavoro per adempiere all’obbligazione
contributiva, il termine resta sospeso per un periodo di durata
pari a quello del legittimo impedimento.
La malattia sospende i contributi, in Italia Oggi,
6/7/2006, pag. 47