Giovedì 6 Luglio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Stock option con meno appeal
La cancellazione dell’agevolazione sui piani azionari destinati ai dipendenti rischia di far scattare un drastico ridimensionamento dell’utilizzo di questo strumento. L’aggravio del prelievo, rispetto al regime precedente, è infatti talmente elevato che rende meno conveniente il ricorso all’incentivo. Inoltre, la soppressione dell’articolo 51 del Tuir, disposta dall’articolo 3, comma 25, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, non fa salvi i piani approvati dalle società in passato e organizzati secondo il precedente regime agevolato. Le assegnazioni di azioni effettuate dal 4 luglio, anche se riguardanti programmi deliberati in precedenza, saranno sottoposte al regime ordinario di applicazione delle ritenute in busta paga. E l’eliminazione del beneficiario fiscale avrà effetto anche sul versante contributivo, il cui onere è per la maggior parte a carico dei datori di lavoro. Il decreto non è dunque coerente con la volontà manifestata dall’Esecutivo di ridurre il cosiddetto cuneo fiscale.
A.Antonelli, L.Poggi, Stock option senza vantaggi, in Il Sole 24 Ore, 6/07/2006, pag. 23

Rogito, entra in scena il mediatore
Entra in vigore oggi, l’obbligo di indicare nei rogiti delle compravendite immobiliari (mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, le modalità analitiche di pagamento del prezzo. In particolare, occorre indicare se i contraenti si sono avvalsi di un mediatore. D’ora in poi, in pratica, negli atti si dovrà segnalare: se il pagamento è avvenuto in contanti; se il pagamento è avvenuto mediante bonifico bancario oppure mediante assegni bancari, postali, o circolari. La norma non riguarda solo i pagamenti effettuati a saldo in sede di rogito ma anche quelli effettuati anteriormente a titolo di acconto o di caparra confirmatoria. Nessun obbligo, invece, vi è con riguardo ai pagamenti che nel rogito sono dichiarati come dovuti posteriormente all’atto. La norma, infine, non si applica ai contratti preliminari, in quanto in questo caso non vi è trasferimento di diritti reali immobiliari.
Angelo Busani, Nel rogito debutta il mediatore, in Il Sole 24 Ore, 6/07/2006, pag. 25

Da Italia Oggi

Il pro rata attenua la rettifica Iva
Il pro rata attenua e diluisce la rettifica della detrazione dell’Iva derivante dal mutato trattamento delle cessioni e locazioni di fabbricati. Infatti, l’impresa, che, effettuando sia attività imponibili sia attività esenti, determina l’imposta detraibile in percentuale, esegue la rettifica soltanto sui beni ammortizzabili e in ragione di un quinto. Ciò perché in tal caso non trovano applicazione le disposizioni del comma 3 dell’art. 19-bis2 del dpr 633/72, bensì quelle del comma successivo. Questa la conclusione alla quale sembra corretto giungere con riferimento alla situazione delle imprese che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art. 35 del dl n. 223/2006, si trovano a operare promiscuamente in regime di imponibilità e di esenzione. Una situazione che appare diversa rispetto a quella dell’impresa che invece, dal 4 luglio, ha visto radicalmente modificato il regime delle proprie operazioni attive, con il passaggio dall’imponibilità totale all’esenzione totale, per questa impresa, infatti, il mutamento di fisionomia comporta la rettifica della detrazione “globale” ai sensi del comma 3 dell’art. 19-bis2, con le peculiari mitigazioni introdotte dal comma 9 dell’art. 35 predetto.
Franco Ricca, Iva, rettifica leggera con il pro rata, in Italia Oggi, 6/7/2006, pag. 30

Partita Iva con fideiussione
Dal 1° settembre, i soggetti che iniziano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo e si presentano all’agenzia delle entrate per ottenere il numero di partita Iva potranno sentirsi chiedere il deposito di una fideiussione. L’individuazione dei destinatari di questo onere è demandata ad un provvedimento del direttore dell’agenzia. La rilevante novità è prevista dall’art. 37, comma 18 del dl 223/2006, nel quadro delle misure dirette alla prevenzione delle frodi Iva attraverso la vigilanza preventiva dei contribuenti che chiedono il riconoscimento dello status di soggetto passivo dell’Iva. Un giro di vite, quello sul procedimento di rilascio della partita Iva, che non ha precedenti in Italia e che sembra destinato ad imporre qualche freno alle misure di ampliamento dei canali per la presentazione delle dichiarazioni anagrafiche Iva varate appena quattro anni fa.
Sandro Zuliani, La partita Iva con fideiussione, in Italia Oggi, 6/7/2006, pag. 31

Stretta della Cassazione sull’accertamento
Stretta della Cassazione sull’accertamento con adesione. E’ valido, infatti, soltanto se firmato tanto dal contribuente quanto dal capo dell’ufficio, essendo del tutto irrilevante l’avvenuto versamento dell’imposta. Siamo nell’ambito dei contratti stipulati con la pubblica amministrazione, ha spiegato la Corte di cassazione con la sentenza 14945 del 28 giugno 2006, che devono essere fatti per iscritto, a pena di nullità. Secondo il Collegio, le norme sono abbastanza chiare. L’articolo 7 del dlgs n. 218 del 1991 dispone infatti che “l’accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e del capo dell’ufficio o da un suo delegato. Nell’atto sono indicati, separatamente per ciascun tributo, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre eventualmente dovute, anche in forma rateale. Ma, a complicare la situazione, nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità, era il pagamento già effettuato dal contribuente in virtù di un accertamento concordato ma non sottoscritto dal capo dell’ufficio. Secondo la commissione tributaria regionale tale pagamento non fa cadere l’accertamento con adesione, piuttosto la mancata sottoscrizione del funzionario lo invalida completamente.
Debora Alberici, Accertamento con adesione firmato, in Italia Oggi, 6/7/2006, pag. 45

Contributi sospesi dalla malattia
La malattia sospende e rinvia l’obbligazione contributiva per le ferie non godute. Lo precisa l’Inps nel messaggio n. 18850/2006. Si tratta dell’obbligo relativo al pagamento dei contributi sulle ferie non godute. L’istituto previdenziale, in ossequio alla convenzione Oil n. 132/1970, ha fissato al diciottesimo mese successivo al termine dell’anno solare di maturazione delle ferie il termine ultimo per adempiere, sui periodi maturati  non goduti, all’obbligazione contributiva. E’ stato chiesto all’Inps chiarimento sulla possibilità di prorogare il predetto termine nei casi in cui intervengano delle cause legali di sospensione del rapporto di lavoro. A risposta, l’istituto precisa che nelle ipotesi di interruzione temporanea della prestazione di lavoro per le cause contemplate dalla legge, che si siano verificate nel corso dei 18 mesi di tempo a disposizione del datore di lavoro per adempiere all’obbligazione contributiva, il termine resta sospeso per un periodo di durata pari a quello del legittimo impedimento.
La malattia sospende i contributi, in Italia Oggi, 6/7/2006, pag. 47