Venerdì 7 Luglio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Redditi, modifiche nel calcolo
Sono numerose le modifiche relative ai sostituti d’imposta introdotte dal Dl 223/06 (la manovra d’estate), pubblicato sulla GU 153 del 4 luglio. Particolarmente significative appaiono le modifiche al Tuir, al Dpr 600/73 in materia di accertamento, al Dpr 692/73 sulla riscossione e al Dpr 633/72 per l’Iva. Alcune modifiche sono intese a garantire il rispetto degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea, ad assicurare l’osservanza delle raccomandazioni e dei pareri della Commissione e ad adeguare la normativa nazionale a pronunce della Corte di giustizia. E’ il caso dell’abrogazione delle agevolazioni per le somme erogate ai lavoratori per incentivarne l’esodo, oggetto di recente censura per violazione della parità fra lavoratori e lavoratrici. Le modifiche cambiano le modalità di determinazione del reddito delle persone fisiche e delle imprese, l’accertamento e la riscossione (con effetto talvolta immediato e talvolta con specifiche decorrenze differite) e hanno peraltro bisogno di essere coordinate.
A. Casotti – M.R.Gheido, Sostituti, responsabilità in aumento, in Il Sole 24 Ore, 7/07/2006, pag. 23

Stock option, stretta dal 5 luglio
Il nuovo regime fiscale delle stock option, introdotto dal decreto lege 223/06 pubblicato sulla GU n. 153 del 4 luglio ha sancito la fine del trattamento di favore introdotto nel 1998. Il comma 25 dell’articolo 36 sopprime infatti l’articolo 51, comma 2, lettera g-bis del Tuir che escludeva il guadagno derivante dall’esercizio di stock opzioni dalla base imponibile del reddito di lavoro dipendente. Il comma 26 prevede che la nuova norma si applichi alle azioni la cui assegnazione ai dipendenti si effettua successivamente alla data di entrata in vigore del decreto. Il testo non lascia margini di dubbio: le nuove disposizioni si devono applicare alle stock option esercitate successivamente all’entrata in vigore (4 luglio), ancorché derivino da piani deliberati antecedentemente. Se il Governo avesse voluto disporne l’applicazione esclusivamente ai nuovi grant, il Dl avrebbe dovuto utilizzare il termine offerta in luogo di assegnazione, intendendo come offerta la data in cui le opzioni vengono concesse al dipendente.
L. Marvaldi – L. Valdameri, Per i piani azionari stretta dal 5 luglio, in Il Sole 24 Ore, 7/07/2006, pag. 23

Adempimenti, primo trimestre a rischio ingorgo
La trasmissione telematica dei modelli 770 semplificato e 770 ordinario viene anticipata al 31 marzo (in luogo, rispettivamente, del 30 settembre e 31 ottobre); il termine di consegna del Cud viene fissato al 28 febbraio (sino a oggi al 15 marzo). Queste le novità introdotte dall’articolo 37, comma 10, lettera d) del decreto legge 223/2006 che modifica l’articolo 4 del Dpr 322/98. Le novità entreranno in vigore dal 1° maggio 2007 e pertanto incideranno sui modelli da presentare nel 2008 relativi al periodo di imposta 2007. per il periodo di imposta 2006 rimarranno le attuali scadenze. La seconda parte del comma 1, dell’articolo 1, del Dpr 322/98, prevede che i provvedimenti di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti d’imposta siano emanati entro il 15 gennaio dell’anno in cui gli stessi devono essere utilizzati. Si tratta di un termine considerato ordinatorio posto a carico dell’amministrazione finanziaria. I relativi provvedimenti sono sempre stati emanati a ridosso del termine previsto dalla norma e, in alcuni casi, anche dopo. Le specifiche tecniche per la trasmissione telematica del modello, utilizzate dalle società di software per predisporre i programmi che producono il file con i dati, sono sistematicamente approdate in GU nel mese di aprile e quindi oltre la nuova scadenza che si vuole ora introdurre.
E. Fusco – G. Maccarrone, Un ingorgo di adempimenti nel primo trimestre dell’anno, in Il Sole 24 Ore, 7/07/2006, pag. 23

Da Italia Oggi

Contratti immobiliari senza doppia imposizione
Sui contratti immobiliari in corso, doppio regime tributario ma senza doppia imposizione. Pur mancando norme di carattere transitorio, è da ritenere che l’imposta di registro non possa colpire la base imponibile già sottoposta all’Iva. Vediamo il problema che si sta presentando in questi giorni negli studi notarili. Per effetto delle disposizioni dell’art. 35, coma 8, del dl 223/2006, le cessioni di fabbricati, anche strumentali, poste in essere dalle imprese mediante atti pubblici formati a partire dal  4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto, scontano l’imposta proporzionale di registro. E’ naturale che nei casi in cui l’impegno alla compravendita era stato pattuito precedentemente con la stipula del cosiddetto compromesso, una parte del prezzo convenuto sia stata fatturata e assoggettata all’Iva da parte del promettente alienante, ovviamente relativamente alle cessioni che precedentemente scontavano tale imposta. Sulla base dei precedenti, si può affermare che per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari pubblicati o emanati e le scritture private autenticate a decorrere dal 4 luglio 2006, nonché per le scritture private non autenticate presentate per la registrazione da tale data, riguardante i trasferimenti immobiliari divenuti esenti da Iva ai sensi del riformulato n. 8-bis) dell’art. 10, la base imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta principale di registro è costituita dalla differenza fra il valore dichiarato nell’atto e quanto precedentemente fatturato con applicazione dell’Iva.
Franco Ricca, vendite immobili, il fisco non fa il bis, in Italia Oggi, 7/07/2006, pag. 34

Detraibile l’Iva se in buona fede
L’acquirente in buona fede non perde il diritto alla detrazione dell’Iva per effetto del comportamento fraudolento del venditore, neppure se il contratto sia stato dichiarato nullo per illiceità e la frode mirasse proprio all’evasione dell’Iva. L’importante principio, che va ad arricchire la giurisprudenza della corte di giustizia dell’ue in materia di frodi carosello, è stato affermato dalla corte con la sentenza 6 luglio 2006, cause riunite C-439/04 e C-440/04. I procedimenti sono scaturiti da due controversie sorte in Belgio, a seguito di accertamenti con i quali l’amministrazione finanziaria aveva negato a due imprese la detrazione dell’Iva basandosi sul codice civile belga, secondo cui le obbligazioni prive di causa o con causa fittizia o illecita non producono effetto; la causa è illecita quando è vietata dalla legge, contraria al buon costume o all’ordine pubblico. Le imprese destinatarie della pretesa fiscale erano rimaste inconsapevolmente coinvolte, in veste di acquirenti-rivendiori, in operazioni finalizzate all’evasione Iva.
Franco Ricca, Iva, la detrazione salva senza frode, in Italia Oggi, 7/07/2006, pag. 42

Società non operative, sì all’interpello
Le società non operative per ragioni indipendenti delle loro scelte imprenditoriali, ai fini della disapplicazione delle disposizioni antielusive, possono utilizzare lo strumento dell’interpello all’Agenzia delle entrate. E’ questa l’indicazione che fornisce il ministero dell’Economia e delle finanze rispondendo, durante il question time avvenuto in commissione finanze alla camera il 4 luglio, all’interrogazione n. 5-00049. Nell’interrogazione si è posta l’attenzione sulla situazione delle società di recente costituzione, che non operano ancora attivamente per ragioni indipendenti dalle loro scelte imprenditoriali, e sul loro regime fiscale. Il ministero rimanda al ddl 223/06 e alle disposizioni relative ai soggetti che non si trovano in un periodo di normale svolgimento dell’attività. La nuova disciplina introduce il comma 4-bis, che stabilisce espressamente che in presenza di oggettive situazioni di carattere straordinario, che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito, o non hanno consentito di effettuare operazioni rilevanti ai fini dell’Iva, la società potrà chiedere la disapplicazione delle disposizioni sopra menzionate ai sensi dell’articolo 37 bis, comma 8 del decreto del presidente della repubblica 600/1973.
Silvio Nobili, Si apre la via dell’interpello per le società non operative, in Italia Oggi, 7/07/2006, pag. 42