Da Il Sole 24 Ore
Redditi, modifiche nel calcolo
Sono numerose le modifiche relative ai sostituti d’imposta
introdotte dal Dl 223/06 (la manovra d’estate), pubblicato sulla
GU 153 del 4 luglio. Particolarmente significative appaiono le
modifiche al Tuir, al Dpr 600/73 in materia di accertamento, al
Dpr 692/73 sulla riscossione e al Dpr 633/72 per l’Iva. Alcune
modifiche sono intese a garantire il rispetto degli articoli 43,
49, 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo della Comunità europea,
ad assicurare l’osservanza delle raccomandazioni e dei pareri
della Commissione e ad adeguare la normativa nazionale a
pronunce della Corte di giustizia. E’ il caso dell’abrogazione
delle agevolazioni per le somme erogate ai lavoratori per
incentivarne l’esodo, oggetto di recente censura per violazione
della parità fra lavoratori e lavoratrici. Le modifiche cambiano
le modalità di determinazione del reddito delle persone fisiche
e delle imprese, l’accertamento e la riscossione (con effetto
talvolta immediato e talvolta con specifiche decorrenze
differite) e hanno peraltro bisogno di essere coordinate.
A. Casotti – M.R.Gheido, Sostituti, responsabilità in
aumento, in Il Sole 24 Ore, 7/07/2006, pag. 23
Stock option, stretta dal 5 luglio
Il nuovo regime fiscale delle stock option, introdotto dal
decreto lege 223/06 pubblicato sulla GU n. 153 del 4 luglio ha
sancito la fine del trattamento di favore introdotto nel 1998.
Il comma 25 dell’articolo 36 sopprime infatti l’articolo 51,
comma 2, lettera g-bis del Tuir che escludeva il guadagno
derivante dall’esercizio di stock opzioni dalla base imponibile
del reddito di lavoro dipendente. Il comma 26 prevede che la
nuova norma si applichi alle azioni la cui assegnazione ai
dipendenti si effettua successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto. Il testo non lascia margini di dubbio: le
nuove disposizioni si devono applicare alle stock option
esercitate successivamente all’entrata in vigore (4 luglio),
ancorché derivino da piani deliberati antecedentemente. Se il
Governo avesse voluto disporne l’applicazione esclusivamente ai
nuovi grant, il Dl avrebbe dovuto utilizzare il termine offerta
in luogo di assegnazione, intendendo come offerta la data in cui
le opzioni vengono concesse al dipendente.
L. Marvaldi – L. Valdameri, Per i piani azionari stretta dal
5 luglio, in Il Sole 24 Ore, 7/07/2006, pag. 23
Adempimenti, primo trimestre a rischio
ingorgo
La trasmissione telematica dei modelli 770 semplificato e
770 ordinario viene anticipata al 31 marzo (in luogo,
rispettivamente, del 30 settembre e 31 ottobre); il termine di
consegna del Cud viene fissato al 28 febbraio (sino a oggi al 15
marzo). Queste le novità introdotte dall’articolo 37, comma 10,
lettera d) del decreto legge 223/2006 che modifica l’articolo 4
del Dpr 322/98. Le novità entreranno in vigore dal 1° maggio
2007 e pertanto incideranno sui modelli da presentare nel 2008
relativi al periodo di imposta 2007. per il periodo di imposta
2006 rimarranno le attuali scadenze. La seconda parte del comma
1, dell’articolo 1, del Dpr 322/98, prevede che i provvedimenti
di approvazione dei modelli di dichiarazione dei sostituti
d’imposta siano emanati entro il 15 gennaio dell’anno in cui gli
stessi devono essere utilizzati. Si tratta di un termine
considerato ordinatorio posto a carico dell’amministrazione
finanziaria. I relativi provvedimenti sono sempre stati emanati
a ridosso del termine previsto dalla norma e, in alcuni casi,
anche dopo. Le specifiche tecniche per la trasmissione
telematica del modello, utilizzate dalle società di software per
predisporre i programmi che producono il file con i dati, sono
sistematicamente approdate in GU nel mese di aprile e quindi
oltre la nuova scadenza che si vuole ora introdurre.
E. Fusco – G. Maccarrone, Un ingorgo di adempimenti nel primo
trimestre dell’anno, in Il Sole 24 Ore, 7/07/2006,
pag. 23
Da Italia Oggi
Contratti immobiliari senza doppia
imposizione
Sui contratti immobiliari in corso, doppio regime tributario
ma senza doppia imposizione. Pur mancando norme di carattere
transitorio, è da ritenere che l’imposta di registro non possa
colpire la base imponibile già sottoposta all’Iva. Vediamo il
problema che si sta presentando in questi giorni negli studi
notarili. Per effetto delle disposizioni dell’art. 35, coma 8,
del dl 223/2006, le cessioni di fabbricati, anche strumentali,
poste in essere dalle imprese mediante atti pubblici formati a
partire dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del
decreto, scontano l’imposta proporzionale di registro. E’
naturale che nei casi in cui l’impegno alla compravendita era
stato pattuito precedentemente con la stipula del cosiddetto
compromesso, una parte del prezzo convenuto sia stata fatturata
e assoggettata all’Iva da parte del promettente alienante,
ovviamente relativamente alle cessioni che precedentemente
scontavano tale imposta. Sulla base dei precedenti, si può
affermare che per gli atti pubblici formati, gli atti giudiziari
pubblicati o emanati e le scritture private autenticate a
decorrere dal 4 luglio 2006, nonché per le scritture private non
autenticate presentate per la registrazione da tale data,
riguardante i trasferimenti immobiliari divenuti esenti da Iva
ai sensi del riformulato n. 8-bis) dell’art. 10, la base
imponibile ai fini dell’applicazione dell’imposta principale di
registro è costituita dalla differenza fra il valore dichiarato
nell’atto e quanto precedentemente fatturato con applicazione
dell’Iva.
Franco Ricca, vendite immobili, il fisco non fa il bis, in
Italia Oggi, 7/07/2006, pag. 34
Detraibile l’Iva se in buona fede
L’acquirente in buona fede non perde il diritto alla
detrazione dell’Iva per effetto del comportamento fraudolento
del venditore, neppure se il contratto sia stato dichiarato
nullo per illiceità e la frode mirasse proprio all’evasione
dell’Iva. L’importante principio, che va ad arricchire la
giurisprudenza della corte di giustizia dell’ue in materia di
frodi carosello, è stato affermato dalla corte con la sentenza 6
luglio 2006, cause riunite C-439/04 e C-440/04. I procedimenti
sono scaturiti da due controversie sorte in Belgio, a seguito di
accertamenti con i quali l’amministrazione finanziaria aveva
negato a due imprese la detrazione dell’Iva basandosi sul codice
civile belga, secondo cui le obbligazioni prive di causa o con
causa fittizia o illecita non producono effetto; la causa è
illecita quando è vietata dalla legge, contraria al buon costume
o all’ordine pubblico. Le imprese destinatarie della pretesa
fiscale erano rimaste inconsapevolmente coinvolte, in veste di
acquirenti-rivendiori, in operazioni finalizzate all’evasione
Iva.
Franco Ricca, Iva, la detrazione salva senza frode, in
Italia Oggi, 7/07/2006, pag. 42
Società non operative, sì all’interpello
Le società non operative per ragioni indipendenti delle loro
scelte imprenditoriali, ai fini della disapplicazione delle
disposizioni antielusive, possono utilizzare lo strumento
dell’interpello all’Agenzia delle entrate. E’ questa
l’indicazione che fornisce il ministero dell’Economia e delle
finanze rispondendo, durante il question time avvenuto in
commissione finanze alla camera il 4 luglio, all’interrogazione
n. 5-00049. Nell’interrogazione si è posta l’attenzione sulla
situazione delle società di recente costituzione, che non
operano ancora attivamente per ragioni indipendenti dalle loro
scelte imprenditoriali, e sul loro regime fiscale. Il ministero
rimanda al ddl 223/06 e alle disposizioni relative ai soggetti
che non si trovano in un periodo di normale svolgimento
dell’attività. La nuova disciplina introduce il comma 4-bis, che
stabilisce espressamente che in presenza di oggettive situazioni
di carattere straordinario, che hanno reso impossibile il
conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei
proventi nonché del reddito, o non hanno consentito di
effettuare operazioni rilevanti ai fini dell’Iva, la società
potrà chiedere la disapplicazione delle disposizioni sopra
menzionate ai sensi dell’articolo 37 bis, comma 8 del decreto
del presidente della repubblica 600/1973.
Silvio Nobili, Si apre la via dell’interpello per le società
non operative, in Italia Oggi, 7/07/2006, pag. 42