Domenica 9 Luglio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Immobili, ritocchi rapidi
Tempi stretti per le correzioni alla manovra-bis destinate a rivedere le regole su Iva e immobili che sono state varate con il decreto legge 223/06. Già nei primi giorni della prossima settimana, infatti, potrebbero prendere forma i ritocchi al provvedimento che è stato approvato dal Governo il 30 giugno. Una fretta che è imposta dai ritmi del lavoro parlamentare, oltre che dalle preoccupazioni per gli effetti che potrà avere la stretta fiscale. I timori di operatori e imprese del mercato immobiliare non diminuiscono, nonostante le indicazioni di disponibilità a correggere il testo arrivate dal Governo. Un’apertura confermata ieri in un’intervista dal vice ministro dell’Economia, Vincenzo Visco che, però, vorrebbe iscrivere le correzioni in un quadro che non perda di vista l’obiettivo della lotta all’evasione. I tecnici dell’Economia sono, dunque, al lavoro, anche per verificare le soluzioni adottate all’estero, mentre continuano i contatti informali con le associazioni. Ogni soluzione deve fare i conti, infatti, con i vincoli che derivano dalla disciplina comunitaria in materia di Iva e di aiuti di Stato.
Jean Marie Del Bo, Immobili, soluzione rapida, in Il Sole 24 Ore, 9/07/2006, pag. 23

Rettifica su base decennale
L’esenzione Iva sulle locazioni di tutti i fabbricati compresi quelli strumentali può essere fatale per le società immobiliari e di leasing immobiliare. Occorre rilevare, al di là di possibili interventi, che sulla base della normativa vigente la rettifica della detrazione potrebbe essere maggiormente distribuita nel tempo, applicando la regola della variazione del pro-rata di cui al comma 4 dello stesso articolo 19-bis2. del Dpr n. 633/72 che prevede la correzione della detrazione entro il periodo di dieci anni dall’acquisto dell’immobile. Ricordiamo al riguardo che la rettifica della detrazione, in base al citato articolo 19-bis2, può essere di tre tipi: 1) per cambio di destinazione del bene; 2) per cambio di regime; 3) per variazione della percentuale del pro-rata. La norma contenuta nel comma 9 del decreto fa riferimento alla rettifica della detrazione per cambio di regime pur senza richiamare il comma 3. Questo comporta il versamento dell’imposta in un’unica soluzione che è stata mitigata dalla norma, in sede di prima applicazione, in tre rate annuali.
R. Portale – G.P.Tosoni, Spiraglio per versamenti in più rate, in Il Sole 24 Ore, 9/07/2006, pag. 23

Condoni 2003, cartelle entro il 2008
Il legislatore fissa un termine certo per la notifica delle cartelle di pagamento delle somme dovute dai contribuenti che hanno aderito ai condoni del biennio 2003-2004, il cui termine per il primo o unico pagamento è scaduto il 16 aprile 2004. La notifica delle cartelle dovrà essere effettuata entro il 3 dicembre 2008. A stabilirlo è il comma 44, dell’articolo 37, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, pubblicato sulla GU 153 dello stesso giorno. Il comma 44 stabilisce che la notifica delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo previste dagli articoli 7, 8, 9, 14, 15 e 16, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è eseguita, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008. Entro lo stesso termine è eseguita la notifica delle cartelle di pagamento relative alle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva, dell’Irap e dei sostituti d’imposta, nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazioni o effettuato versamenti a norma dell’articolo 9-bis della citata legge 289/2002. Le cartelle di pagamento quindi dovranno essere notificate, entro il 2008 a pena di decadenza.
Tonino Morina, Il condono 2003 prenota il passo d’addio, in Il Sole 24 Ore, 9/07/2006, pag. 23