Giovedì 11 Maggio 2006

Da Il Sole 24 Ore

Lotto, cause al giudice civile
Le sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7996 del 6 aprile 2006, hanno deciso che in caso di contestazioni riguardanti il gioco del lotto è competente il giudice ordinario. Il gioco del lotto non ha natura tributaria, anche se gestito dal ministero delle Finanze, ma ha natura privatistica, quindi, lo scommettitore si può tutelare innanzi al giudice civile per valere i propri diritti. La prestazione del privato non è finalizzata a pagare un tributo ma a soddisfare un proprio bisogno. Gli utili finanziari per lo Stato, derivano solo dalla differenza a saldo di fine esercizio tra introiti del servizio e relativi costi. Per la Cassazione, nel lotto pubblico il rapporto di scommessa si istituisce tra lo scommettitore singolo e lo Stato, gestore monopolista del lotto, scommettitore esso stesso, assumendo il rischio della perdita come la controparte. Le parti sono legate, poi, da un rapporto di scommessa e operano su un piano di parità che deve essere valutato in base al diritto civile.
Sergio Trovato, Sulle cause per il lotto arbitra il giudice civile, in Italia oggi, 11/05/2006, pag. 21

Totalizzazione, diffusa la circolare
La scelta di totalizzare i periodi contributivi versati nelle diverse gestioni previdenziali deve riguardare tutti i periodi assicurativi, per intero. Sono esclusi i soli periodi che interessano gestioni nelle quali l’anzianità contributiva è inferiore a sei anni, se si  intende usufruire della totalizzazione per pensioni di vecchiaia o di anzianità. L’Inps fornisce, nella circolare 69 del 9 maggio, le prime indicazioni per l’esercizio del diritto e per il calcolo del trattamento pensionistico totalizzato. Al via libera della nuova disciplina mancano ora le convenzioni con gli enti previdenziali interessati. La circolare è quasi identica alla bozza messa a punto circa due mesi fa, ma con alcuni chiarimenti in più. L’istituto ricorda che con la totalizzazione non è possibile conseguire la pensione di vecchiaia con 65 anni di età e almeno 20 anni di contributi, quella di anzianità con 40 anni di contributi, quella di inabilità e i trattamenti indiretti ai superstiti.
Maria Rosa Gheido, Totalizzazione allargata, in Italia oggi, 11/05/2006, pag. 23

Senza aumenti i diritti annuali Cdc
Sono stati confermati gli importi 2005 per il diritto annuale delle Camere di commercio. Con il decreto del ministero delle Attività produttive firmato il 28 marzo e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 109 del 9 maggio, sono state fissate le coordinate per i pagamenti dei diritti camerali relativi all’annualità 2006. Il decreto conferma le indicazioni già fornite dal ministro uscente Claudio Scajola con circolare 3594 del 13 dicembre 2005. Il diritto annuale deve essere corrisposto da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese tenuto presso ciascuna Camera di commercio in base all’articolo 2188 del Codice civile. Il decreto esclude espressamente dall’obbligo del pagamento i soggetti che sono stati iscritti esclusivamente nel Repertorio delle notizie, economiche e amministrative tenuto in base all’articolo 9 del dpr 581/95. Il diritto non deve essere dunque corrisposto per i soggetti only Rea, ovvero quei soggetti collettivi che esercitano un’attività economica in via del tutto strumentale e secondaria rispetto allo scopo associativo.
Maurizio Pirazzini, Cdc, diritti annuali immutati, in Italia oggi, 11/05/2006, pag. 24

Da Italia Oggi

L’Iva nella cessione dell’auto
La Finanziaria 2006 (legge 266/2005, art. 1, c. 125), modificando l'art. 30 della legge 388/2000, ha ulteriormente attenuato, dopo cinque anni, la persistente (ma transitoria) limitazione del recupero dell'Iva sui veicoli, elevando dal 10 al 15% la quota d'imposta detraibile. La legge ha disposto analogo incremento della quota di corrispettivo che costituisce la base imponibile al momento della successiva rivendita del veicolo acquistato con detrazione parziale. Resta ferma la maggiore percentuale del 50% sui veicoli ecologici. Va ricordato che queste disposizioni riguardano i veicoli indicati alla lett. c) dell'art. 19-bis1 del D.p.r 633/72 e cioè:

  • i ciclomotori,
  • i motocicli,
  • le autovetture
  • e gli autoveicoli indicati nell'art. 54, lett. a) e c), del dlgs 285/92, eccettuati quelli che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa, quelli adibiti a uso pubblico e quelli utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio.

Con la circolare 6/2006 l'agenzia delle entrate ha confermato che la nuova misura della detrazione può essere fatta valere in relazione alle operazioni la cui imposta si è resa esigibile a partire dall'1/1/2006.
Franco Ricca, Auto, l’Iva si allinea, in Italia oggi, 11/05/2006, pag. 34

Annotazione separata 2006: pronte le bozze
Sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate le bozze per l’annotazione separata. L’obbligo di compilare i modelli per l’annotazione separata sussiste per i contribuenti che svolgono esercizio di un’impresa multiattività (due o più attività) ovvero multipunto (più punti di produzione o vendita) ovvero entrambi (multipunto e multiattività): è necessario che siano stati approvati gli studi di settore per tutte le attività svolte.

I modelli per l’annotazione separata sono composti dal modello.

  • M dove indicare i ricavi relativi alle diverse attività esercitate ovvero alle diverse unità di produzione o di vendita , dai modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, dove esporre i componenti direttamente afferenti a quelli promiscui che è possibile ripartire in base al criterio che il contribuente ritiene più idoneo;
  • e dal modello N, dove indicare i dati promiscui relativi al personale e quelli contabili che non è possibile ripartire tra le diverse attività esercitate ovvero tra le diverse unità di produzione o di vendita, i dati contabili e del personale, che non è possibile indicare negli studi di settore.

Alessandro Felicioni, Sperimentazione per l’annotazione, in Italia oggi, 11/05/2006, pag. 324

Addizionali, riammessi i comuni esclusi
Possono deliberare la variazione in aumento dell’addizionale comunale all’Irpef entro il limite dello 0,1% anche i comuni che hanno deliberato detta variazione per la prima volta dopo la data del 29 settembre 2002 e che a causa della sospensione degli effetti delle relative deliberazioni non hanno mai potuto introitare alcuna somma a titolo di addizionale comunale all’Irpef. Così ha stabilito la circolare n. 1/Dpf/Uff del 9 maggio 2006 del ministero dell’economia e delle finanze, facendo marcia indietro rispetto a quanto affermato dallo stesso ufficio con la precedente circolare n.1/dpf del 18 marzo 2005. Le motivazioni di tale cambiamento riposano soprattutto sul fatto che sulla questione si è ormai consolidato l’orientamento della giurisprudenza del Tar e del Consiglio di stato.
Diana Nocito, Addizionali, aumenti estesi, in Italia oggi, 11/04/2006, pag. 35