Da Il Sole 24 Ore
Lotto, cause al giudice civile
Le sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n.
7996 del 6 aprile 2006, hanno deciso che in caso di
contestazioni riguardanti il gioco del lotto è competente il
giudice ordinario. Il gioco del lotto non ha natura tributaria,
anche se gestito dal ministero delle Finanze, ma ha natura
privatistica, quindi, lo scommettitore si può tutelare innanzi
al giudice civile per valere i propri diritti. La prestazione
del privato non è finalizzata a pagare un tributo ma a
soddisfare un proprio bisogno. Gli utili finanziari per lo
Stato, derivano solo dalla differenza a saldo di fine esercizio
tra introiti del servizio e relativi costi. Per la Cassazione,
nel lotto pubblico il rapporto di scommessa si istituisce tra lo
scommettitore singolo e lo Stato, gestore monopolista del lotto,
scommettitore esso stesso, assumendo il rischio della perdita
come la controparte. Le parti sono legate, poi, da un rapporto
di scommessa e operano su un piano di parità che deve essere
valutato in base al diritto civile.
Sergio Trovato, Sulle cause per il lotto arbitra il giudice
civile, in Italia oggi, 11/05/2006, pag. 21
Totalizzazione, diffusa la circolare
La scelta di totalizzare i periodi contributivi versati nelle
diverse gestioni previdenziali deve riguardare tutti i periodi
assicurativi, per intero. Sono esclusi i soli periodi che
interessano gestioni nelle quali l’anzianità contributiva è
inferiore a sei anni, se si intende usufruire della
totalizzazione per pensioni di vecchiaia o di anzianità. L’Inps
fornisce, nella circolare 69 del 9 maggio, le prime indicazioni
per l’esercizio del diritto e per il calcolo del trattamento
pensionistico totalizzato. Al via libera della nuova disciplina
mancano ora le convenzioni con gli enti previdenziali
interessati. La circolare è quasi identica alla bozza messa a
punto circa due mesi fa, ma con alcuni chiarimenti in più.
L’istituto ricorda che con la totalizzazione non è possibile
conseguire la pensione di vecchiaia con 65 anni di età e almeno
20 anni di contributi, quella di anzianità con 40 anni di
contributi, quella di inabilità e i trattamenti indiretti ai
superstiti.
Maria Rosa Gheido, Totalizzazione allargata, in Italia oggi,
11/05/2006, pag. 23
Senza aumenti i diritti annuali Cdc
Sono stati confermati gli importi 2005 per il diritto annuale
delle Camere di commercio. Con il decreto del ministero delle
Attività produttive firmato il 28 marzo e pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale 109 del 9 maggio, sono state fissate le
coordinate per i pagamenti dei diritti camerali relativi
all’annualità 2006. Il decreto conferma le indicazioni già
fornite dal ministro uscente Claudio Scajola con circolare 3594
del 13 dicembre 2005. Il diritto annuale deve essere corrisposto
da ogni impresa iscritta o annotata nel Registro delle imprese
tenuto presso ciascuna Camera di commercio in base all’articolo
2188 del Codice civile. Il decreto esclude espressamente
dall’obbligo del pagamento i soggetti che sono stati iscritti
esclusivamente nel Repertorio delle notizie, economiche e
amministrative tenuto in base all’articolo 9 del dpr 581/95. Il
diritto non deve essere dunque corrisposto per i soggetti only
Rea, ovvero quei soggetti collettivi che esercitano un’attività
economica in via del tutto strumentale e secondaria rispetto
allo scopo associativo.
Maurizio Pirazzini, Cdc, diritti annuali immutati, in Italia
oggi, 11/05/2006, pag. 24
Da Italia Oggi
L’Iva nella cessione dell’auto
La Finanziaria 2006 (legge 266/2005, art. 1, c. 125),
modificando l'art. 30 della legge 388/2000, ha ulteriormente
attenuato, dopo cinque anni, la persistente (ma transitoria)
limitazione del recupero dell'Iva sui veicoli, elevando dal 10
al 15% la quota d'imposta detraibile. La legge ha disposto
analogo incremento della quota di corrispettivo che costituisce
la base imponibile al momento della successiva rivendita del
veicolo acquistato con detrazione parziale. Resta ferma la
maggiore percentuale del 50% sui veicoli ecologici. Va ricordato
che queste disposizioni riguardano i veicoli indicati alla lett.
c) dell'art. 19-bis1 del D.p.r 633/72 e cioè:
Con la circolare 6/2006 l'agenzia delle
entrate ha confermato che la nuova misura della detrazione può
essere fatta valere in relazione alle operazioni la cui imposta
si è resa esigibile a partire dall'1/1/2006.
Franco Ricca, Auto, l’Iva si allinea, in Italia oggi,
11/05/2006, pag. 34
Annotazione separata 2006: pronte le
bozze
Sono disponibili sul sito dell’Agenzia delle Entrate le bozze
per l’annotazione separata. L’obbligo di compilare i modelli per
l’annotazione separata sussiste per i contribuenti che svolgono
esercizio di un’impresa multiattività (due o più attività)
ovvero multipunto (più punti di produzione o vendita) ovvero
entrambi (multipunto e multiattività): è necessario che siano
stati approvati gli studi di settore per tutte le attività
svolte.
I modelli per l’annotazione separata sono composti dal modello.
Alessandro Felicioni, Sperimentazione per l’annotazione, in Italia oggi, 11/05/2006, pag. 324
Addizionali, riammessi i comuni
esclusi
Possono deliberare la variazione in aumento dell’addizionale
comunale all’Irpef entro il limite dello 0,1% anche i comuni che
hanno deliberato detta variazione per la prima volta dopo la
data del 29 settembre 2002 e che a causa della sospensione degli
effetti delle relative deliberazioni non hanno mai potuto
introitare alcuna somma a titolo di addizionale comunale
all’Irpef. Così ha stabilito la circolare n. 1/Dpf/Uff del 9
maggio 2006 del ministero dell’economia e delle finanze, facendo
marcia indietro rispetto a quanto affermato dallo stesso ufficio
con la precedente circolare n.1/dpf del 18 marzo 2005. Le
motivazioni di tale cambiamento riposano soprattutto sul fatto
che sulla questione si è ormai consolidato l’orientamento della
giurisprudenza del Tar e del Consiglio di stato.
Diana Nocito, Addizionali, aumenti estesi, in Italia oggi,
11/04/2006, pag. 35